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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4971/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 4971/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(p. iva ), in persona dell'amm.re p.t., Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. ), tutti rapp.ti e difesi C.F._1 Parte_3 C.F._2 dagli avv. Domenico Leo e Vincenzo Aliberti e presso cui eleggono dom.lio in Pompei (NA) alla via Parrocchia n. 26
- Parte Opponente -
E
(p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_ legale rappresentante rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Vitiello e presso cui elegge dom.lio in alla Via Nazionale 124 CP_1
- Parte Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parti opponenti chiedevano di ritenere e dichiarare illegittime le somme richieste nel provvedimento monitorio per carenza dei requisiti essenziali di certezza, liquidità ed esigibilità; di ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi, delle c.m.s., delle commissioni sulla disponibilità immediata somme, spese, determinati ed applicati in violazione della L. 108/96, con superamento del tasso soglia previsto dalla normativa di riferimento;
di ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti pagina 1 di 8 contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole all'esponente, senza alcuna preventiva comunicazione;
di ritenere e dichiarare non dovute per violazione di legge, e dunque indebite, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
di ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite, per carenza di forma scritta ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissioni di massimo scoperto per commissione disponibilità immediata somme calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in aggiunta agli interessi passivi;
di ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte e liquidate a titolo di spese;
di ritenere e dichiarare non dovute, perché non autorizzate e dunque indebite, le somme contestate nel capo intitolato Contestazione degli addebiti riportati negli estratti;
di rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi per tutta la durata con la depurazione degli interessi, delle c.m.s. delle commissioni d.i.f. e delle spese, nonché gli addebiti contestati, in quanto determinate ed applicate in violazione alla legge anti usura L. 108/96 letta in combinato disposto con l'art. 1815 2° comma c.c.; di rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi per tutta la durata con i soli interessi passivi al tasso legale, eliminando le somme addebitate a titolo di c.m.s., commissioni d.i.f. e di spese, nonché gli addebiti contesati, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B; in conseguenza di quanto sopra, revocare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la , alla restituzione e/o Controparte_3 risarcimento della somma che sarà determinata in corso di causa o quel diverso dato contabile maggiore o minore che il Tribunale adito riterrà di determinare, oltre interessi come per legge;
di ritenere e dichiarare che l'istituto di credito ha omesso di adempiere a quanto previsto dalla disciplina dettata dall'art. 1832 cc letto in combinato disposto con l'art. 1712 e 1857 cc e per effetto di quanto sopra, condannare l'istituto di credito al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale da quantificare in corso di causa ovvero in via equitativa oltre interessi come per legge;
di accertare e dichiarare la violazione da parte della CP_1 convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto e, per l'effetto, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attore, in relazione alla violazione degli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c. nella misura che sarà provata in corso di causa o nella diversa somma ritenuta di Giustizia anche in via equitativa;
di condannare la banca convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
I fidejussori chiedevano, poi, di dichiararsi la carenza di legittimazione passiva nei confronti dei sig. e in quanto l'opposto non aveva fornito prova del Parte_2 Parte_3 rapporto obbligatorio per il quale scaturiva la invocata fidejussione. Infatti, dai documenti depositati dall'opposto non risultava il contratto fidejussorio ivi invocato;
parte opposta chiedeva di rigettarsi l'opposizione come proposta perché nulla, inammis- sibile, improponibile, improcedibile e comunque infondata nel merito e, per l'effetto, confermarsi il Decreto Ingiuntivo nr, 1111/20 condannando gli opponenti al pagamento, in favore della opposta , del credito ivi indicato e/o comunque di quello CP_3 Controparte_1 accertato in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di avvocato in causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 8 LA FASE MONITORIA
-Col ricorso monitorio la , premettendo che, Controparte_1 in data 20/01/2005, la con sede in Scafati (Sa) alla via San. Marzano V.le Parte_1
Longole 25, in persona dei legale rapp.te p.t., aveva stipulato il contratto di conto corrente nr.
0300031118; che, in data 17/02/2014, il SI. , nato il [...] a [...] Controparte_4
Marzano sul Sarno (Sa), si era costituito quale fideiussore della sino alla Parte_1 concorrenza dell'importo di € 200.000,00; che, in data 14/07/2017, il SI. Parte_2
, nato a [...] il [...] e la SI.ra , nata a
[...] Parte_3
NO (Na) il 03/10/1964 si erano costituiti quali fideiussori della sino Parte_1 alla concorrenza dell'importo di €. 320.000,00; che, in data 28/01/2019, la Parte_1 aveva stipulato un contratto di apertura di credito per 25.000,00, da rimborsare entro il
28/07/2020, a regolarsi sul suindicato conto corrente n. 0300031118; che, in data 11/11/2019, aveva provveduto a revocare ogni affidamento concesso alla con l'obbligo Parte_1 dell'immediato pagamento delle somme dovute;
che, alla data del 30/03/2020 il detto conto corrente presentava un saldo debitore di €. 21.830,99, dichiarandosi creditrice dell'indicata somma, adiva il Tribunale di Nocera Inferiore richiedendo l'ingiunzione di pagamento in danno dei debitori in via solidale.
-Con decreto monitorio nr. 1111/2020, reso il 30/07/2020 nel giudizio in RG nr. 3037/2020, il Tribunale adito ingiungeva ai debitori di pagare, solidalmente tra loro, la somma richiesta oltre interessi e spese della procedura.
-Ricorso e decreto venivano notificati a tutti i debitori in data 21/09/2020, ad eccezione del perche' deceduto. Persona_1
LA FASE DELL'OPPOSIZIONE
-Con l'atto di citazione introduttivo gli opponenti adivano il Tribunale di Nocera Inferiore, premettendo, in punto di fatto, che la non aveva allegato in fase monitoria gli estratti CP_1 contabili del conto di corrispondenza, limitandosi a depositare solo la certificazione ex art. 50 TUB, ne' tali estratti erano stati inviati alla correntista con le modalita' prescritte dalla legge. Gli opponenti contestavano la validità della certificazione ex art. 50 T.U.B. in quanto carente di elementi essenziali. Con riguardo al contratto nr. 0300031118 del 20/01/2005 gli opponenti contestavano l'usura ab origine, risultando indicati tassi di interesse superiori al tasso soglia, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto non correttamente stabilite, l'applicazione di spese non contrattualmente previste, la pratica dell'applicazione delle date in valuta attiva e passiva postergata ed antergata rispetto alla data della reale operazione, la pratica della capitalizzazione per mancanza di reciprocità nonché la mancata regolarizzazione del DIF e del CIV a partire dal febbraio 2009. La correntista osservava l'insussistenza di prova dell'avvenuta comunicazione della volontà di recedere dal rapporto.
-Con tempestiva comparsa si costituiva parte opposta, la quale rilevava che il decreto Ingiuntivo de quo, ai sensi e per gli effetti dell' art. 50 T.U.B., poteva essere chiesto ed ottenuto in forza di un estratto conto certificato e che, nel giudizio di opposizione, avrebbe assolto il proprio onere probatorio;
che la correntista aveva sempre accettato espressamente tutte le clausole contrattuali e le condizioni economiche da applicare ai rapporti intrattenuti Contr con la (capitalizzazione, tassi d'interesse, commissioni, spese e Controparte_1 valute) a seguito della sottoscrizione del contratto di conto corrente ordinario n.
03/3000301118 e del contratto di conto anticipi crediti/documenti n. 03/007301118 (già finanziamenti fatture n. 003 301118-30). Con specifico riferimento alle doglianze degli pagina 3 di 8 opponenti, l'opposta deduceva che, adottando la corretta metodologia di quantificazione del TAEG in riferimento alle pattuizioni contrattuali ed, in particolare, a quelle più gravose previste nell'ipotesi di sconfinamento, come indicata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.16303/2018, nel contratto di conto corrente n. 03/000301118 del 20.01.2005 non vi era stata violazione della legge n.108/1996 con conseguente insussistenza della presunta usurarietà originaria;
che, quanto al presunto anatocismo, il contratto di apertura di conto corrente n.03/000301118 del 20.01.2005, risultava conforme a quanto disposto nell'articolo 6 della Delibera CICR 09.02.2000; che, quanto alla commissione di massino scoperto, che nel contratto di conto corrente n.03/000301118 del 20.01.2005 e nei successivi contratti di credito, risultavano espressamente convenute ed accettate dal correntista sia nella misura che nelle modalità di calcolo;
che, quanto alla modifica unilaterale delle condizioni economiche in senso sfavorevole in violazione del disposto di cui all'art. 118 TUB, la modifica delle condizioni economiche e contrattuali veniva regolarmente pattuita nel contratto del
20.01.2005.
- In corso di causa veniva prodotta documentazione, veniva espletata ctu tecno-contabile e la causa veniva rinviata ex art. 281-sexies, in cui le parti con le note di trattazione scritta rassegnavano le proprie conclusioni e richiedevano che la causa venisse decisa ed il Giudice, assegnava la causa a sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la legittimazione passiva in giudizio dei fidejus-sori e . Parte_3 Parte_2
Contestualmente, alle note del 04/12/2022, infatti, parte opposta ha depositato la dichiarazione, datata 14/07/2017, in cui i detti opponenti hanno confermato di aver prestato, con atto del 04/01/2008 fideiussione fino all'importo di Euro 200.000,00 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni presenti e future della nei Parte_1 confronti della detta banca;
di aver intenzione di elevare l' importo della garanzia prestata da Euro 200.000,00 a Euro 320.000,00, confermandola in ogni sua parte.
Non essendo il detto documento stato contestato in relazione alla sua veridicità, si ritiene che la abbia provato documentalmente l' esistenza delle fidejussioni e le concrete CP_1 modalita' di operativita'. L'eccezione deve, pertanto, essere disattesa.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. La correntista ed i suoi fidejussori hanno contrastato la domanda monitoria deducendo l'inesistenza di un attuale debito, garantito dai fidejussori, in capo alla correntista, stante l'applicazione di clausole nulle in seno al contratto di conto corrente e, specificamente, in relazione all'applicazione di tassi di interesse superiori a quelli soglia, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi per mancanza di reciprocità, alle commissioni di massimo scoperto non correttamente stabilite, all'applicazione di spese non contrattualmente previste, all'applicazione delle date in valuta attiva e passiva postergata ed antergata rispetto alla data della reale operazione. Questo Giudice ha affidato al consulente tecnico nominato l'accertamento in ordine alle doglianze mosse dagli opponenti.
Le risultante della consulenza, cui questo Giudice si riporta, condividendone i criteri e le modalita' di esecuzione, hanno evidenziato la parziale fondatezza dell'assunto degli opponenti.
pagina 4 di 8 In giudizio e' stata prodotta la seguente documentazione: lettera di apertura di credito del c/c n. 301118 del 20/01/2005, correlato delle condizioni economiche, sottoscritto da entrambe le parti;
lettera di apertura di credito in conto corrente n. 301118 del 04/01/2008, con validità fino a revoca di Euro 10.000,00, avente data certa, contenente le condizioni economiche e sottoscritto dal correntista;
lettera di aumento ad Euro 25.000,00 dell'apertura di credito a valere sul detto c/c, avente data certa, contenente le condizioni economiche e sottoscritto dal correntista;
lettera di Aumento da Euro 50.000,00 ad Euro 75.000,00 dell'anticipo su fattura a valere sul detto c/c, avente data certa, con condizioni economiche e sottoscritto dal correntista;
apertura di credito per anticipo su fatture – Commissione sull'accordato e Modifica delle Condizioni Economiche – Accettazione del 06/12/2012, con validità fino a revoca di Euro 75.000,00, a valere sul rapporto n. 9382/0003/3011118, avente data certa, sottoscritto da entrambe le parti;
apertura di credito in conto corrente – Modifica delle Condizioni Economiche – Accettazione del 18/02/2014, di Euro 25.000,00, a valere sul c/c n. 003/3011118, avente data certa, sottoscritto da entrambe le parti;
apertura di credito per anticipo su fatture – Commissione sull'accordato e Modifica delle Condizioni Economiche – Accettazione del 18/02/2014, con validità fino a revoca di Euro 75.000,00, a valere sul rapporto n. 9382/0003/3011118, avente data certa, sottoscritto da entrambe le parti;
lettera di
Fideiussione Omnibus fino ad Euro 200.000,00 del 18/02/2014, avene data certa, correlato dal Documento di sintesi, sottoscritto dal fideiussore e dalla Banca;
Controparte_4 apertura di credito in conto corrente n. 03/000301118 del 14/07/2017, di Euro 25.000,00, da rimborsare entro il 13/01/2019, avente data certa, correlato dal Documento di Sintesi e sottoscritto da entrambe le parti;
Dichiarazione Integrativa per aumento/riduzione del massimale (Fideiussione Omnibus) del 14/07/2017, correlato dal Documento di sintesi, sottoscritto dai fideiussori e nonché dalla Banca;
lettera di Parte_3 Parte_2 affidamento utilizzabile mediante Anticipazioni con Conto Anticipi - Accettazione del
03/08/2017, di Euro 75.000,00 da rimborsare entro il 03/02/2019, regolato sul rapporto c/c anticipo fatture n. 03/007301118, correlato di Documento di sintesi e sottoscritto da entrambe le parti;
apertura di credito in conto corrente n. 03/000301118 del 28/01/2019, correlato dal
Documento di sintesi e sottoscritto da entrambe le parti;
raccomandata A/R della
[...]
del 11/11/2019, avente ad oggetto la revoca degli affidamenti;
raccomandata Controparte_3
A/R della del 11/11/2019, avente ad oggetto la risoluzione del Controparte_3 contratto di mutuo chirografario n. 1001180; estratti conto, scalari e prospetti competenze del c/c n. 360 003 301118-30 dal 28/01/2005 al 30/09/2020; estratti conto, scalari e prospetti competenze del finanziamento fatture/conto anticipi crediti documenti n. 360 003 301118-30 dal 21/12/2005 al 27/02/2020. Sulla base della detta documentazione e' stato possibile analizzare compiutamente i rapporti bancari intercorsi tra le parti.
Preliminarmente, la consulente ha proceduto, per il periodo intercorso tra la data di disponibilità della documentazione depositata in atti e quella del 11/11/2009 (corrispondente a dieci anni prima la data revoca degli affidamenti e messa in mora), all'individuazione delle somme ripetibili e non ripetibili del conto corrente ordinario n. 03/000301118, su cui venivano addebitati anche gli interessi e competenze del conto anticipo n. 03/000301118.
In relazione alla palesata applicazione di interessi usurari, la consulente ha verificato, in raffronto tra la documentazione bancaria sottoscritta e gli estratti conto esibiti, l'eventuale superamento del tasso soglia (usura originaria) in riferimento al conto corrente di corrispondenza nr. 301118 ed ai connessi conti anticipi, sia per le operazioni entro il fido che oltre, ed ha concluso che erano state pattuite sempre delle condizioni economiche di grandezza al di sotto della soglia usuraria in vigore all'epoca della sottoscrizione dei diversi pagina 5 di 8 contratti versati in atti, anche in riferimento a ciascuna delle “proposte di modifica unilaterale” delle condizioni economiche intervenute successivamente alla stipula dei contratti.
Trattandosi, poi, di contratti a tasso variabile, in considerazione delle istruzioni della Banca d'Italia, dovendo essere effettuata la verifica dell'usura solo alla data di stipula del contratto, la consulente non ha proceduto alla verifica dell'eventuale usura sopravvenuta. La doglianza e' infondata.
In relazione all'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale, e' stato accertato, quanto al conto ordinario, che la lettera di apertura di credito del c/c n. 301118 del 20/01/2005 sia stata approvata specificatamente per iscritto (e nella stessa vi era la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi sia creditori che debitori), così come nella concessione dell' affidamento di Euro 10.000,00 del 04/01/2008 e nella modifica delle condizioni economiche – accettazione del 18/02/2014; quanto al conto anticipo, che solo con la modifica delle condizioni economiche – accettazione del 06/12/2012 è stata approvata specificatamente per iscritto la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con periodicità trimestrale, così pure nella modifica delle condizioni economiche – accettazione del 18/02/2014. Per entrambi i rapporti bancari, in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera
C.I.C.R. del 09/08/2016, con i contratti sottoscritti in data 14/07/2017 e 01/08/2017 venivano specificatamente approvate per iscritto le norme che prevedevano il conteggio degli interessi debitori con periodicità annuale ed esigibilita' al 1° marzo dell'anno successivo, senza produzione di interessi.
La consulente, sulla base della documentazione esibita ha provveduto, per il conto ordinario: dal 28/01/2005 al 31/12/2013, ad applicare la capitalizzazione trimestrale gli interessi debitori;
dal 01/01/2014 al 30/09/2017, ad escludere qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori;
dal 01/10/2017, ad effettuare la liquidazione degli interessi debitori al 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione;
per il conto anticipo: dal 21/12/2005 al 05/12/2012, ad escludere la capitalizzazione degli interessi debitori;
dal 06/12/2012 al
31/12/2013, ad applicare la liquidazione trimestrale gli interessi debitori;
dal 01/01/2014 al
30/09/2017, ad escludere qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori;
dal 01/10/2017, a liquidare gli interessi debitori al 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione. La relativa doglianza e', quindi, parzialmente fondata.
In relazione all'applicazione della commissione di massimo scoperto, la consulente ha verificato che, nel contratto del 28/01/2005 risultava convenuta per la commissione di massimo scoperto solo l'aliquota dello 0,500%, mentre non era stata indicata sua modalità di calcolo;
nella concessione di affidamento di Euro 10.000,00 del 04/01/2008 erano state pattuite, per la commissione di massimo scoperto, le aliquote dello 0,375% entro il limite di fido e dell'1,000% oltre il suo limite, senza indicare però la sua modalità di calcolo;
nella proposta di modifica unilaterale dell'11/05/2009 era stata indicata per la commissione di massimo scoperto che con decorrenza dal 01/07/2009 sarebbe stata applicata l'aliquota dello 0,625% per utilizzi nei limiti del fido e specificata anche la sua modalità di calcolo;
nella proposta di modifica unilaterale del 12/02/2010 era stata indicata per la commissione di massimo scoperto che con decorrenza dal 01/04/2010 sarebbe stata applicata l'aliquota dello 0,625% per utilizzi nei limiti del fido;
nell'aumento di affidamento ad Euro 25.000,00 del 22/06/2010 era stata indicata per la commissione di massimo scoperto sia la misura dello 0,500% e sia la sua modalità di calcolo;
nella proposta di modifica unilaterale del 25/06/2010 era stata indicata per la commissione di massimo scoperto che con decorrenza dal 09/08/2010 sarebbe stata applicata l'aliquota dello 0,625% per utilizzi nei limiti del fido;
nella proposta di modifica unilaterale del 20/01/2012 era stata indicata che dal 01/04/2012 la pagina 6 di 8 commissione di massimo scoperto sarebbe stata convertita in commissione sul fido accordato, specificando la sua modalità di calcolo, così pure la voce onere trimestrale per scoperto/sconfinamento sarebbe stata rinominata in commissione di istruttoria veloce, indicandola misura in Euro 10,00.
