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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 29/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1312/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOMMI EMILIANO del Parte_1 C.F._1
Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il difensore
OPPONENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MICHELI ENRICO Controparte_1 C.F._2 del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il difensore OPPOSTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti (vedi infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto n.346/2024 del 10.06.2024, R.G. n.759/2024, con Parte_1 cui il Tribunale di Piacenza, su ricorso di gli ha ingiunto il pagamento della somma Controparte_1 di € € 2.331,00 a titolo di canoni di locazione non pagati relativi ad un contratto di locazione per l'immobile ad uso abitativo di Piacenza, Via Venturini n.15 – in comproprietà all'opposto e al di lui fratello -, oltre interessi e spese di procedura. Ha dedotto che, a séguito dei contrasti fra i due comproprietari dell'immobile nonché delle intese intercorse con il solo comproprietario , era dovuta all'opposto la sola quota della metà Persona_1 del canone locativo ed inoltre che, risultando l'immobile – sin dalla stipula del contratto di locazione - occupato da tre conduttori, dal mese di luglio 2024 aveva provveduto a corrispondere all'opposto la sola quota a suo carico, pari quindi ad un terzo della metà del canone locativo. Ha quindi dedotto l'insussistenza di debenza a suo carico – tenuto conto degli importi che l'opposto aveva confermato versati - e chiesto la revoca del d.i. opposto.
Ha inoltre contestato la mancata restituzione da parte del locatore del deposito cauzionale – pari ad
€.1.000,00 e chiesto la compensazione fra le rispettive voci di credito delle parti. Parte opposta si è costituita contestando le difese avversarie sull'assunto della presunzione di solidarietà passiva nel debito determinante la legittimità della richiesta dell'intero importo dovuto ad uno dei condebitori e ha quindi chiesto la conferma del d.i. opposto
Inoltre, non ha negato la mancata restituzione del deposito cauzionale chiedendone invece la compensazione con l'importo richiesto a titolo di risarcimento dei danni che ha dedotto di aver rinvenuto nell'immobile all'esito del rilascio, svolgendo al riguardo domanda riconvenzionale. Domanda della quale l'opponente ha eccepito la improcedibilità per inottemperanza alla previsione di cui all'art.418 cpc.
pagina 1 di 3 Rigettata la domanda di pronuncia di provvisoria esecutività del d.i. opposto e preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione esperito, la causa – matura per la decisione sulla base delle risultanze in atti, viene decisa all'esito dell'udienza del 29.04.2025, trattata nei termini e secondo le modalità di cui all'art.127 ter cpc.
La valutazione delle risultanze di causa porta alle conclusioni di séguito esposte.
§.
1- La tesi sostenuta dell'opponente - che lo induce a limitare la debenza a suo carico nella sola quota di un terzo della metà del canone locatizio di pertinenza dell'opposto – non può essere condivisa.
Va osservato che, per espressa previsione normativa (artt.1292 e 1294 c.c.), in presenza dei tre requisiti - pluralità di debitori, eadem res debita ed eadem causa obligandi – sussiste presunzione
iuris tantum di solidarietà fra i debitori, con la conseguenza che, senza che vi sia bisogno di un'apposita clausola contrattuale, il creditore può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per ottenere l'adempimento.
In particolare, nell'ipotesi di locazione di un immobile a più persone - diversamente da quanto accade in caso di pluralità di conduttori di stanze distinte di un'unità abitativa, in cui ciascuno ha dato vita ad un autonomo contratto - ognuno dei conduttori è tenuto al pagamento integrale e non pro quota, sussistendo una solidarietà passiva per il pagamento dei canoni e solo ove risulti dal contratto la stipula di autonomi rapporti, è possibile il frazionamento (cfr. Cass. Civ. ord n.21051/2024, App. Firenze
n.522/2015). Nella fattispecie il contratto non contiene alcuna clausola che consenta di qualificare l'obbligazione del pagamento del canone quale obbligazione parziaria. Lo stesso opponente dà atto di aver in passato raccolto dagli ulteriori conduttori le loro rispettive quote quali parti dell'unico corrispettivo pattuito quale canone e non anche quali distinti corrispettivi di autonomi contratti di locazione.
Non emergono pertanto in atti elementi utili al superamento della presunzione di solidarietà passiva che deve pertanto ritenersi confermata. Per l'effetto deve ritenersi fondata la pretesa di pagamento azionata dall'opposto in sede monitoria.
§.
2 - Ciò detto, va tuttavia ritenuta la fondatezza del rilievo dell'opponente afferente la mancata restituzione del deposito cauzionale - restituzione alla quale il locatore è tento al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato – atteso che la circostanza non risulta contestata dall'opposto il quale non ha promosso autonoma domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della cauzione mentre, solo nella presente sede di opposizione, ha svolto domanda riconvenzionale per l'eventuale compensazione del relativo importo con i danni che ha asserito di aver riscontrato nell'immobile.
§. 3 – A tale riguardo va altresì condivisa l'eccezione dell'opponente di improcedibilità della domanda dell'opposto in conseguenza dell'omessa richiesta di differimento dell'udienza atteso che, nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. cpc., l'inosservanza dell'onere, posto dall'art.418 cpc a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza a modifica del decreto ex art.415 cpc., comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa (cfr. Cass. Civ. n.23815/2007)
E se è vero che la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale non impedisce che il giudice la valuti come eccezione, va tuttavia negata nella fattispecie la rilevanza delle allegazioni poste dall'opposto a base della stessa - vale a dire, la contestazione di danni che lo stesso riferisce constatati nell'immobile – atteso che dette allegazioni appaiono in contrasto con il contenuto del verbale redatto in sede di restituzione dell'immobile - sottoscritto da entrambe le parti in causa - prodotto in atti.
pagina 2 di 3 §. 4 – Conclusivamente, i rilievi sopra esposti determinano il parziale accoglimento dell'opposizione dovendosi compensare sul quantum oggetto di ingiunzione l'importo del deposito cauzionale - che l'opponente ha provato di aver restituito pro quota agli ulteriori conduttori - e dovendosi pertanto condannare l'opponente al pagamento a favore dell'opposto del minor importo di €.1.331,00 quale sorte capitale: l'esito del conteggio degli interessi dal dovuto al saldo sia sui singoli canoni che sul deposito cauzionale (art.11 L.392/1978), comporterà l'ulteriore compensazione fra i relativi importi e, in presenza di saldo favorevole all'opponente, l'ulteriore compensazione sulla sorte capitale mentre, in caso contrario, la sommatoria di tale saldo alla sorte capitale.
§.
5 - Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto delle risultanze di causa, vengono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/20214 ss.mm.ii., tenuto conto dell'attività effettivamente richiesta dalla causa, a favore dell'opposto e a carico dell'opponente previa compensazione nella misura di un mezzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo Tribunale di Piacenza n. 346/2024, R.G. n.759/2024, del 10.06.2024
Accertata e ritenuta la debenza dell'opposto in relazione al deposito cauzionale versato dall'opponente ed operata compensazione del relativo importo sul maggiore importo per canoni dovuti dall'opponente, DICHIARA TENUTO E CONDANNA a corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1
€.1.331,00 quale sorte capitale nonché gli interessi dalle singole scadenze dei canoni non corrisposti al saldo, ove sussistente saldo a favore dell'opposto in esito a compensazione degli stessi con gli interessi maturati sul deposito cauzionale, ovvero disponendo – per l'ipotesi di esito della compensazione degli interessi favorevole all'opponente – l'ulteriore compensazione del relativo importo sulla sorte capitale sopra quantificata DICHIARA l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta da Controparte_1
RIGETTA ogni altra domanda.
Operata compensazione nella misura di un mezzo, CONDANNA a rifondere a Parte_1 [...]
, a titolo di spese di lite, la somma complessiva di €.638,00 per compensi legali, oltre al CP_1
15% per spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta.
