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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7773/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del G.I., Dott.
Paola Odorino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7773/2022 del R.G.A.C., Procedimento
Ordinario di Cognizione ex artt.163 e ss. c.p.c., avente ad oggetto: Proprietà
TRA
IN IC, nato a [...] il [...],
(C.F.: e IN BR nato a [...] C.F._1
Vetere il 10.07.1973, (C.F.: rappresentati e difesi C.F._2
dall' avv. Roberto De Michele;
Attore
Contro
Comune di Casapesenna, in persona del Sindaco pro tempore,
AR De RO, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale sita in Via Don Peppe Diana, n.
3 - C.F.: 81001750611, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Petrella
Convenuto
CONCLUSIONI
1 R.G. 7773/2022
All'udienza del 15.02.2022, le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedevano, quindi, che il giudizio venisse trattenuto in decisione
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.07.2022, i sig.ri
IN IC e IN BR convenivano innanzi al Tribunale di
Napoli Nord il Comune di Casapesenna, in persona del Sindaco pro tempore, premessa la loro qualità di comproprietari di un lotto di terreno ricadente nel territorio del Comune di Casapesenna (CE) esposto su via Roma, riportato in Catasto urbano al foglio 2 particella 717-1093-1094-1095 per una superfice complessiva di mq. 1.303,00 circa per sentirlo condannare alla restituzione , riconsegna e rilascio dei terreni o comunque al risarcimento del danno patrimoniale previa sua quantificazione, per il periodo di illegittima occupazione fino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla illegittima occupazione fino al soddisfo e/o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa dall'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. In ogni caso, condannare il Comune di
Casapesenna, al risarcimento del danno patrimoniale, previa sua quantificazione, sul valore venale del bene. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
Fissata la prima udienza per il giorno 20.12.2018, rinviata d'ufficio al
25.06.2019, si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti ES
ON e De CE RA, a mezzo dell'Avv. Sergio Acampora, i quali, impugnando le avverse deduzioni, concludevano per il rigetto della domanda attorea e conseguente condanna alle spese processuali.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, a seguito della prima udienza, tenutasi in data 5 dicembre 2022, la causa veniva rinviata al 17
2 R.G. 7773/2022
aprile 2023 per consentire al convenuto la regolarizzazione della procura.
Con ordinanza resa fuori udienza veniva risolta la questione di giurisdizione sollevata dal Comune e venivano concessi, su istanza delle parti, i termini ex art. 183, VI° co., c.p.c., con rinvio della causa al 2 ottobre 2023 a trattazione scritta, nella quale il GOP, lette le richieste istruttorie delle parti, ritenuta la causa sufficientemente istruita rinviava la causa all'udienza dell'8 aprile
2023 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva riservata la causa in decisone con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§§§ §§§§ §§§
Rileva il Tribunale, ad ogni buon fine, che corretto è l'inquadramento della domanda proposta, relativa all'accertamento del diritto degli istanti ad ottenere il rilascio dell'immobile.
Preliminarmente va precisato in ordine alla questione di giurisdizione sollevata dal Comune che le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione Civile di recente, con ordinanza n. 8568 del 26.03.2021, hanno inteso dare continuità ad un principio ormai consolidato - (cfr. Cass. Civ.
SS.UU. 12178 del 30.05.2014; Cass. Civ. SS.UU. 15284 del 25.07.2016;
Cass. Civ. SS.UU. 2145 del 29.01.2018; Cass. Civ. SS.UU. 9334 del
16.04.2018; Cass. Civ. SS.UU. 23102 del 17.09.2019; Cass. Civ. SS.UU.
31028 del 27.11.2019; Cass. Civ. SS.UU. 7454 del 19.03.2020) - quello per cui, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 204/2004 e 191/2006, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie risarcitorie promosse successivamente al 10 agosto 2000, aventi ad oggetto occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le
3 R.G. 7773/2022
norme che lo regolano, e ciò anche nel caso in cui l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione, nonché la sua irreversibile trasformazione, siano avvenute senza alcun titolo che le consentisse, ovvero nonostante il venir meno di detto titolo.
Tale giurisdizione non trova giustificazione nell'idoneità della dichiarazione di pubblica utilità a determinare l'affievolimento del diritto di proprietà, e quindi nella configurabilità della posizione giuridica del proprietario come interesse legittimo, ma nella riconducibilità della fattispecie alla materia urbanistico-edilizia, come definita dall'art. 7 c.p.a., in forza della quale spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere da parte della Pubblica Amministrazione, quali che siano i diritti (reali o personali) fatti valere nei confronti di quest'ultima, nonché la natura (restitutoria o risarcitoria) della pretesa avanzata.
Essa si estende, quindi, a tutte le ipotesi in cui l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, anche se poi quest'ultima sia stata annullata da parte della stessa autorità amministrativa che l'ha emessa o dal giudice amministrativo, oppure la sua efficacia sia altrimenti venuta meno, o ancora l'apprensione e/o l'irreversibile trasformazione del fondo abbiano avuto luogo in assenza di titolo o in virtù di un titolo a sua volta caducato.
Dunque, l'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è condizione imprescindibile per ritenere che l'apprensione l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione siano riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritativo, quale condizione necessaria per affermare la sussistenza della
4 R.G. 7773/2022
giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
In conclusione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo le controversie risarcitorie aventi ad oggetto occupazioni illegittime da parte della Pubblica Amministrazione, preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere pubblico, riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate.
Per il caso di specie, l'eccezione di difetto di giurisdizione è manchevole di un fondato sostegno, atteso che l'occupazione del bene oggetto di controversia appare posta in essere in carenza assoluta di potere pubblico, tanto da rappresentare un'attività di fatto (c.d. occupazione o apprensione usurpativa), tale da integrare un illecito comune a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo e non diverso da quello che potrebbe venire commesso da un privato che leda diritti dei terzi, onde l'azione che ne è consegue rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario. Difatti, all'uopo non emergono atti preordinati all'esercizio di un pubblico potere ovvero di una distinta dichiarazione di pubblica utilità; soltanto in un momento successivo all'occupazione e alla trasformazione del bene oggetto di controversia, come riferito dalla difesa del convenuto ente, fra l'altro priva di specifici rilievi in merito, il Comune di Casapesenna (CE) ha approvato il
Piano Urbanistico Comunale (PUC), con delibera del Consiglio Comunale del 01.10.2020. Orbene, non si evince la giurisdizione del Giudice
Amministrativo, poiché verrebbe in questione non un potere autoritativo, ma un comportamento materiale scisso dalla procedura espropriativa.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e va parzialmente accolta.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che il cespite è pervenuto agli odierni istanti per testamento pubblicato in data 22.05.2003 e registrato in
5 R.G. 7773/2022
Aversa il 29.05.2003 al n. 1059 per Notaio Giovanni Lupoli, giusta successione registrata al n. 51, volume 479 del 09.07.2003 a nome di
IN MA deceduta in data 18.01.2003. L'immobile, risulta essere stato oggetto di occupazione di puro fatto (c.d. occupazione usurpativa) da parte del Comune di Casapesenna, in carenza di una previa dichiarazione di pubblica utilità, che ne ha comportato una trasformazione irreversibile a seguito della realizzazione sul detto lotto di terreno dei lavori di
“Riqualificazione di alcune strade comunali, via Roma compresa“ commissionati dall'Ente, senza l'esperimento della preventiva procedura di esproprio, come previsto dalle Leggi e norme vigenti. Per tale motivo gli attori, in data 13.03.2019 con prot. n. 2093, diffidavano il Sindaco pro- tempore, il responsabile dell'Ufficio Tecnico, sezione Urbanistica e Lavori pubblici, nonché il progettista e direttore dei lavori a sospendere i lavori, Il
Comune di Casapesenna, procedeva al completamento delle opere avviate, in particolare, procedendo alla: - occupazione totale di tutta la particella 717 con realizzazione di un marciapiede pedonale;
- occupazione sia materiale che cartolare di una striscia di ml 7,00 che ha smembrato della particella n.
