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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 20/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 9047-9049-9050 R.G.L. e vertenti
T R A in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nonché , rappresentati e difesi Parte_2
dagli Avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato
PARTI RICORRENTI
E
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Lucia Marinozzi
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione (art. 6 D.lgs. n. 150/2011)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.10.2023, ed iscritto al n. 9047/2023 R.G.L., la società agricola proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. Parte_1
82/2022, notificata in data 20.9.2023, con la quale l' Controparte_1
(d'ora innanzi anche solo aveva ingiunto ad essa opponente, in qualità di
[...] CP_2
obbligata in solido con (legale rappresentante), il pagamento della Parte_2
complessiva somma di euro 2.000,00, a titolo di sanzione amministrativa derivante dalla violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008 e, segnatamente, per aver “omesso di effettuare le scritture obbligatorie previste sul Libro Unico del Lavoro entro la fine del mese successivo per n. 67 lavoratori
1 subordinati e per mesi n. 5, come per esteso riportato nel verbale di accertamento dell'Inps n.
2019018424/T01 del 21/12/2020”.
La predetta società – premesso di esercitare l'attività di “coltivazione di ortaggi in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria” (escluse barbabietola da zucchero e patate) – esponeva in fatto: che l'Inps, con verbale di accertamento unico n. 2019018424/T01 del 21.12.2020, notificato in data 22.12.2020 a , in qualità di legale Parte_2 rappresentante, all'epoca dei fatti, della aveva contestato una Parte_1
evasione contributiva rispetto ai rapporti di lavoro denunciati per il periodo dall'1.1.2015 al
30.6.2020 e, quindi, una violazione dell'art. 20 del D.lgs. n. 375 del 1993; che, in particolare, gli avevano ritenuto che, per una parte consistente dei rapporti di lavoro a tempo CP_3
determinato da essa denunciati, non fosse stata applicata correttamente la retribuzione giornaliera dovuta, quale prevista dai contratti integrativi provinciali per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Foggia, e che, per altro verso, non fossero state denunciate tutte le giornate di lavoro realmente prestate dai lavoratori, con conseguente omesso pagamento della relativa retribuzione;
che, pertanto, con l'anzidetto verbale si era proceduto al recupero delle somme dovute a titolo di contributi sulle differenze di imponibile, pari ad euro 80.521,59, nonché al recupero delle agevolazioni contributive, già conguagliate, pari ad euro 124.260,76 ed alla diffida ex art. 13 del D.lgs. n. 124/2004, con invito a versare, a titolo di contributi, l'importo di euro 204.782,35, oltre ad euro 59.622,30 a titolo di somme aggiuntive, per un totale di euro 264.404,65; che le somme aggiuntive erano state calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettere a) e b) della L. n. 388 del 2000; che, inoltre, nel medesimo verbale si era proceduto a richiedere al datore di lavoro, ai sensi degli artt. 13 del
D.lgs. n. 124/2004 e 14 della L. n. 689/81, il pagamento della somma di euro 1.000,00, oltre alle spese di notifica, per violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del D. L. 112/2008; che era stato inutilmente esperito il ricorso amministrativo;
che, avverso il verbale ispettivo dell'Inps, la società aveva proposto davanti all'intestato Tribunale apposito ricorso Parte_1
iscritto al n. 6578/2021 R.G.L.; che essa istante aveva provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo ingiunto al solo fine di evitare la riscossione coattiva a mezzo di ruoli esattoriali e i conseguenti aggravi di spesa, permanendo, tuttavia, il proprio interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, anche al fine di ripetere quanto indebitamente versato.
Tanto premesso in fatto, denunciava la società opponente la nullità dell'ordinanza- ingiunzione opposta, per asserito difetto di motivazione.
Contestava, in ogni caso, la fondatezza della pretesa sanzionatoria, deducendo, a tal fine, di aver sempre applicato il C.C.N.L. per gli operari agricoli e florovivaisti del 22.10.2014 e del
2 19.8.2018, come asseverato dai prospetti paga dei dipendenti, rispettando perfettamente le tabelle retributive e riservando, pertanto, ai lavoratori un trattamento economico in linea con la contrattazione collettiva nazionale.
Aggiungeva di aver erroneamente ricompreso, nella base imponibile per il calcolo dei contributi, anche gli importi corrisposti a titolo di trattamento di fine rapporto, che, invece, per legge e per C.C.N.L., avrebbero dovuto restarne esclusi, evidenziando di non aver commesso alcuna evasione contributiva e di avere finanche versato maggiori contributi rispetto a quelli dovuti.
Quanto poi alla lavoratrice il cui rapporto di lavoro per l'anno 2018 aveva Persona_1
formato oggetto di disconoscimento, l'opponente deduceva che la predetta operaia era stata regolarmente assunta in data 21.8.2018, con inquadramento nel livello A3/1 del C.C.N.L. di settore, svolgendo, per il periodo compreso tra l'assunzione ed il 17.10.2018, le mansioni di addetta al “trapianto di piantine di ortaggi, quali bagnatura piantine, rincalzatura piantine, riempimento fori”, ed occupandosi – dal 18.10.2018 al 31.12.2018 – dell'incassettamento di prodotti agricoli.
Sulla scorta di quanto esposto, la società opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “a. revocare l'ordinanza ingiunzione n. 82 del 2022 perché nulla, infondata in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare non dovute le somme ivi indicate;
b. in via subordinata, ridurre al minimo edittale le pene comminate, come per legge o, comunque, ridurre l'importo della sanzione;
c. con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' richiamando gli esiti dell'accertamento CP_2
ispettivo e rimarcando la piena fondatezza della pretesa sanzionatoria.
Con distinto ricorso, depositato in data 20.10.2023 ed iscritto al n. 9049/2023 R.G.L.,
, in qualità di amministratore – fino al 27.6.2021 – della società agricola Parte_2
adiva l'intestato Tribunale, proponendo opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 82/2022 e riproponendo i motivi svolti dalla predetta società nel ricorso iscritto al n. 9047/2023 R.G.L.
L' resisteva, invocando il rigetto dell'opposizione. CP_2
Con un terzo ricorso, depositato in data 20.10.2023 ed iscritto al n. 9050/2023 R.G.L.,
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 84/2022, Parte_2 notificata in data 20.9.2023, con la quale l' gli aveva intimato, in qualità di titolare della CP_2
omonima ditta individuale, il pagamento della complessiva somma di euro 1.000,00, a titolo di sanzione amministrativa derivante dalla violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, del D.L. n.
3 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008 e, segnatamente, per aver
“omesso di effettuare le scritture obbligatorie previste sul Libro Unico del Lavoro entro la fine del mese successivo per n. 8 lavoratori subordinati e per mesi n. 5, come per esteso riportato nel verbale di accertamento dell'Inps n. 2019018412/T01 del 21/12/2020”.
Deduceva l'opponente: che l'Inps, con verbale di accertamento unico n. 2019018412/DDL del 21.12.2020, notificatogli in data 22.12.2020, aveva contestato, rispetto ai rapporti di lavoro denunciati per il periodo dall'1.1.2015 al 30.6.2020, la violazione dell'art. 20 del
D.lgs. n. 375 del 1993; che, più in dettaglio, gli Ispettori avevano ritenuto che, per una parte consistente dei rapporti di lavoro a tempo determinato denunciati, esso istante non avesse applicato correttamente la retribuzione giornaliera dovuta, quale prevista dai contratti integrativi provinciali di categoria della Provincia di omettendo pure di denunciare le CP_1
giornate di lavoro realmente prestate;
che, con l'anzidetto verbale, si era proceduto al recupero dei contributi dovuti sulle differenze di imponibile, pari ad euro 18.353,10, nonchè al recupero delle agevolazioni contributive, già conguagliate, pari ad euro 24.726,02 ed alla diffida accertativa, ex art. 13 del D.lgs. n. 124/2004; che, in particolare, nella suddetta diffida il datore era stato invitato a versare l'importo di euro 43.079,12, a titolo di contributi, nonché
l'importo di euro 16.546,28, a titolo di somme aggiuntive, per un totale di euro 59.625,40; che le somme aggiuntive erano state calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera b) della L. n.
388 del 2000; che, inoltre, in detto verbale era stato chiesto al datore di lavoro, ex artt. 13 del
D.lgs. n. 124/2004 e 14 della L. n. 689/81, il pagamento della somma di euro 500,00, oltre alle spese di notifica, per violazione dell'art. 39 commi 1, 2 e 7 del D.L. 112/2008; che era stato inutilmente esperito il ricorso amministrativo;
che, avverso il verbale ispettivo, egli aveva già proposto davanti all'intestato Tribunale apposito ricorso iscritto al n. 6577/2021
R.G.L.; che, infine, esso opponente aveva provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo ingiunto al solo fine di evitare la riscossione coattiva a mezzo di ruoli esattoriali e i conseguenti aggravi di spesa, permanendo, tuttavia, il proprio interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, anche al fine di ripetere quanto indebitamente versato.
Tanto esposto in fatto, denunciava l'opponente la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, per asserito difetto di motivazione.
Contestava, in ogni caso, la fondatezza della pretesa sanzionatoria, deducendo, a tal fine, di aver sempre applicato il C.C.N.L. per gli operari agricoli e florovivaisti del 22.10.2014 e del
19.8.2018, come asseverato dai prospetti paga dei dipendenti, rispettando perfettamente le tabelle retributive e riservando, pertanto, ai lavoratori un trattamento economico in linea con la contrattazione collettiva nazionale.
4 Aggiungeva di aver erroneamente ricompreso, nella base imponibile per il calcolo dei contributi, anche gli importi corrisposti a titolo di trattamento di fine rapporto, che, invece, per legge e per C.C.N.L., avrebbero dovuto restarne esclusi, evidenziando di non aver commesso alcuna evasione contributiva e di avere finanche versato maggiori contributi rispetto a quelli effettivamente dovuti.
Sulla scorta di quanto esposto, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “a. revocare
l'ordinanza ingiunzione n. 84 del 2022 perché nulla, infondata in fatto e in diritto e per
l'effetto dichiarare non dovute le somme ivi indicate;
b. in via subordinata, ridurre al minimo edittale le pene comminate, come per legge o, comunque, ridurre l'importo della sanzione;
c. con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
L' si costituiva in giudizio, richiamando gli esiti Controparte_1 dell'accertamento ispettivo e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Istruite documentalmente, all'esito dell'udienza del 20.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – le tre cause, previa riunione ex artt. 274, comma 1, c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c. (stante la parziale connessione, soggettiva ed oggettiva), sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Le opposizioni – da trattarsi congiuntamente, per la loro stretta connessione – sono fondate e meritano accoglimento, sulla scorta delle assorbenti ragioni di seguito esposte.
2.1. Con un primo motivo, le parti opponenti denunciano la nullità delle ordinanze impugnate, lamentando l'assoluta indeterminatezza della pretesa sanzionatoria, con particolare riferimento ai lavoratori per i quali sarebbe stato omesso l'adempimento previsto per legge ed al periodo in cui la violazione sarebbe stata commessa.
Il motivo, così come formulato, non coglie nel segno.
In proposito, conviene rammentare – in linea con un consolidato orientamento di legittimità
(Cass. n. 2959/2016; Cass. Sez. Un. n. 1786/2010) – che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.
Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il Giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione
5 per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (in tal senso, cfr., altresì, Cass. n. 17104/2009; Cass. n. 871/2007).
2.2. Ciò posto, si osserva che le ordinanze opposte, dopo aver enunciato la norma violata (art. 39, commi 1 e 2, D.L. n. 112/2008) nonché la condotta addebitata alle parti opponenti, rinviano, per una più compiuta descrizione del fatto, ai verbali ispettivi nn. 2019018412/T01 e
2019018424/T01, ambedue redatti in data 21.12.2020 a carico di , in Parte_2
qualità – rispettivamente – di titolare dell'omonima impresa individuale e di legale rappresentante della società agricola Parte_1
Dai suddetti verbali ispettivi si desumono poi gli estremi della violazione (cfr. pagg. 6 e 14 dei verbali medesimi), essendo stato addebitato a di aver effettuato Parte_2 infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, e ciò sul presupposto dell'asserita difformità tra la prestazione effettivamente resa dai lavoratori denunciati e la prestazione registrata (nel senso che la prestazione non sarebbe mai stata eseguita oppure sarebbero state omesse registrazioni per somme effettivamente corrisposte ai lavoratori).
Ancora, nelle tabelle ivi riportate (pag. 5 del verbale n. 2019018412/T01 e pagg. 7 e ss. del verbale n. 2019018424/T01) risultano compiutamente specificati i periodi (mese e anno) cui si riferisce l'infedele registrazione, i lavoratori coinvolti e le somme per “retribuzioni giornaliere e straordinario non denunciato da documentazione sequestrata”.
Alla stregua dei rilievi che precedono, non si configura dunque il vizio denunciato dagli opponenti, poiché, attraverso il richiamo agli atti compiuti nella fase amministrativa, sono stati sufficientemente delineati i termini della pretesa sanzionatoria.
2.3. Su un piano diverso – e logicamente successivo – si pone, invece, la questione attinente all'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali sui quali riposa l'illecito amministrativo.
In questa prospettiva, giova rammentare che, in materia di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, l'onere della prova grava sull'EN (attore in senso sostanziale), cui solo spetta dimostrare i fatti costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi
(Cass. 16 marzo 2001, n. 3837; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2363).
2.4. Nella specie, ritiene il Tribunale che un siffatto onere sia rimasto inevaso.
Invero, norma di riferimento è l'art. 39 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, che, ai primi due commi, testualmente recita: “
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
6 coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro”.
2.5. Ciò posto, si osserva che i verbali di accertamento non consentono di verificare il procedimento seguito in sede di determinazione delle giornate e delle ore di straordinario asseritamente oggetto di infedele registrazione da parte del datore di lavoro, essendosi i funzionari ispettivi limitati a rinviare, in maniera generica ed indistinta, al materiale probatorio (segnatamente, “brogliacci” e documentazione contabile interna) sequestrato dalla
Polizia Giudiziaria all'esito delle perquisizioni eseguite a carico delle aziende del gruppo
. Parte_2
Del resto, proprio al fine di colmare una siffatta lacuna probatoria l' ha, in questa CP_1
sede, richiamato l'annotazione ex art. 357 c.p.p., redatta in data 10.3.2020 dai Carabinieri del
Nucleo di (all. 2, fascicolo dell' . Controparte_1 CP_1 CP_2
Orbene, secondo quanto si legge nella “Sommaria ricostruzione del fatto” (pag. 1 dell'annotazione), in data 25.7.2019, militari del Comando Provinciale Carabinieri - Reparto
Operativo Nucleo Investigativo (Gruppo Anticaporalato) di coadiuvati da militari del CP_1
N.I.L. in esecuzione del decreto di perquisizione personale e locale ed eventuale CP_1
sequestro n. 5619/2019 R.G. Mod.21 emesso, in data 23.7.2019, dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Foggia, eseguivano perquisizioni, a norma degli artt. 250 e segg. c.p.p., presso l'intera area dell'azienda agricola “ Parte_3
sita ad Apricena in Loc. Posta Nuova s.n.c. e presso gli uffici dell'azienda “Passalacqua
Marmi s.r.l.” sita in Apricena – SS89 Km. 11,200, all'esito delle quali veniva sequestrato il materiale meglio specificato nei verbali allegati.
7 Nel corso dell'operazione venivano identificati n. 25 braccianti agricoli, intenti alle lavorazioni di raccolta del pomodoro su terreni nella disponibilità delle aziende , i Parte_2
quali venivano escussi a sommarie informazioni testimoniali.
Nell'annotazione in esame, dopo essere stati riportati gli stralci delle dichiarazioni rese dai braccianti, i militari trascrivevano le dichiarazioni rilasciate da (contabile Testimone_1
delle aziende del gruppo ), il quale – dopo aver riferito che dette aziende, seppur Parte_2
intestate ai figli di , erano, di fatto, condotte da quest'ultimo – descriveva Parte_2
le modalità seguite nella predisposizione dei prospetti paga, conformemente alle indicazioni fornitegli da . Parte_2
In estrema sintesi e per quel che in questa sede rileva, il predetto affermava: a) che le Tes_1
buste paga venivano elaborate sulla scorta dei fogli di presenza ricevuti dai preposti di
; b) che “le disposizioni impartite dal per redigere i prospetti Parte_2 Pt_2
paga erano le stesse per tutte le aziende e per tutti i lavoratori, ossia ridurre le giornate lavorative per arrivare alla cifra “di piazza” o “di campo” realmente percepita dal lavoratore”, e ciò, presumibilmente, “per far coincidere il netto in busta con il bonifico o
l'assegno ricevuto dal lavoratore…”; c) che “Molti lavoratori, per lo più italiani, non accettavano che in busta paga fossero indicate meno giornate di quelle realmente lavorate e di conseguenza che fossero versati all'INPS meno contributi di quelli dovuti, pertanto pretendevano una registrazione delle giornate pari a quelle realmente effettuate”; d) che, in tal caso, “le indicazioni ricevute dal erano quelle di registrarle tutte ma Pt_2 naturalmente l'importo netto in busta paga risultava superiore a quello pattuito (questo poiché la paga di fatto percepita dai lavoratori era sempre inferiore a quella contrattualmente prevista). Pertanto, dopo aver ricevuto il bonifico sul proprio conto corrente, il lavoratore restituiva in contanti la differenza tra l'importo indicato in busta paga
e quanto concordato come “paga di piazza””.
2.6. Così sintetizzate le dichiarazioni di , si ritiene che le stesse non siano idonee ad Tes_1
asseverare la pretesa sanzionatoria.
Difatti, costui non s'appalesa sufficientemente attendibile, laddove – dopo aver affermato che
“l'orario giornaliero ordinario variava in base al tipo di lavoro svolto”, non sapendo, quindi,
“indicare con precisione l'orario di tutti i lavoratori” (v. pag. 14 dell'annotazione) – confermava nondimeno l'orario giornaliero osservato dai lavoratori indicati nei fogli di presenza mostratigli in visione, senza fornire dettagli circa le fonti conoscitive di una simile circostanza.
8 Ancora, il medesimo – dopo aver riferito circa la prassi (illecita) della restituzione, Tes_1
da parte dei lavoratori, di somme riportate in busta paga e, tuttavia, eccedenti la retribuzione pattuita – affermava testualmente: “Non so precisare se in realtà la restituzione è avvenuta in quanto io mi occupavo solo dei conteggi che poi consegnavo al sig. ” (pag. 21 Pt_2 dell'annotazione).
Ulteriore criticità risiede nel rilievo secondo cui “Tra la documentazione sequestrata, vi erano presenti dei fogli di presenza relative ai mesi di Maggio-Giugno-Luglio 2019 che riportavano, in sequenza, i nominativi di tutti i lavoratori impiegati dalle citate aziende agricole del Gruppo Passalacqua, senza che vi fosse distinzione in base al formale datore di lavoro, quindi venivano effettuate registrazioni come se fosse un solo ed unico datore di lavoro” (pag. 24 dell'annotazione).
Quanto, infine, ai lavoratori coinvolti nell'anzidetta prassi delle restituzioni (pagg. 34 e ss. dell'annotazione), gli stessi militari evidenziavano che “Di tutto l'elenco fin qui descritto, questa P.G. trovava riscontri materiali esclusivamente per i lavoratori dell'azienda
relativa al mese di febbraio 2019, mentre per tutti gli altri Parte_4
elenchi sopra menzionati, non avendo rinvenuto fra la documentazione extracontabile
(cartacea ed informatica) registri presenze, non è stato possibile confrontare gli importi dovuti in base alle tariffe aziendali e rivenienti dalle buste paga” (pag. 37 dell'annotazione).
Com'è evidente, le risultanze dell'annotazione di P.G. non offrono elementi sufficienti a sostegno della dedotta responsabilità amministrativa, poiché si fondano, per un verso, sulle dichiarazioni non del tutto lineari del contabile e, per altro verso, su documentazione Tes_1
non univocamente riferibile alle aziende opponenti.
D'altro canto, l' non ha inteso articolare alcuna prova testimoniale, onde fornire il CP_2
doveroso riscontro giudiziale ai fatti accertati in sede amministrativa.
2.7. Da ultimo, è appena il caso di puntualizzare che alcun rilievo rivestono gli addebiti contributivi formulati nei verbali ispettivi, posto che, nella fattispecie in esame, si discute intorno alla pretesa sanzionatoria dell' , laddove le questioni dibattute Controparte_1 fra le parti in ordine alla retribuzione oraria da assumere quale base di calcolo dell'imponibile contributivo attengono, com'è evidente, al rapporto obbligatorio tra le aziende opponenti e l'Inps.
Altrettanto deve dirsi per quel che concerne il rapporto lavorativo instaurato con Per_1
il cui disconoscimento esula dalla fattispecie sanzionatoria dedotta nel presente
[...]
giudizio.
9 2.8. Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono ed in considerazione dell'insufficienza di prove a sostegno della responsabilità delle parti opponenti (art. 6, comma
11, D.lgs. n. 150/2011), s'impone l'accoglimento dei ricorsi e, per l'effetto, l'annullamento delle ordinanze n. 82/2022 e n. 84/2022.
3. Sussistono nondimeno gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, tenuto conto della equivocità del quadro istruttorio e della situazione di obiettiva incertezza originata dal tenore delle dichiarazioni raccolte in fase ispettiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 9047-9049-9050/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie le opposizioni e, per l'effetto, annulla le ordinanze-ingiunzioni n. 82/2022 e n.
84/2022;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 20/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 20/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 9047-9049-9050 R.G.L. e vertenti
T R A in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nonché , rappresentati e difesi Parte_2
dagli Avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato
PARTI RICORRENTI
E
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Lucia Marinozzi
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione (art. 6 D.lgs. n. 150/2011)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.10.2023, ed iscritto al n. 9047/2023 R.G.L., la società agricola proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. Parte_1
82/2022, notificata in data 20.9.2023, con la quale l' Controparte_1
(d'ora innanzi anche solo aveva ingiunto ad essa opponente, in qualità di
[...] CP_2
obbligata in solido con (legale rappresentante), il pagamento della Parte_2
complessiva somma di euro 2.000,00, a titolo di sanzione amministrativa derivante dalla violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008 e, segnatamente, per aver “omesso di effettuare le scritture obbligatorie previste sul Libro Unico del Lavoro entro la fine del mese successivo per n. 67 lavoratori
1 subordinati e per mesi n. 5, come per esteso riportato nel verbale di accertamento dell'Inps n.
2019018424/T01 del 21/12/2020”.
La predetta società – premesso di esercitare l'attività di “coltivazione di ortaggi in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria” (escluse barbabietola da zucchero e patate) – esponeva in fatto: che l'Inps, con verbale di accertamento unico n. 2019018424/T01 del 21.12.2020, notificato in data 22.12.2020 a , in qualità di legale Parte_2 rappresentante, all'epoca dei fatti, della aveva contestato una Parte_1
evasione contributiva rispetto ai rapporti di lavoro denunciati per il periodo dall'1.1.2015 al
30.6.2020 e, quindi, una violazione dell'art. 20 del D.lgs. n. 375 del 1993; che, in particolare, gli avevano ritenuto che, per una parte consistente dei rapporti di lavoro a tempo CP_3
determinato da essa denunciati, non fosse stata applicata correttamente la retribuzione giornaliera dovuta, quale prevista dai contratti integrativi provinciali per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Foggia, e che, per altro verso, non fossero state denunciate tutte le giornate di lavoro realmente prestate dai lavoratori, con conseguente omesso pagamento della relativa retribuzione;
che, pertanto, con l'anzidetto verbale si era proceduto al recupero delle somme dovute a titolo di contributi sulle differenze di imponibile, pari ad euro 80.521,59, nonché al recupero delle agevolazioni contributive, già conguagliate, pari ad euro 124.260,76 ed alla diffida ex art. 13 del D.lgs. n. 124/2004, con invito a versare, a titolo di contributi, l'importo di euro 204.782,35, oltre ad euro 59.622,30 a titolo di somme aggiuntive, per un totale di euro 264.404,65; che le somme aggiuntive erano state calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettere a) e b) della L. n. 388 del 2000; che, inoltre, nel medesimo verbale si era proceduto a richiedere al datore di lavoro, ai sensi degli artt. 13 del
D.lgs. n. 124/2004 e 14 della L. n. 689/81, il pagamento della somma di euro 1.000,00, oltre alle spese di notifica, per violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del D. L. 112/2008; che era stato inutilmente esperito il ricorso amministrativo;
che, avverso il verbale ispettivo dell'Inps, la società aveva proposto davanti all'intestato Tribunale apposito ricorso Parte_1
iscritto al n. 6578/2021 R.G.L.; che essa istante aveva provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo ingiunto al solo fine di evitare la riscossione coattiva a mezzo di ruoli esattoriali e i conseguenti aggravi di spesa, permanendo, tuttavia, il proprio interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, anche al fine di ripetere quanto indebitamente versato.
Tanto premesso in fatto, denunciava la società opponente la nullità dell'ordinanza- ingiunzione opposta, per asserito difetto di motivazione.
Contestava, in ogni caso, la fondatezza della pretesa sanzionatoria, deducendo, a tal fine, di aver sempre applicato il C.C.N.L. per gli operari agricoli e florovivaisti del 22.10.2014 e del
2 19.8.2018, come asseverato dai prospetti paga dei dipendenti, rispettando perfettamente le tabelle retributive e riservando, pertanto, ai lavoratori un trattamento economico in linea con la contrattazione collettiva nazionale.
Aggiungeva di aver erroneamente ricompreso, nella base imponibile per il calcolo dei contributi, anche gli importi corrisposti a titolo di trattamento di fine rapporto, che, invece, per legge e per C.C.N.L., avrebbero dovuto restarne esclusi, evidenziando di non aver commesso alcuna evasione contributiva e di avere finanche versato maggiori contributi rispetto a quelli dovuti.
Quanto poi alla lavoratrice il cui rapporto di lavoro per l'anno 2018 aveva Persona_1
formato oggetto di disconoscimento, l'opponente deduceva che la predetta operaia era stata regolarmente assunta in data 21.8.2018, con inquadramento nel livello A3/1 del C.C.N.L. di settore, svolgendo, per il periodo compreso tra l'assunzione ed il 17.10.2018, le mansioni di addetta al “trapianto di piantine di ortaggi, quali bagnatura piantine, rincalzatura piantine, riempimento fori”, ed occupandosi – dal 18.10.2018 al 31.12.2018 – dell'incassettamento di prodotti agricoli.
Sulla scorta di quanto esposto, la società opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “a. revocare l'ordinanza ingiunzione n. 82 del 2022 perché nulla, infondata in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare non dovute le somme ivi indicate;
b. in via subordinata, ridurre al minimo edittale le pene comminate, come per legge o, comunque, ridurre l'importo della sanzione;
c. con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' richiamando gli esiti dell'accertamento CP_2
ispettivo e rimarcando la piena fondatezza della pretesa sanzionatoria.
Con distinto ricorso, depositato in data 20.10.2023 ed iscritto al n. 9049/2023 R.G.L.,
, in qualità di amministratore – fino al 27.6.2021 – della società agricola Parte_2
adiva l'intestato Tribunale, proponendo opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 82/2022 e riproponendo i motivi svolti dalla predetta società nel ricorso iscritto al n. 9047/2023 R.G.L.
L' resisteva, invocando il rigetto dell'opposizione. CP_2
Con un terzo ricorso, depositato in data 20.10.2023 ed iscritto al n. 9050/2023 R.G.L.,
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 84/2022, Parte_2 notificata in data 20.9.2023, con la quale l' gli aveva intimato, in qualità di titolare della CP_2
omonima ditta individuale, il pagamento della complessiva somma di euro 1.000,00, a titolo di sanzione amministrativa derivante dalla violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, del D.L. n.
3 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008 e, segnatamente, per aver
“omesso di effettuare le scritture obbligatorie previste sul Libro Unico del Lavoro entro la fine del mese successivo per n. 8 lavoratori subordinati e per mesi n. 5, come per esteso riportato nel verbale di accertamento dell'Inps n. 2019018412/T01 del 21/12/2020”.
Deduceva l'opponente: che l'Inps, con verbale di accertamento unico n. 2019018412/DDL del 21.12.2020, notificatogli in data 22.12.2020, aveva contestato, rispetto ai rapporti di lavoro denunciati per il periodo dall'1.1.2015 al 30.6.2020, la violazione dell'art. 20 del
D.lgs. n. 375 del 1993; che, più in dettaglio, gli Ispettori avevano ritenuto che, per una parte consistente dei rapporti di lavoro a tempo determinato denunciati, esso istante non avesse applicato correttamente la retribuzione giornaliera dovuta, quale prevista dai contratti integrativi provinciali di categoria della Provincia di omettendo pure di denunciare le CP_1
giornate di lavoro realmente prestate;
che, con l'anzidetto verbale, si era proceduto al recupero dei contributi dovuti sulle differenze di imponibile, pari ad euro 18.353,10, nonchè al recupero delle agevolazioni contributive, già conguagliate, pari ad euro 24.726,02 ed alla diffida accertativa, ex art. 13 del D.lgs. n. 124/2004; che, in particolare, nella suddetta diffida il datore era stato invitato a versare l'importo di euro 43.079,12, a titolo di contributi, nonché
l'importo di euro 16.546,28, a titolo di somme aggiuntive, per un totale di euro 59.625,40; che le somme aggiuntive erano state calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera b) della L. n.
388 del 2000; che, inoltre, in detto verbale era stato chiesto al datore di lavoro, ex artt. 13 del
D.lgs. n. 124/2004 e 14 della L. n. 689/81, il pagamento della somma di euro 500,00, oltre alle spese di notifica, per violazione dell'art. 39 commi 1, 2 e 7 del D.L. 112/2008; che era stato inutilmente esperito il ricorso amministrativo;
che, avverso il verbale ispettivo, egli aveva già proposto davanti all'intestato Tribunale apposito ricorso iscritto al n. 6577/2021
R.G.L.; che, infine, esso opponente aveva provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo ingiunto al solo fine di evitare la riscossione coattiva a mezzo di ruoli esattoriali e i conseguenti aggravi di spesa, permanendo, tuttavia, il proprio interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, anche al fine di ripetere quanto indebitamente versato.
Tanto esposto in fatto, denunciava l'opponente la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, per asserito difetto di motivazione.
Contestava, in ogni caso, la fondatezza della pretesa sanzionatoria, deducendo, a tal fine, di aver sempre applicato il C.C.N.L. per gli operari agricoli e florovivaisti del 22.10.2014 e del
19.8.2018, come asseverato dai prospetti paga dei dipendenti, rispettando perfettamente le tabelle retributive e riservando, pertanto, ai lavoratori un trattamento economico in linea con la contrattazione collettiva nazionale.
4 Aggiungeva di aver erroneamente ricompreso, nella base imponibile per il calcolo dei contributi, anche gli importi corrisposti a titolo di trattamento di fine rapporto, che, invece, per legge e per C.C.N.L., avrebbero dovuto restarne esclusi, evidenziando di non aver commesso alcuna evasione contributiva e di avere finanche versato maggiori contributi rispetto a quelli effettivamente dovuti.
Sulla scorta di quanto esposto, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “a. revocare
l'ordinanza ingiunzione n. 84 del 2022 perché nulla, infondata in fatto e in diritto e per
l'effetto dichiarare non dovute le somme ivi indicate;
b. in via subordinata, ridurre al minimo edittale le pene comminate, come per legge o, comunque, ridurre l'importo della sanzione;
c. con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
L' si costituiva in giudizio, richiamando gli esiti Controparte_1 dell'accertamento ispettivo e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Istruite documentalmente, all'esito dell'udienza del 20.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – le tre cause, previa riunione ex artt. 274, comma 1, c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c. (stante la parziale connessione, soggettiva ed oggettiva), sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Le opposizioni – da trattarsi congiuntamente, per la loro stretta connessione – sono fondate e meritano accoglimento, sulla scorta delle assorbenti ragioni di seguito esposte.
2.1. Con un primo motivo, le parti opponenti denunciano la nullità delle ordinanze impugnate, lamentando l'assoluta indeterminatezza della pretesa sanzionatoria, con particolare riferimento ai lavoratori per i quali sarebbe stato omesso l'adempimento previsto per legge ed al periodo in cui la violazione sarebbe stata commessa.
Il motivo, così come formulato, non coglie nel segno.
In proposito, conviene rammentare – in linea con un consolidato orientamento di legittimità
(Cass. n. 2959/2016; Cass. Sez. Un. n. 1786/2010) – che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.
Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il Giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione
5 per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (in tal senso, cfr., altresì, Cass. n. 17104/2009; Cass. n. 871/2007).
2.2. Ciò posto, si osserva che le ordinanze opposte, dopo aver enunciato la norma violata (art. 39, commi 1 e 2, D.L. n. 112/2008) nonché la condotta addebitata alle parti opponenti, rinviano, per una più compiuta descrizione del fatto, ai verbali ispettivi nn. 2019018412/T01 e
2019018424/T01, ambedue redatti in data 21.12.2020 a carico di , in Parte_2
qualità – rispettivamente – di titolare dell'omonima impresa individuale e di legale rappresentante della società agricola Parte_1
Dai suddetti verbali ispettivi si desumono poi gli estremi della violazione (cfr. pagg. 6 e 14 dei verbali medesimi), essendo stato addebitato a di aver effettuato Parte_2 infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, e ciò sul presupposto dell'asserita difformità tra la prestazione effettivamente resa dai lavoratori denunciati e la prestazione registrata (nel senso che la prestazione non sarebbe mai stata eseguita oppure sarebbero state omesse registrazioni per somme effettivamente corrisposte ai lavoratori).
Ancora, nelle tabelle ivi riportate (pag. 5 del verbale n. 2019018412/T01 e pagg. 7 e ss. del verbale n. 2019018424/T01) risultano compiutamente specificati i periodi (mese e anno) cui si riferisce l'infedele registrazione, i lavoratori coinvolti e le somme per “retribuzioni giornaliere e straordinario non denunciato da documentazione sequestrata”.
Alla stregua dei rilievi che precedono, non si configura dunque il vizio denunciato dagli opponenti, poiché, attraverso il richiamo agli atti compiuti nella fase amministrativa, sono stati sufficientemente delineati i termini della pretesa sanzionatoria.
2.3. Su un piano diverso – e logicamente successivo – si pone, invece, la questione attinente all'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali sui quali riposa l'illecito amministrativo.
In questa prospettiva, giova rammentare che, in materia di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, l'onere della prova grava sull'EN (attore in senso sostanziale), cui solo spetta dimostrare i fatti costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi
(Cass. 16 marzo 2001, n. 3837; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2363).
2.4. Nella specie, ritiene il Tribunale che un siffatto onere sia rimasto inevaso.
Invero, norma di riferimento è l'art. 39 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, che, ai primi due commi, testualmente recita: “
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
6 coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro”.
2.5. Ciò posto, si osserva che i verbali di accertamento non consentono di verificare il procedimento seguito in sede di determinazione delle giornate e delle ore di straordinario asseritamente oggetto di infedele registrazione da parte del datore di lavoro, essendosi i funzionari ispettivi limitati a rinviare, in maniera generica ed indistinta, al materiale probatorio (segnatamente, “brogliacci” e documentazione contabile interna) sequestrato dalla
Polizia Giudiziaria all'esito delle perquisizioni eseguite a carico delle aziende del gruppo
. Parte_2
Del resto, proprio al fine di colmare una siffatta lacuna probatoria l' ha, in questa CP_1
sede, richiamato l'annotazione ex art. 357 c.p.p., redatta in data 10.3.2020 dai Carabinieri del
Nucleo di (all. 2, fascicolo dell' . Controparte_1 CP_1 CP_2
Orbene, secondo quanto si legge nella “Sommaria ricostruzione del fatto” (pag. 1 dell'annotazione), in data 25.7.2019, militari del Comando Provinciale Carabinieri - Reparto
Operativo Nucleo Investigativo (Gruppo Anticaporalato) di coadiuvati da militari del CP_1
N.I.L. in esecuzione del decreto di perquisizione personale e locale ed eventuale CP_1
sequestro n. 5619/2019 R.G. Mod.21 emesso, in data 23.7.2019, dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Foggia, eseguivano perquisizioni, a norma degli artt. 250 e segg. c.p.p., presso l'intera area dell'azienda agricola “ Parte_3
sita ad Apricena in Loc. Posta Nuova s.n.c. e presso gli uffici dell'azienda “Passalacqua
Marmi s.r.l.” sita in Apricena – SS89 Km. 11,200, all'esito delle quali veniva sequestrato il materiale meglio specificato nei verbali allegati.
7 Nel corso dell'operazione venivano identificati n. 25 braccianti agricoli, intenti alle lavorazioni di raccolta del pomodoro su terreni nella disponibilità delle aziende , i Parte_2
quali venivano escussi a sommarie informazioni testimoniali.
