Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 16/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3317/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Daniela Parte_1
Ferraro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Acerra, via Santolo Riemma n. 4;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
B) si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, riservandoci di nominare il consulente di parte;
C) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, compresse CP_1 espletate CTU e CTP anche afferenti la fase sommaria e con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.
PER L' : 1) - in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di CP_1 merito in questa fase del giudizio;
2) - nel merito dichiarare l'insussistenza delle condizioni sanitarie atte ad ottenere il diritto all'assegno ordinario di invalidità; 3) - condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, ivi comprese quelle della fase di
ATPO, e delle spese di C.T.U..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 17.05.2024, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per il riconoscimento del requisito sanitario necessario per il diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP, dott. , non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico Persona_1 obiettivato, avendo, in particolare, sottovalutato le ripercussioni funzionali delle singole infermità sofferte, sebbene certificate, sulle specifiche mansioni disimpegnate in qualità di operatore ecologico.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente nominato in sede di ATP, sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata e dell'esame obiettivo effettuato sulla persona del ricorrente, ha formulato la seguente diagnosi: “spondiloartrosi e coxartrosi in esiti di pregressa frattura femore destro;
ipertensione arteriosa;
disturbo d'ansia”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali il c.t.u. ha così osservato: “L'interessamento artrosico delle articolazioni coxo-femorali trova riscontro strumentale (Cfr. rx anca destra e sinistra distretto 34 in data 20.01.2020: note di coxartrosi bilaterale, maggiore a Parte_2 sinistra, dove si riscontrano esiti di farttura collo femorale, con frammenti ristrutturali in lieve angolazione).
La certificazione ortopedica versata in atti (senza riscontro strumentale) descrive un impegno doloroso e funzionale della colonna vertebrale, con maggiore interessamento del rachide lombare
(Cfr. certificato di vista ortopedica dot. Carlo Riusi – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico
II in data 16.02.203).
Ricordiamo che per quanto attiene alle menomazioni dell'apparato locomotore la valutazione del deficit funzionale tiene conto non tanto degli aspetti radiologici o delle evidenze in diagnostica per immagini (la cui importanza è solo ai fini della diagnosi e che nel caso in esame mancano del tutto), ma piuttosto delle limitazioni anatomiche e funzionali che sono correlate alle infermità.
Invero, all'esame clinico-funzionale da noi effettuato nel corso degli attuali accertamenti peritali ha evidenziato: “…. riferite spinalgie pressorie e percussorie delle vertebre. Lieve limitazione funzionale dei movimenti usuali del tronco (flessione e rotazione). Nei limiti i movimenti usuali delle grandi articolazioni (arti superiori ed inferiori). Limitata, ai gradi estremi
l'articolarità della coxo-femorale sinistra. Nella norma i movimenti di flesso-estensionme delle ginocchia. Passaggi posturali e deambulazione eseguiti autonomamente … ).
Orbene, nel caso in discussione, i riverberi funzionali derivanti dall'interessamento dei distretti maggiormente colpiti (colonna vertebrale ed anche) sono di grado lieve-moderato.
Per quanto riguarda l'ipertensione arteriosa, non possiamo essere d'accordo con la valutazione dello specialista cardiologico dott. dell'ospedale S. Anna e S. Sebastiano di Persona_2
Caserta, il quale in data 7.04.2023 certificava: “ ….. Allo stato attuale insufficienza cardiaca II –
III classe NYHA …. “.
Ricordiamo a noi stessi che un soggetto cardiopatico in II classe NYHA è “…. una persona con malattia cardiaca che determina una lieve limitazione dell'attività fisica ordinaria ed il soggetto può svolgere un'attività fisica di lieve entità …. “ ; si parla di III classe NYHA quanto “ …. la malattia determina una marcata limitazione di ogni attività fisica ed il soggetto può svolgere solo un'attività fisica sedentaria …. “.
In realtà, nel caso in discussione, si tratta di valutare, per quanto (scarsamente) documentato e clinicamente obiettivato nel corso degli attuali accertamenti sanitari (assenza di segni e sintomi di scompenso cardiaco cronico: affanno, facile stancabilità, astenia, cardiopalmo, edemi declivi), un'ipertensione arteriosa asintomatica, senza danno d'organo e ben controllata farmacologicamente.
La documentata ipoacusia mista bilaterale a prevalente componente neurosensoriale (Cfr. esame audiometrico in data 15.01.2020) e la documentata ipoacusia percettiva Parte_2 bilaterale (Cfr. esame audiometrico tonale in data 15.03.2022) di grado lieve, Parte_2 consente all'esaminando di udire regolarmente la voce parlata alla normale distanza di conversazione.
Il disturbo ansioso non meglio precisato, come si è evinto dal racconto anamnestico fornito dall'esaminando non richiede allo stato terapia ansiolitica”.
