Articolo 5 della Legge 27 marzo 1952, n. 348
Articolo 4Articolo 6
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27 aprile 1952
Art. 5.
Ai fini dell'assicurazione di malattia per i lavoratori di cui all'art. 1, comma primo, della presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213 , e le altre norme vigenti in materia di assicurazione di malattia per i lavoratori dell'industria.
Qualora i lavoratori di cui trattasi siano addetti alla lavorazione della foglia di tabacco prodotta sui fondi di proprieta' del concessionario speciale, della di lui moglie e dei figli non coniugati, si applicano nei loro confronti, ai fini indicati nel comma precedente, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 , modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 981 , e le altre norme vigenti in materia di assicurazione di malattia per i lavoratori dell'agricoltura, nonche' le norme di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , e successive modificazioni, in ordine all'accertamento e alla riscossione dei contributi unificati in agricoltura.
Entrata in vigore il 27 aprile 1952