TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 24/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 192/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO
Nella persona del giudice unico dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile pendente tra
P.IVA , corrente in Siracusa (SR) Traversa Capo Parte_1 P.IVA_1
Ognina n.73, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano VE (C.F. e C.F._1 dall'avv. Rodolfo Matteotti (C.F. ), del Foro di Rovereto, con C.F._2 studio in Arco (TN) via S. Andrea n.53 ed ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione
- parte attrice -
e nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
e residente in [...] nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 [...]
) e residente in [...], C.F._4 entrambi assistiti dall'avv. Danilo Fia (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_5
Rovereto con studio in Arco – Via Marconi n.27 e ivi elettivamente domiciliati giusta procura alle liti d.d. 02/05/2024 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- parte convenuta –
In punto: azione revocatoria
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29/01/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI del procuratore di parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 29/11/2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, : Nel merito In via principale
- Accertati i presupposti per agire ai sensi degli artt. 2901 e ss c.c., assimilando ai bonifici che il geom. ha eseguito in favore della moglie anche quelli che i CP_1 Parte_2 clienti del geom. hanno eseguito sul conto corrente della stessa, dichiarare CP_1 inefficaci nei confronti di parte attrice nei limiti dell'importo del credito azionato maggiorato degli interessi maturati (30.000,00 € oltre interessi legali dal 24.09.2016 come indicato nella sentenza n.239/18, per complessivi – ad oggi – 32.941,07 €) e maturandi i seguenti bonifici:
1 Data Importo Esecutore 02.01.2019 600,00 € geom. CP_1 15.03.2019 1.921,50 € Parte_3 04.04.2019 3.783,50 € Persona_1 17.04.2019 7.686,00 € Parte_3
21.05.2019 768,60 € Persona_2
22.05.2019 2.049,60 € Parte_4 22.05.2019 384,30 € Persona_3
22.05.2019 1.537,20 € Urban Flora
23.05.2019 384,30 € Persona_4 07.06.2019 896,70 € Persona_5 13.06.2019 864,80 € Cosmi Costruzioni 09.07.2019 2.562,00 € Parte_3 12.07.2019 597,24 € Parte_5
15.07.2019 1.148,07 € Persona_6
16.07.2019 1.973,40 € Parte_4 23.07.2019 1.081,00 € Controparte_3 29.08.2019 600,00 € geom.
CP_1 02.09.2019 400,00 € geom.
CP_1 06.09.2019 547,40 € Persona_7 11.09.2019 400,00 € geom.
CP_1 16.09.2019 500,00 € geom.
CP_1 20.09.2019 3.202,50 € Parte_3 02.10.2019 2.151,50 € Urban Flora
In subordine:
- Accertati i presupposti per agire ai sensi degli artt. 2901 e ss c.c., dichiarare inefficaci nei confronti di parte attrice nei limiti dell'importo del credito maggiorato degli interessi maturati (30.000,00 € oltre interessi legali dal 24.09.2016 come indicato nella sentenza n.239/18, per complessivi – ad oggi – 32.941,07 €) e maturandi i seguenti bonifici che il geom. ha eseguito in favore della signora CP_1 CP_2 Data Importo Esecutore
27.02.2019 500,00 € geom.
CP_1 29.08.2019 600,00 € geom.
CP_1 02.09.2019 400,00 € geom.
CP_1 11.09.2019 400,00 € geom.
CP_1 16.09.2019 500,00 € geom.
CP_1 22.10.2019 150,00 € geom.
CP_1 28.10.2019 500,00 € geom.
CP_1 12.11.2019 500,00 € geom.
CP_1 15.11.2019 500,00 € geom.
CP_1 15.11.2019 300,00 € geom.
CP_1 18.11.2019 300,00 € geom.
CP_1 21.11.2019 300,00 € geom.
CP_1 26.11.2019 400,00 € geom.
CP_1 06.12.2019 200,00 € geom.
CP_1 11.12.2019 800,00 € geom.
CP_1
16.12.2019 150,00 € geom. CP_1
17.01.2020 1.000,00 € geom. CP_1 21.01.2020 500,00 € geom. CP_1 28.01.2020 500,00 € geom. CP_1
2 05.02.2020 500,00 € geom.
CP_1 10.02.2020 500,00 € geom.
CP_1 21.02.2020 300,00 € geom. NI 27.02.2020 500,00 € geom.
CP_1 02.03.2020 1.000,00 € geom.
CP_1 12.03.2020 500,00 € geom.
CP_1 23.03.2020 800,00 € geom.
CP_1 07.04.2020 400,00 € geom.
CP_1 14.04.2020 480,00 € geom.
CP_1 21.04.2020 400,00 € geom.
CP_1
29.04.2020 500,00 € geom. CP_1
30.04.2020 500,00 € geom.
CP_1 12.05.2020 1.000,00 € geom.
CP_1 18.05.2020 500,00 € geom.
CP_1 25.05.2020 700,00 € geom.
CP_1 03.06.2020 1.000,00 € geom.
CP_1 16.06.2020 2.000,00 € geom.
CP_1 26.06.2020 500,00 € geom. NI 26.06.2020 500,00 € geom.
CP_1 29.09.2020 900,00 € geom.
CP_1 02.10.2020 1.000,00 € geom.
CP_1 08.10.2020 2.000,00 € geom.
CP_1 26.10.2020 500,00 € geom.
CP_1 13.11.2020 300,00 € geom.
CP_1 17.11.2020 1.000,00 € geom.
CP_1 27.11.2020 500,00 € geom.
CP_1 04.12.2020 500,00 € geom.
CP_1 10.12.2020 1.000,00 € geom.
CP_1
17.12.2020 700,00 € geom. CP_1
18.01.2021 700,00 € geom. CP_1 15.02.2021 2.000,00 € geom. CP_1 08.03.2021 1.500,00 € geom. CP_1
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, accessori di legge compensi”
del procuratore dei due convenuti: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 26/11/2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis Nel Merito
- Respingere la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto
- Con vittoria di spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le posizioni delle parti
1.1. La posizione dell'attrice Parte_1
La società con l'azione revocatoria proposta nel presente giudizio, mira ad Parte_1 ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, fino a concorrenza del credito dalla
3 stessa vantato, dei bonifici eseguiti, a partire dal 2019, da e dai clienti di CP_1 quest'ultimo in favore della moglie del . CP_1 Controparte_2
In particolare, allega e dimostra la propria legittimazione ad agire nei confronti Parte_1 del geom. suo debitore in forza di un vincolo sorto a seguito dei seguenti CP_1 avvenimenti:
- con sentenza n. 239/2018 pubblicata in data 10.10.2018 dal Tribunale di Rovereto il geom. veniva condannato al pagamento nei confronti della società CP_1 [...] dell'importo di 86.690,00€, oltre ad interessi di legge e Parte_6 dell'importo di 13.430,00€, a titolo di spese processuali (All.1 attr.);
- la società agiva, quindi, in via esecutiva con Parte_6 pignoramento presso terzi, che dava esito negativo;
- in seguito a tale circostanza la società creditrice decideva di cedere il proprio credito alla società Immobiliare Campisi S.a.s. di CO & C (v. rogito d.d. 27.12.2023);
- anche quest'ultima, infine, cedeva il credito, limitatamente all'importo di 30.000,00€, all'odierna attrice, società (All. 5 attr.) Parte_1
Espone, in particolare, l'attrice di aver scoperto, nell'esaminare il fascicolo relativo al che quest'ultimo, successivamente ai fatti sopra esposti e nonostante la sua CP_1 situazione debitoria, aveva effettuato due bonifici in favore della propria moglie CP_2
rispettivamente il 30/06/2020 e il 16/06/2020 (All. 6 attr.). Mediante il
[...] trasferimento di tali somme di denaro dal conto corrente personale/professionale al conto corrente della moglie, in sostanza, il aveva distratto a favore di terzi propri beni, CP_1 rappresentanti da somme di denaro, così sottraendoli alla loro naturale destinazione di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni preesistenti su di lui gravanti. Prospettava, inoltre, l'attrice - in considerazione del particolare modus operandi del del fatto che i precedenti pignoramenti non avevano dato risultato positivo e del
CP_1 fatto che già in passato era stata revocata giudizialmente una donazione indiretta fatta dal alla propria moglie -, di avere il fondato sospetto che i bonifici eseguiti dal
CP_1 CP_1 fossero molti di più. Per tale ragione veniva richiesto al giudice, in via istruttoria, di ordinare alla banca, presso la quale il aveva i suoi conti correnti, di esibire gli
CP_1 estratti conti completi relativi al periodo interessato. All'esito del richiesto accertamento il giudice avrebbe dovuto pronunciare la revocatoria dei bonifici effettuati dal a favore di terzi e in danno della propria creditrice/odierna
CP_1 attrice, fino all'importo del credito azionato, pari a € 30.000,00 oltre ad interessi legali dal 24/09/2016, come indicato nella sentenza n. 239/2018 sopra richiamata.
