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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/06/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 13 GIUGNO 2025
N.R.G. 1221/2025
All'udienza del 13 Giugno 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:22 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
28 Maggio 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Giuseppe Germanò per il ricorrente, collegato tramite teams;
- L'Avv. Emanuela Tucci per collegato tramite CP_1
numero di telefono mobile indicato in atti;
- L'Avv. Maria Stella Pileio per per delega dell'avv. CP_2
A. Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. L'avv. Germanò insiste sulla condanna alle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:34, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:59 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,05;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria
D. Romeo, all'udienza del 13.06.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 1221/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avvocato Giuseppe Germanò, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_3
in persona del suo Presidente, legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati D. Adornato e A. Laganà;
resistente
E
3 in Controparte_4
persona del rappresentata e difesa dall'avv. CP_5
Emanuela Tucci, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: ricorso avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Dando lettura alle ore, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso
Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo
n° 094 80 2025 0000 2831000, in relazione ai seguenti, sottesi, avvisi di addebito:
a) Avviso di addebito n. 394 2024 0000 164056 000 con oggetto Revoca assegni familiari e Revoca disoccupazione agricola oltre interessi legali e spese di notifica per l'anno 2016, con importo di € 3.968,35
– richiesto dall , quale ente creditore;
CP_2
b) Avviso di addebito n. 394 2024 0000 164561 000 con oggetto Revoca disoccupazione agricola oltre interessi legali e spese di notifica per l'anno 2012, con importo di € 2.737,53 - richiesto dall , quale CP_2
ente creditore;
c) Avviso di addebito n. 394 2024 0000 253117 000 con oggetto Revoca assegni familiari e Revoca disoccupazione agricola oltre interessi legali e spese
4 di notifica per l'anno 2013, con importo di € 6.545,65
– richiesto- dall , quale ente creditore;
CP_2
d) Avviso di addebito n. 394 2024 0000 253319 000 con oggetto Revoca assegni familiari e Revoca disoccupazione agricola oltre interessi legali e spese di notifica per l'anno 2014, con importo di € 5.273.58
– richiesto dall , ente creditore. CP_2
eccepiva la non dovutezza delle Parte_1
somme iscritte a ruolo giusta Sentenza N. 1184/2024 del 12.11.2024 – R.G.N.3496/2023 emessa dall'intestato Tribunale – Sez. Lavoro.
Si costituiva in giudizio Controparte_4
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva pure deducendo che parte CP_2
ricorrente non ha impugnato gli AVA, che risultavano ritualmente notificati ( all. n. 1), ai sensi dell'art. 24, comma 5°, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riferito alle cartelle esattoriali per contributi previdenziali, contro l'iscrizione a ruolo l'opposizione deve essere proposta entro il termine di quaranta giorni. Attesa l'omessa opposizione nel termine sopra indicato, l'AVA sarebbe incontrovertibile e non potrebbe essere contestato.
Successivamente alla costituzione, l'Ente produceva documentazione attestante l'annullamento d'ufficio, del credito opposto.
5 La domanda è fondata per i motivi di seguito riportati.
In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da CP_1
Ed infatti, quando l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria, la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
In tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell , Controparte_6
relative a crediti previdenziali, ove il motivo di impugnazione abbia ad oggetto, come nel caso che ci occupa, l'accertamento dell' insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che, rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione.
La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. Questo è il principio stabilito dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 782/23, pubblicata in data
26 maggio 2023, che , si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
6 conseguente alla recente pronuncia della Sezioni unite della Suprema Corte (si veda Cass. Civ., Sez.
Un., n. 7514 del 8.3.2022).
Ciò posto, sempre in via preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'azione proposta, in quanto, quando si vogliono far valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere appunto la prescrizione o la non dovutezza del credito, l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
Infatti, l'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24
d.Igs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. eventuali fatti estintivi (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615
c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Quanto al merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che tutte le partite
7 del ruolo di cui agli avvisi opposti sono state annullate d'ufficio, da parte dell'ente impositore.
Quanto alle spese di lite, atteso che il provvedimento di sgravio è stato adottato in data successiva al deposito del presente ricorso, ritenuto che le condizioni per l'annullamento del credito erano sussistenti ancor prima del deposito dello stesso, si ritiene equo addivenire alla liquidazione degli onorari in ragione del principio della soccombenza “ virtuale” in favore di parte istante ( Corte di Cassazione, sez.
II Civile, sentenza 11 febbraio – 21 marzo 2016, n.
5555)
Spese di lite compensate nei confronti di CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
Estromette dal giudizio per le causali di cui in CP_1
parte motiva;
Dichiara la cessazione della materia del contendere, per le causali di cui in parte motiva;
Condanna l al pagamento delle spese di lite, in CP_2
favore di parte ricorrente, che, liquida in 1.305,50 per onorari, €. 43,00, per spese di contributo unificato, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
8 Palmi, 13 Giugno 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
9
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 13 GIUGNO 2025
N.R.G. 1221/2025
All'udienza del 13 Giugno 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:22 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
28 Maggio 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Giuseppe Germanò per il ricorrente, collegato tramite teams;
- L'Avv. Emanuela Tucci per collegato tramite CP_1
numero di telefono mobile indicato in atti;
- L'Avv. Maria Stella Pileio per per delega dell'avv. CP_2
A. Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. L'avv. Germanò insiste sulla condanna alle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:34, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:59 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,05;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria
D. Romeo, all'udienza del 13.06.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 1221/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avvocato Giuseppe Germanò, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_3
in persona del suo Presidente, legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati D. Adornato e A. Laganà;
resistente
E
3 in Controparte_4
persona del rappresentata e difesa dall'avv. CP_5
Emanuela Tucci, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: ricorso avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Dando lettura alle ore, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso
Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo
n° 094 80 2025 0000 2831000, in relazione ai seguenti, sottesi, avvisi di addebito:
a) Avviso di addebito n. 394 2024 0000 164056 000 con oggetto Revoca assegni familiari e Revoca disoccupazione agricola oltre interessi legali e spese di notifica per l'anno 2016, con importo di € 3.968,35
– richiesto dall , quale ente creditore;
CP_2
b) Avviso di addebito n. 394 2024 0000 164561 000 con oggetto Revoca disoccupazione agricola oltre interessi legali e spese di notifica per l'anno 2012, con importo di € 2.737,53 - richiesto dall , quale CP_2
ente creditore;
c) Avviso di addebito n. 394 2024 0000 253117 000 con oggetto Revoca assegni familiari e Revoca disoccupazione agricola oltre interessi legali e spese
4 di notifica per l'anno 2013, con importo di € 6.545,65
– richiesto- dall , quale ente creditore;
CP_2
d) Avviso di addebito n. 394 2024 0000 253319 000 con oggetto Revoca assegni familiari e Revoca disoccupazione agricola oltre interessi legali e spese di notifica per l'anno 2014, con importo di € 5.273.58
– richiesto dall , ente creditore. CP_2
eccepiva la non dovutezza delle Parte_1
somme iscritte a ruolo giusta Sentenza N. 1184/2024 del 12.11.2024 – R.G.N.3496/2023 emessa dall'intestato Tribunale – Sez. Lavoro.
Si costituiva in giudizio Controparte_4
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva pure deducendo che parte CP_2
ricorrente non ha impugnato gli AVA, che risultavano ritualmente notificati ( all. n. 1), ai sensi dell'art. 24, comma 5°, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riferito alle cartelle esattoriali per contributi previdenziali, contro l'iscrizione a ruolo l'opposizione deve essere proposta entro il termine di quaranta giorni. Attesa l'omessa opposizione nel termine sopra indicato, l'AVA sarebbe incontrovertibile e non potrebbe essere contestato.
Successivamente alla costituzione, l'Ente produceva documentazione attestante l'annullamento d'ufficio, del credito opposto.
5 La domanda è fondata per i motivi di seguito riportati.
In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da CP_1
Ed infatti, quando l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria, la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
In tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell , Controparte_6
relative a crediti previdenziali, ove il motivo di impugnazione abbia ad oggetto, come nel caso che ci occupa, l'accertamento dell' insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che, rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione.
La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. Questo è il principio stabilito dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 782/23, pubblicata in data
26 maggio 2023, che , si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
6 conseguente alla recente pronuncia della Sezioni unite della Suprema Corte (si veda Cass. Civ., Sez.
Un., n. 7514 del 8.3.2022).
Ciò posto, sempre in via preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'azione proposta, in quanto, quando si vogliono far valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere appunto la prescrizione o la non dovutezza del credito, l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
Infatti, l'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24
d.Igs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. eventuali fatti estintivi (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615
c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Quanto al merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che tutte le partite
7 del ruolo di cui agli avvisi opposti sono state annullate d'ufficio, da parte dell'ente impositore.
Quanto alle spese di lite, atteso che il provvedimento di sgravio è stato adottato in data successiva al deposito del presente ricorso, ritenuto che le condizioni per l'annullamento del credito erano sussistenti ancor prima del deposito dello stesso, si ritiene equo addivenire alla liquidazione degli onorari in ragione del principio della soccombenza “ virtuale” in favore di parte istante ( Corte di Cassazione, sez.
II Civile, sentenza 11 febbraio – 21 marzo 2016, n.
5555)
Spese di lite compensate nei confronti di CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
Estromette dal giudizio per le causali di cui in CP_1
parte motiva;
Dichiara la cessazione della materia del contendere, per le causali di cui in parte motiva;
Condanna l al pagamento delle spese di lite, in CP_2
favore di parte ricorrente, che, liquida in 1.305,50 per onorari, €. 43,00, per spese di contributo unificato, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
8 Palmi, 13 Giugno 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
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