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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/06/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE REL. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.743/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025, vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1
elettivamente domiciliata in Crotone alla Via Vittorio Veneto n.139, presso lo Parte_2 studio dell'Avv. Rosario Lopez, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
APPELLANTE
E già , in persona del suo Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Napoli n.39, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Apa, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, depositata in cancelleria il 17 luglio 2017;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
1 Per l'appellante: “-Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto, alla luce dell'indicazione della parte della sentenza che si intende impugnare, delle violazioni di legge e delle modifiche vengono richieste,
-dichiarare la copertura della polizza assicurativa in favore della e Parte_3 conseguentemente, condannare la Compagnia al pagamento della somma di Controparte_3
€45.000,00, o nella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del giudizio, a titolo di copertura assicurativa della merce incendiata, oltre interessi;
- condannare la compagnia in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con sede legale in Viale Certosa n.222 - 20156 Milano (Mi), al pagamento delle spese, diritti, onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore anticipante ai sensi dell'art.93c.p.c.”
Per l'appellata: “Per i motivi sopra esposti, come in epigrafe Controparte_2 rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia integralmente rigettare
l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, voglia condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado del giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7 marzo 2017, la Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio
[...] [...]
al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento alla Controparte_2 complessiva somma di € 45.000,00, a titolo di risarcimento danni per copertura assicurativa oltre spese processuali.
In particolare, l'attore, premesso che il 16 giugno 2016 la stipulava con la Parte_1 compagnia la polizza n. 800909741, avente ad oggetto la Controparte_2 copertura dei danni derivanti da incendio e garanzie accessorie ed altre tipologie di danno, ha esposto che in data 1 agosto 2016 la suddetta ditta, a causa di un incendio, proveniente dall'esterno della sede dell'azienda, subiva ingenti danni al fabbricato ed alla propria merce custodita all'interno del piazzale. La società provvedeva, dunque, a denunciare tempestivamente il sinistro alla compagnia convenuta, la quale inviava il proprio perito che provvedeva ad effettuare il sopralluogo e a quantificare, concordemente con legale rappresentante della Parte_2 società, l'ammontare complessivo dei danni in €45.100,00. Tuttavia, successivamente,
[...] rifiutava di corrispondere l'indennizzo richiesto, ritenendo che l'evento non fosse CP_4
2 coperto dalla garanzia assicurativa prestata, in quanto la merce danneggiata era collocata al di fuori dei locali facenti parte del fabbricato assicurato.
Inutilmente esperito il tentativo di negoziazione assistita, l'attore ha, dunque, agito in giudizio al fine di far accertare la responsabilità ex art. 1218 c.c. della compagnia assicurativa, con conseguente condanna al pagamento di €45.000,00, per non aver, a fronte dell'avvenuto sinistro ed in virtù del contratto stipulato dalle parti, provveduto a risarcire i danni subiti a causa dell'incendio verificatosi.
Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione, depositata in data 17 luglio 2017, eccependo, in via Controparte_2 preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, deducendo che il danno patito dalla società attrice non rientrava nell'ambito di operatività della polizza stipulata, in quanto la merce danneggiata dall'incendio era interamente collocata all'esterno del fabbricato oggetto di garanzia, ovvero nel piazzale di pertinenza della ditta. Ha concluso, pertanto chiedendo la preliminare declaratoria di improcedibilità della domanda ed il rigetto della stessa per infondatezza.
Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 19 marzo 2019, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.c.
Con la sentenza n. 364/2019, resa e pubblicata il 19 marzo 2019, il Tribunale di Crotone ha rigettato la domanda attorea sul presupposto che, in estrema sintesi, il danno subito dalla merce collocata fuori dai locali dell'impresa commerciale non sembra rientrare nel rischio assicurato dalla polizza in atti, considerato che la nozione di fabbricato, come definita ai fini assicurativi, non è estesa, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, fino a ricomprendervi anche gli spazi circostanti il locale commerciale.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 08 aprile 2019, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza
[...] in parola per i motivi che si esamineranno.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_5 depositata in data 15 giugno 2022, eccependo l'infondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e disposti alcuni rinvii, è stata infine fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11 marzo 2025.
3 Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12 febbraio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 14 febbraio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 17 febbraio 2025.
L'appellata ha depositato la comparsa conclusionale.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con un unico motivo di appello articolato in più punti l'appellante lamenta un'errata interpretazione del contratto di assicurazione da parte del Giudice di prime cure, il quale è giunto a ritenere insussistente la responsabilità ex art. 1218 c.c. della compagnia assicurativa, sul presupposto che la merce danneggiata dall'incendio si trovasse all'esterno del fabbricato costituente l'oggetto del contratto.
Secondo l'appellante, in primis errata risulta essere l'interpretazione del concetto di “fabbricato”, che il Tribunale avrebbe dovuto considerare nella sua totalità, comprensiva delle dipendenze, ovvero delle pertinenze al servizio della cosa principale, così come indicato nelle condizioni generali di contratto nella parte relativa al glossario. A ciò si aggiunge che, dalla lettura del suddetto contratto, ed in particolare dell'art. 18 inerente alle cause di esclusione della copertura assicurativa, non emergerebbe in alcun modo l'obbligo di custodire la merce all'interno dei locali.
In secondo luogo, l'appellante, oltre a lamentare la vessatorietà del contratto, sostiene che il
Tribunale avrebbe dovuto interpretare lo stesso secondo buona fede, facendo emergere la comune volontà delle parti di assicurare un'attività commerciale di materiale edili, la quale volontà emergerebbe, in particolar modo, dall'art. 15 n.13 delle condizioni generali della polizza, secondo cui “vengono assicurate le attrezzature ed arredi posti all'aperto, nelle adiacenze dell'esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio”.