Conclusivamente, il perito ha ritenuto che “Le infermità sopra diagnosticate sono tutte a carattere permanente e sul piano clinico-funzionale tali da non incidere in maniera significativa sulla capacità lavorativa dell'esaminando.
In altri termini, tali infermità, al momento, non incidono in modo significativo sullo svolgimento dell'attività lavorativa cui si è sempre dedicato l'assicurato (operatore ecologico) e consentono la prosecuzione della predetta attività lavorativa, che nella fattispecie non costituisce un fattore particolarmente dannoso e usurante. In altre parole, non sussistono i requisiti biologici per il diritto all'assegno ordinario di invalidità, in quanto non ricorrono i requisiti bio-attitudinali previsti dal Legislatore (art.1 legge 222/84) per il diritto all'assegno ordinario di invalidità, tenuto conto che la capacità lavorativa dell'assicurato, a causa delle predette infermità, non è ridotta in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ovvero nei riguardi dell'attività lavorativa svolta in maniera continuativa (operatrice ecologico) e di quelle attività lavorative affini che potrebbero essere svolte in base al sesso, all'età, alla costituzione fisica, al titolo di studio, alla capacità intellettiva, alla predisposizione naturale ed all'esperienza acquisita”.
4. Ciò posto, è evidente come le doglianze di parte sono palesemente smentite dalla puntuale perizia svolta dal consulente tecnico nominato in sede di ATP, dalla cui lettura emergono le ragioni per le quali, con motivazione logica e articolata sulla base della documentazione versata in atti e di un accurato esame obiettivo, ha ritenuto il sig. non meritevole dell'assegno Parte_1 ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984.
Del resto, in ordine ai rilievi critici espressi nel presente giudizio, il c.t.u. ha già congruamente argomentato in sede peritale ribadendo il proprio convincimento sul rilievo per cui quelle patologie non hanno avuto un impatto funzionale significativo sul proficuo svolgimento delle mansioni svolte dall'istante in qualità di operatore ecologico.
Quanto alla censura di parte in ordine all'erronea valutazione della documentazione sanitaria prodotta, si evidenzia come tutti i certificati in contestazione siano stati, per contro, congruamente vagliati dal consulente sanitario.
In ogni caso, si osserva che i documenti medici a cui fa riferimento la difesa sono attestazioni a carattere eminentemente descrittivo e anamnestico, che si limitano ad elencare una serie di patologie senza alcun riferimento ad esami strumentali da cui tali patologie sarebbero emerse e sono, pertanto, privi di qualunque rilevanza probatoria.
È il caso di ricordare quali siano i caratteri “sostanziali” di un certificato medico. I requisiti
"sostanziali" del certificato sono quelli attinenti all'attestazione dei fatti obiettivi tecnicamente rilevabili, passibili pertanto anche di eventuale controllo da parte di terzi. Il certificato dovrà contenere dati certi, obiettivi, valutabili anche da terzi: sono questi dati obiettivi che conferiscono il valore giuridico del certificato, anche se il rigore obiettivo non significa però certezza diagnostica.
Con riferimento poi alle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, non si rileva alcuna contraddizione tra la documentazione sanitaria prodotta e il giudizio medico-legale formulato dal consulente;
ed invero, il c.t.u., in sede di esame obiettivo sul sistema osteoarticolare del ricorrente, ha dato atto: “riferite spinalgie pressorie e percussorie delle vertebre. Lieve limitazione funzionale dei movimenti usuali del tronco (flessione e rotazione). Nei limiti i movimenti usuali delle grandi articolazioni (arti superiori ed inferiori). Limitata, ai gradi estremi l'articolarità della coxo- femorale sinistra. Nella norma i movimenti di flesso-estensione delle ginocchia. Passaggi posturali
e deambulazione eseguiti autonomamente”.
Parimenti, non si rileva alcuna omissione o deficienza diagnostica in ordine alla infermità psichica sofferta dall'istante; il perito, difatti, in sede di esame obiettivo sul sistema neuro-psichico, ha rilevato: “nervi cranici indenni, prove eumetriche e manovra di BE correttamente eseguite.
Pupille isocoriche, normoreagenti. Normopercezione della voce parlata alla comune distanza interlocutoria. ROT normoelicitabili. Al libero colloquio, soggetto ben orientato nel tempo e nello spazio, buona la memoria di fissazione e quella di rievocazione, conservati i poteri di logica e critica. Riferiti non meglio precisati disturbi d'ansia”.
Dunque, le contestazioni di parte sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico in fase di giudizio di ATP.
4. In definitiva, è opinione del decidente che le valutazioni sopra riportate risultino esaustive e corrette sotto il profilo metodologico, atteso che il giudizio espresso è conforme ai criteri da applicare ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege n.
222/1984 e, pertanto, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Conclusivamente, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni ivi esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984.
5. In ragione della dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; • Dichiara irripetibili le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 16/04/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno