Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00630/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00990/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 990 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Piera Sommovigo e Cristian Saffioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale GU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Ufficio Scolastico Regionale per la GU, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la GU R. -OMISSIS-, recante approvazione, ai sensi del D.D. n. 2576/2023, delle graduatorie di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso EEEE – primaria posto comune - nella parte in cui non include la ricorrente nella graduatoria per la classe di concorso in questione – primaria posto comune, fra gli idonei e destinati all’assunzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale della GU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso è stata impugnata la graduatoria degli idonei - nella parte in cui non ha incluso la ricorrente - redatta in esito al concorso indetto con DDG n. 2576 del 6.12.2023 (bando) per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso EEEE, primaria posto comune.
2) La ricorrente ha conseguito il punteggio di -OMISSIS-punti ha titolo a beneficiare della cosiddetta riserva “S” di posti ai sensi dell’art. 13, comma 9, del DM 206/2023 per i concorrenti che abbiano svolto almeno 3 anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei 10 anni precedenti.
3) Il suddetto bando di concorso ha stabilito:
a) la citata riserva “S” per il 30% di posti messi a concorso;
b) l’ulteriore riserva “N” per i soggetti disabili ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L. n. 68/1999 nei
limiti della complessiva quota d’obbligo del 7% prevista dall’articolo 3, comma 1, di tale norma.
4) Con successivo D.D. n. 77 del 17/1/2024, depositato in atti dalla stessa ricorrente, è stato incrementato il numero di posti disponibili per il settore EEEE che, per la GU, sono passati da-OMISSIS-, con riserva “S” di -OMISSIS- posti per il settore in questione.
5) Con DDG dell’Ufficio scolastico regionale n. 1-OMISSIS-8 del -OMISSIS- è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori nella quale sono presenti:
- i -OMISSIS- concorrenti appartenenti alla quota di riserva “S” (cfr. doc. 5 di parte resistente);
- gli-OMISSIS- concorrenti appartenenti alla quota di riserva “N”, collocati tra il -OMISSIS-esimo posto (cfr. ancora il doc. 5 di parte resistente, -OMISSIS- “ -OMISSIS- ”).
6) Con il ricorso di cui in epigrafe – ammissibile in quanto correttamente notificato ad un controinteressato, sebbene l’Amministrazione non abbia comunicato il suo indirizzo di residenza – è stato chiesto l’annullamento del provvedimento n. 1-OMISSIS--OMISSIS- di approvazione della graduatoria degli idonei e della graduatoria medesima, nella parte in cui non ha incluso la ricorrente.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale della GU, con richiesta di rigetto del gravame.
All’udienza del 30.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7) Il ricorso è infondato.
8) Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente ha censurato gli atti di approvazione della graduatoria degli idonei e la graduatoria medesima per violazione degli artt. 4 e 12 del D.M. n. 206/2023 e degli artt. 4 e 9 del D.D. n. 2576/2023, nonché per difetto dei presupposti, di istruttoria e motivazione.
In particolare la ricorrente ha lamentato l’illegittimità della graduatoria impugnata (nella parte in cui non l’ha inclusa tra gli idonei del settore concorsuale EEEE) sotto i seguenti profili:
a) violazione della normativa concorsuale relativa alla riserva “S”;
b) difetto di istruttoria e travisamento, per non avere considerato che la ricorrente medesima ha conseguito un punteggio complessivo di -OMISSIS-punti che darebbe diritto all’inserimento al -OMISSIS-, mentre esso, come anche i posti fino al -OMISSIS-, sono occupati da soggetti che hanno conseguito punteggi inferiori a quello della ricorrente.
Il motivo è infondato.
8.1) In primo luogo si rileva che dagli atti di gara versati in giudizio (e quindi conosciuti dalla ricorrente) e segnatamente dalla graduatoria corredata da tutti i titoli di preferenza e riserva, emerge che gli-OMISSIS- concorrenti collocati tra il -OMISSIS-esimo appartengono alla categoria di riserva “N” (cfr. il doc. 5 di parte resistente, -OMISSIS- “ -OMISSIS- ”).
Tale categoria è quella dei soggetti disabili che beneficiano della riserva del 7% dei posti ai sensi della L. n. 68/1999 e tale riserva, oltre che prevista dalla citata normativa, è stata ribadita anche dal bando di concorso di cui al DDG n. 2576 del 6.12.2023 (cfr. sopra al punto 3), che non è stato gravato dalla ricorrente.
Ne consegue che la suddetta riserva dei posti per i disabili prevista dall’Amministrazione con il bando di concorso, oltre che inoppugnabile, è comunque legittima perché ha correttamente applicato le prescrizioni contenute nella L. 68/1999.
Tale profilo ha carattere decisivo.
8.2) In ogni caso è infondata anche la censura relativa al profilo a).
Dalla graduatoria emerge chiaramente che l’Amministrazione ha correttamente inserito in graduatoria tutti i -OMISSIS- posti di cui alla riserva “S” fino al -OMISSIS-esimo posto occupato da un concorrente che ha conseguito -OMISSIS- punti, quindi nettamente superiore ai -OMISSIS-punti conseguiti dalla ricorrente che, pertanto, non ha titolo per beneficiare dei posti riservati in questione.
8.3) Infine risulta infondata anche la censura di cui al profilo b).
Con le argomentazioni contenute nei punti precedenti si è dato conto del fatto che la mancata inclusione della concorrente nella graduatoria impugnata non è frutto di un errore, ma della corretta applicazione dei criteri di preferenza previsti dalla legge e dal bando.
Pertanto è infondata la censura del difetto di istruttoria e travisamento, perché l’Amministrazione ha considerato il punteggio di -OMISSIS-punti conseguito dalla ricorrente, ma correttamente applicando i criteri di preferenza per le categorie suddette, ha rilevato che nel caso in esame detto punteggio non è sufficiente all’inserimento in posizione utile.
9) Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.
10) La particolarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Liliana Felleti, Presidente FF
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Liliana Felleti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.