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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/10/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3101/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3101/2024
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 13 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione,
a cura della Cancelleria, del provvedimento con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. R.G. n. 3101/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 13 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3101 R.G.A.C dell'anno 2024, aventi ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, pendente
TRA
(C.F. ), nata il [...] ad Parte_1 CodiceFiscale_1
CE (NA) e residente a [...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Sabrina Mautone (C.F. ), presso CodiceFiscale_2 il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla Piazza Libertà n. 11;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 sede ad Avellino, al Centro Direzionale Collina Liguorini, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici è ex lege domiciliata in Napoli, alla via A. Diaz n. 11;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi,
è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. R.G. n. 3101/2024
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato in data 07 novembre
2024, ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento Parte_1
n. TFKIPPN00176/2024 notificatale il 6.11.2024 dall'
[...]
e relativa all'avviso di accertamento n. Controparte_2
TEFTEFM000076 per l'anno 2018, per un importo complessivo di € 4.916,30, onde ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito impugnati, la declaratoria di nullità ed, in ogni caso, di inefficacia degli avvisi di addebito impugnati. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. L'opponente ha dedotto:
a) di aver ricevuto, in data 06 novembre 2024, la notifica, da parte dell'
[...]
, dell'intimazione di pagamento n. CP_1 CP_1
TFKIPPN00176/2024, per imposte, interessi e sanzioni dovute a seguito della sentenza n. 576/02/2024, con riguardo all'avviso di accertamento n.
TEFTEM00076 per l'anno 2018;
b) che l'avviso di accertamento n. TEFTEFM000076, relativo all'anno 2018, è stato notificato all'opponente in data 31.01.2024 e riguardava maggior redditi non dichiarati ed accertati ed, in particolare, a fronte del reddito imponibile dichiarato di € 13.200,00, l ha accertato un reddito Controparte_1 superiore pari ad € 27.600,00 da cui è scaturita la determinazione della sanzione irrogata pari ad € 4.398,30;
c) che dalla motivazione del citato accertamento si evince che il maggior reddito deriva dall'erogazione dell'importo relativo all'assegno divorzile corrisposto all'opponente dal ex coniuge e, che, pertanto, l'odierna opponente ha altri R.G. n. 3101/2024
redditi assimilabili a quello di lavoro dipendente e che concorrono a formare il reddito complessivo (art. 50, c.1, lett. i del D.P.R. n. 917/1986);
d) che il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo e nullo, in quanto carente di motivazione e connotato da palese genericità in ordine alla assenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato il titolo della pretesa, in violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e dell'art. 7 della l. 212/2000;
e) che nullo ed illegittimo risulta l'avviso di accertamento di cui all'intimazione opposta, in quanto l'unica fonte di reddito della contribuente è solo l'assegno divorzile versatole dal coniuge, come risulta dallo stesso modello 730 per redditi 2018 del 14.05.2019, ove correttamente è stato dichiarato l'importo di
€ 13.200,00;
f) che, infine, nulla ed illegittima è l'intimazione di pagamento impugnata laddove è del tutto incomprensibile il calcolo della quantificazione delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi.
4. Ciò posto, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 28 gennaio 2025, previa declaratoria di contumacia dell' Controparte_3
, è stato stimolato il contraddittorio, ex art. 171-bis,
[...] comma 1, primo periodo, seconda parte, in relazione alla questione pregiudiziale rilevabile d'ufficio del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia tributaria.
5. Si è, poi, costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
21.03.2025, l , Controparte_1 formulando eccezione di giudicato in relazione all'avviso di accertamento n.
TEFM000076, in quanto il Giudice Tributario della Corte di Giustizia Tributaria di Avellino, con sentenza n. 576/02/2024 depositata il 04/06/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla per la mancata notifica Pt_1 del ricorso all , in violazione dell'art 21 D.lgs. n. 546/92, Controparte_1 con la conseguenza che, in assenza di valida impugnativa dell'avviso di accertamento, lo stesso è divenuto definitivo e la pretesa creditoria irretrattabile, con piena legittimità della successiva intimazione di pagamento.
La convenuta ha, poi, eccepito il difetto di giurisdizione del G.O., dovendo eventuali vizi della intimazione farsi valere innanzi al Giudice tributario, in virtù di quanto previsto dall'art 19 del D.Lgs. n. 546/92, il quale dispone che R.G. n. 3101/2024
gli atti riscossivi attinenti a tributi devono esser impugnati dinanzi alle commissioni tributarie per vizi loro propri.
Infine, quanto alla nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del calcolo di sanzioni ed interessi, la convenuta ha dedotto che gli interessi e le sanzioni richiamate nell'intimazione di pagamento altro non sono che gli interessi e le sanzioni già ex lege inserite nell'atto presupposto e che alcuna disposizione normativa prescrive di indicare nella intimazione di pagamento le modalità di calcolo degli interessi.
Dunque, l' Direzione Provinciale di Avellino ha concluso Controparte_1 per il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e infondata. Il tutto con vittoria di spese e competenza di giudizio.
6. All'udienza di comparizione delle parti del 03 giugno 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 13 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove viene deciso all'esito del deposito delle note scritte, che tengono luogo della discussione orale della causa.
7. In via preliminare, va revocata la declaratoria di contumacia dell'
[...]
pronunciata con decreto ex art. 171 Controparte_1 bis c.p.c. reso in data 28 gennaio 2025, essendosi la convenuta costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 marzo 2025.
8. Ciò posto, va premesso che oggetto della presente opposizione è l'intimazione di pagamento n. TFKIPPN00176/2024, notificata in data 6.11.2024 dall' di Avellino per l'importo Controparte_2 complessivo di € 4.916,30, di cui al relativo all'avviso di accertamento n.
TEFTEFM000076 per l'anno 2018, notificato in data 31.01.2024, il quale ha riguardo all'accertamento dei maggior redditi di e non Parte_1 dichiarati dalla stessa e derivanti dall'aver percepito gli assegni divorzili.
Trattasi, dunque, di impugnativa di un atto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si pone “a monte” dell'accertamento della pretesa, rappresentando la notifica della cartella esattoriale e/o della successiva intimazione, il momento di consolidamento della pretesa fiscale, né avendo avuto inizio l'esecuzione forzata, difettando qualsivoglia atto R.G. n. 3101/2024
esecutivo, tale non essendo l'intimazione di pagamento, atto solo prodromico all'esecuzione stessa.
Essendo pacifica la natura di tributo del credito IR (Cassazione civile sez. un. - 18/01/2022, n. 1394), va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attribuzione al Giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria – nel caso di specie assenti - sicché in edetta cognizione vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione (cfr. Cass. Sez. Un., 3.5.2016 n. 8770; conf. Cass. 31.3.2008
n. 8279).
É altresì noto come la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, sia stata risolta dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento (come nel caso in esame), se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass.
Sez. Un. 14.4.2020 n. 7822).
Nel caso de quo agitur, è bene ribadirlo, si è in presenza dell'impugnazione di un atto prodromico all'esecuzione forzata, vale a dire l'intimazione di R.G. n. 3101/2024
pagamento n. TFKIPPN00176/2024, regolarmente notificata in data
6.11.2024 dall' , con Controparte_2 conseguente cognizione a decidere unicamente del Giudice Tributario.
Pertanto, in forza dei principi interpretativi testé enunciati, condivisibili e condivisi dallo scrivente ed ulteriormente ribaditi anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 28.7.2021 n. 21642;
20.7.2021 n. 20693), non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dall'odierno opponente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della stessa, della quale neppure è contestata la rituale effettuazione (cfr. Cass.
Sez. Un. 18.10.2022 n. 30666).
9. Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, in favore del quale va declinata la giurisdizione.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Tribunale che ricorrano le altre “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c., così come riletto all'esito della sentenza della Corte
Costituzionale del 2018 n. 77, per disporre la compensazione delle spese de quibus, in ragione della continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha fatto insorgere la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3101/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca la declaratoria di contumacia dell' Controparte_2
, pronunciata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso
[...] in data 28 gennaio 2025;
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riguardo all'intimazione di pagamento n. TFKIPPN00176/2024, notificata il 6.11.2024 dall' Parte_2 n. 3101/2024
[...]
