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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1517/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 13/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DI GASPERO VALERIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DI GASPERO VALERIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 08.04.2025 con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà
espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
matrimonio contratto il 09/01/2012 e trascritto al n. 5, Parte 2, Serie C, Ufficio 1
[...]
Anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CORDIGNANO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, autorizzandosi reciprocamente a fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno.
2. la casa in cui risiedeva il nucleo famigliare, da loro locata in virtù di contratto di locazione sottoscritto in data 01.04.2022, rimarrà nella disponibilità della signora Pt_2
che vi abiterà con la figlia . Gli arredi e i corredi presenti nell'abitazione coniugale Per_1
rimarranno nella disponibilità della signora ad eccezione degli oggetti e Pt_2
suppellettili personali già individuati dai coniugi.
3. Si dà atto che il signor ha già lasciato l'immobile di abitazione familiare, Parte_1
essendosi trasferito presso la residenza dei suoi genitori sita in Godega di Sant'Urbano
Via Brusche n. 25, ove, pur non avendo ancora trasferito la sua residenza, è sito il suo
2 domicilio;
4. Si dà atto che in tale abitazione, ha la possibilità di ospitare, ed anche a pernottare, la figlia essendoci una camera matrimoniale anche per lei e dove, grazie anche alla Per_1
presenza dei suoi genitori, la minore può stare con i nonni quando il papà ha delle necessità lavorative che gli impediscono di tornare il pomeriggio presto a casa;
5. Si dà atto che i genitori del signor , infatti, d'accordo con quest'ultimo e con la Pt_1
signora accudiscono la piccola tutti i pomeriggi dal momento in cui termina Pt_2 Per_1
la scuola e sino all'arrivo della signora l termine del suo orario di lavoro (intorno Pt_2
alle 18.00 all'incirca);
6. La figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, dai quali riceverà Per_1
cura, educazione ed istruzione, con residenza prevalente presso la madre, quale genitore collocatario.
7. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della stessa. In
particolare, saranno congiunte le decisioni riguardanti l'istruzione (ad esempio: tipo di scuola, sedi, tempo integrato, ripetizioni, viaggi e gite di studio); la salute (ad es: visite all'estero, luoghi di vacanza non usuali); le scelte esistenziali (ad es: luogo di residenza,
collocazione e/o assistenza temporanea dei figli presso parenti o terzi, ecc.). I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, impegnandosi, comunque, ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti della vita della figlia, rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica, con la finalità
di condividere ogni decisione.
8. Il padre potrà vedere e frequentare la figlia con la più ampia disponibilità, previo Per_1
accordo con la madre e congruo preavviso, compatibilmente con le esigenze scolastiche
3 e ricreative, nonché il suo stato di salute e in ogni caso – salvi diversi accordi che dovessero intervenire tra i genitori - il padre potrà vederla e tenerla con sé a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio quando andrà a prenderla a scuola e sino al lunedì
mattina successivo per poi accompagnarla a scuola;
nonché tutti i pomeriggi della settimana dalle 16:00 quando andrà a prendere all'uscita di scuola e sino all'arrivo della signora al termine del suo orario di lavoro e venti (20) giorni, anche non Pt_2
continuativi, durante le vacanze estive nel periodo che verrà previamente concordato con congruo anticipo tra i genitori.
Durante il periodo natalizio, trascorrerà con il padre metà delle vacanze scolastiche Per_1
alternando con la madre un periodo di cinque giorni consecutivi fino a Capodanno ed il periodo successivo fino all'Epifania; metà delle vacanze pasquali alternando con la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; tutte le altre giornate di festività e nei ponti scolastici in via alternata con la madre ed il padre.
9. Il signor verserà alla signora a titolo di contributo Parte_1 Parte_2
ordinario al mantenimento della figlia, l'importo mensile di Euro 450,00=
(quattrocentocinquanta/00) in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima indicato, e sarà soggetto annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
10. Si dà atto che le spese esulanti dall'ordinario contributo al mantenimento, così come più dettagliatamente descritte e distinte tra “spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori” e “spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione” tra i genitori, si intendono quelle elencate ai punti b) e c) dell'allegato rubricato “individuazione delle spese per la prole, ordinarie e straordinarie” di cui al
“Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso”, da intendersi parte integrante del presente atto, e del quale i ricorrenti hanno già preso visione.
4 11. tutte le spese straordinarie che necessiteranno per la figlia verranno stenute Per_1
nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre e ciò sino alla raggiunta indipendenza economica della figlia. Il rimborso avverrà entro e non oltre giorni quindici dalla esibizione della documentazione giustificativa.
Il genitore che riceva la richiesta scritta dell'altro in ordine ad una spesa straordinaria,
dovrà esprimere il proprio eventuale dissenso, motivandolo e ciò entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, in difetto intendendosi il silenzio come manifestazione di consenso.
12. Si dà atto che il marito nulla corrisponderà alla moglie a titolo di concorso nel suo mantenimento né la moglie al marito, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
13. Si dà atto che le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno beneficiate dalla signora in quanto il signor intende rinunciare a tale beneficio in Parte_3 Parte_1
favore di quest'ultima;
14. Si dà atto che il signor e la signora i rilasciano sin da Parte_1 Parte_2
ora il reciproco assenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
15. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 08/04/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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