Art. 7.
Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4 , 46 , 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianita' pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, e' riliquidato, con decorrenza economica dal 1 gennaio 1986, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 , e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 .
I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 ed interamente dal 1 gennaio 1987.
Nota all' art. 7, comma 1:
Legge 11 luglio 1980, n. 312 - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:
Titolo I - PERSONALE DEI MINISTERI:
Art. 4: Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978 con decorrenza, ai fini giuridici, dalla stessa data ed economici dal 1 luglio 1978.
Titolo II - PERSONALE DELLA SCUOLA:
Art. 46: Inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio alla data del 1 giugno 1977 con decorrenza, ai fini giuridici, dalla stessa data ed economici dal 1 aprile 1979 avuto riguardo della qualifica rivestita dal 1 giugno 1977.
Titolo IV - PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO:
Art. 10 (*): Inquadramento nelle nuove qualifiche del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale) in servizio alla data del 1 ottobre 1978, tenuto conto della qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, con effetto economico da tale data e con decorrenza giuridica 1 luglio 1977.
Titolo VI - PERSONALE MILITARE:
Art. 140: Inquadramento nei livelli retributivi del personale militare, di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data del 1 gennaio 1978, con decorrenza, ai fini giuridici, dalla stessa data ed economici dal 1 luglio 1978.
Titolo VII - DISPOSIZIONI VARIE:
Art. 152: Eventuale maggiore anzianita' posseduta rispetto a quella conferita nei livelli retributivi sara' disciplinata anche gradualmente a cominciare dal triennio 1979-81 con priorita' per il personale prossimo a maturare il diritto al trattamento di quiescenza.
(*) I commi 8, 9 e 10 dell'art. 101 sono stati abrogati dall' articolo 5 del decreto-legge 6 giugno 1931, n. 283 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 .
Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4 , 46 , 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianita' pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, e' riliquidato, con decorrenza economica dal 1 gennaio 1986, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 , e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 .
I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 ed interamente dal 1 gennaio 1987.
Nota all' art. 7, comma 1:
Legge 11 luglio 1980, n. 312 - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:
Titolo I - PERSONALE DEI MINISTERI:
Art. 4: Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978 con decorrenza, ai fini giuridici, dalla stessa data ed economici dal 1 luglio 1978.
Titolo II - PERSONALE DELLA SCUOLA:
Art. 46: Inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio alla data del 1 giugno 1977 con decorrenza, ai fini giuridici, dalla stessa data ed economici dal 1 aprile 1979 avuto riguardo della qualifica rivestita dal 1 giugno 1977.
Titolo IV - PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO:
Art. 10 (*): Inquadramento nelle nuove qualifiche del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale) in servizio alla data del 1 ottobre 1978, tenuto conto della qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, con effetto economico da tale data e con decorrenza giuridica 1 luglio 1977.
Titolo VI - PERSONALE MILITARE:
Art. 140: Inquadramento nei livelli retributivi del personale militare, di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data del 1 gennaio 1978, con decorrenza, ai fini giuridici, dalla stessa data ed economici dal 1 luglio 1978.
Titolo VII - DISPOSIZIONI VARIE:
Art. 152: Eventuale maggiore anzianita' posseduta rispetto a quella conferita nei livelli retributivi sara' disciplinata anche gradualmente a cominciare dal triennio 1979-81 con priorita' per il personale prossimo a maturare il diritto al trattamento di quiescenza.
(*) I commi 8, 9 e 10 dell'art. 101 sono stati abrogati dall' articolo 5 del decreto-legge 6 giugno 1931, n. 283 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 .