, sussistendo la giurisdizione della Controparte_2
Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
- assegna il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione della causa;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso all'udienza del 13 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3101/2024
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 13 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione,
a cura della Cancelleria, del provvedimento con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. R.G. n. 3101/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 13 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3101 R.G.A.C dell'anno 2024, aventi ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, pendente
TRA
(C.F. ), nata il [...] ad Parte_1 CodiceFiscale_1
CE (NA) e residente a [...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Sabrina Mautone (C.F. ), presso CodiceFiscale_2 il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla Piazza Libertà n. 11;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 sede ad Avellino, al Centro Direzionale Collina Liguorini, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici è ex lege domiciliata in Napoli, alla via A. Diaz n. 11;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi,
è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. R.G. n. 3101/2024
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato in data 07 novembre
2024, ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento Parte_1
n. TFKIPPN00176/2024 notificatale il 6.11.2024 dall'
[...]
e relativa all'avviso di accertamento n. Controparte_2
TEFTEFM000076 per l'anno 2018, per un importo complessivo di € 4.916,30, onde ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito impugnati, la declaratoria di nullità ed, in ogni caso, di inefficacia degli avvisi di addebito impugnati. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. L'opponente ha dedotto:
a) di aver ricevuto, in data 06 novembre 2024, la notifica, da parte dell'
[...]
, dell'intimazione di pagamento n. CP_1 CP_1
TFKIPPN00176/2024, per imposte, interessi e sanzioni dovute a seguito della sentenza n. 576/02/2024, con riguardo all'avviso di accertamento n.
TEFTEM00076 per l'anno 2018;
b) che l'avviso di accertamento n. TEFTEFM000076, relativo all'anno 2018, è stato notificato all'opponente in data 31.01.2024 e riguardava maggior redditi non dichiarati ed accertati ed, in particolare, a fronte del reddito imponibile dichiarato di € 13.200,00, l ha accertato un reddito Controparte_1 superiore pari ad € 27.600,00 da cui è scaturita la determinazione della sanzione irrogata pari ad € 4.398,30;
c) che dalla motivazione del citato accertamento si evince che il maggior reddito deriva dall'erogazione dell'importo relativo all'assegno divorzile corrisposto all'opponente dal ex coniuge e, che, pertanto, l'odierna opponente ha altri R.G. n. 3101/2024
redditi assimilabili a quello di lavoro dipendente e che concorrono a formare il reddito complessivo (art. 50, c.1, lett. i del D.P.R. n. 917/1986);
d) che il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo e nullo, in quanto carente di motivazione e connotato da palese genericità in ordine alla assenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato il titolo della pretesa, in violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e dell'art. 7 della l. 212/2000;
e) che nullo ed illegittimo risulta l'avviso di accertamento di cui all'intimazione opposta, in quanto l'unica fonte di reddito della contribuente è solo l'assegno divorzile versatole dal coniuge, come risulta dallo stesso modello 730 per redditi 2018 del 14.05.2019, ove correttamente è stato dichiarato l'importo di
€ 13.200,00;
f) che, infine, nulla ed illegittima è l'intimazione di pagamento impugnata laddove è del tutto incomprensibile il calcolo della quantificazione delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi.
4. Ciò posto, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 28 gennaio 2025, previa declaratoria di contumacia dell' Controparte_3
, è stato stimolato il contraddittorio, ex art. 171-bis,
[...] comma 1, primo periodo, seconda parte, in relazione alla questione pregiudiziale rilevabile d'ufficio del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia tributaria.
5. Si è, poi, costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
21.03.2025, l , Controparte_1 formulando eccezione di giudicato in relazione all'avviso di accertamento n.
TEFM000076, in quanto il Giudice Tributario della Corte di Giustizia Tributaria di Avellino, con sentenza n. 576/02/2024 depositata il 04/06/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla per la mancata notifica Pt_1 del ricorso all , in violazione dell'art 21 D.lgs. n. 546/92, Controparte_1 con la conseguenza che, in assenza di valida impugnativa dell'avviso di accertamento, lo stesso è divenuto definitivo e la pretesa creditoria irretrattabile, con piena legittimità della successiva intimazione di pagamento.
