Articolo 36 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
Articolo 35Articolo 37
Versione
9 agosto 1967
Art. 36. (Modalita' per la proposta dei fabbisogni)

Le Universita' e gli Istituti di cui all'articolo 42 debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine unico stabilito dal Ministero medesimo, il rispettivo piano quinquennale di opere di cui allo articolo 35, indicando le opere da realizzare secondo la graduatoria d'urgenza e accordando precedenza al completamento di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, gia' iniziati o parzialmente finanziati da precedenti leggi e, quando si tratti di costruzione di Istituti, concedendo preferenza agli edifici destinati a Istituti policattedra o a Dipartimenti.
Il piano quinquennale e' accompagnato da idoneo atto di privati o da deliberazioni di Enti che abbiano assunto impegno a concorrere nella spesa per la realizzazione delle opere con la specifica indicazione della misura del concorso.
Il piano quinquennale viene trasmesso, previa approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita'.
La relativa delibera e i verbali della discussione sono allegati ai programmi.
Entrata in vigore il 9 agosto 1967