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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3510 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1662/ 2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA NT IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1662/ 2025 vertente , ai sensi della legge 92/2012 ,
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. LAZZARA GIOVANNI ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIALE BRUNO BUOZZI, 99 00197
ROMA ,giusta procura in atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
appresentato e difeso dall'Avv. PETROCELLI MARCO ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA CASSIODORO 6 00193 ROMA;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di riassunzione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
9047/2025 Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 6922/2023 reiettiva Controparte_1 dell'opposizione all'ordinanza ex art. 1, comma 49, L. 92/2012 emessa in data 3.6.2020 dallo stesso
Tribunale, con era stata respinta l'impugnativa del licenziamento del reclamante effettuato da CP_2
con lettera del 25.6.2019.
[...]
Il reclamante ha esposto quanto segue:
di avere lavorato per 29 anni, dal 23.2.1987 al 31.3.2016, alle dipendenze della , Controparte_3 da ultimo quale addetto all'archivio redazionale e componente della segreteria di redazione;
che nel 2016 (con decorrenza 1.4.2016) lo aveva ceduto alla consociata , CP_3 CP_2 appositamente costituita, nell'ambito del trasferimento dei servizi generali della redazione;
di avere impugnato la cessione del contratto, per difetto dei presupposti di cui all'art. 2112 c.c., nei confronti di entrambe le società, ma di avere, per ovvie ragioni di necessità, continuato comunque a lavorare alle dipendenze della cessionaria, la quale ha esercitato tutti i poteri inerenti alla titolarità del rapporto
(mutando la disciplina contrattuale, l'inquadramento, l'orario, la previdenza integrativa, etc.);
che dopo circa un anno, il 1° giugno 2017, lo aveva licenziato una prima volta, CP_2 nell'ambito di un licenziamento collettivo, e da allora il reclamante, pur avendo ottenuto ripetuti ordini giudiziali di reintegra, non era più riuscito a riprendere il servizio ed a percepire una regolare retribuzione, né dalla cedente né dalla cessionaria;
che per effetto del mancato versamento dei contributi, oltre a vedere fortemente pregiudicata la propria posizione previdenziale in prossimità della pensione, ormai sessantacinquenne, non poteva accedere agli ammortizzatori sociali;
di avere impugnato il licenziamento collettivo effettuato da
; CP_2
che il Tribunale di Roma (sent. 2623/19) annullava tale recesso, ordinando a di CP_2 reintegrarlo nel posto di lavoro, con sentenza confermata in appello (sent. 3431/19) e in Cassazione
(sent. 3076/22);
che tuttavia egli non è riuscito a riprendere servizio dopo tali pronunzie;
che nelle more il Tribunale di Roma (sent. 4783/19) aveva accolto anche l'impugnativa della cessione del contratto, dichiarando mai validamente interrotto il rapporto di lavoro con la cedente , alla quale aveva CP_3 ordinato di reintegrarlo in servizio;
che detta sentenza è stata impugnata in appello sia da sia da che si CP_3 CP_2 protestava unica legittima titolare del rapporto di lavoro, ma la Corte d'Appello di Roma l'ha pienamente confermata con sent. 2827/22;
che la sentenza di appello è stata impugnata in Cassazione, ove attualmente pende il giudizio, da entrambe le società, le quali continuano a sostenere la legittimità del trasferimento del contratto in capo alla cessionaria;
che , dopo l'annullamento del primo licenziamento (collettivo), ha avviato la procedura CP_2 per intimare un secondo licenziamento (individuale), dichiarando risolto di diritto il rapporto per effetto dell'accertamento giudiziale dell'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. (mentre, nell'altro giudizio tra le stesse parti concernenti la cessione, sostiene di essere l'unica legittima titolare del CP_2 rapporto di lavoro). Tale secondo licenziamento di è oggetto del presente reclamo. CP_2
Nel contraddittorio di , il Tribunale, disattesa l'istanza della società di sospendere il CP_2 giudizio in attesa della decisione della Cassazione sulla controversia relativa alla cessione del ramo di azienda tra e , ha respinto l'opposizione del in base al decisivo CP_3 CP_2 CP_1 rilievo che, in base alle pronunzie del Tribunale di Roma e di questa Corte di Appello, parte datoriale del ricorrente non sia ormai bensì . CP_2 CP_3
All'esito del gravame, la Corte d'appello di Roma ha accolto il reclamo principale di Controparte_1
e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli il 25 giungo 2019 dalla risolto il rapporto di lavoro tra le parti ed ha condannato la Controparte_4 società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 18, comma 5, L. 300 del 1970 come modificata dalla L. 92 del 2012.