La convenuta ha, poi, eccepito il difetto di giurisdizione del G.O., dovendo eventuali vizi della intimazione farsi valere innanzi al Giudice tributario, in virtù di quanto previsto dall'art 19 del D.Lgs. n. 546/92, il quale dispone che R.G. n. 3101/2024
gli atti riscossivi attinenti a tributi devono esser impugnati dinanzi alle commissioni tributarie per vizi loro propri.
Infine, quanto alla nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del calcolo di sanzioni ed interessi, la convenuta ha dedotto che gli interessi e le sanzioni richiamate nell'intimazione di pagamento altro non sono che gli interessi e le sanzioni già ex lege inserite nell'atto presupposto e che alcuna disposizione normativa prescrive di indicare nella intimazione di pagamento le modalità di calcolo degli interessi.
Dunque, l' Direzione Provinciale di Avellino ha concluso Controparte_1 per il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e infondata. Il tutto con vittoria di spese e competenza di giudizio.
6. All'udienza di comparizione delle parti del 03 giugno 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 13 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove viene deciso all'esito del deposito delle note scritte, che tengono luogo della discussione orale della causa.
7. In via preliminare, va revocata la declaratoria di contumacia dell'
[...]
pronunciata con decreto ex art. 171 Controparte_1 bis c.p.c. reso in data 28 gennaio 2025, essendosi la convenuta costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 marzo 2025.
8. Ciò posto, va premesso che oggetto della presente opposizione è l'intimazione di pagamento n. TFKIPPN00176/2024, notificata in data 6.11.2024 dall' di Avellino per l'importo Controparte_2 complessivo di € 4.916,30, di cui al relativo all'avviso di accertamento n.
TEFTEFM000076 per l'anno 2018, notificato in data 31.01.2024, il quale ha riguardo all'accertamento dei maggior redditi di e non Parte_1 dichiarati dalla stessa e derivanti dall'aver percepito gli assegni divorzili.
Trattasi, dunque, di impugnativa di un atto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si pone “a monte” dell'accertamento della pretesa, rappresentando la notifica della cartella esattoriale e/o della successiva intimazione, il momento di consolidamento della pretesa fiscale, né avendo avuto inizio l'esecuzione forzata, difettando qualsivoglia atto R.G. n. 3101/2024
esecutivo, tale non essendo l'intimazione di pagamento, atto solo prodromico all'esecuzione stessa.
Essendo pacifica la natura di tributo del credito IR (Cassazione civile sez. un. - 18/01/2022, n. 1394), va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attribuzione al Giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria – nel caso di specie assenti - sicché in edetta cognizione vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione (cfr. Cass. Sez. Un., 3.5.2016 n. 8770; conf. Cass. 31.3.2008
n. 8279).
É altresì noto come la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, sia stata risolta dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento (come nel caso in esame), se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass.
Sez. Un. 14.4.2020 n. 7822).
Nel caso de quo agitur, è bene ribadirlo, si è in presenza dell'impugnazione di un atto prodromico all'esecuzione forzata, vale a dire l'intimazione di R.G. n. 3101/2024
pagamento n. TFKIPPN00176/2024, regolarmente notificata in data
6.11.2024 dall' , con Controparte_2 conseguente cognizione a decidere unicamente del Giudice Tributario.
Pertanto, in forza dei principi interpretativi testé enunciati, condivisibili e condivisi dallo scrivente ed ulteriormente ribaditi anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 28.7.2021 n. 21642;
20.7.2021 n. 20693), non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dall'odierno opponente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della stessa, della quale neppure è contestata la rituale effettuazione (cfr. Cass.
Sez. Un. 18.10.2022 n. 30666).
9. Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, in favore del quale va declinata la giurisdizione.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Tribunale che ricorrano le altre “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c., così come riletto all'esito della sentenza della Corte
Costituzionale del 2018 n. 77, per disporre la compensazione delle spese de quibus, in ragione della continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha fatto insorgere la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3101/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca la declaratoria di contumacia dell' Controparte_2
, pronunciata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso
[...] in data 28 gennaio 2025;
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riguardo all'intimazione di pagamento n. TFKIPPN00176/2024, notificata il 6.11.2024 dall' Parte_2 n. 3101/2024
[...]
, sussistendo la giurisdizione della Controparte_2
Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
- assegna il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione della causa;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso all'udienza del 13 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani