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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
31/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10227/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. VIZZINI PIETRO e Avv.ta NICOSIA MILENA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CASSIBBA Controparte_1
MASSIMILIANO)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di differenze retributive conseguenti alle superiori mansioni svolte dal mese di marzo del 2013, comprensive degli accessori dalle singole scadenze mensili sino al
Tribunale di Palermo sez. Lavoro mese di dicembre del 2024, la complessiva somma di euro 43.424,94, ed a versarle gli ulteriori accessori maturati dal mese di gennaio del 2025 sino al saldo;
◊ condanna parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di rimborso delle spese legali, la somma di euro 4.629,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, disponendone la distrazione in favore dei suoi difensori ex art. 93 c.p.c.;
◊ pone in capo a parte resistente le spese della CTU, come liquidate con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 8/11/2021 il ricorrente – premesso di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time alle dipendenze della convenuta sin dal luglio 2004 e di essere inquadrato al 4° livello CP_1
del Settore Amministrativi con qualifica di segretario del sovrintendente –
esponeva di essersi occupato (giusta ordine di servizio del 2008) “… di registrare
le assenze per permessi ai sensi dell'art. 24 del CCNL, registrare le assenze per
malattia e procedere automaticamente, entro le 48 ore dall'assenza alla visita
fiscale e, nel caso di assenza prolungata, inviare al Sovrintendente la richiesta di
visita medica collegiale, fare il compito deli straordinari mensili,
preventivamente autorizzati dai vari Responsabili dei Settori …”, nonché “… di
registrare i permessi artistici preventivamente autorizzati dal Direttore Artistico
e dal Sovrintendente e i ritardi del personale e procedere ai recuperi nel mese di
paga successivo, verificare e aggiornare le ferie del personale, registrare i
permessi di studio e gli altri previsti dalla legge, registrare i permessi sindacali
considerando il monte ore previsto per legge, verificare gli orario di lavoro dei
dipendenti che svolgono lavoro a tempo parziale e le assenze per congedi
parentali, matrimoniali, allattamento, maternità, procedere, secondo quanto
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro previsto dall'art. 15 del CCNL, al computo delle presenze per il calcolo del Premio
di Produzione e, infine, predisporre i pass temporanei dei professori d'orchestra
a tempo determinato”.
Aggiungeva: - che, con successivo ordine di servizio del 2009 prodotto in atti, la fondazione convenuta aveva disposto di affidargli “… mantenendo la sua
dipendenza presso l'Ufficio del Personale per il disbrigo delle pratiche di
pertinenza del predetto Ufficio, i seguenti incarichi aggiuntivi: - Rapporti e
corrispondenza con le Istituzioni affidati dal Sovrintendente;
- Predisposizione
documentazione Accreditamento formativo e progetti UE in collaborazione con
la IG.ra ; - Assistenza per le pratiche del personale di Parte_2
pertinenza della Segreteria della Sovrintendenza”; - di essere stato altresì nominato, in data 11/03/2010, consegnatario dei beni mobili della - CP_1
che, successivamente, con nota del 27/09/2016, la convenuta “… vista CP_1
la necessità di destinare una risorsa umana all'Ufficio Botteghino della
(..) e l'esperienza acquisita alle dipendenze della dal IG. CP_1 CP_1
(…) nonché i titoli di studio dallo stesso posseduti ed agli atti Parte_1
della disponeva che “il sig. , fermo restando i CP_1 Parte_1
compiti sinora svolti (attività di compilazione FUS e FURS) a decorrere dalla
data del presente provvedimento (…) venga addetto all'Ufficio Botteghino della
per lo svolgimento delle attività proprie dell'Ufficio, nell'ambito delle CP_1
direttive impartite dal Sovrintendente e dal coordinatore dell'ufficio Botteghino”;
- che, dunque, in forza delle citate disposizioni di servizio, “… il ricorrente … oltre
a svolgere l'attività di addetto al botteghino è altresì, responsabile, dal 2004
(data della di lui assunzione) di tutte le pratiche riguardanti l'accesso al
contributo FUS erogato dallo stato, della predisposizione\redazione delle
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro domande di rimborso spese di vigilanza e sicurezza (VVFF) e, dal 2015 (data di
istituzione) del contributo regionale FURS e del contributo ordinario erogato
dalla Regione Siciliana. Inoltre il IG. ha la responsabilità dei servizi Parte_1
telefonici della convenuta ed è l'unico referente per quel che CP_1
riguarda i servizi informatici, pc ed internet e, sino al 2016 coadiuvava l'ufficio
paghe con il compito di effettuare le mansioni sopra descritte”.
Rappresentato quanto sopra, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale
adito di volere “… - ritenere e dichiarare che le mansioni svolte … nel periodo
oggetto di causa e descritte in narrativa, sono ascrivibili al livello 1° per i
dipendenti delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, o, in via subordinata, ad altro
livello, comunque superiore a quello attribuito al ricorrente;
- ritenere e
dichiarare il diritto del ricorrente ad avere corrisposte le differenze retributive
tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in virtù
dei richiesti livelli di inquadramento, nella misura che sarà quantificata a mezzo
di c.t.u. contabile, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
dovuto al soddisfo;
-conseguentemente condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore- ad
[...]
attribuire e riconoscere al ricorrente il livello 1° CCNL per i dipendenti delle
Fondazioni Lirico Sinfoniche o, in via subordinata, altro livello comunque
superiore a quello attribuito al ricorrente e a corrispondergli le differenze
retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto
percepire in virtù dei richiesti livelli di inquadramento, nella misura che sarà
quantificata a mezzo di c.t.u. contabile, il tutto oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo …”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 23/05/2022, la
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro convenuta - eccepita preliminarmente l'inammissibilità della CP_1
domanda attorea relativamente al periodo 2004-2013 in ragione del giudicato formale e sostanziale formatosi nel 2014 sulla sentenza di questo Tribunale n.
1876/2014 - chiedeva in ogni caso rigettarsi il ricorso, deducendone l'infondatezza.
Istruito il giudizio attraverso l'escussione dei testi indicati, con sentenza non definitiva n. 4273/2024 veniva dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, dal mese di giugno del 2013, al livello IIIa° livello del CCNL per i dipendenti delle fondazioni lirico – sinfoniche ed a percepire le differenze retributive conseguenti alle superiori mansioni svolte dal mese di marzo del 2013;
con separata ordinanza depositata nella stessa data del 23/10/2024 veniva disposto accertamento contabile al fine di quantificare “le differenze retributive,
oltre interessi e rivalutazione monetaria, spettanti a parte ricorrente per avere svolto dal mese di marzo del 2013 sino al deposito del ricorso mansioni inquadrabili nel livello IIIa di settore”.
Acquisito l'elaborato peritale, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 31/03/2025 la causa viene definitivamente decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Acclarato, con la menzionata sentenza del 23/10/2024, il diritto della parte ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti alle superiori mansioni svolte dal mese di marzo del 2013, il nominato Consulente dell'Ufficio ha quantificato dette differenze, dalla decorrenza indicata sino alla data di deposito del ricorso avvenuta l'08/11/2021, in euro 43.424,94, importo comprensivo degli accessori maturati sino al 31/12/2024. L'Ausiliario del Giudice ha correttamente
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sviluppato la propria ipotesi di calcolo alla stregua dei precisi riferimenti temporali e contrattuali indicatigli nell'ordinanza del 23/10/2024 ed ha altresì
passato in rassegna – peraltro accogliendole – tutte le osservazioni critiche avanzate dalla parte resistente a mezzo del proprio consulente di parte. Le relative conclusioni appaiono perciò del tutto corrette e pienamente condivisibili.
Disposta, dunque, statuizione di condanna per le somme suindicate, le spese sono regolate secondo soccombenza e gli onorari di difesa sono liquidati in dispositivo avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore inferiore ad euro 52.000,00.
◊
Così deciso in Palermo, 01/04/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
31/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10227/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. VIZZINI PIETRO e Avv.ta NICOSIA MILENA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CASSIBBA Controparte_1
MASSIMILIANO)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di differenze retributive conseguenti alle superiori mansioni svolte dal mese di marzo del 2013, comprensive degli accessori dalle singole scadenze mensili sino al
Tribunale di Palermo sez. Lavoro mese di dicembre del 2024, la complessiva somma di euro 43.424,94, ed a versarle gli ulteriori accessori maturati dal mese di gennaio del 2025 sino al saldo;
◊ condanna parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di rimborso delle spese legali, la somma di euro 4.629,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, disponendone la distrazione in favore dei suoi difensori ex art. 93 c.p.c.;
◊ pone in capo a parte resistente le spese della CTU, come liquidate con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 8/11/2021 il ricorrente – premesso di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time alle dipendenze della convenuta sin dal luglio 2004 e di essere inquadrato al 4° livello CP_1
del Settore Amministrativi con qualifica di segretario del sovrintendente –
esponeva di essersi occupato (giusta ordine di servizio del 2008) “… di registrare
le assenze per permessi ai sensi dell'art. 24 del CCNL, registrare le assenze per
malattia e procedere automaticamente, entro le 48 ore dall'assenza alla visita
fiscale e, nel caso di assenza prolungata, inviare al Sovrintendente la richiesta di
visita medica collegiale, fare il compito deli straordinari mensili,
preventivamente autorizzati dai vari Responsabili dei Settori …”, nonché “… di
registrare i permessi artistici preventivamente autorizzati dal Direttore Artistico
e dal Sovrintendente e i ritardi del personale e procedere ai recuperi nel mese di
paga successivo, verificare e aggiornare le ferie del personale, registrare i
permessi di studio e gli altri previsti dalla legge, registrare i permessi sindacali
considerando il monte ore previsto per legge, verificare gli orario di lavoro dei
dipendenti che svolgono lavoro a tempo parziale e le assenze per congedi
parentali, matrimoniali, allattamento, maternità, procedere, secondo quanto
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro previsto dall'art. 15 del CCNL, al computo delle presenze per il calcolo del Premio
di Produzione e, infine, predisporre i pass temporanei dei professori d'orchestra
a tempo determinato”.
Aggiungeva: - che, con successivo ordine di servizio del 2009 prodotto in atti, la fondazione convenuta aveva disposto di affidargli “… mantenendo la sua
dipendenza presso l'Ufficio del Personale per il disbrigo delle pratiche di
pertinenza del predetto Ufficio, i seguenti incarichi aggiuntivi: - Rapporti e
corrispondenza con le Istituzioni affidati dal Sovrintendente;
- Predisposizione
documentazione Accreditamento formativo e progetti UE in collaborazione con
la IG.ra ; - Assistenza per le pratiche del personale di Parte_2
pertinenza della Segreteria della Sovrintendenza”; - di essere stato altresì nominato, in data 11/03/2010, consegnatario dei beni mobili della - CP_1
che, successivamente, con nota del 27/09/2016, la convenuta “… vista CP_1
la necessità di destinare una risorsa umana all'Ufficio Botteghino della
(..) e l'esperienza acquisita alle dipendenze della dal IG. CP_1 CP_1
(…) nonché i titoli di studio dallo stesso posseduti ed agli atti Parte_1
della disponeva che “il sig. , fermo restando i CP_1 Parte_1
compiti sinora svolti (attività di compilazione FUS e FURS) a decorrere dalla
data del presente provvedimento (…) venga addetto all'Ufficio Botteghino della
per lo svolgimento delle attività proprie dell'Ufficio, nell'ambito delle CP_1
direttive impartite dal Sovrintendente e dal coordinatore dell'ufficio Botteghino”;
- che, dunque, in forza delle citate disposizioni di servizio, “… il ricorrente … oltre
a svolgere l'attività di addetto al botteghino è altresì, responsabile, dal 2004
(data della di lui assunzione) di tutte le pratiche riguardanti l'accesso al
contributo FUS erogato dallo stato, della predisposizione\redazione delle
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro domande di rimborso spese di vigilanza e sicurezza (VVFF) e, dal 2015 (data di
istituzione) del contributo regionale FURS e del contributo ordinario erogato
dalla Regione Siciliana. Inoltre il IG. ha la responsabilità dei servizi Parte_1
telefonici della convenuta ed è l'unico referente per quel che CP_1
riguarda i servizi informatici, pc ed internet e, sino al 2016 coadiuvava l'ufficio
paghe con il compito di effettuare le mansioni sopra descritte”.
Rappresentato quanto sopra, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale
adito di volere “… - ritenere e dichiarare che le mansioni svolte … nel periodo
oggetto di causa e descritte in narrativa, sono ascrivibili al livello 1° per i
dipendenti delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, o, in via subordinata, ad altro
livello, comunque superiore a quello attribuito al ricorrente;
- ritenere e
dichiarare il diritto del ricorrente ad avere corrisposte le differenze retributive
tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in virtù
dei richiesti livelli di inquadramento, nella misura che sarà quantificata a mezzo
di c.t.u. contabile, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
dovuto al soddisfo;
-conseguentemente condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore- ad
[...]
attribuire e riconoscere al ricorrente il livello 1° CCNL per i dipendenti delle
Fondazioni Lirico Sinfoniche o, in via subordinata, altro livello comunque
superiore a quello attribuito al ricorrente e a corrispondergli le differenze
retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto
percepire in virtù dei richiesti livelli di inquadramento, nella misura che sarà
quantificata a mezzo di c.t.u. contabile, il tutto oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo …”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 23/05/2022, la
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro convenuta - eccepita preliminarmente l'inammissibilità della CP_1
domanda attorea relativamente al periodo 2004-2013 in ragione del giudicato formale e sostanziale formatosi nel 2014 sulla sentenza di questo Tribunale n.
1876/2014 - chiedeva in ogni caso rigettarsi il ricorso, deducendone l'infondatezza.
Istruito il giudizio attraverso l'escussione dei testi indicati, con sentenza non definitiva n. 4273/2024 veniva dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, dal mese di giugno del 2013, al livello IIIa° livello del CCNL per i dipendenti delle fondazioni lirico – sinfoniche ed a percepire le differenze retributive conseguenti alle superiori mansioni svolte dal mese di marzo del 2013;
con separata ordinanza depositata nella stessa data del 23/10/2024 veniva disposto accertamento contabile al fine di quantificare “le differenze retributive,
oltre interessi e rivalutazione monetaria, spettanti a parte ricorrente per avere svolto dal mese di marzo del 2013 sino al deposito del ricorso mansioni inquadrabili nel livello IIIa di settore”.
Acquisito l'elaborato peritale, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 31/03/2025 la causa viene definitivamente decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Acclarato, con la menzionata sentenza del 23/10/2024, il diritto della parte ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti alle superiori mansioni svolte dal mese di marzo del 2013, il nominato Consulente dell'Ufficio ha quantificato dette differenze, dalla decorrenza indicata sino alla data di deposito del ricorso avvenuta l'08/11/2021, in euro 43.424,94, importo comprensivo degli accessori maturati sino al 31/12/2024. L'Ausiliario del Giudice ha correttamente
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sviluppato la propria ipotesi di calcolo alla stregua dei precisi riferimenti temporali e contrattuali indicatigli nell'ordinanza del 23/10/2024 ed ha altresì
passato in rassegna – peraltro accogliendole – tutte le osservazioni critiche avanzate dalla parte resistente a mezzo del proprio consulente di parte. Le relative conclusioni appaiono perciò del tutto corrette e pienamente condivisibili.
Disposta, dunque, statuizione di condanna per le somme suindicate, le spese sono regolate secondo soccombenza e gli onorari di difesa sono liquidati in dispositivo avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore inferiore ad euro 52.000,00.
◊
Così deciso in Palermo, 01/04/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro