Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/07/2025, n. 5826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5826 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05826/2025REG.PROV.COLL.
N. 06157/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6157 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Serenella Nicola, Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Picco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 1223/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Alberto Cerutti in sostituzione dell'avv. Cinzia Picco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS-, proprietaria di un terreno e fabbricati situati ad Asti, in strada -OMISSIS- n. 10, ha effettuato alcune opere, tra cui il mutamento di destinazione d’uso di un locale destinato a ricovero attrezzi, la realizzazione di una tettoia, la chiusura di una tettoia preesistente e la posa di un ingresso carraio, senza permesso, ritenendo che fossero di modesta entità e soggette a DIA (Denuncia di Inizio Attività). Il 29/01/2013 ha, comunque, inoltrato una richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Tuttavia, il 2/10/2015 il Dirigente del Comune di Asti ha comunicato i motivi ostativi al rilascio del permesso, sicché -OMISSIS- ha presentato una memoria, ma il permesso è stato negato.
Di conseguenza, la medesima ha proposto ricorso dinanzi al TAR Piemonte al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento prot. n. 98905 adottato in data 6/11/2015 dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Asti, con il quale non è stata accolta l’istanza di sanatoria delle opere realizzate in assenza del titolo abilitativo, nonché degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento.
Con il provvedimento impugnato il Comune di Asti ha respinto l’istanza di sanatoria presentata per le seguenti ragioni: non conformità dell’intervento all’art. 27 e relative tabelle delle NTA dell’area agricola, che non consentono il recupero a fini abitativi degli originari locali destinati ad uso ricovero attrezzi; contrasto con art. 11 delle NTA in quanto nelle aree ad edificabilità condizionata di classe III a2 non sono consentiti nuovi insediamenti e i modesti ampliamenti devono essere funzionali a fabbricati con destinazione abitativa già esistente; contrasto con l’art. 167, d.lgs. n. 42/2004: incompatibilità paesaggistica delle opere, determinando un incremento di superfici e volume.
Il Tar respingeva il ricorso evidenziando la pluralità di autonomi motivi e la sufficienza delle ragioni urbanistiche e connesse al vincolo.
Avverso tale sentenza con l’appello oggetto del presente giudizio la parte originaria ricorrente deduceva i seguenti motivi di appello: compatibilità col vincolo paesaggistico; compatibilità col vincolo idrogeologico difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio il Comune appellato chiedendo la declaratoria di irricevibilità ed il rigetto dell’appello.
All’udienza di smaltimento del 2 luglio 2025 la causa passava in decisione.
L’appello – peraltro infondato anche nel merito stante la consistenza degli abusi in zona vincolata - è irricevibile, nei termini eccepiti dalla difesa di parte appellata.
Infatti, a fronte della pubblicazione della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 1223 impugnata in data 29.12.2021, il termine per la sua impugnazione è scaduto il 29.6.2022 (termine semestrale cd. “lungo” ex art. 92, co. 3, c.p.a.). Il ricorso in appello, notificato a mezzo p.e.c. il 1.7.2022, con conseguente, è quindi tardivo e ne va dichiarata l’irricevibilità.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO