CASS
Sentenza 18 luglio 2023
Sentenza 18 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2023, n. 31019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31019 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste nel procedimento a carico di AN NC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 01/12/2022 della Corte di appello di Trieste, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla prescrizione e alla confisca;
letta per l'imputato la memoria dell'avv. Monica Salerno che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 10 dicembre 2022 la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza in data 19 novembre 2019 del GUP del Tribunale di Trieste, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, contestati ai capi A) e B), perché estinti per prescrizione e ha revocato la confisca del denaro. Penale Sent. Sez. 3 Num. 31019 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 13/06/2023 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ed eccepisce con il primo motivo l'errore nella dichiarazione della prescrizione perché i fatti risalivano al 2013 e al 2014 e quindi erano assoggettati al diverso regime di prescrizione dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 2, comma 36 vides semel lett. I), d.l. 13 agosto 2011 n. 138, conv. in I. 14 settembre 2011 n. 148, che aveva portato l'aumento della prescrizione di 1/3; eccepisce con il secondo motivo l'errore nella revoca della confisca in violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. La difesa dell'imputato ha chiesto invece il rigetto del ricorso con conferma della sentenza di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. I reati contestati all'imputato dell'art. 5 d.lgs. n.74 del 2000 si prescrivono in dieci anni, dopo la novella dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, e quindi, come correttamente rilevato dal Pubblico ministero ricorrente, il 30 settembre 2023 e il 30 settembre 2024. E' errata conseguentemente la revoca della confisca perché si tratta di sanzione obbligatoria in caso di condanna o di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti per i reati tributari ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. S'impone, pertanto, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia affinché valuti la responsabilità dell'imputato e i presupposti della confisca.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia. Co à deciso, il 13 giugno 2023
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla prescrizione e alla confisca;
letta per l'imputato la memoria dell'avv. Monica Salerno che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 10 dicembre 2022 la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza in data 19 novembre 2019 del GUP del Tribunale di Trieste, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, contestati ai capi A) e B), perché estinti per prescrizione e ha revocato la confisca del denaro. Penale Sent. Sez. 3 Num. 31019 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 13/06/2023 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ed eccepisce con il primo motivo l'errore nella dichiarazione della prescrizione perché i fatti risalivano al 2013 e al 2014 e quindi erano assoggettati al diverso regime di prescrizione dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 2, comma 36 vides semel lett. I), d.l. 13 agosto 2011 n. 138, conv. in I. 14 settembre 2011 n. 148, che aveva portato l'aumento della prescrizione di 1/3; eccepisce con il secondo motivo l'errore nella revoca della confisca in violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. La difesa dell'imputato ha chiesto invece il rigetto del ricorso con conferma della sentenza di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. I reati contestati all'imputato dell'art. 5 d.lgs. n.74 del 2000 si prescrivono in dieci anni, dopo la novella dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, e quindi, come correttamente rilevato dal Pubblico ministero ricorrente, il 30 settembre 2023 e il 30 settembre 2024. E' errata conseguentemente la revoca della confisca perché si tratta di sanzione obbligatoria in caso di condanna o di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti per i reati tributari ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. S'impone, pertanto, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia affinché valuti la responsabilità dell'imputato e i presupposti della confisca.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia. Co à deciso, il 13 giugno 2023