In relazione alla commissione di istruttoria veloce, la consulente ha verificato che nel contratto del 18/02/2014 erano state convenute sia la misura di Euro 10,00 per ciascun sconfinamento, massimo trimestrale Euro 100,00, sia la sua modalità di calcolo, così come per la commissione sul fido accordato;
nella proposta di modifica unilaterale del 24/07/2012 era stata indicata per la commissione di istruttoria veloce la misura in Euro 10,00, con un massimo trimestrale di Euro 100,00, e la sua modalità di calcolo;
nell'apertura di credito del 14/07/2017 erano state pattuite: per la commissione sul fido accordato sia l'aliquota annuale del 2% sia la sua modalità di calcolo da addebitare trimestralmente;
per la commissione di istruttoria veloce (extra fido) sia la misura di Euro 10,00 per ciascun sconfinamento, massimo trimestrale Euro 100,00, sia la sua modalità di calcolo;
nell'apertura di credito del 28/01/2019 erano state convenute: per la commissione sul fido accordato sia l'aliquota annuale del 2% e sia la sua modalità di calcolo da addebitare trimestralmente;
per la commissione di istruttoria veloce (extra fido) sia la misura di Euro 10,00 per ciascun sconfinamento, massimo trimestrale Euro 100,00, e sia la sua modalità di calcolo. In relazione al conto anticipo e' stato verificato che nella proposta di modifica unilaterale dell'13/05/2009 era stata indicato che per la commissione di massimo scoperto che con decorrenza dal 01/07/2009 sarebbe stata applicata l'aliquota dello 0,250% per utilizzi nei limiti del fido e sia anche la sua modalità di calcolo;
nella proposta di modifica unilaterale del 12/02/2010 era stata indicata per la commissione di massimo scoperto che con decorrenza dal 01/04/2010 sarebbe stata applicata l'aliquota dello 0,250% per utilizzi nei limiti del fido;
nella proposta di modifica unilaterale del 20/01/2012 era stata indicata che dal 01/04/2012 la commissione di massimo scoperto sarebbe stata convertita in commissione sul fido accordato, specificando la misura dello 0,500% e la sua modalità di calcolo;
nel contratto del 06/12/2012 era stata convenuta per la commissione sul fido accordato sia l'aliquota dello 0,50% trimestrale e sia la sua modalità di calcolo;
nella modifica delle condizioni economiche del 18/02/2014 era stata pattuita per la commissione sul fido accordato sia l'aliquota dello 0,50% trimestrale e sia la sua modalità di calcolo;
nella lettera di affidamento del 03/08/2017 era stata convenuta per la commissione sul fido accordato sia l'aliquota annuale del 2% e sia la sua modalità di calcolo da addebitare trimestralmente. Conseguentemente deve ritenersi che, per il conto ordinario, la abbia legittima-mente CP_1 applicato la commissione di massimo scoperto solo dall' 01/07/2009, mentre abbia, fin dall'inizio, legittimamente applicato la commissione sul fido accordato e la commissione di istruttoria veloce;
per il conto anticipi, abbia legittimamente applicato, la commissione sul fido accordato e la commissione di istruttoria veloce. fin dall'inizio, ma la commissione di massimo scoperto solo dall'01/07/2009. Anche tale doglianza e' solo parzialmente fondata.
Come da quesiti la stessa ctu ha, quindi, proceduto ad un riconteggio delle operazioni bancarie del detto periodo. Ne e' disceso un minor credito in favore della Banca pari ad €. 13.708,40, alla data del 30/09/2020, rispetto a quello riportato nel saldo finale della CP_1 pari ad €.23.726,66, con una differenza di €. 10.018,26. Ne consegue che la domanda subordinata di pagamento, avanzata dall'opposta in comparsa, debba essere accolta in tale misura.
pagina 7 di 8 Gli opponenti debbono, pertanto, essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, nei confronti dell'opposta della complessiva somma di €. 13.708,40. Sull'indicata somma debbono essere conteggiati gli interessi con decorrenza dalla data di deposito del ricorso monitorio al soddisfo. Essendo stata accertata una diversa somma rispetto a quella richiesta in via monitoria, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese giudiziali debbono essere integralmente compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza. Le spese della consulenza tecnica debbono essere poste integralmente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da come rapp.ta, Parte_1 Parte_2
e , nei confronti della
[...] Parte_3 Controparte_1
, come rapp.ta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
-Accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta, come da motivazione, perche' parzialmente fondata in fatto e diritto e, conseguentemente,
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto, nr. 1111/2020, reso il 30/07/2020 nel giudizio in RG nr. 3037/2020, dal Tribunale adito.
2) In accoglimento parziale della domanda di pagamento avanzata dall' opposta accerta l'esistenza di un credito in suo favore di €. 13.708,40, a titolo di saldo finale del conto corrente nr. 03/3000301118, alla data del 30/09/2020, in luogo del saldo a proprio favore riportato in €. 23.726,66, e, conseguentemente, condanna gli opponenti, in solido tra loro, a pagare in favore di parte opposta al titolo dedotto la complessiva somma di €. 13.708,40, oltre interessi legali dalla data della domanda monitoria e sino al soddisfo.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
4) Condanna parte opposta a pagare in favore della Dott.sa le spese della ctu,, Parte_4 con rimborso alla parte vittoriosa in caso di relativa anticipazione.
Nocera Inferiore, 23/12/2024.
Il G.O.
Avv. Angelo Arciello.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 4971/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(p. iva ), in persona dell'amm.re p.t., Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. ), tutti rapp.ti e difesi C.F._1 Parte_3 C.F._2 dagli avv. Domenico Leo e Vincenzo Aliberti e presso cui eleggono dom.lio in Pompei (NA) alla via Parrocchia n. 26
- Parte Opponente -
E
(p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_ legale rappresentante rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Vitiello e presso cui elegge dom.lio in alla Via Nazionale 124 CP_1
- Parte Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parti opponenti chiedevano di ritenere e dichiarare illegittime le somme richieste nel provvedimento monitorio per carenza dei requisiti essenziali di certezza, liquidità ed esigibilità; di ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi, delle c.m.s., delle commissioni sulla disponibilità immediata somme, spese, determinati ed applicati in violazione della L. 108/96, con superamento del tasso soglia previsto dalla normativa di riferimento;
di ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti pagina 1 di 8 contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole all'esponente, senza alcuna preventiva comunicazione;
di ritenere e dichiarare non dovute per violazione di legge, e dunque indebite, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
di ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite, per carenza di forma scritta ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissioni di massimo scoperto per commissione disponibilità immediata somme calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in aggiunta agli interessi passivi;
di ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte e liquidate a titolo di spese;
di ritenere e dichiarare non dovute, perché non autorizzate e dunque indebite, le somme contestate nel capo intitolato Contestazione degli addebiti riportati negli estratti;
di rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi per tutta la durata con la depurazione degli interessi, delle c.m.s. delle commissioni d.i.f. e delle spese, nonché gli addebiti contestati, in quanto determinate ed applicate in violazione alla legge anti usura L. 108/96 letta in combinato disposto con l'art. 1815 2° comma c.c.; di rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi per tutta la durata con i soli interessi passivi al tasso legale, eliminando le somme addebitate a titolo di c.m.s., commissioni d.i.f. e di spese, nonché gli addebiti contesati, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B; in conseguenza di quanto sopra, revocare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la , alla restituzione e/o Controparte_3 risarcimento della somma che sarà determinata in corso di causa o quel diverso dato contabile maggiore o minore che il Tribunale adito riterrà di determinare, oltre interessi come per legge;
di ritenere e dichiarare che l'istituto di credito ha omesso di adempiere a quanto previsto dalla disciplina dettata dall'art. 1832 cc letto in combinato disposto con l'art. 1712 e 1857 cc e per effetto di quanto sopra, condannare l'istituto di credito al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale da quantificare in corso di causa ovvero in via equitativa oltre interessi come per legge;
di accertare e dichiarare la violazione da parte della CP_1 convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto e, per l'effetto, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attore, in relazione alla violazione degli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c. nella misura che sarà provata in corso di causa o nella diversa somma ritenuta di Giustizia anche in via equitativa;
di condannare la banca convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
I fidejussori chiedevano, poi, di dichiararsi la carenza di legittimazione passiva nei confronti dei sig. e in quanto l'opposto non aveva fornito prova del Parte_2 Parte_3 rapporto obbligatorio per il quale scaturiva la invocata fidejussione. Infatti, dai documenti depositati dall'opposto non risultava il contratto fidejussorio ivi invocato;
parte opposta chiedeva di rigettarsi l'opposizione come proposta perché nulla, inammis- sibile, improponibile, improcedibile e comunque infondata nel merito e, per l'effetto, confermarsi il Decreto Ingiuntivo nr, 1111/20 condannando gli opponenti al pagamento, in favore della opposta , del credito ivi indicato e/o comunque di quello CP_3 Controparte_1 accertato in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di avvocato in causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 8 LA FASE MONITORIA
-Col ricorso monitorio la , premettendo che, Controparte_1 in data 20/01/2005, la con sede in Scafati (Sa) alla via San. Marzano V.le Parte_1
Longole 25, in persona dei legale rapp.te p.t., aveva stipulato il contratto di conto corrente nr.
0300031118; che, in data 17/02/2014, il SI. , nato il [...] a [...] Controparte_4
Marzano sul Sarno (Sa), si era costituito quale fideiussore della sino alla Parte_1 concorrenza dell'importo di € 200.000,00; che, in data 14/07/2017, il SI. Parte_2
, nato a [...] il [...] e la SI.ra , nata a
[...] Parte_3
NO (Na) il 03/10/1964 si erano costituiti quali fideiussori della sino Parte_1 alla concorrenza dell'importo di €. 320.000,00; che, in data 28/01/2019, la Parte_1 aveva stipulato un contratto di apertura di credito per 25.000,00, da rimborsare entro il
28/07/2020, a regolarsi sul suindicato conto corrente n. 0300031118; che, in data 11/11/2019, aveva provveduto a revocare ogni affidamento concesso alla con l'obbligo Parte_1 dell'immediato pagamento delle somme dovute;
che, alla data del 30/03/2020 il detto conto corrente presentava un saldo debitore di €. 21.830,99, dichiarandosi creditrice dell'indicata somma, adiva il Tribunale di Nocera Inferiore richiedendo l'ingiunzione di pagamento in danno dei debitori in via solidale.
-Con decreto monitorio nr. 1111/2020, reso il 30/07/2020 nel giudizio in RG nr. 3037/2020, il Tribunale adito ingiungeva ai debitori di pagare, solidalmente tra loro, la somma richiesta oltre interessi e spese della procedura.
-Ricorso e decreto venivano notificati a tutti i debitori in data 21/09/2020, ad eccezione del perche' deceduto. Persona_1
LA FASE DELL'OPPOSIZIONE
-Con l'atto di citazione introduttivo gli opponenti adivano il Tribunale di Nocera Inferiore, premettendo, in punto di fatto, che la non aveva allegato in fase monitoria gli estratti CP_1 contabili del conto di corrispondenza, limitandosi a depositare solo la certificazione ex art. 50 TUB, ne' tali estratti erano stati inviati alla correntista con le modalita' prescritte dalla legge. Gli opponenti contestavano la validità della certificazione ex art. 50 T.U.B. in quanto carente di elementi essenziali. Con riguardo al contratto nr. 0300031118 del 20/01/2005 gli opponenti contestavano l'usura ab origine, risultando indicati tassi di interesse superiori al tasso soglia, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto non correttamente stabilite, l'applicazione di spese non contrattualmente previste, la pratica dell'applicazione delle date in valuta attiva e passiva postergata ed antergata rispetto alla data della reale operazione, la pratica della capitalizzazione per mancanza di reciprocità nonché la mancata regolarizzazione del DIF e del CIV a partire dal febbraio 2009. La correntista osservava l'insussistenza di prova dell'avvenuta comunicazione della volontà di recedere dal rapporto.
-Con tempestiva comparsa si costituiva parte opposta, la quale rilevava che il decreto Ingiuntivo de quo, ai sensi e per gli effetti dell' art. 50 T.U.B., poteva essere chiesto ed ottenuto in forza di un estratto conto certificato e che, nel giudizio di opposizione, avrebbe assolto il proprio onere probatorio;
che la correntista aveva sempre accettato espressamente tutte le clausole contrattuali e le condizioni economiche da applicare ai rapporti intrattenuti Contr con la (capitalizzazione, tassi d'interesse, commissioni, spese e Controparte_1 valute) a seguito della sottoscrizione del contratto di conto corrente ordinario n.
03/3000301118 e del contratto di conto anticipi crediti/documenti n. 03/007301118 (già finanziamenti fatture n. 003 301118-30). Con specifico riferimento alle doglianze degli pagina 3 di 8 opponenti, l'opposta deduceva che, adottando la corretta metodologia di quantificazione del TAEG in riferimento alle pattuizioni contrattuali ed, in particolare, a quelle più gravose previste nell'ipotesi di sconfinamento, come indicata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.16303/2018, nel contratto di conto corrente n. 03/000301118 del 20.01.2005 non vi era stata violazione della legge n.108/1996 con conseguente insussistenza della presunta usurarietà originaria;
che, quanto al presunto anatocismo, il contratto di apertura di conto corrente n.03/000301118 del 20.01.2005, risultava conforme a quanto disposto nell'articolo 6 della Delibera CICR 09.02.2000; che, quanto alla commissione di massino scoperto, che nel contratto di conto corrente n.03/000301118 del 20.01.2005 e nei successivi contratti di credito, risultavano espressamente convenute ed accettate dal correntista sia nella misura che nelle modalità di calcolo;
che, quanto alla modifica unilaterale delle condizioni economiche in senso sfavorevole in violazione del disposto di cui all'art. 118 TUB, la modifica delle condizioni economiche e contrattuali veniva regolarmente pattuita nel contratto del
20.01.2005.
- In corso di causa veniva prodotta documentazione, veniva espletata ctu tecno-contabile e la causa veniva rinviata ex art. 281-sexies, in cui le parti con le note di trattazione scritta rassegnavano le proprie conclusioni e richiedevano che la causa venisse decisa ed il Giudice, assegnava la causa a sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la legittimazione passiva in giudizio dei fidejus-sori e . Parte_3 Parte_2
Contestualmente, alle note del 04/12/2022, infatti, parte opposta ha depositato la dichiarazione, datata 14/07/2017, in cui i detti opponenti hanno confermato di aver prestato, con atto del 04/01/2008 fideiussione fino all'importo di Euro 200.000,00 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni presenti e future della nei Parte_1 confronti della detta banca;
di aver intenzione di elevare l' importo della garanzia prestata da Euro 200.000,00 a Euro 320.000,00, confermandola in ogni sua parte.
Non essendo il detto documento stato contestato in relazione alla sua veridicità, si ritiene che la abbia provato documentalmente l' esistenza delle fidejussioni e le concrete CP_1 modalita' di operativita'. L'eccezione deve, pertanto, essere disattesa.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. La correntista ed i suoi fidejussori hanno contrastato la domanda monitoria deducendo l'inesistenza di un attuale debito, garantito dai fidejussori, in capo alla correntista, stante l'applicazione di clausole nulle in seno al contratto di conto corrente e, specificamente, in relazione all'applicazione di tassi di interesse superiori a quelli soglia, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi per mancanza di reciprocità, alle commissioni di massimo scoperto non correttamente stabilite, all'applicazione di spese non contrattualmente previste, all'applicazione delle date in valuta attiva e passiva postergata ed antergata rispetto alla data della reale operazione. Questo Giudice ha affidato al consulente tecnico nominato l'accertamento in ordine alle doglianze mosse dagli opponenti.
Le risultante della consulenza, cui questo Giudice si riporta, condividendone i criteri e le modalita' di esecuzione, hanno evidenziato la parziale fondatezza dell'assunto degli opponenti.
pagina 4 di 8 In giudizio e' stata prodotta la seguente documentazione: lettera di apertura di credito del c/c n. 301118 del 20/01/2005, correlato delle condizioni economiche, sottoscritto da entrambe le parti;
lettera di apertura di credito in conto corrente n. 301118 del 04/01/2008, con validità fino a revoca di Euro 10.000,00, avente data certa, contenente le condizioni economiche e sottoscritto dal correntista;
lettera di aumento ad Euro 25.000,00 dell'apertura di credito a valere sul detto c/c, avente data certa, contenente le condizioni economiche e sottoscritto dal correntista;
lettera di Aumento da Euro 50.000,00 ad Euro 75.000,00 dell'anticipo su fattura a valere sul detto c/c, avente data certa, con condizioni economiche e sottoscritto dal correntista;
apertura di credito per anticipo su fatture – Commissione sull'accordato e Modifica delle Condizioni Economiche – Accettazione del 06/12/2012, con validità fino a revoca di Euro 75.000,00, a valere sul rapporto n. 9382/0003/3011118, avente data certa, sottoscritto da entrambe le parti;
apertura di credito in conto corrente – Modifica delle Condizioni Economiche – Accettazione del 18/02/2014, di Euro 25.000,00, a valere sul c/c n. 003/3011118, avente data certa, sottoscritto da entrambe le parti;
apertura di credito per anticipo su fatture – Commissione sull'accordato e Modifica delle Condizioni Economiche – Accettazione del 18/02/2014, con validità fino a revoca di Euro 75.000,00, a valere sul rapporto n. 9382/0003/3011118, avente data certa, sottoscritto da entrambe le parti;
lettera di
Fideiussione Omnibus fino ad Euro 200.000,00 del 18/02/2014, avene data certa, correlato dal Documento di sintesi, sottoscritto dal fideiussore e dalla Banca;
Controparte_4 apertura di credito in conto corrente n. 03/000301118 del 14/07/2017, di Euro 25.000,00, da rimborsare entro il 13/01/2019, avente data certa, correlato dal Documento di Sintesi e sottoscritto da entrambe le parti;
Dichiarazione Integrativa per aumento/riduzione del massimale (Fideiussione Omnibus) del 14/07/2017, correlato dal Documento di sintesi, sottoscritto dai fideiussori e nonché dalla Banca;
lettera di Parte_3 Parte_2 affidamento utilizzabile mediante Anticipazioni con Conto Anticipi - Accettazione del
03/08/2017, di Euro 75.000,00 da rimborsare entro il 03/02/2019, regolato sul rapporto c/c anticipo fatture n. 03/007301118, correlato di Documento di sintesi e sottoscritto da entrambe le parti;
apertura di credito in conto corrente n. 03/000301118 del 28/01/2019, correlato dal
Documento di sintesi e sottoscritto da entrambe le parti;
raccomandata A/R della
[...]
del 11/11/2019, avente ad oggetto la revoca degli affidamenti;
raccomandata Controparte_3
A/R della del 11/11/2019, avente ad oggetto la risoluzione del Controparte_3 contratto di mutuo chirografario n. 1001180; estratti conto, scalari e prospetti competenze del c/c n. 360 003 301118-30 dal 28/01/2005 al 30/09/2020; estratti conto, scalari e prospetti competenze del finanziamento fatture/conto anticipi crediti documenti n. 360 003 301118-30 dal 21/12/2005 al 27/02/2020. Sulla base della detta documentazione e' stato possibile analizzare compiutamente i rapporti bancari intercorsi tra le parti.
Preliminarmente, la consulente ha proceduto, per il periodo intercorso tra la data di disponibilità della documentazione depositata in atti e quella del 11/11/2009 (corrispondente a dieci anni prima la data revoca degli affidamenti e messa in mora), all'individuazione delle somme ripetibili e non ripetibili del conto corrente ordinario n. 03/000301118, su cui venivano addebitati anche gli interessi e competenze del conto anticipo n. 03/000301118.
In relazione alla palesata applicazione di interessi usurari, la consulente ha verificato, in raffronto tra la documentazione bancaria sottoscritta e gli estratti conto esibiti, l'eventuale superamento del tasso soglia (usura originaria) in riferimento al conto corrente di corrispondenza nr. 301118 ed ai connessi conti anticipi, sia per le operazioni entro il fido che oltre, ed ha concluso che erano state pattuite sempre delle condizioni economiche di grandezza al di sotto della soglia usuraria in vigore all'epoca della sottoscrizione dei diversi pagina 5 di 8 contratti versati in atti, anche in riferimento a ciascuna delle “proposte di modifica unilaterale” delle condizioni economiche intervenute successivamente alla stipula dei contratti.
Trattandosi, poi, di contratti a tasso variabile, in considerazione delle istruzioni della Banca d'Italia, dovendo essere effettuata la verifica dell'usura solo alla data di stipula del contratto, la consulente non ha proceduto alla verifica dell'eventuale usura sopravvenuta. La doglianza e' infondata.
In relazione all'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale, e' stato accertato, quanto al conto ordinario, che la lettera di apertura di credito del c/c n. 301118 del 20/01/2005 sia stata approvata specificatamente per iscritto (e nella stessa vi era la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi sia creditori che debitori), così come nella concessione dell' affidamento di Euro 10.000,00 del 04/01/2008 e nella modifica delle condizioni economiche – accettazione del 18/02/2014; quanto al conto anticipo, che solo con la modifica delle condizioni economiche – accettazione del 06/12/2012 è stata approvata specificatamente per iscritto la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con periodicità trimestrale, così pure nella modifica delle condizioni economiche – accettazione del 18/02/2014. Per entrambi i rapporti bancari, in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera
C.I.C.R. del 09/08/2016, con i contratti sottoscritti in data 14/07/2017 e 01/08/2017 venivano specificatamente approvate per iscritto le norme che prevedevano il conteggio degli interessi debitori con periodicità annuale ed esigibilita' al 1° marzo dell'anno successivo, senza produzione di interessi.
La consulente, sulla base della documentazione esibita ha provveduto, per il conto ordinario: dal 28/01/2005 al 31/12/2013, ad applicare la capitalizzazione trimestrale gli interessi debitori;
dal 01/01/2014 al 30/09/2017, ad escludere qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori;
dal 01/10/2017, ad effettuare la liquidazione degli interessi debitori al 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione;
per il conto anticipo: dal 21/12/2005 al 05/12/2012, ad escludere la capitalizzazione degli interessi debitori;
dal 06/12/2012 al
31/12/2013, ad applicare la liquidazione trimestrale gli interessi debitori;
dal 01/01/2014 al
30/09/2017, ad escludere qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori;
dal 01/10/2017, a liquidare gli interessi debitori al 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione. La relativa doglianza e', quindi, parzialmente fondata.
In relazione all'applicazione della commissione di massimo scoperto, la consulente ha verificato che, nel contratto del 28/01/2005 risultava convenuta per la commissione di massimo scoperto solo l'aliquota dello 0,500%, mentre non era stata indicata sua modalità di calcolo;
nella concessione di affidamento di Euro 10.000,00 del 04/01/2008 erano state pattuite, per la commissione di massimo scoperto, le aliquote dello 0,375% entro il limite di fido e dell'1,000% oltre il suo limite, senza indicare però la sua modalità di calcolo;
nella proposta di modifica unilaterale dell'11/05/2009 era stata indicata per la commissione di massimo scoperto che con decorrenza dal 01/07/2009 sarebbe stata applicata l'aliquota dello 0,625% per utilizzi nei limiti del fido e specificata anche la sua modalità di calcolo;
nella proposta di modifica unilaterale del 12/02/2010 era stata indicata per la commissione di massimo scoperto che con decorrenza dal 01/04/2010 sarebbe stata applicata l'aliquota dello 0,625% per utilizzi nei limiti del fido;
nell'aumento di affidamento ad Euro 25.000,00 del 22/06/2010 era stata indicata per la commissione di massimo scoperto sia la misura dello 0,500% e sia la sua modalità di calcolo;
nella proposta di modifica unilaterale del 25/06/2010 era stata indicata per la commissione di massimo scoperto che con decorrenza dal 09/08/2010 sarebbe stata applicata l'aliquota dello 0,625% per utilizzi nei limiti del fido;
nella proposta di modifica unilaterale del 20/01/2012 era stata indicata che dal 01/04/2012 la pagina 6 di 8 commissione di massimo scoperto sarebbe stata convertita in commissione sul fido accordato, specificando la sua modalità di calcolo, così pure la voce onere trimestrale per scoperto/sconfinamento sarebbe stata rinominata in commissione di istruttoria veloce, indicandola misura in Euro 10,00.
In relazione alla commissione di istruttoria veloce, la consulente ha verificato che nel contratto del 18/02/2014 erano state convenute sia la misura di Euro 10,00 per ciascun sconfinamento, massimo trimestrale Euro 100,00, sia la sua modalità di calcolo, così come per la commissione sul fido accordato;
nella proposta di modifica unilaterale del 24/07/2012 era stata indicata per la commissione di istruttoria veloce la misura in Euro 10,00, con un massimo trimestrale di Euro 100,00, e la sua modalità di calcolo;
nell'apertura di credito del 14/07/2017 erano state pattuite: per la commissione sul fido accordato sia l'aliquota annuale del 2% sia la sua modalità di calcolo da addebitare trimestralmente;
per la commissione di istruttoria veloce (extra fido) sia la misura di Euro 10,00 per ciascun sconfinamento, massimo trimestrale Euro 100,00, sia la sua modalità di calcolo;
nell'apertura di credito del 28/01/2019 erano state convenute: per la commissione sul fido accordato sia l'aliquota annuale del 2% e sia la sua modalità di calcolo da addebitare trimestralmente;
per la commissione di istruttoria veloce (extra fido) sia la misura di Euro 10,00 per ciascun sconfinamento, massimo trimestrale Euro 100,00, e sia la sua modalità di calcolo. In relazione al conto anticipo e' stato verificato che nella proposta di modifica unilaterale dell'13/05/2009 era stata indicato che per la commissione di massimo scoperto che con decorrenza dal 01/07/2009 sarebbe stata applicata l'aliquota dello 0,250% per utilizzi nei limiti del fido e sia anche la sua modalità di calcolo;
nella proposta di modifica unilaterale del 12/02/2010 era stata indicata per la commissione di massimo scoperto che con decorrenza dal 01/04/2010 sarebbe stata applicata l'aliquota dello 0,250% per utilizzi nei limiti del fido;
nella proposta di modifica unilaterale del 20/01/2012 era stata indicata che dal 01/04/2012 la commissione di massimo scoperto sarebbe stata convertita in commissione sul fido accordato, specificando la misura dello 0,500% e la sua modalità di calcolo;
nel contratto del 06/12/2012 era stata convenuta per la commissione sul fido accordato sia l'aliquota dello 0,50% trimestrale e sia la sua modalità di calcolo;
nella modifica delle condizioni economiche del 18/02/2014 era stata pattuita per la commissione sul fido accordato sia l'aliquota dello 0,50% trimestrale e sia la sua modalità di calcolo;
nella lettera di affidamento del 03/08/2017 era stata convenuta per la commissione sul fido accordato sia l'aliquota annuale del 2% e sia la sua modalità di calcolo da addebitare trimestralmente. Conseguentemente deve ritenersi che, per il conto ordinario, la abbia legittima-mente CP_1 applicato la commissione di massimo scoperto solo dall' 01/07/2009, mentre abbia, fin dall'inizio, legittimamente applicato la commissione sul fido accordato e la commissione di istruttoria veloce;
per il conto anticipi, abbia legittimamente applicato, la commissione sul fido accordato e la commissione di istruttoria veloce. fin dall'inizio, ma la commissione di massimo scoperto solo dall'01/07/2009. Anche tale doglianza e' solo parzialmente fondata.
Come da quesiti la stessa ctu ha, quindi, proceduto ad un riconteggio delle operazioni bancarie del detto periodo. Ne e' disceso un minor credito in favore della Banca pari ad €. 13.708,40, alla data del 30/09/2020, rispetto a quello riportato nel saldo finale della CP_1 pari ad €.23.726,66, con una differenza di €. 10.018,26. Ne consegue che la domanda subordinata di pagamento, avanzata dall'opposta in comparsa, debba essere accolta in tale misura.
pagina 7 di 8 Gli opponenti debbono, pertanto, essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, nei confronti dell'opposta della complessiva somma di €. 13.708,40. Sull'indicata somma debbono essere conteggiati gli interessi con decorrenza dalla data di deposito del ricorso monitorio al soddisfo. Essendo stata accertata una diversa somma rispetto a quella richiesta in via monitoria, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese giudiziali debbono essere integralmente compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza. Le spese della consulenza tecnica debbono essere poste integralmente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da come rapp.ta, Parte_1 Parte_2
e , nei confronti della
[...] Parte_3 Controparte_1
, come rapp.ta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
-Accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta, come da motivazione, perche' parzialmente fondata in fatto e diritto e, conseguentemente,
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto, nr. 1111/2020, reso il 30/07/2020 nel giudizio in RG nr. 3037/2020, dal Tribunale adito.
2) In accoglimento parziale della domanda di pagamento avanzata dall' opposta accerta l'esistenza di un credito in suo favore di €. 13.708,40, a titolo di saldo finale del conto corrente nr. 03/3000301118, alla data del 30/09/2020, in luogo del saldo a proprio favore riportato in €. 23.726,66, e, conseguentemente, condanna gli opponenti, in solido tra loro, a pagare in favore di parte opposta al titolo dedotto la complessiva somma di €. 13.708,40, oltre interessi legali dalla data della domanda monitoria e sino al soddisfo.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
4) Condanna parte opposta a pagare in favore della Dott.sa le spese della ctu,, Parte_4 con rimborso alla parte vittoriosa in caso di relativa anticipazione.
Nocera Inferiore, 23/12/2024.
Il G.O.
Avv. Angelo Arciello.
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