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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 6 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5801/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sè stesso ex art. 86 c.p.c. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del 22.3.2024, rep. 37875, rog. 7313. Persona_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 5.11.2024 spiegava opposizione Parte_1 avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI – 002795191 notificatagli in data 8.10.2024, relativa all'atto di accertamento numero .4800.19/12/2023.0765235 del 19.12.2023 per l' anno CP_1
2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, come obbligato solidale, quale rappresentante legale della Società (art. 6 L. 24.11.1981 n. 689) Controparte_2 di € 10.776,00 a titolo di sanzioni amministrative per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali assistenziali anno 2020 in materia di "Contributi - AZIENDE".
Deduceva che l' con la Circolare n. 32/2022 aveva fatto chiarezza circa le contestazioni CP_1
agli illeciti amministrativi riguardanti le omissioni dei versamenti delle ritenute da parte del datore di lavoro, secondo l'art. 2, D.L. n. 463/1983. Evidenziava che l'art. 2, co. 1, D.L. n.
463/1983 prevedeva l'obbligo per i datori di lavoro di versare le ritenute previdenziali e assistenziali sui salari dei dipendenti. Evidenziava che per omissioni inferiori a euro 10.000, si configurava un illecito amministrativo, punito secondo la Legge n. 689/1981. Affermava che la circolare aveva chiarito che la sanzione amministrativa per tali omissioni doveva essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento, ai sensi dall'art. 14 della Legge n. 689/1981 e che, se l'atto di accertamento non fosse stato notificato entro questi termini, l'amministrazione avrebbe perso la possibilità di recuperare le sanzioni amministrative.
Eccepiva dunque la nullità e l'inefficacia per decadenza dei termini dell'ingiunzione di pagamento opposta, posto che l'ultima infrazione contestata risaliva al novembre 2021 e che l'ordinanza ingiunzione era stata notificata in data 8.10.2024, mentre l'avviso di accertamento era stato notificato il 22.1.2024.
Richiamava pronunce giurisprudenziali a sostegno della propria posizione.
In via gradata, denunciava che nell'anno 2021 egli non era amministratore del
[...]
Controparte_2
Chiedeva, preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecutività della Ordinanza-
Ingiunzione opposta;
nel merito, di annullare e/o dichiarare nulla e comunque privare di efficacia l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI – 002795291 annualità 2021 notificatagli in data 8.10.2024, per decadenza dai termini di cui all'art. 14 della legge 689/1981. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2.- Con memoria depositata in data 24.1.2025 si costituiva in giudizio l' CP_1 contestando la fondatezza dell'opposizione. Rilevava, in particolare, che il termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione decorre dalla notifica dell'accertamento che, nel caso di specie, risultava perfezionata in data 22.1.2024. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3.- L'udienza del 6.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito alle quali la causa viene decisa.
4.- Preliminarmente si osserva che la sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione opposta è stata irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 8 del CP_1
2 2016, norma che, sostituendo l'art. 2, comma 1 bis D.L. n. 463/83, conv. con legge n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016 richiama espressamente la legge n. 689/1981, legge generale di depenalizzazione. Non vi sono dunque ragioni per ritenere inapplicabile l'art. 14, inserito nella
II sezione del capo I della legge n. 689/1981 e quindi espressamente richiamato dall'art. 6 cit.
Avuto riguardo al caso di specie, la contestazione riguarda l'anno 2021 e l' nella CP_1
memoria difensiva si è limitato a riferire genericamente che l'accertamento della violazione richiede non solo l'acquisizione degli elementi di fatto ma anche la conclusione dell'accertatore in merito alla effettiva illiceità della condotta, omettendo tuttavia di allegare e dimostrare quali ulteriori accertamenti abbiano impedito la tempestiva notifica dell'accertamento medesimo.
CP_ Deve pertanto escludersi che l' previdenziale abbia dato la prova, a suo carico, che alla data di notifica non fosse maturato il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n.
689/1981.
E' noto al decidente che la Suprema Corte ha più volte ribadito che “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr.
3 Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez.
2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)” (conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n.
27405/2019). Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto “… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…” possa essere “… tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
Tuttavia, ritornando alla fattispecie in esame, non può non rilevarsi che l' non CP_1 ha dimostrato la ricorrenza di elementi significativi della “complessità” delle indagini, tali da giustificare uno spostamento in avanti del dies a quo del termine. La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei modelli DM10/Uniemens – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. A riprova di ciò, dall'accertamento rivolto all'odierno ricorrente si ricava che le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici.
Orbene, considerando che l'ultima violazione contestata risaliva al mese di novembre
2021 e che l'atto di accertamento della violazione è stato notificato in data 22.1.2024, non è stato rispettato il termine decadenziale di novanta giorni di cui all'art. 14 legge n. 689/1981.
Le considerazioni che precedono impongono l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 5.11.2024 di opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione OI – 002795291, nei confronti dell' in persona del legale rappresentanti pro tempore, disattesa ogni CP_1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
4 - in accoglimento delle domande, dispone l'annullamento dell'Ordinanza-Ingiunzione
impugnata;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in € 43,00 per rimborso contributo unificato ed € 2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 7 maggio 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
5
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 6 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5801/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sè stesso ex art. 86 c.p.c. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del 22.3.2024, rep. 37875, rog. 7313. Persona_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 5.11.2024 spiegava opposizione Parte_1 avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI – 002795191 notificatagli in data 8.10.2024, relativa all'atto di accertamento numero .4800.19/12/2023.0765235 del 19.12.2023 per l' anno CP_1
2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, come obbligato solidale, quale rappresentante legale della Società (art. 6 L. 24.11.1981 n. 689) Controparte_2 di € 10.776,00 a titolo di sanzioni amministrative per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali assistenziali anno 2020 in materia di "Contributi - AZIENDE".
Deduceva che l' con la Circolare n. 32/2022 aveva fatto chiarezza circa le contestazioni CP_1
agli illeciti amministrativi riguardanti le omissioni dei versamenti delle ritenute da parte del datore di lavoro, secondo l'art. 2, D.L. n. 463/1983. Evidenziava che l'art. 2, co. 1, D.L. n.
463/1983 prevedeva l'obbligo per i datori di lavoro di versare le ritenute previdenziali e assistenziali sui salari dei dipendenti. Evidenziava che per omissioni inferiori a euro 10.000, si configurava un illecito amministrativo, punito secondo la Legge n. 689/1981. Affermava che la circolare aveva chiarito che la sanzione amministrativa per tali omissioni doveva essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento, ai sensi dall'art. 14 della Legge n. 689/1981 e che, se l'atto di accertamento non fosse stato notificato entro questi termini, l'amministrazione avrebbe perso la possibilità di recuperare le sanzioni amministrative.
Eccepiva dunque la nullità e l'inefficacia per decadenza dei termini dell'ingiunzione di pagamento opposta, posto che l'ultima infrazione contestata risaliva al novembre 2021 e che l'ordinanza ingiunzione era stata notificata in data 8.10.2024, mentre l'avviso di accertamento era stato notificato il 22.1.2024.
Richiamava pronunce giurisprudenziali a sostegno della propria posizione.
In via gradata, denunciava che nell'anno 2021 egli non era amministratore del
[...]
Controparte_2
Chiedeva, preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecutività della Ordinanza-
Ingiunzione opposta;
nel merito, di annullare e/o dichiarare nulla e comunque privare di efficacia l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI – 002795291 annualità 2021 notificatagli in data 8.10.2024, per decadenza dai termini di cui all'art. 14 della legge 689/1981. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2.- Con memoria depositata in data 24.1.2025 si costituiva in giudizio l' CP_1 contestando la fondatezza dell'opposizione. Rilevava, in particolare, che il termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione decorre dalla notifica dell'accertamento che, nel caso di specie, risultava perfezionata in data 22.1.2024. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3.- L'udienza del 6.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito alle quali la causa viene decisa.
4.- Preliminarmente si osserva che la sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione opposta è stata irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 8 del CP_1
2 2016, norma che, sostituendo l'art. 2, comma 1 bis D.L. n. 463/83, conv. con legge n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016 richiama espressamente la legge n. 689/1981, legge generale di depenalizzazione. Non vi sono dunque ragioni per ritenere inapplicabile l'art. 14, inserito nella
II sezione del capo I della legge n. 689/1981 e quindi espressamente richiamato dall'art. 6 cit.
Avuto riguardo al caso di specie, la contestazione riguarda l'anno 2021 e l' nella CP_1
memoria difensiva si è limitato a riferire genericamente che l'accertamento della violazione richiede non solo l'acquisizione degli elementi di fatto ma anche la conclusione dell'accertatore in merito alla effettiva illiceità della condotta, omettendo tuttavia di allegare e dimostrare quali ulteriori accertamenti abbiano impedito la tempestiva notifica dell'accertamento medesimo.
CP_ Deve pertanto escludersi che l' previdenziale abbia dato la prova, a suo carico, che alla data di notifica non fosse maturato il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n.
689/1981.
E' noto al decidente che la Suprema Corte ha più volte ribadito che “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr.
3 Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez.
2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)” (conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n.
27405/2019). Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto “… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…” possa essere “… tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
Tuttavia, ritornando alla fattispecie in esame, non può non rilevarsi che l' non CP_1 ha dimostrato la ricorrenza di elementi significativi della “complessità” delle indagini, tali da giustificare uno spostamento in avanti del dies a quo del termine. La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei modelli DM10/Uniemens – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. A riprova di ciò, dall'accertamento rivolto all'odierno ricorrente si ricava che le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici.
Orbene, considerando che l'ultima violazione contestata risaliva al mese di novembre
2021 e che l'atto di accertamento della violazione è stato notificato in data 22.1.2024, non è stato rispettato il termine decadenziale di novanta giorni di cui all'art. 14 legge n. 689/1981.
Le considerazioni che precedono impongono l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 5.11.2024 di opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione OI – 002795291, nei confronti dell' in persona del legale rappresentanti pro tempore, disattesa ogni CP_1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
4 - in accoglimento delle domande, dispone l'annullamento dell'Ordinanza-Ingiunzione
impugnata;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in € 43,00 per rimborso contributo unificato ed € 2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 7 maggio 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
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