Nell'annotazione in esame, dopo essere stati riportati gli stralci delle dichiarazioni rese dai braccianti, i militari trascrivevano le dichiarazioni rilasciate da (contabile Testimone_1
delle aziende del gruppo ), il quale – dopo aver riferito che dette aziende, seppur Parte_2
intestate ai figli di , erano, di fatto, condotte da quest'ultimo – descriveva Parte_2
le modalità seguite nella predisposizione dei prospetti paga, conformemente alle indicazioni fornitegli da . Parte_2
In estrema sintesi e per quel che in questa sede rileva, il predetto affermava: a) che le Tes_1
buste paga venivano elaborate sulla scorta dei fogli di presenza ricevuti dai preposti di
; b) che “le disposizioni impartite dal per redigere i prospetti Parte_2 Pt_2
paga erano le stesse per tutte le aziende e per tutti i lavoratori, ossia ridurre le giornate lavorative per arrivare alla cifra “di piazza” o “di campo” realmente percepita dal lavoratore”, e ciò, presumibilmente, “per far coincidere il netto in busta con il bonifico o
l'assegno ricevuto dal lavoratore…”; c) che “Molti lavoratori, per lo più italiani, non accettavano che in busta paga fossero indicate meno giornate di quelle realmente lavorate e di conseguenza che fossero versati all'INPS meno contributi di quelli dovuti, pertanto pretendevano una registrazione delle giornate pari a quelle realmente effettuate”; d) che, in tal caso, “le indicazioni ricevute dal erano quelle di registrarle tutte ma Pt_2 naturalmente l'importo netto in busta paga risultava superiore a quello pattuito (questo poiché la paga di fatto percepita dai lavoratori era sempre inferiore a quella contrattualmente prevista). Pertanto, dopo aver ricevuto il bonifico sul proprio conto corrente, il lavoratore restituiva in contanti la differenza tra l'importo indicato in busta paga
e quanto concordato come “paga di piazza””.
2.6. Così sintetizzate le dichiarazioni di , si ritiene che le stesse non siano idonee ad Tes_1
asseverare la pretesa sanzionatoria.
Difatti, costui non s'appalesa sufficientemente attendibile, laddove – dopo aver affermato che
“l'orario giornaliero ordinario variava in base al tipo di lavoro svolto”, non sapendo, quindi,
“indicare con precisione l'orario di tutti i lavoratori” (v. pag. 14 dell'annotazione) – confermava nondimeno l'orario giornaliero osservato dai lavoratori indicati nei fogli di presenza mostratigli in visione, senza fornire dettagli circa le fonti conoscitive di una simile circostanza.
8 Ancora, il medesimo – dopo aver riferito circa la prassi (illecita) della restituzione, Tes_1
da parte dei lavoratori, di somme riportate in busta paga e, tuttavia, eccedenti la retribuzione pattuita – affermava testualmente: “Non so precisare se in realtà la restituzione è avvenuta in quanto io mi occupavo solo dei conteggi che poi consegnavo al sig. ” (pag. 21 Pt_2 dell'annotazione).
Ulteriore criticità risiede nel rilievo secondo cui “Tra la documentazione sequestrata, vi erano presenti dei fogli di presenza relative ai mesi di Maggio-Giugno-Luglio 2019 che riportavano, in sequenza, i nominativi di tutti i lavoratori impiegati dalle citate aziende agricole del Gruppo Passalacqua, senza che vi fosse distinzione in base al formale datore di lavoro, quindi venivano effettuate registrazioni come se fosse un solo ed unico datore di lavoro” (pag. 24 dell'annotazione).
Quanto, infine, ai lavoratori coinvolti nell'anzidetta prassi delle restituzioni (pagg. 34 e ss. dell'annotazione), gli stessi militari evidenziavano che “Di tutto l'elenco fin qui descritto, questa P.G. trovava riscontri materiali esclusivamente per i lavoratori dell'azienda
relativa al mese di febbraio 2019, mentre per tutti gli altri Parte_4
elenchi sopra menzionati, non avendo rinvenuto fra la documentazione extracontabile
(cartacea ed informatica) registri presenze, non è stato possibile confrontare gli importi dovuti in base alle tariffe aziendali e rivenienti dalle buste paga” (pag. 37 dell'annotazione).
Com'è evidente, le risultanze dell'annotazione di P.G. non offrono elementi sufficienti a sostegno della dedotta responsabilità amministrativa, poiché si fondano, per un verso, sulle dichiarazioni non del tutto lineari del contabile e, per altro verso, su documentazione Tes_1
non univocamente riferibile alle aziende opponenti.
D'altro canto, l' non ha inteso articolare alcuna prova testimoniale, onde fornire il CP_2
doveroso riscontro giudiziale ai fatti accertati in sede amministrativa.
2.7. Da ultimo, è appena il caso di puntualizzare che alcun rilievo rivestono gli addebiti contributivi formulati nei verbali ispettivi, posto che, nella fattispecie in esame, si discute intorno alla pretesa sanzionatoria dell' , laddove le questioni dibattute Controparte_1 fra le parti in ordine alla retribuzione oraria da assumere quale base di calcolo dell'imponibile contributivo attengono, com'è evidente, al rapporto obbligatorio tra le aziende opponenti e l'Inps.
Altrettanto deve dirsi per quel che concerne il rapporto lavorativo instaurato con Per_1
il cui disconoscimento esula dalla fattispecie sanzionatoria dedotta nel presente
[...]
giudizio.
9 2.8. Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono ed in considerazione dell'insufficienza di prove a sostegno della responsabilità delle parti opponenti (art. 6, comma
11, D.lgs. n. 150/2011), s'impone l'accoglimento dei ricorsi e, per l'effetto, l'annullamento delle ordinanze n. 82/2022 e n. 84/2022.
3. Sussistono nondimeno gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, tenuto conto della equivocità del quadro istruttorio e della situazione di obiettiva incertezza originata dal tenore delle dichiarazioni raccolte in fase ispettiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 9047-9049-9050/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie le opposizioni e, per l'effetto, annulla le ordinanze-ingiunzioni n. 82/2022 e n.
84/2022;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 20/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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