1094, mediante la realizzazione di una strada di attraversamento che pone in comunicazione in senso Est/Ovest via 1° traversa di Maria Ausiliatrice con via Roma;
- esecuzione arbitraria degli accessi carrabili sull'intero lotto di terreno, onde consentire l'ingresso del traffico veicolare, con trasformazione irreversibile della destinazione dell'intera superficie del lotto a parcheggio;
- realizzazione di lavori di bitumatura di tutta l'intera superficie per mq. 1.303,00; - creazione di una cabina “GAS METANO” all'interno del lotto di dimensioni 1.50x2.50= mq. 3,75 circa, in modo permanente.
Il Comune di Casapesenna, non contestava il fatto storico e sollevava
6 R.G. 7773/2022
unicamente la questione di giurisdizione. Non produceva agli atti alcuna dichiarazione di pubblica utilità, presupposto fondamentale per l'emanazione del provvedimento di espropriazione.
In merito alla domanda di risarcimento Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno essa va rigettata, non avendo l'attore provato di aver subito gravi pregiudizi in punto di perdita delle utilità ritraibili dall'immobile per cui è causa.
La domanda va rigettata in quanto formulata, da un punto di vista deduttivo prima ancora che probatorio, in modo generico, non avendo parte attorea allegato le circostanze dalle quali far discendere, anche in via presuntiva,
l'esistenza del pregiudizio, essendosi limitato a riportare indicativamente il presunto ammontare di un eventuale canone di locazione dell'immobile, determinato arbitrariamente, senza dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per la locazione, né di aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli a causa dell'occupazione dell'appartamento.
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale "nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico
(sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere
7 R.G. 7773/2022
agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche
l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia
l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (Cass.
Sez. 3, sent. 25 maggio 2018, n. 13071. Rv. 648709-01; nello stesso senso, anteriormente, Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013 n. 15111, Rv. 626875-01, nonchè, successivamente, Cass. Sez. 3, ord. 4 dicembre 2018, n. 31233, Rv.
651942-01; Cass. Sez. 3, sent. 24 aprile 2019, n. 11203, Rv. 653590-01;
Cass. Sez. 3, ord. 16 marzo 2021, n. 7280, Rv. 660912-01; Cass. Sez. 3, ord.
25 maggio 2021, n. 14268, Rv. 661551-02). Non è, dunque, escluso il ricorso alla prova per presunzioni, giacchè esse "costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza
e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione", spettando, pertanto, "al giudice di merito valutare
l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 15111 del 2013, cit.).
Resta, tuttavia, inteso che se "il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici", un "alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di
8 R.G. 7773/2022
mettere l'immobile a frutto" (così, in motivazione, da ultimo, Cass., Sez. 3, ord. n. 7280 del 2021, cit.).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico dott.ssa Paola Odorino, definitivamente pronunciando nella causa R.G n. 7773/2022 proposta da IN IC e IN BR nei confronti del Comune di Casapesenna, in persona del Sindaco pro tempore,
AR De RO così provvede:
1. accoglie la domanda di parte attrice, per tutte le motivazioni innanzi rilevate e, per l'effetto, ordina a parte convenuta la restituzione, riconsegna e rilascio del lotto di terreno ricadente nel territorio del
Comune di Casapesenna (CE) esposto su via Roma, riportato in
Catasto urbano al foglio 2 particella 717-1093-1094-1095 per una superfice complessiva di mq. 1.303,00;
2. Condanna il convenuto Comune di Casapenna in persona del Sindaco pro tempore AR De RO, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio liquidate che in complessivi € 3562,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa 15 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino
9 R.G. 7773/2022
10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del G.I., Dott.
Paola Odorino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7773/2022 del R.G.A.C., Procedimento
Ordinario di Cognizione ex artt.163 e ss. c.p.c., avente ad oggetto: Proprietà
TRA
IN IC, nato a [...] il [...],
(C.F.: e IN BR nato a [...] C.F._1
Vetere il 10.07.1973, (C.F.: rappresentati e difesi C.F._2
dall' avv. Roberto De Michele;
Attore
Contro
Comune di Casapesenna, in persona del Sindaco pro tempore,
AR De RO, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale sita in Via Don Peppe Diana, n.
3 - C.F.: 81001750611, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Petrella
Convenuto
CONCLUSIONI
1 R.G. 7773/2022
All'udienza del 15.02.2022, le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedevano, quindi, che il giudizio venisse trattenuto in decisione
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.07.2022, i sig.ri
IN IC e IN BR convenivano innanzi al Tribunale di
Napoli Nord il Comune di Casapesenna, in persona del Sindaco pro tempore, premessa la loro qualità di comproprietari di un lotto di terreno ricadente nel territorio del Comune di Casapesenna (CE) esposto su via Roma, riportato in Catasto urbano al foglio 2 particella 717-1093-1094-1095 per una superfice complessiva di mq. 1.303,00 circa per sentirlo condannare alla restituzione , riconsegna e rilascio dei terreni o comunque al risarcimento del danno patrimoniale previa sua quantificazione, per il periodo di illegittima occupazione fino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla illegittima occupazione fino al soddisfo e/o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa dall'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. In ogni caso, condannare il Comune di
Casapesenna, al risarcimento del danno patrimoniale, previa sua quantificazione, sul valore venale del bene. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
Fissata la prima udienza per il giorno 20.12.2018, rinviata d'ufficio al
25.06.2019, si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti ES
ON e De CE RA, a mezzo dell'Avv. Sergio Acampora, i quali, impugnando le avverse deduzioni, concludevano per il rigetto della domanda attorea e conseguente condanna alle spese processuali.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, a seguito della prima udienza, tenutasi in data 5 dicembre 2022, la causa veniva rinviata al 17
2 R.G. 7773/2022
aprile 2023 per consentire al convenuto la regolarizzazione della procura.
Con ordinanza resa fuori udienza veniva risolta la questione di giurisdizione sollevata dal Comune e venivano concessi, su istanza delle parti, i termini ex art. 183, VI° co., c.p.c., con rinvio della causa al 2 ottobre 2023 a trattazione scritta, nella quale il GOP, lette le richieste istruttorie delle parti, ritenuta la causa sufficientemente istruita rinviava la causa all'udienza dell'8 aprile
2023 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva riservata la causa in decisone con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§§§ §§§§ §§§
Rileva il Tribunale, ad ogni buon fine, che corretto è l'inquadramento della domanda proposta, relativa all'accertamento del diritto degli istanti ad ottenere il rilascio dell'immobile.
Preliminarmente va precisato in ordine alla questione di giurisdizione sollevata dal Comune che le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione Civile di recente, con ordinanza n. 8568 del 26.03.2021, hanno inteso dare continuità ad un principio ormai consolidato - (cfr. Cass. Civ.
SS.UU. 12178 del 30.05.2014; Cass. Civ. SS.UU. 15284 del 25.07.2016;
Cass. Civ. SS.UU. 2145 del 29.01.2018; Cass. Civ. SS.UU. 9334 del
16.04.2018; Cass. Civ. SS.UU. 23102 del 17.09.2019; Cass. Civ. SS.UU.
31028 del 27.11.2019; Cass. Civ. SS.UU. 7454 del 19.03.2020) - quello per cui, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 204/2004 e 191/2006, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie risarcitorie promosse successivamente al 10 agosto 2000, aventi ad oggetto occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le
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norme che lo regolano, e ciò anche nel caso in cui l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione, nonché la sua irreversibile trasformazione, siano avvenute senza alcun titolo che le consentisse, ovvero nonostante il venir meno di detto titolo.
Tale giurisdizione non trova giustificazione nell'idoneità della dichiarazione di pubblica utilità a determinare l'affievolimento del diritto di proprietà, e quindi nella configurabilità della posizione giuridica del proprietario come interesse legittimo, ma nella riconducibilità della fattispecie alla materia urbanistico-edilizia, come definita dall'art. 7 c.p.a., in forza della quale spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere da parte della Pubblica Amministrazione, quali che siano i diritti (reali o personali) fatti valere nei confronti di quest'ultima, nonché la natura (restitutoria o risarcitoria) della pretesa avanzata.
Essa si estende, quindi, a tutte le ipotesi in cui l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, anche se poi quest'ultima sia stata annullata da parte della stessa autorità amministrativa che l'ha emessa o dal giudice amministrativo, oppure la sua efficacia sia altrimenti venuta meno, o ancora l'apprensione e/o l'irreversibile trasformazione del fondo abbiano avuto luogo in assenza di titolo o in virtù di un titolo a sua volta caducato.
Dunque, l'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è condizione imprescindibile per ritenere che l'apprensione l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione siano riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritativo, quale condizione necessaria per affermare la sussistenza della
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giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
In conclusione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo le controversie risarcitorie aventi ad oggetto occupazioni illegittime da parte della Pubblica Amministrazione, preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere pubblico, riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate.
Per il caso di specie, l'eccezione di difetto di giurisdizione è manchevole di un fondato sostegno, atteso che l'occupazione del bene oggetto di controversia appare posta in essere in carenza assoluta di potere pubblico, tanto da rappresentare un'attività di fatto (c.d. occupazione o apprensione usurpativa), tale da integrare un illecito comune a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo e non diverso da quello che potrebbe venire commesso da un privato che leda diritti dei terzi, onde l'azione che ne è consegue rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario. Difatti, all'uopo non emergono atti preordinati all'esercizio di un pubblico potere ovvero di una distinta dichiarazione di pubblica utilità; soltanto in un momento successivo all'occupazione e alla trasformazione del bene oggetto di controversia, come riferito dalla difesa del convenuto ente, fra l'altro priva di specifici rilievi in merito, il Comune di Casapesenna (CE) ha approvato il
Piano Urbanistico Comunale (PUC), con delibera del Consiglio Comunale del 01.10.2020. Orbene, non si evince la giurisdizione del Giudice
Amministrativo, poiché verrebbe in questione non un potere autoritativo, ma un comportamento materiale scisso dalla procedura espropriativa.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e va parzialmente accolta.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che il cespite è pervenuto agli odierni istanti per testamento pubblicato in data 22.05.2003 e registrato in
5 R.G. 7773/2022
Aversa il 29.05.2003 al n. 1059 per Notaio Giovanni Lupoli, giusta successione registrata al n. 51, volume 479 del 09.07.2003 a nome di
IN MA deceduta in data 18.01.2003. L'immobile, risulta essere stato oggetto di occupazione di puro fatto (c.d. occupazione usurpativa) da parte del Comune di Casapesenna, in carenza di una previa dichiarazione di pubblica utilità, che ne ha comportato una trasformazione irreversibile a seguito della realizzazione sul detto lotto di terreno dei lavori di
“Riqualificazione di alcune strade comunali, via Roma compresa“ commissionati dall'Ente, senza l'esperimento della preventiva procedura di esproprio, come previsto dalle Leggi e norme vigenti. Per tale motivo gli attori, in data 13.03.2019 con prot. n. 2093, diffidavano il Sindaco pro- tempore, il responsabile dell'Ufficio Tecnico, sezione Urbanistica e Lavori pubblici, nonché il progettista e direttore dei lavori a sospendere i lavori, Il
Comune di Casapesenna, procedeva al completamento delle opere avviate, in particolare, procedendo alla: - occupazione totale di tutta la particella 717 con realizzazione di un marciapiede pedonale;
- occupazione sia materiale che cartolare di una striscia di ml 7,00 che ha smembrato della particella n.
1094, mediante la realizzazione di una strada di attraversamento che pone in comunicazione in senso Est/Ovest via 1° traversa di Maria Ausiliatrice con via Roma;
- esecuzione arbitraria degli accessi carrabili sull'intero lotto di terreno, onde consentire l'ingresso del traffico veicolare, con trasformazione irreversibile della destinazione dell'intera superficie del lotto a parcheggio;
- realizzazione di lavori di bitumatura di tutta l'intera superficie per mq. 1.303,00; - creazione di una cabina “GAS METANO” all'interno del lotto di dimensioni 1.50x2.50= mq. 3,75 circa, in modo permanente.
Il Comune di Casapesenna, non contestava il fatto storico e sollevava
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unicamente la questione di giurisdizione. Non produceva agli atti alcuna dichiarazione di pubblica utilità, presupposto fondamentale per l'emanazione del provvedimento di espropriazione.
In merito alla domanda di risarcimento Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno essa va rigettata, non avendo l'attore provato di aver subito gravi pregiudizi in punto di perdita delle utilità ritraibili dall'immobile per cui è causa.
La domanda va rigettata in quanto formulata, da un punto di vista deduttivo prima ancora che probatorio, in modo generico, non avendo parte attorea allegato le circostanze dalle quali far discendere, anche in via presuntiva,
l'esistenza del pregiudizio, essendosi limitato a riportare indicativamente il presunto ammontare di un eventuale canone di locazione dell'immobile, determinato arbitrariamente, senza dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per la locazione, né di aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli a causa dell'occupazione dell'appartamento.
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale "nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico
(sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere
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agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche
l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia
l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (Cass.
Sez. 3, sent. 25 maggio 2018, n. 13071. Rv. 648709-01; nello stesso senso, anteriormente, Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013 n. 15111, Rv. 626875-01, nonchè, successivamente, Cass. Sez. 3, ord. 4 dicembre 2018, n. 31233, Rv.
651942-01; Cass. Sez. 3, sent. 24 aprile 2019, n. 11203, Rv. 653590-01;
Cass. Sez. 3, ord. 16 marzo 2021, n. 7280, Rv. 660912-01; Cass. Sez. 3, ord.
25 maggio 2021, n. 14268, Rv. 661551-02). Non è, dunque, escluso il ricorso alla prova per presunzioni, giacchè esse "costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza
e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione", spettando, pertanto, "al giudice di merito valutare
l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 15111 del 2013, cit.).
Resta, tuttavia, inteso che se "il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici", un "alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di
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mettere l'immobile a frutto" (così, in motivazione, da ultimo, Cass., Sez. 3, ord. n. 7280 del 2021, cit.).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico dott.ssa Paola Odorino, definitivamente pronunciando nella causa R.G n. 7773/2022 proposta da IN IC e IN BR nei confronti del Comune di Casapesenna, in persona del Sindaco pro tempore,
AR De RO così provvede:
1. accoglie la domanda di parte attrice, per tutte le motivazioni innanzi rilevate e, per l'effetto, ordina a parte convenuta la restituzione, riconsegna e rilascio del lotto di terreno ricadente nel territorio del
Comune di Casapesenna (CE) esposto su via Roma, riportato in
Catasto urbano al foglio 2 particella 717-1093-1094-1095 per una superfice complessiva di mq. 1.303,00;
2. Condanna il convenuto Comune di Casapenna in persona del Sindaco pro tempore AR De RO, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio liquidate che in complessivi € 3562,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa 15 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino
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