Piacenza, 29 maggio 2025
Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1312/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOMMI EMILIANO del Parte_1 C.F._1
Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il difensore
OPPONENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MICHELI ENRICO Controparte_1 C.F._2 del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il difensore OPPOSTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti (vedi infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto n.346/2024 del 10.06.2024, R.G. n.759/2024, con Parte_1 cui il Tribunale di Piacenza, su ricorso di gli ha ingiunto il pagamento della somma Controparte_1 di € € 2.331,00 a titolo di canoni di locazione non pagati relativi ad un contratto di locazione per l'immobile ad uso abitativo di Piacenza, Via Venturini n.15 – in comproprietà all'opposto e al di lui fratello -, oltre interessi e spese di procedura. Ha dedotto che, a séguito dei contrasti fra i due comproprietari dell'immobile nonché delle intese intercorse con il solo comproprietario , era dovuta all'opposto la sola quota della metà Persona_1 del canone locativo ed inoltre che, risultando l'immobile – sin dalla stipula del contratto di locazione - occupato da tre conduttori, dal mese di luglio 2024 aveva provveduto a corrispondere all'opposto la sola quota a suo carico, pari quindi ad un terzo della metà del canone locativo. Ha quindi dedotto l'insussistenza di debenza a suo carico – tenuto conto degli importi che l'opposto aveva confermato versati - e chiesto la revoca del d.i. opposto.
Ha inoltre contestato la mancata restituzione da parte del locatore del deposito cauzionale – pari ad
€.1.000,00 e chiesto la compensazione fra le rispettive voci di credito delle parti. Parte opposta si è costituita contestando le difese avversarie sull'assunto della presunzione di solidarietà passiva nel debito determinante la legittimità della richiesta dell'intero importo dovuto ad uno dei condebitori e ha quindi chiesto la conferma del d.i. opposto
Inoltre, non ha negato la mancata restituzione del deposito cauzionale chiedendone invece la compensazione con l'importo richiesto a titolo di risarcimento dei danni che ha dedotto di aver rinvenuto nell'immobile all'esito del rilascio, svolgendo al riguardo domanda riconvenzionale. Domanda della quale l'opponente ha eccepito la improcedibilità per inottemperanza alla previsione di cui all'art.418 cpc.
pagina 1 di 3 Rigettata la domanda di pronuncia di provvisoria esecutività del d.i. opposto e preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione esperito, la causa – matura per la decisione sulla base delle risultanze in atti, viene decisa all'esito dell'udienza del 29.04.2025, trattata nei termini e secondo le modalità di cui all'art.127 ter cpc.
La valutazione delle risultanze di causa porta alle conclusioni di séguito esposte.
§.
1- La tesi sostenuta dell'opponente - che lo induce a limitare la debenza a suo carico nella sola quota di un terzo della metà del canone locatizio di pertinenza dell'opposto – non può essere condivisa.
Va osservato che, per espressa previsione normativa (artt.1292 e 1294 c.c.), in presenza dei tre requisiti - pluralità di debitori, eadem res debita ed eadem causa obligandi – sussiste presunzione
iuris tantum di solidarietà fra i debitori, con la conseguenza che, senza che vi sia bisogno di un'apposita clausola contrattuale, il creditore può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per ottenere l'adempimento.
In particolare, nell'ipotesi di locazione di un immobile a più persone - diversamente da quanto accade in caso di pluralità di conduttori di stanze distinte di un'unità abitativa, in cui ciascuno ha dato vita ad un autonomo contratto - ognuno dei conduttori è tenuto al pagamento integrale e non pro quota, sussistendo una solidarietà passiva per il pagamento dei canoni e solo ove risulti dal contratto la stipula di autonomi rapporti, è possibile il frazionamento (cfr. Cass. Civ. ord n.21051/2024, App. Firenze
n.522/2015). Nella fattispecie il contratto non contiene alcuna clausola che consenta di qualificare l'obbligazione del pagamento del canone quale obbligazione parziaria. Lo stesso opponente dà atto di aver in passato raccolto dagli ulteriori conduttori le loro rispettive quote quali parti dell'unico corrispettivo pattuito quale canone e non anche quali distinti corrispettivi di autonomi contratti di locazione.
Non emergono pertanto in atti elementi utili al superamento della presunzione di solidarietà passiva che deve pertanto ritenersi confermata. Per l'effetto deve ritenersi fondata la pretesa di pagamento azionata dall'opposto in sede monitoria.
§.
2 - Ciò detto, va tuttavia ritenuta la fondatezza del rilievo dell'opponente afferente la mancata restituzione del deposito cauzionale - restituzione alla quale il locatore è tento al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato – atteso che la circostanza non risulta contestata dall'opposto il quale non ha promosso autonoma domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della cauzione mentre, solo nella presente sede di opposizione, ha svolto domanda riconvenzionale per l'eventuale compensazione del relativo importo con i danni che ha asserito di aver riscontrato nell'immobile.
§. 3 – A tale riguardo va altresì condivisa l'eccezione dell'opponente di improcedibilità della domanda dell'opposto in conseguenza dell'omessa richiesta di differimento dell'udienza atteso che, nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. cpc., l'inosservanza dell'onere, posto dall'art.418 cpc a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza a modifica del decreto ex art.415 cpc., comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa (cfr. Cass. Civ. n.23815/2007)
E se è vero che la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale non impedisce che il giudice la valuti come eccezione, va tuttavia negata nella fattispecie la rilevanza delle allegazioni poste dall'opposto a base della stessa - vale a dire, la contestazione di danni che lo stesso riferisce constatati nell'immobile – atteso che dette allegazioni appaiono in contrasto con il contenuto del verbale redatto in sede di restituzione dell'immobile - sottoscritto da entrambe le parti in causa - prodotto in atti.
pagina 2 di 3 §. 4 – Conclusivamente, i rilievi sopra esposti determinano il parziale accoglimento dell'opposizione dovendosi compensare sul quantum oggetto di ingiunzione l'importo del deposito cauzionale - che l'opponente ha provato di aver restituito pro quota agli ulteriori conduttori - e dovendosi pertanto condannare l'opponente al pagamento a favore dell'opposto del minor importo di €.1.331,00 quale sorte capitale: l'esito del conteggio degli interessi dal dovuto al saldo sia sui singoli canoni che sul deposito cauzionale (art.11 L.392/1978), comporterà l'ulteriore compensazione fra i relativi importi e, in presenza di saldo favorevole all'opponente, l'ulteriore compensazione sulla sorte capitale mentre, in caso contrario, la sommatoria di tale saldo alla sorte capitale.
§.
5 - Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto delle risultanze di causa, vengono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/20214 ss.mm.ii., tenuto conto dell'attività effettivamente richiesta dalla causa, a favore dell'opposto e a carico dell'opponente previa compensazione nella misura di un mezzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo Tribunale di Piacenza n. 346/2024, R.G. n.759/2024, del 10.06.2024
Accertata e ritenuta la debenza dell'opposto in relazione al deposito cauzionale versato dall'opponente ed operata compensazione del relativo importo sul maggiore importo per canoni dovuti dall'opponente, DICHIARA TENUTO E CONDANNA a corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1
€.1.331,00 quale sorte capitale nonché gli interessi dalle singole scadenze dei canoni non corrisposti al saldo, ove sussistente saldo a favore dell'opposto in esito a compensazione degli stessi con gli interessi maturati sul deposito cauzionale, ovvero disponendo – per l'ipotesi di esito della compensazione degli interessi favorevole all'opponente – l'ulteriore compensazione del relativo importo sulla sorte capitale sopra quantificata DICHIARA l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta da Controparte_1
RIGETTA ogni altra domanda.
Operata compensazione nella misura di un mezzo, CONDANNA a rifondere a Parte_1 [...]
, a titolo di spese di lite, la somma complessiva di €.638,00 per compensi legali, oltre al CP_1
15% per spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta.
Piacenza, 29 maggio 2025
Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza
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