Con ordinanza del 4 febbraio 2025 n, 9047/2025 la Corte di Cassazione, nel decidere sul ricorso proposto da ha rilevato che, “dopo la notifica del ricorso per cassazione, è Controparte_4 divenuta irrevocabile la sentenza della Corte d'appello di Roma (n. 2827/22) che ha dichiarato illegittima la cessione, da a , del contratto di lavoro del La Corte CP_3 CP_2 CP_1 di cassazione, con ordinanza n. 20083 del 2024 (allegata e depositata con la memoria della società), ha respinto il ricorso delle due società.
Il giudicato esterno così formatosi tra le stesse parti è ostativo all'esame dei motivi del ricorso principale. Difatti, per effetto di tale giudicato, deve ritenersi ripristinato de iure e con effetti ex tunc il rapporto di lavoro del con la società cedente , con conseguente CP_1 CP_3 qualificazione del rapporto di lavoro svolto con la società cessionaria come rapporto di mero fatto, ai sensi dell'art. 2126 c.c. (v. Cass., S.U., n. 2990 del 2018; Cass. n. 21158 del 2019; n. 35982 del
2021; n. 14712 del 2024).
Questa Corte ha chiarito che l'equiparazione del contratto di lavoro invalido a quello valido, disposta dall'art. 2126 cod. civ., è limitata agli effetti retributivi del lavoro già prestato e non è idonea a fondare pretese conservative del lavoratore, onde, finita l'esecuzione delle prestazioni lavorative, non trova applicazione la tutela contro i licenziamenti illegittimi (Cass. n. 24247 del 2007; v. anche
Cass. n. 7586 del 2018; n. 21884 del 2016), nella specie invece riconosciuta dalla Corte d'appello sotto forma di indennità risarcitoria di cui al novellato art. 18, comma 5.
Per effetto del giudicato esterno intervenuto, decidendo sul ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale, deve quindi cassarsi la sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.”
Con ricorso in riassunzione, per il tramite di due articolati motivi chiede di: Controparte_4
-rigettare la domanda di impugnativa di licenziamento proposta dal avverso la lettera del 4 CP_1 giugno 2019 ovvero, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata nel giudizio di opposizione e, in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di cassazione, dichiarare risolto ogni rapporto comunque ritenuto in essere fra il e CP_1 Parte_1
-accertare e dichiarare, in forza del combinato disposto degli artt. 2126 c.c., 2033 c.c. e 389 c.p.c., che il Signor è tenuto alla restituzione, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 83.372,18, per i titoli dedotti nella narrativa del presente ricorso.
Si è costituito il quale chiede di: Controparte_1
- rigettare il ricorso in riassunzione proposto da e le domande nuove in esso Parte_1 avanzate, perché inammissibili ed infondate;
- dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per effetto dell'ordinanza
Cass. 20083/2024;
- dichiarare la compensazione delle spese dei precedenti gradi del giudizio, e condannare la
[...]
al pagamento delle spese di questo grado, con tutti gli accessori dovuti per legge. Parte_1
All'udienza odierna del 29 ottobre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
Nel merito, la domanda di è infondata. Controparte_1 Preliminarmente vanno rigettate le domande introdotte in sede di riassunzione dalla società
[...] poiché nuove e, pertanto, inammissibili. Ad avviso della società, in forza Controparte_4 dell'annullamento della sentenza da parte della Corte di Cassazione, posto che l'art. 336 c.p.c., estende i suoi effetti agli atti e ai provvedimenti dipendenti, devono ritenersi travolte dall'ordinanza rescindente anche le pronunce, passate in giudicato, estranee a questo giudizio e nello specifico sia la sentenza del Tribunale di Roma n. 2423/2019 e pronunce conseguenti, sia il decreto ingiuntivo n.
10684/2019, confermato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 4432/2023 del 4/12/2023 che, rispettivamente, hanno riconosciuto i) l'illegittimità del licenziamento collettivo irrogato da al in data 1° giugno 2017, con condanna della società al pagamento, in suo Parte_1 CP_1 favore, di una indennità risarcitoria;
ii) l'obbligo di di versare al in assenza Parte_1 Pt_2 di una effettiva prestazione lavorativa, le somme, a titolo retributivo, per il periodo compreso tra il
19.03.2019 e 4.6.2019. A giudizio della società, tutto ciò che in relazione a tali provvedimenti è stato corrisposto al è indebito ex art. 2033 c.c. (esclusa la retribuzione per il lavoro di fatto svolto), CP_1 comprese le spese legali poste in capo alla società. Osserva la Corte come la complessiva domanda restitutoria così formulata non abbia ad oggetto delle statuizioni relative all'odierno procedimento ma intenda convogliare, all'interno di un giudizio dall'oggetto ben delimitato (il secondo licenziamento comminato al lavoratore), le sorti delle prestazioni patrimoniali eseguite in esecuzione di precedenti sentenze. Si tratta, è benne sottolinearlo, di sentenze già passate in giudicato aventi ad oggetto l'una un precedente licenziamento e l'altra la cessione d'azienda. La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno. (v. da ultimo Cass
n. 5137 del 21/02/2019). La domanda restitutoria così formulata esula dall'oggetto dell'odierno gravame e non trova fondamento nella pronuncia della Corte di Cassazione che, giova ricordarlo, ha rilevato il giudicato sulla nullità della cessione di azienda quale presupposto in grado di incidere sul giudizio odierno senza per ciò solo affidare a tale fase rescissoria le sorti di una vicenda ben più vasta e complessa.
Va dunque, nel merito, dato seguito alla pronuncia di rinvio ed in conformità ad essa, alla luce della sopraggiunta irrevocabilità della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2827/22 (che ha dichiarato illegittima la cessione, da Il Messaggero a Servizi Italia, del contratto di lavoro del , deve CP_1 escludersi che il fatto dedotto dal possa qualificarsi come licenziamento, poiché non CP_1 proveniente dal datore di lavoro. Deve infatti ritenersi ripristinato de iure e con effetti ex tunc il rapporto di lavoro del con la società cedente , con conseguente qualificazione CP_1 CP_3 del rapporto di lavoro svolto con la società cessionaria come rapporto di mero fatto, ai sensi dell'art. 2126 c.c..
La lunga vicenda processuale che ha interessato il giudizio odierno, così come le diverse vertenze intercorse tra il lavoratore e la società non devono distogliere l'attenzione da quello che è l'oggetto dell'odierno giudizio: il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6922/2023 reiettiva dell'opposizione all'ordinanza ex art. 1, comma 49, L. 92/2012 emessa in data 3.6.2020 dallo stesso
Tribunale, con era stata respinta l'impugnativa del licenziamento del reclamante effettuato da CP_2
con lettera del 25.6.2019.
[...]
Rispetto a tale paventato licenziamento ci si deve in questa sede limitare ad accertare che, essendo venuto meno con effetti ex tunc qualsiasi rapporto giuridico tra il lavoratore e la società, alcuna tutela può essere offerta rispetto all'atto, stante il difetto dei requisiti soggettivi necessari a qualificarlo come licenziamento.
Alla luce del giudicato sulla nullità della cessione, l'originario reclamo va respinto: l'atto impugnato dal lavoratore non può validamente considerarsi come licenziamento in quanto non costituisce un recesso comunicato da parte datoriale non essendovi la qualità di datore di lavoro nei confronti del ricorrente CP_1
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Posta l'inammissibilità delle nuove domande formulate in questa sede, la domanda riconvenzionale originaria di parte convenuta opposta è assorbita dall'esito del giudizio e comunque è stata formulata in subordine solamente nel caso di accoglimento del ricorso.
In merito alle spese, queste non possono che seguire la soccombenza rispetto alla domanda introduttiva del giudizio e vanno dunque poste a carico di . Al momento del deposito Controparte_1 del ricorso di primo grado il Tribunale, accogliendo il ricorso del aveva accertato la nullità CP_1 della cessione, con statuizione successivamente confermata in tutti i gradi di giudizio. Ne consegue che il ricorso avverso il “licenziamento” da parte della cessionaria, di cui si controverte, non avrebbe potuto/dovuto essere proposto. Il ricorso presentato dal medesimo avverso la intimazione del recesso da parte di CP_1 Controparte_4
[...
