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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Il Consigliere coordinatore, per delega del Presidente della Corte dott. Fabrizio Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1343/2025 R.G.A.C., introdotta su ricorso di:
in giudizio personalmente ed elettivamente domiciliata Parte_1
nel proprio studio legale sito in Catanzaro, I Trav. Via Piemonte, 88100 (CZ)
contro
, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso tempestivamente depositato l'avv.to Parte_1
contesta il decreto di pagamento dei compensi professionali, emesso da questa Corte - sezione Lavoro – in data 14.7.2025, per la difesa di Controparte_2
con il patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento n. 1144/2023.
2.
La presente procedura è regolata dalle norme di cui all'art. 170 D.P.R.
n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia) e dall'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 che prevedono la presentazione di opposizione e il ricorso al rito semplificato di cognizione, con competenza monocratica del capo dell'ufficio giudiziario (o di magistrato da questi eventualmente delegato) cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e definizione del giudizio in forma di sentenza.
3.
Il decreto in esame ha liquidato le spese relative al secondo grado di giudizio, instaurato dall'avv.to , per una causa di valore Pt_1
indeterminabile, scaglione compreso da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 le tre fasi, valori medi, dimidiati ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2022, escludendo la fase di studio, poiché antecedente rispetto all'ammissione al gratuito patrocinio.
La somma liquidata è pari ad euro 1.200,00 oltre accessori.
In ricorso, l'avv.to lamenta l'erronea applicazione delle tariffe Pt_1
previste dal D.M. 55/2014 e la mancata motivazione del decreto di liquidazione.
4.
La doglianza è infondata, con riferimento ad entrambi i motivi.
pag. 2/4 Quanto al primo motivo, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata trasmessa al Consiglio dell'Odine degli Avvocati il
25/11/2023, ossia lo stesso giorno del deposito del ricorso in appello, come si evince dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (v. ricevuta di avvenuto deposito istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – COA
Catanzaro).
Quanto all'omessa motivazione della determinazione del quantum dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, si rileva quanto segue.
Ferma la corretta individuazione da parte della ricorrente dello scaglione di riferimento (compreso da euro 5.200,01 a euro 26.000,00),
l'importo liquidato, pari ad euro 1.200,00, è stato così calcolato: riconoscimento dei valori minimi - in applicazione dell'art. 82 D.P.R. n.
115/2002, “valutata la natura dell'impegno professionale, in considerazione dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa” - le tre fasi, esclusa la fase di studio perché antecedente rispetto all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'importo ottenuto (pari ad € 2.400,00, approssimato per eccesso) è stato poi ridotto della metà a norma dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002.
Pertanto, la determinazione dell'importo e la relativa motivazione risultano corrette.
Il conteggio effettuato da parte ricorrente a foglio 3 del ricorso non è sorretto da condivisibile giustificazione: il posizionamento sui valori medi – ossia sul massimo del range previsto per le prestazioni a titolo di patrocinio a spese erariali – non si attaglia alla fattispecie, attesa la non particolare complessità del giudizio, mentre l'aumento percentuale per la presenza di più parti in causa non riguarda la posizione dell'assistito, bensì quella di parte resistente, quindi nessuna maggiorazione è dovuta.
pag. 3/4 5.
Nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese del giudizio, attesa la mancata costituzione in giudizio del ministero convenuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, in persona del consigliere delegato, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso il 10.11.2025
Dott. Fabrizio Cosentino
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Martina Mancuso nominata M.O.T. con D.M. 3.9.2025.
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Il Consigliere coordinatore, per delega del Presidente della Corte dott. Fabrizio Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1343/2025 R.G.A.C., introdotta su ricorso di:
in giudizio personalmente ed elettivamente domiciliata Parte_1
nel proprio studio legale sito in Catanzaro, I Trav. Via Piemonte, 88100 (CZ)
contro
, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso tempestivamente depositato l'avv.to Parte_1
contesta il decreto di pagamento dei compensi professionali, emesso da questa Corte - sezione Lavoro – in data 14.7.2025, per la difesa di Controparte_2
con il patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento n. 1144/2023.
2.
La presente procedura è regolata dalle norme di cui all'art. 170 D.P.R.
n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia) e dall'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 che prevedono la presentazione di opposizione e il ricorso al rito semplificato di cognizione, con competenza monocratica del capo dell'ufficio giudiziario (o di magistrato da questi eventualmente delegato) cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e definizione del giudizio in forma di sentenza.
3.
Il decreto in esame ha liquidato le spese relative al secondo grado di giudizio, instaurato dall'avv.to , per una causa di valore Pt_1
indeterminabile, scaglione compreso da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 le tre fasi, valori medi, dimidiati ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2022, escludendo la fase di studio, poiché antecedente rispetto all'ammissione al gratuito patrocinio.
La somma liquidata è pari ad euro 1.200,00 oltre accessori.
In ricorso, l'avv.to lamenta l'erronea applicazione delle tariffe Pt_1
previste dal D.M. 55/2014 e la mancata motivazione del decreto di liquidazione.
4.
La doglianza è infondata, con riferimento ad entrambi i motivi.
pag. 2/4 Quanto al primo motivo, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata trasmessa al Consiglio dell'Odine degli Avvocati il
25/11/2023, ossia lo stesso giorno del deposito del ricorso in appello, come si evince dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (v. ricevuta di avvenuto deposito istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – COA
Catanzaro).
Quanto all'omessa motivazione della determinazione del quantum dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, si rileva quanto segue.
Ferma la corretta individuazione da parte della ricorrente dello scaglione di riferimento (compreso da euro 5.200,01 a euro 26.000,00),
l'importo liquidato, pari ad euro 1.200,00, è stato così calcolato: riconoscimento dei valori minimi - in applicazione dell'art. 82 D.P.R. n.
115/2002, “valutata la natura dell'impegno professionale, in considerazione dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa” - le tre fasi, esclusa la fase di studio perché antecedente rispetto all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'importo ottenuto (pari ad € 2.400,00, approssimato per eccesso) è stato poi ridotto della metà a norma dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002.
Pertanto, la determinazione dell'importo e la relativa motivazione risultano corrette.
Il conteggio effettuato da parte ricorrente a foglio 3 del ricorso non è sorretto da condivisibile giustificazione: il posizionamento sui valori medi – ossia sul massimo del range previsto per le prestazioni a titolo di patrocinio a spese erariali – non si attaglia alla fattispecie, attesa la non particolare complessità del giudizio, mentre l'aumento percentuale per la presenza di più parti in causa non riguarda la posizione dell'assistito, bensì quella di parte resistente, quindi nessuna maggiorazione è dovuta.
pag. 3/4 5.
Nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese del giudizio, attesa la mancata costituzione in giudizio del ministero convenuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, in persona del consigliere delegato, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso il 10.11.2025
Dott. Fabrizio Cosentino
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Martina Mancuso nominata M.O.T. con D.M. 3.9.2025.
pag. 4/4