1.2. La posizione dei due convenuti
I due convenuti si sono costituiti in giudizio con il medesimo difensore, sia pure depositando distinte comparse di costituzione e risposta, nelle quali si sono opposti alla domanda azionata dalla controparte enucleando i seguenti motivi:
- da un lato, dovevano essere considerate le condizioni economiche del per nulla CP_1 floride, a causa di alcune vicende che avevano visto le società immobiliari partecipate dal convenuto incappare in una grave crisi finanziaria. Dopo queste vicende l'attività
4 professionale del geom. si era notevolmente ridotta e, in aggiunta a ciò, la moglie CP_1 del la signora , negli ultimi anni, aveva lavorato solamente CP_1 Controparte_2 per pochi mesi (all'attualità era inoccupata). Conseguentemente i convenuti non avevano disponibilità finanziarie proprie e, per far fronte alle esigenze familiari, si erano serviti di due affidamenti concessi dalla Cassa Rurale Alto Garda, l'uno di € 15.000 concesso sul conto professionale del a partire dal 1997, l'altro di € 10.000 concesso sul conto CP_1 familiare intestato alla a partire dal 2015. I bonifici eseguiti dal in CP_2 CP_1 sostanza, erano stati effettuati utilizzando il fido del conto professionale al fine di abbassare il fido del conto di famiglia per non sforare il limite concesso dalla CP_4
- dall'altro lato, l'azione attorea avrebbe dovuto ritenersi carente sotto il profilo dell'interesse ad agire in quanto, anche qualora fosse stata dichiarata l'inefficacia degli atti posti in essere dal convenuto, il creditore avrebbe visto ricostituirsi un conto corrente comunque in negativo e non avrebbe avuto la possibilità di godere degli effetti tipici della revocatoria, costituiti dalla facoltà di promuovere le azioni esecutive contro i beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
2. L'attività istruttoria Nel presente giudizio l'unica attività istruttoria svolta, ulteriore rispetto alle produzioni delle parti, ha riguardato l'ordine di esibizione, rivolto ex art. 210 c.p.c. alla Cassa
[...]
, dell'estratto conto completo, per il periodo dal 23 febbraio 2019 al Controparte_5
23 febbraio 2024, dei seguenti conti:
1. c/c intestato a - Controparte_6
[...];
2. c/c intestato a - [...] Controparte_2
3. nonché l'ulteriore conto intestato a , di appoggio del mutuo acceso per il CP_1 mutuo della casa.
A seguito dell'esibizione degli estratti del conto corrente intestato alla signora e CP_2 dei due conti correnti riferibili al geom. sono emersi numerosi e ripetuti bonifici in CP_1 favore della moglie da parte sia del geom. sia dei clienti dello stesso, per un CP_1 importo complessivo pari a € 185.308,67. Giusto al fine di evidenziare la dimensione di questo modus operandi, si riportano di seguito tutti i trasferimenti emersi dagli estratti conto depositati nel periodo di riferimento della revocatoria (dal 27/02/2019 al 27/02/2024, data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio):
Data Importo Esecutore Data Importo Esecutore
1 27/02/2019 500,00 € studio 97 29/10/2021 3.300,00 € studio CP_1 CP_1
2 15/03/2019 1.921,50 € cliente 98 30/11/2021 2.000,00 € studio Pt_3 CP_1Per_
3 04/04/2019 3.783,50 € cliente 99 06/12/2021 1.000,00 € studio CP_1
4 17/04/2019 7.686,00 € cliente 100 09/12/2021 1.024,80 € cliente Pt_3 CP_1Per_
5 21/05/2019 768,60 € cliente 101 13/12/2021 1.000,00 € studio CP_1
6 22/05/2019 2.049,60 € cliente 102 30/12/2021 3.000,00 € studio Pt_4 CP_1Per_
7 22/05/2019 384,30 € cliente 103 31/01/2022 200,00 € studio CP_1
8 22/05/2019 1.537,20 € Urban cliente 104 03/02/2022 500,00 € studio CP_1
9 23/05/2019 384,30 € cliente 105 02/03/2022 500,00 € studio Persona_4 CP_1
10 07/06/2019 896,70 € cliente 106 09/03/2022 500,00 € studio Persona_4 CP_1
11 13/06/2019 864,80 € Cosmi cliente 107 14/03/2022 1.500,00 € studio CP_1
12 09/07/2019 2.562,00 € cliente 108 25/03/2022 500,00 € studio Pt_3 CP_1
5 13 12/07/2019 597,24 € cliente 109 Pt_5
14 15/07/2019 1.148,07 € cliente 110 Pt_5
15 16/07/2019 1.973,40 € cliente 111 Pt_4
16 23/07/2019 1.081,00 € cliente 112 CP_3
17 23/07/2019 180,00 € cliente 113 Per_8
18 29/08/2019 600,00 € studio 114 CP_1
19 02/09/2019 400,00 € studio 115 CP_1
20 06/09/2019 547,40 € cliente 116 Per_7
21 11/09/2019 400,00 € studio 117 CP_1
22 16/09/2019 500,00 € studio 118 CP_1
23 20/09/2019 3.202,50 € cliente 119 Pt_3
24 02/10/2019 2.151,50 € Urban cliente 120
25 22/10/2019 150,00 € studio 121 CP_1
26 28/10/2019 500,00 € studio 122 CP_1
27 29/10/2019 162,15 € Argentieri cliente 123
28 12/11/2019 500,00 € studio 124 CP_1
29 15/11/2019 500,00 € studio 125 CP_1
30 15/11/2019 300,00 € studio 126 CP_1
31 18/11/2019 300,00 € studio 127 CP_1
32 21/11/2019 300,00 € studio 128 CP_1
33 26/11/2019 400,00 € studio 129 CP_1
34 06/12/2019 200,00 € studio 130 CP_1
35 11/12/2019 800,00 € studio 131 CP_1
36 16/12/2019 150,00 € studio 132 CP_1
37 03/01/2020 50,00 € studio 133 CP_1
38 17/01/2020 1.000,00 € studio 134 CP_1
39 21/01/2020 500,00 € studio 135 CP_1
40 28/01/2020 500,00 € studio 136 CP_1
41 05/02/2020 500,00 € studio 137 CP_1
42 10/02/2020 500,00 € studio 138 CP_1
43 21/02/2020 300,00 € studio 139 CP_1
44 27/02/2020 500,00 € studio 140 CP_1
45 02/03/2020 1.000,00 € studio 141 CP_1
46 12/03/2020 500,00 € studio 142 CP_1
47 23/03/2020 800,00 € studio 143 CP_1
48 07/04/2020 400,00 € studio 144 CP_1
49 14/04/2020 480,00 € studio 145 CP_1
50 21/04/2020 400,00 € studio 146 CP_1
51 29/04/2020 500,00 € studio 147 CP_1
52 30/04/2020 500,00 € studio 148 CP_1
53 12/05/2020 1.000,00 € studio 149 CP_1
54 18/05/2020 500,00 € studio 150 CP_1
55 25/05/2020 700,00 € studio 151 CP_1
56 03/06/2020 1.000,00 € studio 152 CP_1
57 16/06/2020 2.000,00 € studio 153 CP_1
58 26/06/2020 500,00 € studio 154 CP_1
59 26/06/2020 500,00 € studio 155 CP_1
60 06/07/2020 1.024,80 € r cliente 156 CP_1
61 16/07/2020 678,93 € cliente 157 Persona_4
62 27/07/2020 540,50 € cliente 158 Per_8Per_1
63 13/08/2020 2.305,80 € cliente 159
64 10/09/2020 2.059,41 € Comune Arco cliente 160
65 29/09/2020 900,00 € privato 161 CP_1
66 02/10/2020 1.000,00 € studio 162 CP_1
67 08/10/2020 2.000,00 € studio 163 CP_1
68 26/10/2020 500,00 € studio 164 CP_1
69 13/11/2020 300,00 € studio 165 CP_1
70 17/11/2020 1.000,00 € studio 166 CP_1
71 27/11/2020 500,00 € studio 167 CP_1
72 04/12/2020 500,00 € studio 168 CP_1
6
04/04/2022 200,00 € studio
CP_1 15/04/2022 400,00 € studio
CP_1 26/04/2022 400,00 € studio
CP_1 03/05/2022 100,00 € studio
CP_1 11/05/2022 50,00 € NI privato 18/05/2022 150,00 € studio
CP_1 18/05/2022 500,00 € privato
CP_1 18/05/2022 1.000,00 € studio
CP_1 23/05/2022 300,00 € studio
CP_1 01/06/2022 500,00 € studio
CP_1 07/06/2022 200,00 € studio
CP_1 07/06/2022 1.000,00 € studio
CP_1 16/06/2022 2.500,00 € studio
CP_1 20/06/2022 400,00 € studio
CP_1 30/06/2022 1.500,00 € studio
CP_1 12/07/2022 500,00 € studio
CP_1 14/07/2022 500,00 € studio
CP_1 10/08/2022 1.000,00 € studio
CP_1 19/08/2022 1.000,00 € studio
CP_1 26/08/2022 500,00 € studio
CP_1 31/08/2022 1.000,00 € studio CP_1Per 13/09/2022 4.483,50 € cliente 15/09/2022 512,40 € VE cliente 29/09/2022 691,74 € OS cliente Per_ 10/10/2022 3.202,50 € cliente 25/10/2022 46,13 € cliente Per_11 04/11/2022 1.500,00 € studio
CP_1
08/11/2022 1.500,00 € studio CP_1
09/11/2022 1.500,00 € studio CP_1
28/11/2022 300,00 € studio CP_1
29/11/2022 1.500,00 € studio
CP_1 14/12/2022 500,00 € studio
CP_1 21/12/2022 500,00 € studio
CP_1 02/01/2023 500,00 € studio
CP_1 12/01/2023 200,00 € studio
CP_1 17/01/2023 2.000,00 € studio
CP_1 20/01/2023 600,00 € studio
CP_1 25/01/2025 500,00 € studio
CP_1 30/01/2023 1.000,00 € studio
CP_1 27/02/2023 1.000,00 € studio
CP_1 02/03/2023 200,00 € studio
CP_1 07/03/2023 500,00 € studio
CP_1 15/03/2023 1.000,00 € studio
CP_1 17/03/2023 500,00 € studio
CP_1 21/03/2023 1.000,00 € studio
CP_1 30/03/2023 300,00 € studio
CP_1 11/04/2023 1.700,00 € studio
CP_1 13/04/2023 700,00 € studio
CP_1 17/04/2023 700,00 € studio
CP_1 04/05/2023 200,00 € studio
CP_1 12/05/2023 1.000,00 € studio
CP_1 12/05/2023 500,00 € studio
CP_1 15/05/2023 500,00 € studio
CP_1 30/05/2023 400,00 € studio
CP_1 05/06/2023 500,00 € studio
CP_1 12/06/2023 800,00 € studio
CP_1 16/06/2023 200,00 € studio CP_1Per_1 20/06/2023 3.202,50 € cliente 04/07/2023 300,00 € studio
CP_1 12/07/2023 100,00 € studio
CP_1 73 10/12/2020 1.000,00 € studio 169 19/07/2023 850,00 € studio CP_1 CP_1
74 17/12/2020 700,00 € studio 170 24/07/2023 500,00 € studio CP_1 CP_1
75 18/01/2021 700,00 € studio 171 31/07/2023 500,00 € studio CP_1 CP_1
76 15/02/2021 2.000,00 € studio 172 16/08/2023 400,00 € studio CP_1 CP_1
77 08/03/2021 1.500,00 € studio 173 16/08/2023 1.500,00 € studio CP_1 CP_1 Per_1
78 13/04/2021 2.000,00 € studio 174 18/09/2023 1.042,80 € cliente CP_1 Per_1
79 10/05/2021 700,00 € studio 175 05/10/2023 1.152,90 € cliente CP_1
80 01/06/2021 200,00 € studio 176 10/10/2023 1.500,00 € studio CP_1 CP_1
81 07/06/2021 400,00 € studio 177 31/12/2023 500,00 € studio CP_1 CP_1
82 08/06/2021 500,00 € studio 178 06/11/2023 500,00 € studio CP_1 CP_1
83 14/06/2021 500,00 € studio 179 09/11/2023 1.500,00 € studio CP_1 CP_1
84 18/06/2021 150,00 € studio 180 13/11/2023 2.000,00 € studio CP_1 CP_1
85 21/06/2021 400,00 € studio 181 15/11/2023 2.000,00 € studio CP_1 CP_1
86 28/06/2021 300,00 € studio 182 17/11/2023 1.000,00 € studio CP_1 CP_1
87 06/07/2021 150,00 € studio 183 23/11/2023 900,00 € NI studio CP_1
88 08/07/2021 900,00 € studio 184 12/12/2023 700,00 € studio CP_1 CP_1
89 28/07/2021 1.000,00 € studio 185 13/12/2023 2.000,00 € studio CP_1 CP_1
90 20/08/2021 300,00 € studio 186 18/12/2023 2.000,00 € studio CP_1 CP_1
91 31/08/2021 100,00 € studio 187 28/12/2023 2.500,00 € studio CP_1 CP_1
92 09/09/2021 1.000,00 € studio 188 05/01/2024 1.500,00 € studio CP_1 CP_1
93 14/09/2021 1.000,00 € studio 189 16/01/2024 500,00 € studio CP_1 CP_1
94 21/09/2021 500,00 € studio 190 24/01/2024 2.000,00 € studio CP_1 CP_1
95 08/10/2021 2.000,00 € studio 191 01/02/2024 2.378,20 € cliente CP_1 Per_15
96 12/10/2021 2.500,00 € studio 192 05/02/2024 2.000,00 € studio CP_1 CP_1
3. L'actio pauliana (azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.) 3.1. Inquadramento
L'azione revocatoria ordinaria mira a tutelare il creditore nei confronti di atti con i quali il debitore, temendo l'esecuzione forzata, cerchi fraudolentemente di impedire ovvero rendere più difficile la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni o una parte di essi alla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. La tutela si realizza attraverso la pronuncia giudiziale di inefficacia parziale e relativa dell'atto dispositivo compiuto dal debitore in danno del creditore. Il suo favorevole esperimento non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere, ma solo la sua inefficacia nei confronti del creditore che abbia agito in revocatoria, all'unico fine (art. 2902 c.c.) di consentirgli di esercitare sul bene oggetto della disposizione l'azione esecutiva, assoggettando ad esecuzione forzata il bene medesimo, per la realizzazione del credito (Cass., sent. 5455/2003). Si veda infra gli effetti della revocatoria rispetto ad atti dispositivi aventi ad oggetto somme di denaro.
Va ulteriormente precisato che il bene non rientra nel patrimonio del debitore, consentendo unicamente al creditore vittorioso in revocatoria di agire esecutivamente sul medesimo.
Le condizioni di esercizio dell'azione revocatoria sono espressamente dettate dall'art. 2901 c.c., il quale recita:
“Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
7 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.”
3.2 I presupposti
L'atto dispositivo del debitore può, quindi, essere dichiarato inefficace in favore del creditore che agisce in revocatoria, qualora sussistano tanto i presupposti oggettivi quanto quelli soggettivi indicati dalla legge, ovvero:
a) dal punto di vista oggettivo, deve sussistere una ragione di credito verso il debitore e l'atto revocando deve provocare un pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni); a tale riguardo è necessaria una verifica in relazione all'atto revocando, che non deve esser stato posto in essere al fine di adempiere un debito scaduto, poiché in tal caso, per esplicita previsione di legge, l'atto – per quanto pregiudizievole delle ragioni del creditore – non potrebbe revocarsi;
b) dal punto di vista soggettivo occorre raggiungere la prova della consapevolezza in capo al debitore di arrecare danno al creditore (scientia damni) ovvero, se l'atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il diritto del creditore (consilium fraudis); infine, solo qualora si tratti di atto dispositivo a titolo oneroso, si richiede altresì la prova della complicità del terzo (intesa come scientia damni o partecipatio fraudis, a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito). Viceversa, nel caso di atto a titolo gratuito non si richiede la prova della complicità del terzo, in quanto il medesimo rimarrà sempre soccombente rispetto all'actio pauliana.
4. Nel merito
4.1. L'eccezione di carenza d'interesse
Per quanto concerne l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da parte attrice va affrontata, preliminarmente, l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dai convenuti, secondo i quali, anche se venisse dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'attrice dei bonifici, le somme rimarrebbero nella disponibilità della banca e non del creditore, in quanto il creditore vedrebbe ricostituirsi un conto in negativo.
L'eccezione è da ritenersi infondata e, pertanto, va disattesa, poiché la ricorrenza dell'interesse ex art. 100 c.p.c. non deve essere valutata in concreto, bensì in astratto sulla base della mera qualificazione della domanda;
ciò significa che l'accertamento
8 dell'esistenza dell'interesse ad agire si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice (Cass., sent. 4984/2001). Invero, poi, la revocatoria dei versamenti effettuati in favore della sig.a CP_2 comporterebbe, in ogni caso, la possibilità di recuperare dalla stessa la somma a lei versata, eventualmente azionando nei suoi confronti il titolo esecutivo relativo alla condanna contenuta nella sentenza declaratoria dell'inefficacia, ben considerando che nel caso di revocatoria di atti aventi ad oggetto somme di denaro, il creditore vincitore in giudizio potrà agire esecutivamente sui beni o crediti che il destinatario del bonifico ha ricevuto. In altre parole, qualora (come verosimilmente avverrà nel presente caso), in conseguenza della dichiarata inefficacia degli atti dispostivi sopra elencati e in considerazione della particolare natura dell'oggetto di tali atti, rappresentato da somme di denaro che sono successivamente uscite dal patrimonio del terzo accipiens, non fosse materialmente possibile il recupero di detti beni in quanto tali, va disposta la condanna di tale terzo al relativo controvalore, ancora una volta rappresentato da una somma di denaro. E tale condanna comporta chiaramente che il terzo sarà obbligato con l'intero suo patrimonio al pagamento della somma oggetto di condanna. Quanto all'ammissibilità di tale pronuncia, anche ex officio e senza che sia necessaria un'esplicita conclusione in tal senso della parte attrice in revocatoria, si richiama ex multis Cassazione, (sent. 2009/14098, 2007/2883, 2006/24051, 2002/14891), secondo la quale “la condanna al pagamento dell'equivalente monetario del bene oggetto dell'atto revocato ben può essere pronunciata anche d'ufficio dal giudice, perché la domanda di condanna al pagamento del "tantundem" deve ritenersi implicitamente inclusa nell'azione revocatoria”.
4.2. I fatti posti a fondamento della revocatoria
Venendo ora ad esaminare il fondamento sostanziale della domanda azionata da Pt_1
risulta accertata, nel caso concreto, la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla
[...] legge per l'accoglimento della stessa. In particolare:
1. sussiste il credito di nei confronti di Parte_1 CP_1 come già detto in precedenza il credito azionato da è pacifico, essendosi la Parte_1 stessa resa cessionaria di una parte del credito originariamente accertato con la sentenza sopra richiamata nei confronti di L'importo è pari a € Parte_6 30.000,00 oltre ad interessi legali dal dì accertato in sentenza e fino al saldo. L'esistenza del credito, peraltro, non è nemmeno contestata dalla parte convenuta.
2. sussiste il pregiudizio del creditore (eventus damni): gli atti oggetto di revocatoria hanno cagionato un danno economico alla creditrice, perché hanno depauperato il patrimonio personale del impedendo di fatto al medesimo di CP_1 rispondere con i suoi beni dell'adempimento delle obbligazioni su di lui gravanti. In pratica, il quando ha posto in essere i bonifici bancari dal proprio conto corrente a CP_1 quello della moglie, ovvero quando ha dato istruzioni ai suoi clienti di versare i compensi maturati direttamente sul conto della moglie, ha sottratto tali somme di denaro alla loro naturale destinazione di copertura dei debiti pregressi, tra cui quello esistente nei confronti
9 di I versamenti effettuati in favore della moglie, inoltre, non avevano la Parte_1 funzione di pagamento di debiti pregressi.
A tale riguardo afferma il che Cassa Rurale Alto Garda aveva concesso due CP_1 affidamenti, uno di € 15.000 (sin dall'anno 1997) sul conto professionale e l'altro di €
10.000 (dal 2015) sul conto famiglia, sul quale il avrebbe operato unitamente alla CP_1 moglie e che i versamenti da lui eseguiti erano stati necessari per Controparte_2 non sforare il limite concesso dalla Banca sul conto familiare.
Tale argomentazione non coglie nel segno. Come sopra esposto, l'atto dispositivo che potrebbe essere opposto al creditore che agisce in revocatoria deve avere caratteristiche ben precise, ossia deve essere a titolo oneroso ed essere sorto prima del credito azionato da tale creditore. Nel caso di specie, tali caratteristiche difettano, data la frequenza dei bonifici e la mancanza, nella causale, di un riferimento a debiti pregressi rispetto a quello contratto nei confronti di Parte_6
successivamente ceduto ad
[...] Parte_1
Senza considerare – elemento comunque decisivo – che uno dei due affidamenti richiamati dalla parte convenuta risulta essere stato stipulato nel 2015, dunque successivamente alla nascita del debito di nei confronti dell'originaria creditrice/cessionaria del credito CP_1 in questa sede azionato, la realtà che emerge dalla lunghissima serie di bonifici effettuati dal o dai suoi clienti sul conto della sig.a è molto chiara: il geom. CP_1 CP_2
negli anni che qui interessano, ha continuato a lavorare e a guadagnare in maniera CP_1 consistente, ma, anziché saldare i debiti maturati in precedenza nei confronti della sua creditrice Società Immobiliare Le Marocche S.n.c., ha ben pensato di “svuotare” letteralmente il proprio conto professione (e in parte minore quello personale), “deviando” tutte quelle entrate derivanti dallo svolgimento della sua attività professionale, per il tramite di una serie di bonifici consistenti e reiterati nel tempo, sul conto c.d. di famiglia, intestato alla moglie, sig.a con l'effetto finale di rendere impossibile ai suoi creditori CP_2 ogni azione esecutiva sul proprio patrimonio;
3. sussiste la consapevolezza del debitore (scientia damni): non vi è dubbio che fosse consapevole, nel momento in cui ha compiuto gli atti CP_1 dispositivi, sia dell'esistenza del suo debito nei confronti della creditrice (originariamente della società e successivamente della sua cessionaria Parte_6
, sia del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che di fatto gli Parte_1 ha permesso di evitare che i creditori potessero procedere fruttuosamente ad esecuzione forzata nei suoi confronti;
4. non ha alcun rilievo la complicità del terzo destinatario dell'atto dispositivo del debitore, ovvero la sua consapevolezza di ricevere un vantaggio a danno dei creditori del debitore: come già esplicitato, oggetto della presente controversia sono atti dispositivi effettuati dal sotto forma di bonifici da parte dello stesso e dei suoi clienti (di pagamento CP_1 CP_1 di prestazioni professionali del a favore della signora Nessuno di tali CP_1 CP_2 bonifici, invero, contiene una specifica causale con riferimento a debiti pregressi del
CP_1
Con conseguenza che tali atti vanno qualificati come dispositivi del patrimonio del CP_1 posti in essere a titolo gratuito, circostanza che rende ininfluente l'atteggiamento psicologico del terzo, che pertanto rimane soccombente rispetto all'actio pauliana.
10 Premesso un tanto, tutti i bonifici eseguiti sia dal sia dai suoi clienti direttamente CP_1 sul conto della sig.a fino all'importo del credito azionato, pari a € 30.000,00, CP_2 oltre ad interessi legali dal 24/09/2016 e fino al saldo, devono essere dichiarati inefficaci e s'intendono, per l'effetto, revocati.
5. Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, solidamente. La relativa liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, facendo riferimento al valore della causa, pari a € 30.000,00 e applicando i valori medi indicati dalla tabella n. 2 del DM 55/14 cit., per ciascuna fase dello scaglione applicabile al presente caso (da € 26.000,01 a € 52.000,00), con il seguente risultato:
fase studio € 1.701,00
fase introduttiva € 1.204,00
fase trattazione/istruttoria € 1.806,00
fase decisionale € 2.905,00 totale € 7.616,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Consuelo Pasquali, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da nei Parte_1 confronti di e ogni diversa istanza ed eccezione CP_1 Controparte_2 reietta, così decide
1) dichiara l'inefficacia, fino al raggiungimento dell'importo di € 30.000,00, oltre ad interessi in misura legale dal 24/09/2016 fino al saldo, dei bonifici effettuati dal geom. e/o dai suoi clienti in favore di , come CP_1 Controparte_2 dettagliatamente indicati in motivazione, che per l'effetto vengono revocati;
2) condanna , per l'ipotesi di non recuperabilità dei beni oggetto Controparte_2 di revocatoria, al pagamento in favore di dell'equivalente monetario dei Parte_1 predetti beni, ossia dell'importo di € 30.000,00, oltre ad interessi in misura legale dal 24/09/2016 fino al saldo;
3) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione CP_1 Controparte_2 in favore di delle spese di causa che si liquidano complessivamente in € Parte_1
7.616,00 per compensi professionali, € 545,00 per anticipazioni, oltre al 15% a titolo di spese generali e IVA e CPA come per legge;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Rovereto, il 24/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Consuelo Pasquali
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO
Nella persona del giudice unico dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile pendente tra
P.IVA , corrente in Siracusa (SR) Traversa Capo Parte_1 P.IVA_1
Ognina n.73, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano VE (C.F. e C.F._1 dall'avv. Rodolfo Matteotti (C.F. ), del Foro di Rovereto, con C.F._2 studio in Arco (TN) via S. Andrea n.53 ed ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione
- parte attrice -
e nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
e residente in [...] nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 [...]
) e residente in [...], C.F._4 entrambi assistiti dall'avv. Danilo Fia (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_5
Rovereto con studio in Arco – Via Marconi n.27 e ivi elettivamente domiciliati giusta procura alle liti d.d. 02/05/2024 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- parte convenuta –
In punto: azione revocatoria
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29/01/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI del procuratore di parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 29/11/2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, : Nel merito In via principale
- Accertati i presupposti per agire ai sensi degli artt. 2901 e ss c.c., assimilando ai bonifici che il geom. ha eseguito in favore della moglie anche quelli che i CP_1 Parte_2 clienti del geom. hanno eseguito sul conto corrente della stessa, dichiarare CP_1 inefficaci nei confronti di parte attrice nei limiti dell'importo del credito azionato maggiorato degli interessi maturati (30.000,00 € oltre interessi legali dal 24.09.2016 come indicato nella sentenza n.239/18, per complessivi – ad oggi – 32.941,07 €) e maturandi i seguenti bonifici:
1 Data Importo Esecutore 02.01.2019 600,00 € geom. CP_1 15.03.2019 1.921,50 € Parte_3 04.04.2019 3.783,50 € Persona_1 17.04.2019 7.686,00 € Parte_3
21.05.2019 768,60 € Persona_2
22.05.2019 2.049,60 € Parte_4 22.05.2019 384,30 € Persona_3
22.05.2019 1.537,20 € Urban Flora
23.05.2019 384,30 € Persona_4 07.06.2019 896,70 € Persona_5 13.06.2019 864,80 € Cosmi Costruzioni 09.07.2019 2.562,00 € Parte_3 12.07.2019 597,24 € Parte_5
15.07.2019 1.148,07 € Persona_6
16.07.2019 1.973,40 € Parte_4 23.07.2019 1.081,00 € Controparte_3 29.08.2019 600,00 € geom.
CP_1 02.09.2019 400,00 € geom.
CP_1 06.09.2019 547,40 € Persona_7 11.09.2019 400,00 € geom.
CP_1 16.09.2019 500,00 € geom.
CP_1 20.09.2019 3.202,50 € Parte_3 02.10.2019 2.151,50 € Urban Flora
In subordine:
- Accertati i presupposti per agire ai sensi degli artt. 2901 e ss c.c., dichiarare inefficaci nei confronti di parte attrice nei limiti dell'importo del credito maggiorato degli interessi maturati (30.000,00 € oltre interessi legali dal 24.09.2016 come indicato nella sentenza n.239/18, per complessivi – ad oggi – 32.941,07 €) e maturandi i seguenti bonifici che il geom. ha eseguito in favore della signora CP_1 CP_2 Data Importo Esecutore
27.02.2019 500,00 € geom.
CP_1 29.08.2019 600,00 € geom.
CP_1 02.09.2019 400,00 € geom.
CP_1 11.09.2019 400,00 € geom.
CP_1 16.09.2019 500,00 € geom.
CP_1 22.10.2019 150,00 € geom.
CP_1 28.10.2019 500,00 € geom.
CP_1 12.11.2019 500,00 € geom.
CP_1 15.11.2019 500,00 € geom.
CP_1 15.11.2019 300,00 € geom.
CP_1 18.11.2019 300,00 € geom.
CP_1 21.11.2019 300,00 € geom.
CP_1 26.11.2019 400,00 € geom.
CP_1 06.12.2019 200,00 € geom.
CP_1 11.12.2019 800,00 € geom.
CP_1
16.12.2019 150,00 € geom. CP_1
17.01.2020 1.000,00 € geom. CP_1 21.01.2020 500,00 € geom. CP_1 28.01.2020 500,00 € geom. CP_1
2 05.02.2020 500,00 € geom.
CP_1 10.02.2020 500,00 € geom.
CP_1 21.02.2020 300,00 € geom. NI 27.02.2020 500,00 € geom.
CP_1 02.03.2020 1.000,00 € geom.
CP_1 12.03.2020 500,00 € geom.
CP_1 23.03.2020 800,00 € geom.
CP_1 07.04.2020 400,00 € geom.
CP_1 14.04.2020 480,00 € geom.
CP_1 21.04.2020 400,00 € geom.
CP_1
29.04.2020 500,00 € geom. CP_1
30.04.2020 500,00 € geom.
CP_1 12.05.2020 1.000,00 € geom.
CP_1 18.05.2020 500,00 € geom.
CP_1 25.05.2020 700,00 € geom.
CP_1 03.06.2020 1.000,00 € geom.
CP_1 16.06.2020 2.000,00 € geom.
CP_1 26.06.2020 500,00 € geom. NI 26.06.2020 500,00 € geom.
CP_1 29.09.2020 900,00 € geom.
CP_1 02.10.2020 1.000,00 € geom.
CP_1 08.10.2020 2.000,00 € geom.
CP_1 26.10.2020 500,00 € geom.
CP_1 13.11.2020 300,00 € geom.
CP_1 17.11.2020 1.000,00 € geom.
CP_1 27.11.2020 500,00 € geom.
CP_1 04.12.2020 500,00 € geom.
CP_1 10.12.2020 1.000,00 € geom.
CP_1
17.12.2020 700,00 € geom. CP_1
18.01.2021 700,00 € geom. CP_1 15.02.2021 2.000,00 € geom. CP_1 08.03.2021 1.500,00 € geom. CP_1
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, accessori di legge compensi”
del procuratore dei due convenuti: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 26/11/2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis Nel Merito
- Respingere la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto
- Con vittoria di spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le posizioni delle parti
1.1. La posizione dell'attrice Parte_1
La società con l'azione revocatoria proposta nel presente giudizio, mira ad Parte_1 ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, fino a concorrenza del credito dalla
3 stessa vantato, dei bonifici eseguiti, a partire dal 2019, da e dai clienti di CP_1 quest'ultimo in favore della moglie del . CP_1 Controparte_2
In particolare, allega e dimostra la propria legittimazione ad agire nei confronti Parte_1 del geom. suo debitore in forza di un vincolo sorto a seguito dei seguenti CP_1 avvenimenti:
- con sentenza n. 239/2018 pubblicata in data 10.10.2018 dal Tribunale di Rovereto il geom. veniva condannato al pagamento nei confronti della società CP_1 [...] dell'importo di 86.690,00€, oltre ad interessi di legge e Parte_6 dell'importo di 13.430,00€, a titolo di spese processuali (All.1 attr.);
- la società agiva, quindi, in via esecutiva con Parte_6 pignoramento presso terzi, che dava esito negativo;
- in seguito a tale circostanza la società creditrice decideva di cedere il proprio credito alla società Immobiliare Campisi S.a.s. di CO & C (v. rogito d.d. 27.12.2023);
- anche quest'ultima, infine, cedeva il credito, limitatamente all'importo di 30.000,00€, all'odierna attrice, società (All. 5 attr.) Parte_1
Espone, in particolare, l'attrice di aver scoperto, nell'esaminare il fascicolo relativo al che quest'ultimo, successivamente ai fatti sopra esposti e nonostante la sua CP_1 situazione debitoria, aveva effettuato due bonifici in favore della propria moglie CP_2
rispettivamente il 30/06/2020 e il 16/06/2020 (All. 6 attr.). Mediante il
[...] trasferimento di tali somme di denaro dal conto corrente personale/professionale al conto corrente della moglie, in sostanza, il aveva distratto a favore di terzi propri beni, CP_1 rappresentanti da somme di denaro, così sottraendoli alla loro naturale destinazione di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni preesistenti su di lui gravanti. Prospettava, inoltre, l'attrice - in considerazione del particolare modus operandi del del fatto che i precedenti pignoramenti non avevano dato risultato positivo e del
CP_1 fatto che già in passato era stata revocata giudizialmente una donazione indiretta fatta dal alla propria moglie -, di avere il fondato sospetto che i bonifici eseguiti dal
CP_1 CP_1 fossero molti di più. Per tale ragione veniva richiesto al giudice, in via istruttoria, di ordinare alla banca, presso la quale il aveva i suoi conti correnti, di esibire gli
CP_1 estratti conti completi relativi al periodo interessato. All'esito del richiesto accertamento il giudice avrebbe dovuto pronunciare la revocatoria dei bonifici effettuati dal a favore di terzi e in danno della propria creditrice/odierna
CP_1 attrice, fino all'importo del credito azionato, pari a € 30.000,00 oltre ad interessi legali dal 24/09/2016, come indicato nella sentenza n. 239/2018 sopra richiamata.
1.2. La posizione dei due convenuti
I due convenuti si sono costituiti in giudizio con il medesimo difensore, sia pure depositando distinte comparse di costituzione e risposta, nelle quali si sono opposti alla domanda azionata dalla controparte enucleando i seguenti motivi:
- da un lato, dovevano essere considerate le condizioni economiche del per nulla CP_1 floride, a causa di alcune vicende che avevano visto le società immobiliari partecipate dal convenuto incappare in una grave crisi finanziaria. Dopo queste vicende l'attività
4 professionale del geom. si era notevolmente ridotta e, in aggiunta a ciò, la moglie CP_1 del la signora , negli ultimi anni, aveva lavorato solamente CP_1 Controparte_2 per pochi mesi (all'attualità era inoccupata). Conseguentemente i convenuti non avevano disponibilità finanziarie proprie e, per far fronte alle esigenze familiari, si erano serviti di due affidamenti concessi dalla Cassa Rurale Alto Garda, l'uno di € 15.000 concesso sul conto professionale del a partire dal 1997, l'altro di € 10.000 concesso sul conto CP_1 familiare intestato alla a partire dal 2015. I bonifici eseguiti dal in CP_2 CP_1 sostanza, erano stati effettuati utilizzando il fido del conto professionale al fine di abbassare il fido del conto di famiglia per non sforare il limite concesso dalla CP_4
- dall'altro lato, l'azione attorea avrebbe dovuto ritenersi carente sotto il profilo dell'interesse ad agire in quanto, anche qualora fosse stata dichiarata l'inefficacia degli atti posti in essere dal convenuto, il creditore avrebbe visto ricostituirsi un conto corrente comunque in negativo e non avrebbe avuto la possibilità di godere degli effetti tipici della revocatoria, costituiti dalla facoltà di promuovere le azioni esecutive contro i beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
2. L'attività istruttoria Nel presente giudizio l'unica attività istruttoria svolta, ulteriore rispetto alle produzioni delle parti, ha riguardato l'ordine di esibizione, rivolto ex art. 210 c.p.c. alla Cassa
[...]
, dell'estratto conto completo, per il periodo dal 23 febbraio 2019 al Controparte_5
23 febbraio 2024, dei seguenti conti:
1. c/c intestato a - Controparte_6
[...];
2. c/c intestato a - [...] Controparte_2
3. nonché l'ulteriore conto intestato a , di appoggio del mutuo acceso per il CP_1 mutuo della casa.
A seguito dell'esibizione degli estratti del conto corrente intestato alla signora e CP_2 dei due conti correnti riferibili al geom. sono emersi numerosi e ripetuti bonifici in CP_1 favore della moglie da parte sia del geom. sia dei clienti dello stesso, per un CP_1 importo complessivo pari a € 185.308,67. Giusto al fine di evidenziare la dimensione di questo modus operandi, si riportano di seguito tutti i trasferimenti emersi dagli estratti conto depositati nel periodo di riferimento della revocatoria (dal 27/02/2019 al 27/02/2024, data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio):
Data Importo Esecutore Data Importo Esecutore
1 27/02/2019 500,00 € studio 97 29/10/2021 3.300,00 € studio CP_1 CP_1
2 15/03/2019 1.921,50 € cliente 98 30/11/2021 2.000,00 € studio Pt_3 CP_1Per_
3 04/04/2019 3.783,50 € cliente 99 06/12/2021 1.000,00 € studio CP_1
4 17/04/2019 7.686,00 € cliente 100 09/12/2021 1.024,80 € cliente Pt_3 CP_1Per_
5 21/05/2019 768,60 € cliente 101 13/12/2021 1.000,00 € studio CP_1
6 22/05/2019 2.049,60 € cliente 102 30/12/2021 3.000,00 € studio Pt_4 CP_1Per_
7 22/05/2019 384,30 € cliente 103 31/01/2022 200,00 € studio CP_1
8 22/05/2019 1.537,20 € Urban cliente 104 03/02/2022 500,00 € studio CP_1
9 23/05/2019 384,30 € cliente 105 02/03/2022 500,00 € studio Persona_4 CP_1
10 07/06/2019 896,70 € cliente 106 09/03/2022 500,00 € studio Persona_4 CP_1
11 13/06/2019 864,80 € Cosmi cliente 107 14/03/2022 1.500,00 € studio CP_1
12 09/07/2019 2.562,00 € cliente 108 25/03/2022 500,00 € studio Pt_3 CP_1
5 13 12/07/2019 597,24 € cliente 109 Pt_5
14 15/07/2019 1.148,07 € cliente 110 Pt_5
15 16/07/2019 1.973,40 € cliente 111 Pt_4
16 23/07/2019 1.081,00 € cliente 112 CP_3
17 23/07/2019 180,00 € cliente 113 Per_8
18 29/08/2019 600,00 € studio 114 CP_1
19 02/09/2019 400,00 € studio 115 CP_1
20 06/09/2019 547,40 € cliente 116 Per_7
21 11/09/2019 400,00 € studio 117 CP_1
22 16/09/2019 500,00 € studio 118 CP_1
23 20/09/2019 3.202,50 € cliente 119 Pt_3
24 02/10/2019 2.151,50 € Urban cliente 120
25 22/10/2019 150,00 € studio 121 CP_1
26 28/10/2019 500,00 € studio 122 CP_1
27 29/10/2019 162,15 € Argentieri cliente 123
28 12/11/2019 500,00 € studio 124 CP_1
29 15/11/2019 500,00 € studio 125 CP_1
30 15/11/2019 300,00 € studio 126 CP_1
31 18/11/2019 300,00 € studio 127 CP_1
32 21/11/2019 300,00 € studio 128 CP_1
33 26/11/2019 400,00 € studio 129 CP_1
34 06/12/2019 200,00 € studio 130 CP_1
35 11/12/2019 800,00 € studio 131 CP_1
36 16/12/2019 150,00 € studio 132 CP_1
37 03/01/2020 50,00 € studio 133 CP_1
38 17/01/2020 1.000,00 € studio 134 CP_1
39 21/01/2020 500,00 € studio 135 CP_1
40 28/01/2020 500,00 € studio 136 CP_1
41 05/02/2020 500,00 € studio 137 CP_1
42 10/02/2020 500,00 € studio 138 CP_1
43 21/02/2020 300,00 € studio 139 CP_1
44 27/02/2020 500,00 € studio 140 CP_1
45 02/03/2020 1.000,00 € studio 141 CP_1
46 12/03/2020 500,00 € studio 142 CP_1
47 23/03/2020 800,00 € studio 143 CP_1
48 07/04/2020 400,00 € studio 144 CP_1
49 14/04/2020 480,00 € studio 145 CP_1
50 21/04/2020 400,00 € studio 146 CP_1
51 29/04/2020 500,00 € studio 147 CP_1
52 30/04/2020 500,00 € studio 148 CP_1
53 12/05/2020 1.000,00 € studio 149 CP_1
54 18/05/2020 500,00 € studio 150 CP_1
55 25/05/2020 700,00 € studio 151 CP_1
56 03/06/2020 1.000,00 € studio 152 CP_1
57 16/06/2020 2.000,00 € studio 153 CP_1
58 26/06/2020 500,00 € studio 154 CP_1
59 26/06/2020 500,00 € studio 155 CP_1
60 06/07/2020 1.024,80 € r cliente 156 CP_1
61 16/07/2020 678,93 € cliente 157 Persona_4
62 27/07/2020 540,50 € cliente 158 Per_8Per_1
63 13/08/2020 2.305,80 € cliente 159
64 10/09/2020 2.059,41 € Comune Arco cliente 160
65 29/09/2020 900,00 € privato 161 CP_1
66 02/10/2020 1.000,00 € studio 162 CP_1
67 08/10/2020 2.000,00 € studio 163 CP_1
68 26/10/2020 500,00 € studio 164 CP_1
69 13/11/2020 300,00 € studio 165 CP_1
70 17/11/2020 1.000,00 € studio 166 CP_1
71 27/11/2020 500,00 € studio 167 CP_1
72 04/12/2020 500,00 € studio 168 CP_1
6
04/04/2022 200,00 € studio
CP_1 15/04/2022 400,00 € studio
CP_1 26/04/2022 400,00 € studio
CP_1 03/05/2022 100,00 € studio
CP_1 11/05/2022 50,00 € NI privato 18/05/2022 150,00 € studio
CP_1 18/05/2022 500,00 € privato
CP_1 18/05/2022 1.000,00 € studio
CP_1 23/05/2022 300,00 € studio
CP_1 01/06/2022 500,00 € studio
CP_1 07/06/2022 200,00 € studio
CP_1 07/06/2022 1.000,00 € studio
CP_1 16/06/2022 2.500,00 € studio
CP_1 20/06/2022 400,00 € studio
CP_1 30/06/2022 1.500,00 € studio
CP_1 12/07/2022 500,00 € studio
CP_1 14/07/2022 500,00 € studio
CP_1 10/08/2022 1.000,00 € studio
CP_1 19/08/2022 1.000,00 € studio
CP_1 26/08/2022 500,00 € studio
CP_1 31/08/2022 1.000,00 € studio CP_1Per 13/09/2022 4.483,50 € cliente 15/09/2022 512,40 € VE cliente 29/09/2022 691,74 € OS cliente Per_ 10/10/2022 3.202,50 € cliente 25/10/2022 46,13 € cliente Per_11 04/11/2022 1.500,00 € studio
CP_1
08/11/2022 1.500,00 € studio CP_1
09/11/2022 1.500,00 € studio CP_1
28/11/2022 300,00 € studio CP_1
29/11/2022 1.500,00 € studio
CP_1 14/12/2022 500,00 € studio
CP_1 21/12/2022 500,00 € studio
CP_1 02/01/2023 500,00 € studio
CP_1 12/01/2023 200,00 € studio
CP_1 17/01/2023 2.000,00 € studio
CP_1 20/01/2023 600,00 € studio
CP_1 25/01/2025 500,00 € studio
CP_1 30/01/2023 1.000,00 € studio
CP_1 27/02/2023 1.000,00 € studio
CP_1 02/03/2023 200,00 € studio
CP_1 07/03/2023 500,00 € studio
CP_1 15/03/2023 1.000,00 € studio
CP_1 17/03/2023 500,00 € studio
CP_1 21/03/2023 1.000,00 € studio
CP_1 30/03/2023 300,00 € studio
CP_1 11/04/2023 1.700,00 € studio
CP_1 13/04/2023 700,00 € studio
CP_1 17/04/2023 700,00 € studio
CP_1 04/05/2023 200,00 € studio
CP_1 12/05/2023 1.000,00 € studio
CP_1 12/05/2023 500,00 € studio
CP_1 15/05/2023 500,00 € studio
CP_1 30/05/2023 400,00 € studio
CP_1 05/06/2023 500,00 € studio
CP_1 12/06/2023 800,00 € studio
CP_1 16/06/2023 200,00 € studio CP_1Per_1 20/06/2023 3.202,50 € cliente 04/07/2023 300,00 € studio
CP_1 12/07/2023 100,00 € studio
CP_1 73 10/12/2020 1.000,00 € studio 169 19/07/2023 850,00 € studio CP_1 CP_1
74 17/12/2020 700,00 € studio 170 24/07/2023 500,00 € studio CP_1 CP_1
75 18/01/2021 700,00 € studio 171 31/07/2023 500,00 € studio CP_1 CP_1
76 15/02/2021 2.000,00 € studio 172 16/08/2023 400,00 € studio CP_1 CP_1
77 08/03/2021 1.500,00 € studio 173 16/08/2023 1.500,00 € studio CP_1 CP_1 Per_1
78 13/04/2021 2.000,00 € studio 174 18/09/2023 1.042,80 € cliente CP_1 Per_1
79 10/05/2021 700,00 € studio 175 05/10/2023 1.152,90 € cliente CP_1
80 01/06/2021 200,00 € studio 176 10/10/2023 1.500,00 € studio CP_1 CP_1
81 07/06/2021 400,00 € studio 177 31/12/2023 500,00 € studio CP_1 CP_1
82 08/06/2021 500,00 € studio 178 06/11/2023 500,00 € studio CP_1 CP_1
83 14/06/2021 500,00 € studio 179 09/11/2023 1.500,00 € studio CP_1 CP_1
84 18/06/2021 150,00 € studio 180 13/11/2023 2.000,00 € studio CP_1 CP_1
85 21/06/2021 400,00 € studio 181 15/11/2023 2.000,00 € studio CP_1 CP_1
86 28/06/2021 300,00 € studio 182 17/11/2023 1.000,00 € studio CP_1 CP_1
87 06/07/2021 150,00 € studio 183 23/11/2023 900,00 € NI studio CP_1
88 08/07/2021 900,00 € studio 184 12/12/2023 700,00 € studio CP_1 CP_1
89 28/07/2021 1.000,00 € studio 185 13/12/2023 2.000,00 € studio CP_1 CP_1
90 20/08/2021 300,00 € studio 186 18/12/2023 2.000,00 € studio CP_1 CP_1
91 31/08/2021 100,00 € studio 187 28/12/2023 2.500,00 € studio CP_1 CP_1
92 09/09/2021 1.000,00 € studio 188 05/01/2024 1.500,00 € studio CP_1 CP_1
93 14/09/2021 1.000,00 € studio 189 16/01/2024 500,00 € studio CP_1 CP_1
94 21/09/2021 500,00 € studio 190 24/01/2024 2.000,00 € studio CP_1 CP_1
95 08/10/2021 2.000,00 € studio 191 01/02/2024 2.378,20 € cliente CP_1 Per_15
96 12/10/2021 2.500,00 € studio 192 05/02/2024 2.000,00 € studio CP_1 CP_1
3. L'actio pauliana (azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.) 3.1. Inquadramento
L'azione revocatoria ordinaria mira a tutelare il creditore nei confronti di atti con i quali il debitore, temendo l'esecuzione forzata, cerchi fraudolentemente di impedire ovvero rendere più difficile la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni o una parte di essi alla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. La tutela si realizza attraverso la pronuncia giudiziale di inefficacia parziale e relativa dell'atto dispositivo compiuto dal debitore in danno del creditore. Il suo favorevole esperimento non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere, ma solo la sua inefficacia nei confronti del creditore che abbia agito in revocatoria, all'unico fine (art. 2902 c.c.) di consentirgli di esercitare sul bene oggetto della disposizione l'azione esecutiva, assoggettando ad esecuzione forzata il bene medesimo, per la realizzazione del credito (Cass., sent. 5455/2003). Si veda infra gli effetti della revocatoria rispetto ad atti dispositivi aventi ad oggetto somme di denaro.
Va ulteriormente precisato che il bene non rientra nel patrimonio del debitore, consentendo unicamente al creditore vittorioso in revocatoria di agire esecutivamente sul medesimo.
Le condizioni di esercizio dell'azione revocatoria sono espressamente dettate dall'art. 2901 c.c., il quale recita:
“Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
7 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.”
3.2 I presupposti
L'atto dispositivo del debitore può, quindi, essere dichiarato inefficace in favore del creditore che agisce in revocatoria, qualora sussistano tanto i presupposti oggettivi quanto quelli soggettivi indicati dalla legge, ovvero:
a) dal punto di vista oggettivo, deve sussistere una ragione di credito verso il debitore e l'atto revocando deve provocare un pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni); a tale riguardo è necessaria una verifica in relazione all'atto revocando, che non deve esser stato posto in essere al fine di adempiere un debito scaduto, poiché in tal caso, per esplicita previsione di legge, l'atto – per quanto pregiudizievole delle ragioni del creditore – non potrebbe revocarsi;
b) dal punto di vista soggettivo occorre raggiungere la prova della consapevolezza in capo al debitore di arrecare danno al creditore (scientia damni) ovvero, se l'atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il diritto del creditore (consilium fraudis); infine, solo qualora si tratti di atto dispositivo a titolo oneroso, si richiede altresì la prova della complicità del terzo (intesa come scientia damni o partecipatio fraudis, a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito). Viceversa, nel caso di atto a titolo gratuito non si richiede la prova della complicità del terzo, in quanto il medesimo rimarrà sempre soccombente rispetto all'actio pauliana.
4. Nel merito
4.1. L'eccezione di carenza d'interesse
Per quanto concerne l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da parte attrice va affrontata, preliminarmente, l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dai convenuti, secondo i quali, anche se venisse dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'attrice dei bonifici, le somme rimarrebbero nella disponibilità della banca e non del creditore, in quanto il creditore vedrebbe ricostituirsi un conto in negativo.
L'eccezione è da ritenersi infondata e, pertanto, va disattesa, poiché la ricorrenza dell'interesse ex art. 100 c.p.c. non deve essere valutata in concreto, bensì in astratto sulla base della mera qualificazione della domanda;
ciò significa che l'accertamento
8 dell'esistenza dell'interesse ad agire si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice (Cass., sent. 4984/2001). Invero, poi, la revocatoria dei versamenti effettuati in favore della sig.a CP_2 comporterebbe, in ogni caso, la possibilità di recuperare dalla stessa la somma a lei versata, eventualmente azionando nei suoi confronti il titolo esecutivo relativo alla condanna contenuta nella sentenza declaratoria dell'inefficacia, ben considerando che nel caso di revocatoria di atti aventi ad oggetto somme di denaro, il creditore vincitore in giudizio potrà agire esecutivamente sui beni o crediti che il destinatario del bonifico ha ricevuto. In altre parole, qualora (come verosimilmente avverrà nel presente caso), in conseguenza della dichiarata inefficacia degli atti dispostivi sopra elencati e in considerazione della particolare natura dell'oggetto di tali atti, rappresentato da somme di denaro che sono successivamente uscite dal patrimonio del terzo accipiens, non fosse materialmente possibile il recupero di detti beni in quanto tali, va disposta la condanna di tale terzo al relativo controvalore, ancora una volta rappresentato da una somma di denaro. E tale condanna comporta chiaramente che il terzo sarà obbligato con l'intero suo patrimonio al pagamento della somma oggetto di condanna. Quanto all'ammissibilità di tale pronuncia, anche ex officio e senza che sia necessaria un'esplicita conclusione in tal senso della parte attrice in revocatoria, si richiama ex multis Cassazione, (sent. 2009/14098, 2007/2883, 2006/24051, 2002/14891), secondo la quale “la condanna al pagamento dell'equivalente monetario del bene oggetto dell'atto revocato ben può essere pronunciata anche d'ufficio dal giudice, perché la domanda di condanna al pagamento del "tantundem" deve ritenersi implicitamente inclusa nell'azione revocatoria”.
4.2. I fatti posti a fondamento della revocatoria
Venendo ora ad esaminare il fondamento sostanziale della domanda azionata da Pt_1
risulta accertata, nel caso concreto, la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla
[...] legge per l'accoglimento della stessa. In particolare:
1. sussiste il credito di nei confronti di Parte_1 CP_1 come già detto in precedenza il credito azionato da è pacifico, essendosi la Parte_1 stessa resa cessionaria di una parte del credito originariamente accertato con la sentenza sopra richiamata nei confronti di L'importo è pari a € Parte_6 30.000,00 oltre ad interessi legali dal dì accertato in sentenza e fino al saldo. L'esistenza del credito, peraltro, non è nemmeno contestata dalla parte convenuta.
2. sussiste il pregiudizio del creditore (eventus damni): gli atti oggetto di revocatoria hanno cagionato un danno economico alla creditrice, perché hanno depauperato il patrimonio personale del impedendo di fatto al medesimo di CP_1 rispondere con i suoi beni dell'adempimento delle obbligazioni su di lui gravanti. In pratica, il quando ha posto in essere i bonifici bancari dal proprio conto corrente a CP_1 quello della moglie, ovvero quando ha dato istruzioni ai suoi clienti di versare i compensi maturati direttamente sul conto della moglie, ha sottratto tali somme di denaro alla loro naturale destinazione di copertura dei debiti pregressi, tra cui quello esistente nei confronti
9 di I versamenti effettuati in favore della moglie, inoltre, non avevano la Parte_1 funzione di pagamento di debiti pregressi.
A tale riguardo afferma il che Cassa Rurale Alto Garda aveva concesso due CP_1 affidamenti, uno di € 15.000 (sin dall'anno 1997) sul conto professionale e l'altro di €
10.000 (dal 2015) sul conto famiglia, sul quale il avrebbe operato unitamente alla CP_1 moglie e che i versamenti da lui eseguiti erano stati necessari per Controparte_2 non sforare il limite concesso dalla Banca sul conto familiare.
Tale argomentazione non coglie nel segno. Come sopra esposto, l'atto dispositivo che potrebbe essere opposto al creditore che agisce in revocatoria deve avere caratteristiche ben precise, ossia deve essere a titolo oneroso ed essere sorto prima del credito azionato da tale creditore. Nel caso di specie, tali caratteristiche difettano, data la frequenza dei bonifici e la mancanza, nella causale, di un riferimento a debiti pregressi rispetto a quello contratto nei confronti di Parte_6
successivamente ceduto ad
[...] Parte_1
Senza considerare – elemento comunque decisivo – che uno dei due affidamenti richiamati dalla parte convenuta risulta essere stato stipulato nel 2015, dunque successivamente alla nascita del debito di nei confronti dell'originaria creditrice/cessionaria del credito CP_1 in questa sede azionato, la realtà che emerge dalla lunghissima serie di bonifici effettuati dal o dai suoi clienti sul conto della sig.a è molto chiara: il geom. CP_1 CP_2
negli anni che qui interessano, ha continuato a lavorare e a guadagnare in maniera CP_1 consistente, ma, anziché saldare i debiti maturati in precedenza nei confronti della sua creditrice Società Immobiliare Le Marocche S.n.c., ha ben pensato di “svuotare” letteralmente il proprio conto professione (e in parte minore quello personale), “deviando” tutte quelle entrate derivanti dallo svolgimento della sua attività professionale, per il tramite di una serie di bonifici consistenti e reiterati nel tempo, sul conto c.d. di famiglia, intestato alla moglie, sig.a con l'effetto finale di rendere impossibile ai suoi creditori CP_2 ogni azione esecutiva sul proprio patrimonio;
3. sussiste la consapevolezza del debitore (scientia damni): non vi è dubbio che fosse consapevole, nel momento in cui ha compiuto gli atti CP_1 dispositivi, sia dell'esistenza del suo debito nei confronti della creditrice (originariamente della società e successivamente della sua cessionaria Parte_6
, sia del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che di fatto gli Parte_1 ha permesso di evitare che i creditori potessero procedere fruttuosamente ad esecuzione forzata nei suoi confronti;
4. non ha alcun rilievo la complicità del terzo destinatario dell'atto dispositivo del debitore, ovvero la sua consapevolezza di ricevere un vantaggio a danno dei creditori del debitore: come già esplicitato, oggetto della presente controversia sono atti dispositivi effettuati dal sotto forma di bonifici da parte dello stesso e dei suoi clienti (di pagamento CP_1 CP_1 di prestazioni professionali del a favore della signora Nessuno di tali CP_1 CP_2 bonifici, invero, contiene una specifica causale con riferimento a debiti pregressi del
CP_1
Con conseguenza che tali atti vanno qualificati come dispositivi del patrimonio del CP_1 posti in essere a titolo gratuito, circostanza che rende ininfluente l'atteggiamento psicologico del terzo, che pertanto rimane soccombente rispetto all'actio pauliana.
10 Premesso un tanto, tutti i bonifici eseguiti sia dal sia dai suoi clienti direttamente CP_1 sul conto della sig.a fino all'importo del credito azionato, pari a € 30.000,00, CP_2 oltre ad interessi legali dal 24/09/2016 e fino al saldo, devono essere dichiarati inefficaci e s'intendono, per l'effetto, revocati.
5. Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, solidamente. La relativa liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, facendo riferimento al valore della causa, pari a € 30.000,00 e applicando i valori medi indicati dalla tabella n. 2 del DM 55/14 cit., per ciascuna fase dello scaglione applicabile al presente caso (da € 26.000,01 a € 52.000,00), con il seguente risultato:
fase studio € 1.701,00
fase introduttiva € 1.204,00
fase trattazione/istruttoria € 1.806,00
fase decisionale € 2.905,00 totale € 7.616,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Consuelo Pasquali, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da nei Parte_1 confronti di e ogni diversa istanza ed eccezione CP_1 Controparte_2 reietta, così decide
1) dichiara l'inefficacia, fino al raggiungimento dell'importo di € 30.000,00, oltre ad interessi in misura legale dal 24/09/2016 fino al saldo, dei bonifici effettuati dal geom. e/o dai suoi clienti in favore di , come CP_1 Controparte_2 dettagliatamente indicati in motivazione, che per l'effetto vengono revocati;
2) condanna , per l'ipotesi di non recuperabilità dei beni oggetto Controparte_2 di revocatoria, al pagamento in favore di dell'equivalente monetario dei Parte_1 predetti beni, ossia dell'importo di € 30.000,00, oltre ad interessi in misura legale dal 24/09/2016 fino al saldo;
3) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione CP_1 Controparte_2 in favore di delle spese di causa che si liquidano complessivamente in € Parte_1
7.616,00 per compensi professionali, € 545,00 per anticipazioni, oltre al 15% a titolo di spese generali e IVA e CPA come per legge;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Rovereto, il 24/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Consuelo Pasquali
11