3.2 L'appello è infondato.
4 Le censure sollevate dall'appellante non sembrano idonee a scalfire l'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime, pienamente condivisibile anche in tale sede in quanto permeato da logicità, correttezza giuridica e chiarezza espositiva.
In particolare, nel caso di specie, l'odierna appellante ha agito in giudizio al fine di accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta compagnia assicurativa, per non aver quest'ultima, in occasione dell'incendio divampato nel fabbricato della ditta indennizzato la Parte_1 controparte in applicazione del contratto con essa stipulato. A fronte di tale contestazione la ha rilevato, difatti, l'inoperatività della polizza in quanto la merce Controparte_4 danneggiata dall'incendio era interamente collocata all'esterno del fabbricato oggetto di garanzia, ovvero sul piazzale di pertinenza della ditta.
Ebbene, è principio noto quello per cui In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella
mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore. (Cass. Civ. Ordinanza n. 15630 del 14 giugno 2018).
Di conseguenza, è l'attore che deve dare prova che l'evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo;
in altre parole, deve provare il verificarsi di un c.d. 'rischio incluso' per il quale il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo.
Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea.(Cass. Civ. Ordinanza n. 31251 del 9 novembre 2023).
Ebbene, nel caso di specie, l'attore non è stato in grado di assolvere ab origine al proprio onere probatorio dal momento che la copertura assicurativa non può dirsi operante per il sinistro che qui ci occupa in ragione non di una causa di esclusione della stessa, ma in quanto la merce danneggiata si trovava, pacificamente, in un luogo diverso da quello reso oggetto di garanzia.
Invero, al fine di individuare precisamente l'oggetto rientrante nella copertura dei danni, va evidenziato che nella polizza assicurativa si legge che “Il contraente dichiara e prende atto che
5 si assicura un'attività commerciale svolta nei fabbricati di seguito elencati nell'allegato n. 1 e nell'ambito merceologico e/o di impresa di seguito descritto…”, così rimandando al concetto di fabbricato come individuato nell'allegato glossario.
Esso viene descritto come: “l'intera costruzione edile o parte della stessa, occupata dall'impresa assicurata comprese le relative quote di proprietà comune nonché dipendenze anche se separate purché realizzate nel fabbricato di cui fanno parte i locali dell'impresa o negli spazi adesso adiacenti, compresi inoltre infissi, impianti fissi di servizio ed in particolare impianti idrici, igienici, elettrici virgola di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione
e di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili come pure altri impianti o di installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese le tinteggiature, escluso quanto indicato nella definizione macchinario, attrezzatura ed arredamento.”. La definizione, inoltre, continua, precisando che ai fini e per l'efficacia della garanzia per danni da incendio il fabbricato deve altresì possedere determinate caratteristiche costruttive.
Ecco dunque che, come affermato dal Tribunale, nel concetto di fabbricato, così per come descritto all'interno del contratto, non può essere fatto rientrare anche il relativo cortile esterno, poiché anche considerandola una pertinenza, essa non viene precisamente inclusa nella polizza, né combacia con la nozione di “dipendenze”, considerato che, dal tenore letterale di cui sopra, ben si comprende che il riferimento è, in ogni caso, ad altri fabbricati e/o costruzioni presenti nelle immediate vicinanze.
Ciò viene confermato e non smentito, come sostenuto dall'appellante, dall'art. 15 n.13 delle condizioni generali della polizza, secondo cui “A deroga di quanto previsto dalla definizione di
Contenuto, la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da: …13) attrezzature ed arredi posti all'aperto, nelle adiacenze dell'esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio…”. Da ciò si desume, a contrario, che la deroga che prevede l'indennizzo anche nel caso di danni provocati all'aperto, riguarda unicamente le attrezzature e gli arredi – così come definiti nel glossario – e non anche le merci.
Ancora, prive di pregio si rivelano sia la censura volta a lamentare la vessatorietà del contratto, sia quella volta ad evidenziare la mancanza di una specifica ipotesi di esclusione nell'art. 18 applicabile al caso di specie.
Invero, l'infondatezza di quest'ultima si riscontra nella circostanza che, di fatto, la censura non sembra proprio essere attinente al caso di specie, nel quale la copertura assicurativa non è operante in ragione non di una causa di esclusione, chiaramente inesistente, ma ab origine, in quanto, si ribadisce, la merce danneggiata si trovava al di fuori dei locali garantiti e individuati nella polizza.
6 L'infondatezza della prima risiede, invece, nel fatto che non può certamente parlarsi di vessatorietà in ordine all'oggetto del contratto.
Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito. (Cass. Civ.
Sentenza n. 15598 dell'11 giugno 2019).
Difatti, l'art. 33 del D.lgs. 206/2005, prevede che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Al riguardo, la Cassazione ha sottolineato come l'art. 34, comma 2, del D.lgs. 206/2005, escluda che la valutazione del carattere vessatorio della clausola attenga alla determinazione dell'oggetto del contratto, purché, però, esso sia individuato in modo chiaro e comprensibile. “In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi.”(Cass. Civ.
Ordinanza n. 30556 del 3 novembre 2023).
Stante la carenza di prova in tal senso, essendo l'oggetto ben determinato nella polizza, anche questa censura non è meritevole di accoglimento.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, l'appello si ritiene infondato e, come tale, dev'essere rigettato.
§ 4. Le spese processuali
4.1 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €26.001,00 e €52.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 per tutte le fasi della controversia.
4.2 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, nei confronti di (già , Controparte_1 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data 8 aprile
2019, avverso la sentenza n.364/2019 del Tribunale di Crotone, resa e pubblicata il 19 marzo 2019
e non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(già , al pagamento delle spese di lite, quantificate in
[...] Controparte_4
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della seconda sezione civile dell'11 giugno
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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