, incompatibile con quello sempre dal depositato avverso la cessione, era già allora CP_1 infondato per l'accertata insussistenza del rapporto di lavoro con detta società.
Peraltro, nel giudizio di primo grado la società , preso atto della pronuncia della Corte Controparte_4 di appello n 2827 del luglio 2022 che confermava la sentenza del tribunale di Roma n. 4783 del 2019 all'udienza del 20.4.23 chiedeva al Tribunale disporsi la sospensione del giudizio in attesa della definizione della questione pregiudiziale. La difesa del lavoratore, tuttavia, non aderiva alla richiesta della società ma insisteva per la decisione sulla domanda di accertamento della illegittimità del recesso da ultimo intimato.
La sospensione del giudizio in attesa del passaggio in giudicato della pronuncia, già in grado di appello, che accertava la illegittimità della cessione, avrebbe garantito il rispetto CP_1 dall'eventuale riforma della statuizione sull'effettiva titolarità del rapporto di lavoro. Non chiedendo la sospensione al contrario il ha insistito su una domanda oggettivamente infondata. CP_1
Del resto, i pur comprensibili timori che hanno spinto il ad agire nuovamente in giudizio, una CP_1 volta rivelatisi infondati, non possono certo riverberarsi economicamente sul soggetto chiamato a difendersi.
In ultima analisi, la Corte, nel decidere sulle spese, non può che accertare la definitiva soccombenza rispetto alla domanda originaria, a prescindere dalle alterne vicende processuali.
PQM
La Corte giudicando in sede di rinvio e nei limiti del devoluto rigetta l'originario ricorso di CP_1
Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate , per il giudizio dinanzi
[...] Controparte_1 al tribunale , in complessivi euro 3700, per ciascun grado di appello in complessivi euro 3500 e per il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione in complessivi euro 2800, oltre iva cpa e spese generali al
15% .
La Presidente
MA NT IA
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA NT IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1662/ 2025 vertente , ai sensi della legge 92/2012 ,
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. LAZZARA GIOVANNI ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIALE BRUNO BUOZZI, 99 00197
ROMA ,giusta procura in atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
appresentato e difeso dall'Avv. PETROCELLI MARCO ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA CASSIODORO 6 00193 ROMA;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di riassunzione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
9047/2025 Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 6922/2023 reiettiva Controparte_1 dell'opposizione all'ordinanza ex art. 1, comma 49, L. 92/2012 emessa in data 3.6.2020 dallo stesso
Tribunale, con era stata respinta l'impugnativa del licenziamento del reclamante effettuato da CP_2
con lettera del 25.6.2019.
[...]
Il reclamante ha esposto quanto segue:
di avere lavorato per 29 anni, dal 23.2.1987 al 31.3.2016, alle dipendenze della , Controparte_3 da ultimo quale addetto all'archivio redazionale e componente della segreteria di redazione;
che nel 2016 (con decorrenza 1.4.2016) lo aveva ceduto alla consociata , CP_3 CP_2 appositamente costituita, nell'ambito del trasferimento dei servizi generali della redazione;
di avere impugnato la cessione del contratto, per difetto dei presupposti di cui all'art. 2112 c.c., nei confronti di entrambe le società, ma di avere, per ovvie ragioni di necessità, continuato comunque a lavorare alle dipendenze della cessionaria, la quale ha esercitato tutti i poteri inerenti alla titolarità del rapporto
(mutando la disciplina contrattuale, l'inquadramento, l'orario, la previdenza integrativa, etc.);
che dopo circa un anno, il 1° giugno 2017, lo aveva licenziato una prima volta, CP_2 nell'ambito di un licenziamento collettivo, e da allora il reclamante, pur avendo ottenuto ripetuti ordini giudiziali di reintegra, non era più riuscito a riprendere il servizio ed a percepire una regolare retribuzione, né dalla cedente né dalla cessionaria;
che per effetto del mancato versamento dei contributi, oltre a vedere fortemente pregiudicata la propria posizione previdenziale in prossimità della pensione, ormai sessantacinquenne, non poteva accedere agli ammortizzatori sociali;
di avere impugnato il licenziamento collettivo effettuato da
; CP_2
che il Tribunale di Roma (sent. 2623/19) annullava tale recesso, ordinando a di CP_2 reintegrarlo nel posto di lavoro, con sentenza confermata in appello (sent. 3431/19) e in Cassazione
(sent. 3076/22);
che tuttavia egli non è riuscito a riprendere servizio dopo tali pronunzie;
che nelle more il Tribunale di Roma (sent. 4783/19) aveva accolto anche l'impugnativa della cessione del contratto, dichiarando mai validamente interrotto il rapporto di lavoro con la cedente , alla quale aveva CP_3 ordinato di reintegrarlo in servizio;
che detta sentenza è stata impugnata in appello sia da sia da che si CP_3 CP_2 protestava unica legittima titolare del rapporto di lavoro, ma la Corte d'Appello di Roma l'ha pienamente confermata con sent. 2827/22;
che la sentenza di appello è stata impugnata in Cassazione, ove attualmente pende il giudizio, da entrambe le società, le quali continuano a sostenere la legittimità del trasferimento del contratto in capo alla cessionaria;
che , dopo l'annullamento del primo licenziamento (collettivo), ha avviato la procedura CP_2 per intimare un secondo licenziamento (individuale), dichiarando risolto di diritto il rapporto per effetto dell'accertamento giudiziale dell'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. (mentre, nell'altro giudizio tra le stesse parti concernenti la cessione, sostiene di essere l'unica legittima titolare del CP_2 rapporto di lavoro). Tale secondo licenziamento di è oggetto del presente reclamo. CP_2
Nel contraddittorio di , il Tribunale, disattesa l'istanza della società di sospendere il CP_2 giudizio in attesa della decisione della Cassazione sulla controversia relativa alla cessione del ramo di azienda tra e , ha respinto l'opposizione del in base al decisivo CP_3 CP_2 CP_1 rilievo che, in base alle pronunzie del Tribunale di Roma e di questa Corte di Appello, parte datoriale del ricorrente non sia ormai bensì . CP_2 CP_3
All'esito del gravame, la Corte d'appello di Roma ha accolto il reclamo principale di Controparte_1
e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli il 25 giungo 2019 dalla risolto il rapporto di lavoro tra le parti ed ha condannato la Controparte_4 società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 18, comma 5, L. 300 del 1970 come modificata dalla L. 92 del 2012.
Con ordinanza del 4 febbraio 2025 n, 9047/2025 la Corte di Cassazione, nel decidere sul ricorso proposto da ha rilevato che, “dopo la notifica del ricorso per cassazione, è Controparte_4 divenuta irrevocabile la sentenza della Corte d'appello di Roma (n. 2827/22) che ha dichiarato illegittima la cessione, da a , del contratto di lavoro del La Corte CP_3 CP_2 CP_1 di cassazione, con ordinanza n. 20083 del 2024 (allegata e depositata con la memoria della società), ha respinto il ricorso delle due società.
Il giudicato esterno così formatosi tra le stesse parti è ostativo all'esame dei motivi del ricorso principale. Difatti, per effetto di tale giudicato, deve ritenersi ripristinato de iure e con effetti ex tunc il rapporto di lavoro del con la società cedente , con conseguente CP_1 CP_3 qualificazione del rapporto di lavoro svolto con la società cessionaria come rapporto di mero fatto, ai sensi dell'art. 2126 c.c. (v. Cass., S.U., n. 2990 del 2018; Cass. n. 21158 del 2019; n. 35982 del
2021; n. 14712 del 2024).
Questa Corte ha chiarito che l'equiparazione del contratto di lavoro invalido a quello valido, disposta dall'art. 2126 cod. civ., è limitata agli effetti retributivi del lavoro già prestato e non è idonea a fondare pretese conservative del lavoratore, onde, finita l'esecuzione delle prestazioni lavorative, non trova applicazione la tutela contro i licenziamenti illegittimi (Cass. n. 24247 del 2007; v. anche
Cass. n. 7586 del 2018; n. 21884 del 2016), nella specie invece riconosciuta dalla Corte d'appello sotto forma di indennità risarcitoria di cui al novellato art. 18, comma 5.
Per effetto del giudicato esterno intervenuto, decidendo sul ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale, deve quindi cassarsi la sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.”
Con ricorso in riassunzione, per il tramite di due articolati motivi chiede di: Controparte_4
-rigettare la domanda di impugnativa di licenziamento proposta dal avverso la lettera del 4 CP_1 giugno 2019 ovvero, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata nel giudizio di opposizione e, in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di cassazione, dichiarare risolto ogni rapporto comunque ritenuto in essere fra il e CP_1 Parte_1
-accertare e dichiarare, in forza del combinato disposto degli artt. 2126 c.c., 2033 c.c. e 389 c.p.c., che il Signor è tenuto alla restituzione, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 83.372,18, per i titoli dedotti nella narrativa del presente ricorso.
Si è costituito il quale chiede di: Controparte_1
- rigettare il ricorso in riassunzione proposto da e le domande nuove in esso Parte_1 avanzate, perché inammissibili ed infondate;
- dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per effetto dell'ordinanza
Cass. 20083/2024;
- dichiarare la compensazione delle spese dei precedenti gradi del giudizio, e condannare la
[...]
al pagamento delle spese di questo grado, con tutti gli accessori dovuti per legge. Parte_1
All'udienza odierna del 29 ottobre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
Nel merito, la domanda di è infondata. Controparte_1 Preliminarmente vanno rigettate le domande introdotte in sede di riassunzione dalla società
[...] poiché nuove e, pertanto, inammissibili. Ad avviso della società, in forza Controparte_4 dell'annullamento della sentenza da parte della Corte di Cassazione, posto che l'art. 336 c.p.c., estende i suoi effetti agli atti e ai provvedimenti dipendenti, devono ritenersi travolte dall'ordinanza rescindente anche le pronunce, passate in giudicato, estranee a questo giudizio e nello specifico sia la sentenza del Tribunale di Roma n. 2423/2019 e pronunce conseguenti, sia il decreto ingiuntivo n.
10684/2019, confermato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 4432/2023 del 4/12/2023 che, rispettivamente, hanno riconosciuto i) l'illegittimità del licenziamento collettivo irrogato da al in data 1° giugno 2017, con condanna della società al pagamento, in suo Parte_1 CP_1 favore, di una indennità risarcitoria;
ii) l'obbligo di di versare al in assenza Parte_1 Pt_2 di una effettiva prestazione lavorativa, le somme, a titolo retributivo, per il periodo compreso tra il
19.03.2019 e 4.6.2019. A giudizio della società, tutto ciò che in relazione a tali provvedimenti è stato corrisposto al è indebito ex art. 2033 c.c. (esclusa la retribuzione per il lavoro di fatto svolto), CP_1 comprese le spese legali poste in capo alla società. Osserva la Corte come la complessiva domanda restitutoria così formulata non abbia ad oggetto delle statuizioni relative all'odierno procedimento ma intenda convogliare, all'interno di un giudizio dall'oggetto ben delimitato (il secondo licenziamento comminato al lavoratore), le sorti delle prestazioni patrimoniali eseguite in esecuzione di precedenti sentenze. Si tratta, è benne sottolinearlo, di sentenze già passate in giudicato aventi ad oggetto l'una un precedente licenziamento e l'altra la cessione d'azienda. La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno. (v. da ultimo Cass
n. 5137 del 21/02/2019). La domanda restitutoria così formulata esula dall'oggetto dell'odierno gravame e non trova fondamento nella pronuncia della Corte di Cassazione che, giova ricordarlo, ha rilevato il giudicato sulla nullità della cessione di azienda quale presupposto in grado di incidere sul giudizio odierno senza per ciò solo affidare a tale fase rescissoria le sorti di una vicenda ben più vasta e complessa.
Va dunque, nel merito, dato seguito alla pronuncia di rinvio ed in conformità ad essa, alla luce della sopraggiunta irrevocabilità della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2827/22 (che ha dichiarato illegittima la cessione, da Il Messaggero a Servizi Italia, del contratto di lavoro del , deve CP_1 escludersi che il fatto dedotto dal possa qualificarsi come licenziamento, poiché non CP_1 proveniente dal datore di lavoro. Deve infatti ritenersi ripristinato de iure e con effetti ex tunc il rapporto di lavoro del con la società cedente , con conseguente qualificazione CP_1 CP_3 del rapporto di lavoro svolto con la società cessionaria come rapporto di mero fatto, ai sensi dell'art. 2126 c.c..
La lunga vicenda processuale che ha interessato il giudizio odierno, così come le diverse vertenze intercorse tra il lavoratore e la società non devono distogliere l'attenzione da quello che è l'oggetto dell'odierno giudizio: il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6922/2023 reiettiva dell'opposizione all'ordinanza ex art. 1, comma 49, L. 92/2012 emessa in data 3.6.2020 dallo stesso
Tribunale, con era stata respinta l'impugnativa del licenziamento del reclamante effettuato da CP_2
con lettera del 25.6.2019.
[...]
Rispetto a tale paventato licenziamento ci si deve in questa sede limitare ad accertare che, essendo venuto meno con effetti ex tunc qualsiasi rapporto giuridico tra il lavoratore e la società, alcuna tutela può essere offerta rispetto all'atto, stante il difetto dei requisiti soggettivi necessari a qualificarlo come licenziamento.
Alla luce del giudicato sulla nullità della cessione, l'originario reclamo va respinto: l'atto impugnato dal lavoratore non può validamente considerarsi come licenziamento in quanto non costituisce un recesso comunicato da parte datoriale non essendovi la qualità di datore di lavoro nei confronti del ricorrente CP_1
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Posta l'inammissibilità delle nuove domande formulate in questa sede, la domanda riconvenzionale originaria di parte convenuta opposta è assorbita dall'esito del giudizio e comunque è stata formulata in subordine solamente nel caso di accoglimento del ricorso.
In merito alle spese, queste non possono che seguire la soccombenza rispetto alla domanda introduttiva del giudizio e vanno dunque poste a carico di . Al momento del deposito Controparte_1 del ricorso di primo grado il Tribunale, accogliendo il ricorso del aveva accertato la nullità CP_1 della cessione, con statuizione successivamente confermata in tutti i gradi di giudizio. Ne consegue che il ricorso avverso il “licenziamento” da parte della cessionaria, di cui si controverte, non avrebbe potuto/dovuto essere proposto. Il ricorso presentato dal medesimo avverso la intimazione del recesso da parte di CP_1 Controparte_4
[...
, incompatibile con quello sempre dal depositato avverso la cessione, era già allora CP_1 infondato per l'accertata insussistenza del rapporto di lavoro con detta società.
Peraltro, nel giudizio di primo grado la società , preso atto della pronuncia della Corte Controparte_4 di appello n 2827 del luglio 2022 che confermava la sentenza del tribunale di Roma n. 4783 del 2019 all'udienza del 20.4.23 chiedeva al Tribunale disporsi la sospensione del giudizio in attesa della definizione della questione pregiudiziale. La difesa del lavoratore, tuttavia, non aderiva alla richiesta della società ma insisteva per la decisione sulla domanda di accertamento della illegittimità del recesso da ultimo intimato.
La sospensione del giudizio in attesa del passaggio in giudicato della pronuncia, già in grado di appello, che accertava la illegittimità della cessione, avrebbe garantito il rispetto CP_1 dall'eventuale riforma della statuizione sull'effettiva titolarità del rapporto di lavoro. Non chiedendo la sospensione al contrario il ha insistito su una domanda oggettivamente infondata. CP_1
Del resto, i pur comprensibili timori che hanno spinto il ad agire nuovamente in giudizio, una CP_1 volta rivelatisi infondati, non possono certo riverberarsi economicamente sul soggetto chiamato a difendersi.
In ultima analisi, la Corte, nel decidere sulle spese, non può che accertare la definitiva soccombenza rispetto alla domanda originaria, a prescindere dalle alterne vicende processuali.
PQM
La Corte giudicando in sede di rinvio e nei limiti del devoluto rigetta l'originario ricorso di CP_1
Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate , per il giudizio dinanzi
[...] Controparte_1 al tribunale , in complessivi euro 3700, per ciascun grado di appello in complessivi euro 3500 e per il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione in complessivi euro 2800, oltre iva cpa e spese generali al
15% .
La Presidente
MA NT IA
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi