CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2023, n. 19944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19944 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso riportandosi alla memoria in atti concludendo per il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato SOLA GUIDO del foro di MODENA in difesa di OT NA. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 19944 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.LO IN ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che la aveva riconosciuta colpevole del reato di omicidio colposo ai danni di anziana pe- done che attraversava la sede stradale transitando dietro il veicolo della im- putata impegnata in manovra di retromarcia, provocandone la caduta in terra da cui derivavano lesioni personali cui conseguiva la morte. 2. All'imputata veniva contestata la colpa generica e la violazione dell'art.191 comma 3 C.d.S. per avere agito con imprudenza e negligenza, omettendo di sincerarsi della presenza di pedoni che interferissero con la manovra di retromarcia e di non avere adottato le cautele necessarie atte a prevenire la suddetta interferenza. 3. La Corte di appello riconosceva profili di colpa nella condotta di guida della conducente la quale avrebbe dovuto monitorare attentamente l'even- tuale passaggio di pedoni dietro il proprio veicolo, anche mediante l'impiego degli specchietti retrovisori laterali e l'assistenza del passeggero ed esclu- deva che ricorressero profili di interruzione del rapporto di causalità in ra- gione della abnormità della condotta del pedone e in ragione della brevità del tempo a disposizione del conducente per evitare la collisione. In partico- lare assumeva che l'attraversamento non era stato improvviso ma che, al contrario, anche in ragione dell'età della persona offesa, l'imputata aveva avuto sufficiente tempo per evitare la collisione. Sul punto riconosceva la implausibilità del ragionamento del perito, che aveva ipotizzato che l'urto si sarebbe comunque verificato anche a fronte di una condotta di guida più consona e di una velocità di marcia inferiore, in ragione degli esigui spazi- tempi di avvistamento, rilevando che il pedone era rimasto nel campo visivo del conducente per alcuni secondi e che questo avrebbe avuto la possibilità di arrestare la marcia del veicolo con ampio anticipo. 4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della OT articolando due motivi di ricorso. Con il primo deduce difetto di motivazione in ordine al riconoscimento di profili di colpa per non avere il conducente operato la manovra di retromarcia con accortezza e mantenendo un costante monitoraggio dell'area alle sue spalle. Assume la difesa ricorrente che la ricorrente aveva mantenuto una condotta di guida del tutto accorta, sia in ragione della velocità a passo 2 d'uomo mantenuta, sia per avere fatto uso degli specchietti retrovisori e per essersi voltata per assicurarsi che l'area alle sue spalle fosse libera da pe- doni, ma che l'interferenza era dipesa dal fatto che la donna era comparsa all'improvviso dietro al veicolo dalla stessa condotto, fuoriuscendo dall'in- gombro rappresentato dalla presenza di altri autoveicoli in sosta. 4.1 Con una ulteriore articolazione assume difetto di motivazione in or- dine al riconoscimento del rapporto di causalità materiale, laddove era emerso che la morte del pedone era conseguenza della caduta a terra, dopo avere urtato con la parte posteriore del veicolo, caduta che, secondo le con- clusioni peritali non era comunque evitabile in ragione dei limitati spazi di arresto per il conducente del veicolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto generici e privi di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, del tutto ca- renti di analisi censoria in relazione agli argomenti sviluppati nella sentenza di appello (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici. 2. Il giudice distrettuale ha in particolare evidenziato, con corretto e li- neare ragionamento logico giuridico, che la manovra di retromarcia deter- mina una situazione di speciale pericolosità e che la ricorrente aveva omesso di eseguirla con massima attenzione e cautela, tenuto conto del fatto che la visuale le era in parte ostruita dalla presenza di altri veicoli, ma che l'avvici- namento del pedone si era realizzato con una andatura lenta che avrebbe consentito al conducente, qualora avesse mantenuto un costante monitorag- gio della sede stradale alle sue spalle, ovvero se si fosse fatta coadiuvare nella suddetta manovra, di evitare il contatto con l'anziana donna (sez.4, n.8591 del 7/11/2017, Carbone, Rv.272485). In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del condu- cente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ul- timo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (sez.4, n.37622 del 30/09/2021, Landi, Rv.281920). La Corte di appello ha logicamente rappre- sentato come nella specie non ricorressero i presupposti per riconoscere la repentinità e la assoluta imprevedibilità della condotta della persona offesa 3 la quale, pur muovendosi al di fuori di un attraversamento pedonale, attra- versava un tratto stradale ampio, posto al centro dell'area cittadina in pieno giorno e che la ricorrenza di coni d'ombra lungo la direttrice dell'incrocio avrebbe imposto un monitoraggio ancora più attento e accurato della sede stradale da parte del conducente. 3. A fronte di tali considerazioni,si appalesa manifestamente infondata anche la seconda articolazione che afferisce alla sussistenza del rapporto di causalità laddove, una volta esclusa la causa indipendente, da solo suffi- ciente a determinare l'evento, in considerazione della assenza di ecceziona- lità nell'attraversamento del pedone, la circostanza che il decesso della donna sia derivato dalla caduta a terra piuttosto che dall'urto diretto con la parte posteriore del veicolo, risulta elemento del tutto neutro ai fini del de- corso causale, tenuto conto che l'urto ci fu e non fu particolarmente violento ma, in ogni caso idoneo a determinare la perdita di equilibrio del pedone e la conseguente caduta in terra. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilqricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso riportandosi alla memoria in atti concludendo per il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato SOLA GUIDO del foro di MODENA in difesa di OT NA. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 19944 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.LO IN ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che la aveva riconosciuta colpevole del reato di omicidio colposo ai danni di anziana pe- done che attraversava la sede stradale transitando dietro il veicolo della im- putata impegnata in manovra di retromarcia, provocandone la caduta in terra da cui derivavano lesioni personali cui conseguiva la morte. 2. All'imputata veniva contestata la colpa generica e la violazione dell'art.191 comma 3 C.d.S. per avere agito con imprudenza e negligenza, omettendo di sincerarsi della presenza di pedoni che interferissero con la manovra di retromarcia e di non avere adottato le cautele necessarie atte a prevenire la suddetta interferenza. 3. La Corte di appello riconosceva profili di colpa nella condotta di guida della conducente la quale avrebbe dovuto monitorare attentamente l'even- tuale passaggio di pedoni dietro il proprio veicolo, anche mediante l'impiego degli specchietti retrovisori laterali e l'assistenza del passeggero ed esclu- deva che ricorressero profili di interruzione del rapporto di causalità in ra- gione della abnormità della condotta del pedone e in ragione della brevità del tempo a disposizione del conducente per evitare la collisione. In partico- lare assumeva che l'attraversamento non era stato improvviso ma che, al contrario, anche in ragione dell'età della persona offesa, l'imputata aveva avuto sufficiente tempo per evitare la collisione. Sul punto riconosceva la implausibilità del ragionamento del perito, che aveva ipotizzato che l'urto si sarebbe comunque verificato anche a fronte di una condotta di guida più consona e di una velocità di marcia inferiore, in ragione degli esigui spazi- tempi di avvistamento, rilevando che il pedone era rimasto nel campo visivo del conducente per alcuni secondi e che questo avrebbe avuto la possibilità di arrestare la marcia del veicolo con ampio anticipo. 4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della OT articolando due motivi di ricorso. Con il primo deduce difetto di motivazione in ordine al riconoscimento di profili di colpa per non avere il conducente operato la manovra di retromarcia con accortezza e mantenendo un costante monitoraggio dell'area alle sue spalle. Assume la difesa ricorrente che la ricorrente aveva mantenuto una condotta di guida del tutto accorta, sia in ragione della velocità a passo 2 d'uomo mantenuta, sia per avere fatto uso degli specchietti retrovisori e per essersi voltata per assicurarsi che l'area alle sue spalle fosse libera da pe- doni, ma che l'interferenza era dipesa dal fatto che la donna era comparsa all'improvviso dietro al veicolo dalla stessa condotto, fuoriuscendo dall'in- gombro rappresentato dalla presenza di altri autoveicoli in sosta. 4.1 Con una ulteriore articolazione assume difetto di motivazione in or- dine al riconoscimento del rapporto di causalità materiale, laddove era emerso che la morte del pedone era conseguenza della caduta a terra, dopo avere urtato con la parte posteriore del veicolo, caduta che, secondo le con- clusioni peritali non era comunque evitabile in ragione dei limitati spazi di arresto per il conducente del veicolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto generici e privi di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, del tutto ca- renti di analisi censoria in relazione agli argomenti sviluppati nella sentenza di appello (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici. 2. Il giudice distrettuale ha in particolare evidenziato, con corretto e li- neare ragionamento logico giuridico, che la manovra di retromarcia deter- mina una situazione di speciale pericolosità e che la ricorrente aveva omesso di eseguirla con massima attenzione e cautela, tenuto conto del fatto che la visuale le era in parte ostruita dalla presenza di altri veicoli, ma che l'avvici- namento del pedone si era realizzato con una andatura lenta che avrebbe consentito al conducente, qualora avesse mantenuto un costante monitorag- gio della sede stradale alle sue spalle, ovvero se si fosse fatta coadiuvare nella suddetta manovra, di evitare il contatto con l'anziana donna (sez.4, n.8591 del 7/11/2017, Carbone, Rv.272485). In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del condu- cente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ul- timo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (sez.4, n.37622 del 30/09/2021, Landi, Rv.281920). La Corte di appello ha logicamente rappre- sentato come nella specie non ricorressero i presupposti per riconoscere la repentinità e la assoluta imprevedibilità della condotta della persona offesa 3 la quale, pur muovendosi al di fuori di un attraversamento pedonale, attra- versava un tratto stradale ampio, posto al centro dell'area cittadina in pieno giorno e che la ricorrenza di coni d'ombra lungo la direttrice dell'incrocio avrebbe imposto un monitoraggio ancora più attento e accurato della sede stradale da parte del conducente. 3. A fronte di tali considerazioni,si appalesa manifestamente infondata anche la seconda articolazione che afferisce alla sussistenza del rapporto di causalità laddove, una volta esclusa la causa indipendente, da solo suffi- ciente a determinare l'evento, in considerazione della assenza di ecceziona- lità nell'attraversamento del pedone, la circostanza che il decesso della donna sia derivato dalla caduta a terra piuttosto che dall'urto diretto con la parte posteriore del veicolo, risulta elemento del tutto neutro ai fini del de- corso causale, tenuto conto che l'urto ci fu e non fu particolarmente violento ma, in ogni caso idoneo a determinare la perdita di equilibrio del pedone e la conseguente caduta in terra. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilqricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente