Sentenza 8 novembre 2024
Decreto presidenziale 22 novembre 2024
Ordinanza cautelare 29 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/01/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00727/2025REG.PROV.COLL.
N. 06758/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6758 del 2024, proposto da La SP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marta SO e Felice Eugenio SO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Sindaco del Comune di VI in Puglia, nella qualità di Ufficiale di Governo, non costituito in giudizio;
- il Comune di VI in Puglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocata UC SO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocata Anna Faretra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Bari, in persona del Comandante pro tempore , non costituito;
- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Scagliola, con domicilio eletto presso la sede della DEegazione romana della Regione Puglia, in Roma, Via Barberini, n. 36, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della FP Cgil Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , dei signori TT PP, NI SC, IA IA NO, ER ZE, EP ST, IA PI LO, ME LA, LA AT, IA LL RA, ER IT IA NI, TO RI, FR AC, AR NA, NA TO, HE ST, EP PO, VA AG, ES ZI, BA ZI, FR ITle, FR NI, ITntonio RO, Anna NI, UC NG, LU LZ, NT GA, EP ZI, ME IA, , UC CI, SA IC, QU LZ, OR TI, LE TI, TA IN, IN GI e IO AR, non costituiti in giudizio,
e con l'intervento di
ad VA
dei signori RC NE, FR LO, LL AT, EP LL, EP BA, ITngelo LO, MI AN, IA D’NZ, IG AT, IO BA, IC IC, RA NC, SA AM, NA SO, CC RN NA, IA ER CI, RI TO, FR Di DE, IA MA, RI OS, IA AZ, Vito EP Di LE, IC PO, QU ER, OR GA, EN ST, IT IC, ND CA, VA RA, IA TT CR, NN AL, CH UL, NI RA, IA TI ZI, IEL CI, OL RC, EL ES RC, IA PP, ER ZE, RA NG, IA ER AL, SA NO, RA SC, NA BE, AR IT, EL GI, LE MA, EP CI, EN AL, CA AN, GN CI, Anna CC, RA DE Re, SE MA, IAnna SO e UC IN, rappresentati e difesi dall’avvocato IC Ciocia e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ,
ad opponendum
del Comune di VI in Puglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato FR Gallipoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Ammnistrativo Regionale della Regione Puglia-Bari, Sezione II, 17 luglio 2024, n. 865, non notificata e concernente la RSSA “La Fenice”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Bari, della Regione Puglia, del Comune di VI, della ASL Bari e gli atti di intervento del Comune di Altamura e degli intervenienti ad VA in epigrafe indicati;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025, il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di VI in Puglia, con cui è stata disposta la sospensione dell’attività svolta dalla società appellante, e degli atti della Regione Puglia, con i quali è stata disposta la cessazione e la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della Residenza Sociosanitaria Assistenziale per Anziani (RSSA) da parte della stessa società.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, la società La SP S.r.l. (di seguito anche “SP”) ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza n. 2 del 2 agosto 2022 emanata dal Sindaco di VI in Puglia ex articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, impugnata con il ricorso introduttivo, della nota della Regione Puglia n. prot. 10015 del 9 agosto 2022, impugnata con un primo ricorso per motivi aggiunti, e della determina dirigenziale regionale n. 1 del 5 gennaio 2023 e dei provvedimenti presupposti, impugnati con un secondo ricorso per motivi aggiunti.
3. Con appello notificato e depositato il 9 agosto 2024, la SP ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, che ha respinto sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti, deducendo che:
- l’appellante, azienda operante nel settore socio-assistenziale e dell’assistenza sociosanitaria agli anziani non autosufficienti, gestiva la RRSA La Fenice, con sede nel Comune di Altamura, Via Eugenio Montale, n. 2, giusta determinazione dirigenziale n. 545 del 30 giugno 2016 del Comune di Altamura, quale capofila dell’Ambito Territoriale per la gestione associata dei Servizi Sociali dei Comuni di Altamura, VI in Puglia, Poggiorsini e Santeramo in Colle, ed aveva rinunciato successivamente all’esercizio della casa di riposo, autorizzata dallo stesso Comune con determinazione n. 544 del 30 giungo 2016, poi revocata;
- la società La Fenice S.r.l., che aveva concesso in uso all’appellante l’immobile nell’ambito della cessione del ramo di azienda presso cui era collocata la struttura della SP, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari, Seziona Fallimentare, con sentenza depositata il 5 marzo 2012;
- l’immobile di Via Eugenio Montale, n. 2, è stato quindi concesso in locazione dalla curatela del fallimento La Fenice S.r.l. alla odierna appellante con contratto precario immobiliare oneroso sottoscritto in data 1° ottobre 2013 e, successivamente, all’esito della procedura di vendita dell’edificio disposta nell’ambito della procedura fallimentare, è stato aggiudicato il 18 settembre 2018 alla società Serco S.r.l.s., poi trasformatasi in Serco S.r.l., che, per ottenere il rilascio dell’immobile e per tentare di subentrare nel titolo abilitativo dell’appellante, ha immediatamente avviato procedure esecutive nei suoi confronti, sospese sia in forza di provvedimenti temporanei del giudice dell’esecuzione, che ope legis sino al 31 dicembre 2020 in applicazione dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “ Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza ”;
- con nota inviata via pec avente ad oggetto “ comunicazione trasferimento attività RSSA e casa di riposo La SP S.r.l.- Residenza La Fenice ”, l’appellante ha segnalato al Comune di Altamura e alle altre Amministrazioni interessate la propria intenzione di trasferire temporaneamente per ventiquattro mesi a partire dal 1° aprile 2021 la propria struttura presso un immobile ottenuto dalla Fondazione TO XI, sito a VI in Puglia, Contrada Scarpara, in attesa di provvedere agli interventi necessari ad adibire la nuova sede, sita a VI in Puglia, Via Bari angolo Via VA Verga, per la quale aveva stipulato un contratto di locazione già in data 30 novembre 2019;
- con nota n. prot. AOO183 n. 5880 del 12 aprile 2021, la Regione Puglia ha chiesto integrazioni documentali e disposto un sopralluogo agli Uffici competenti e la SP ha, nelle more, proceduto al trasferimento presso la nuova (provvisoria) sede ottenuta dalla citata Fondazione;
- in esito alle risultanze del sopralluogo effettuato il 1° agosto 2022 da parte del NAS dei Carabinieri alla presenza di personale della ASL Bari Area Nord e di personale dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune di VI in Puglia, che riportava la presenza di irregolarità sul piano igienico e strutturale, il Sindaco del citato ente locale ha emanato l’ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 2 agosto 2022, impugnata in prime cure, con la quale ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di RSSA e il trasferimento degli ospiti in altra struttura idonea, fermo restando, nelle more, l’obbligo di assistenza e cura a carico dell’appellante;
- con nota, impugnata dinanzi al Tar con ricorso per motivi aggiunti, n. prot. 10015 del 9 agosto 2022, sulla base del verbale di ispezione del 1° agosto 2022, la Regione ha avviato nei confronti della SP un procedimento di decadenza dall’autorizzazione al funzionamento, al quale l’interessata ha partecipato presentando osservazioni con nota del 25 agosto 2022;
- in risposta alla nota del 24 novembre 2022, con la quale il Sindaco del Comune di VI in Puglia chiedeva di conoscere le misure realizzate per dare corretta esecuzione all’ordinanza n. 2/2022, con nota del 30 novembre 2022 l’appellante ha comunicato di aver iniziato gli interventi atti a rimuovere le criticità riscontrate nel verbale del 1° agosto 2022, tramite l’avvio dei lavori di adeguamento strutturale dello stabile nel mese di settembre 2022, per i quali era stata presentata apposita SCIA al Comune di VI fin dal 29 marzo 2021, intendendo designare l’immobile, di proprietà della Fondazione TO XI, quale sede definitiva della propria attività;
- in esito al verbale di un nuovo sopralluogo del 15 dicembre 2022 da parte del NAS dei Carabinieri e di rappresentanti di altre Amministrazioni, che hanno riscontrato nuovamente la persistenza di alcune criticità strutturali e gestionali, con determina dirigenziale n. 1 del 5 gennaio 2023, impugnata dinanzi al Tar con secondo ricorso per motivi aggiunti, la Regione ha dichiarato la decadenza della SP dall’autorizzazione all’esercizio della RSSA e ha ordinato la cessazione dell’attività a decorrere dal trentunesimo giorno dalla notifica;
- la SP, si assume, non ha potuto rispettare il cronoprogramma dei lavori di adeguamento a causa di una crisi di liquidità, legata anche al mancato pagamento da parte del Comune di Altamura della somma di € 300.00,00 a titolo di quota comunale di compartecipazione alle rette dei pazienti residenti, che ha impedito all’appellante di onorare gli impegni assunti con l’impresa appaltatrice, oltre che con l’Erario.
4. Per la riforma della indicata sentenza del Tar, che ha respinto il ricorso e i due ricorsi per motivi aggiunti, ha dunque proposto appello la SP, affidando il gravame a dieci mezzi di censura, con i quali, anche in chiave critica della decisione del primo giudice, ha riproposto i mezzi di doglianza già dedotti in primo grado e il cui esame è stato ritenuto in parte assorbito dal primo giudice, lamentando:
“A) Sul primo motivo del ricorso introduttivo - error in iudicando – error in procedendo – ultrapetizione/extrapetizione - Incompetenza – difetto assoluto di attribuzione – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. – violazione degli artt. 2, 3, 7 e 8 l. n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 – violazione e falsa applicazione dell’ar t. 14 l.r. Puglia n. 9/2017 – violazione del principio di legalità e di tipicità dei provvedimenti amministrativi – carenza di istruttoria – violazione del principio di proporzionalità - erronea presupposizione in fatto e in diritto - eccesso di potere per travisamento – ingiustizia grave e manifesta- sviamento – perplessità ”: riproponendo le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso al Tar, l’appellante sottopone a vaglio critico la sentenza appellata, nella parte in cui non ha recepito il nucleo censorio contro l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 2/2022, che, a detta della SP, sarebbe illegittima perché emessa in violazione delle norme contenute nel TUEL, sussistendo strumenti tipici previsti dalla legge, che impedivano l’adozione di atti extra ordinem , e la cui applicabilità sarebbe confermata anche dalla comunicazione della Regione di avvio del procedimento del 9 agosto 2022 volto alla decadenza dell’autorizzazione;
“ B) Sul secondo motivo del ricorso introduttivo e sul secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti. Error in iudicando e in procedendo - Incompetenza – difetto assoluto di attribuzione – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. – violazione degli artt. 2, 3, 7 e 8 l. n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 – violazione e falsa applicazione dell’ar t. 14, nonché degli ar tt. 17 e 18 l.r. Puglia n. 9/2017 – violazione del principio di legalità e di tipicità dei provvedimenti amministrativi – carenza di istruttoria – violazione del principio di proporzionalità - erronea presupposizione in fatto e in diritto - eccesso di potere per travisamento – ingiustizia grave e manifesta - sviamento ”: con tale motivo, la SP lamenta la mancata valorizzazione della censura concernente i vizi dell’ordinanza sindacale, in ragione della sua illegittima interferenza con attività procedimentali per il trasferimento della sede, di competenza regionale, che, al momento dell’adozione del provvedimento, non erano ancora concluse a causa anche delle difficoltà incontrate dall’appellante, che ha dovuto promuovere un contenzioso per scongiurare il proprio fallimento;
“ C) Sul primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti – error in iudicando e in procedendo - Incompetenza – difetto assoluto di attribuzione – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. – violazione degli artt. 2, 3, 7 e 8 l. n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 – violazione e falsa applicazione dell’ar t. 14 l.r. Puglia n. 9/2017 – violazione del principio di legalità e di tipicità dei provvedimenti amministrazioni – carenza di istruttoria – violazione del principio di proporzionalità - erronea presupposizione in fatto e in diritto - eccesso di potere per travisamento – ingiustizia grave e manifesta- sviamento – perplessità ”: il mezzo è teso a dimostrare l’erroneità della decisione impugnata, che non ha apprezzato le censure articolate avverso l’ordinanza comunale da ulteriori e concorrenti angoli prospettici, con particolare riguardo alla violazione delle garanzie procedimentali, alla luce del successivo provvedimento regionale;
“D) Sul terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti – error in iudicando e error in procedendo - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. – Violazione degli artt. 2, 3, 7 e 8 l. n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 – violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l.r. Puglia n. 9/2017, nonché dell’art. 66 RR n. 4/2017 e degli artt. 4 e ss. RR n. 4/2019 – carenza di istruttoria – violazione del principio di proporzionalità – erronea presupposizione in fatto e in diritto - eccesso di potere per travisamento – ingiustizia grave e manifesta - sviamento ”: la SP deduce che l’ordinanza sindacale sarebbe illegittima anche per violazione della normativa regionale applicabile, in forza della quale, nel caso di modeste irregolarità riscontrate nella struttura, come asseritamente avvenuto in questo caso, la legge consente al privato di adeguarsi entro un termine stabilito, non potendo, diversamente, essere emanato un provvedimento di cessazione dell’attività;
“ E) Sul quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti – error in iudicando e error in procedendo – omessa pronuncia - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. – Violazione degli artt. 2, 3, 7 e 8 l. n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 – violazione e falsa applicazione dell’art. 9 e dell’art. 14 l.r. Puglia n. 9/2017, nonché dell’art. 66 RR n. 4/2017 e degli artt. 4 e ss. RR n. 4/2019 – carenza di istruttoria – violazione del principio di proporzionalità - erronea presupposizione in fatto e in diritto - eccesso di potere per travisamento – ingiustizia grave e manifesta - sviamento ”: l’appellante ripropone il motivo di ricorso in prime cure - sul quale il Tar non si sarebbe espresso, con il conseguente lamentato vizio di omessa pronuncia - concernente la dedotta illegittimità del provvedimento regionale che avrebbe erroneamente applicato le disposizioni di legge ivi richiamate, le quali non comporterebbero in ogni caso la cessazione dell’attività assentita;
“ F) Sul secondo ricorso per motivi aggiunti – error in iudicando e in procedendo – omessa pronuncia - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A. – Violazione del principio di legalità, nonché del principio di proporzionalità – Violazione degli artt. 2,3, 7 e 8 l. n. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 14 l.r. Puglia n. 9/2017, nonché dell’art. 66 RR n. 4/2017 e degli artt. 4 e ss. RR n. 4/2019 – Carenza di istruttoria – Difetto di motivazione – Erronea presupposizione in fatto e in diritto – Eccesso di potere per travisamento e sviamento – Ingiustizia grave e manifesta ”: a detta dell’appellante, la sentenza sarebbe erronea anche per la parte in cui ha ritenuto di poter prescindere dall’esame degli altri motivi di ricorso, con particolare riguardo alla natura di atto complesso e non plurimotivato delle determina dirigenziale n. 1/2023;
“ G) Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 6, 8 e 10bis l. n. 241/1990 – difetto di motivazione - Carenza di istruttoria – erronea presupposizione in fatto e in diritto – eccesso di potere - sviamento ”: riproponendo in questa sede le censure articolate in primo grado, la SP lamenta che il provvedimento regionale sia illegittimo nella parte in cui ha giudicato inammissibile l’istanza di trasferimento, in quanto presentata alla Regione direttamente dal privato e non dal Comune e - presumibilmente- perché incompleta dei documenti da presentare obbligatoriamente a corredo;
“ H) violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. – Violazione del principio di legalità - Violazione degli artt. 2, 3, 7 e 8 l. n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 9 e dell’art. 14 l.r. Puglia n. 9/2017, nonché dell’art. 66 RR n. 4/2017 e degli artt. 4 e ss. RR n. 4/2019 – carenza di istruttoria – violazione del principio di proporzionalità – erronea presupposizione in fatto e in diritto - eccesso di potere per travisamento – ingiustizia grave e manifesta - sviamento” : il mezzo di gravame, alla stessa stregua del corrispondente motivo di ricorso in prime cure, denuncia la violazione della normativa regionale concernente fattispecie sanzionatorie con riguardo alla decadenza del titolo autorizzatorio e alla cessazione dell’attività;
“ I) Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. – Violazione del principio di legalità – Violazione degli artt. 2,3,7 e 8 l. n. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 14 L.R. Puglia n. 9/2017, nonché dell’art. 66 RR n. 4/2017 e degli artt. 4 e ss. RR n. 4/2019 – carenza di istruttoria – Difetto di motivazione – Violazione del principio di proporzionalità – erronea presupposizione in fatto e in diritto – Eccesso di potere per travisamento e sviamento – Ingiustizia grave e manifesta ”: secondo l’appellante, l’Amministrazione avrebbe confuso le conseguenze legate a criticità riscontrate nella struttura, con riguardo particolare al caso di al trasferimento dell’attività in altra sede, con quelle della revoca del titolo abilitativo;
“ L) Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. – Violazione degli artt. 2, 3, 7 e 8 l. n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l.r. Puglia n. 9/2017, nonché dell’art. 66 RR n. 4/2017 e degli artt. 4 e ss. RR n. 4/2019 – carenza di istruttoria – violazione del principio di proporzionalità - erronea presupposizione in fatto e in diritto - eccesso di potere per travisamento – ingiustizia grave e manifesta - sviamento ”: secondo la SP, i provvedimenti impugnati dinanzi al Tar sarebbero inficiati anche per la sproporzione tra le condotte contestate e le sanzioni irrogate.
5. Si sono costituiti in giudizio rispettivamente:
- il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con atto depositato il 9 febbraio 2024;
- la Regione Puglia, con atto depositato il 17 settembre 2024;
- il Comune di VI in Puglia, atto depositato il 21 settembre 2024, che ha prodotto memoria difensiva il 23 settembre successivo, come anche la Regione;
- l’Azienda Sanitaria Locale BA, con memoria depositata il 24 settembre 2024.
Hanno depositato il 25 settembre 2024 due atti di intervento ad VA , datati rispettivamente 23 e 24 settembre 2024, rispettivamente i familiari degli ospiti della struttura gestita dall’appellante indicati in epigrafe ed i dipendenti in servizio presso la struttura medesima.
6. Alla camera di consiglio del 26 settembre 2024, il Collegio, sulla richiesta di un rinvio al merito della difesa appellante e sull’accordo dei difensori delle parti, ha disposto il rinvio al merito del ricorso.
7. La SP ha presentato nuova istanza di misure cautelari con atto depositato il 6 novembre 2024, al quale hanno resistito il Comune di VI in Puglia con memoria del 21 novembre 2024 e la Regione con memoria depositata il 25 novembre 2024, stesso giorno in cui l’appellante ha prodotto ulteriore memoria.
8. Il Comune di Altamura ha spiegato intervento ad opponendum con atto depositato il 25 novembre 2024, dopo che, con decreto presidenziale 22 novembre 2024, n. 1297, era stata respinta la sua istanza di accesso al fascicolo telematico, “ rilevato che il Comune di Altamura non è parte del presente giudizio, e che chiede accesso al fascicolo telematico al fine di proporre intervento ad opponendum ” e “ ritenuto che dall’esame degli atti di causa non si evince a che titolo il Comune di Altamura sia legittimato a proporre intervento ad opponendum e che nessuna spiegazione viene fornita nella richiesta di accesso al fascicolo telematico ”.
9. Con ordinanza cautelare 29 novembre 2024, n. 4530, è stata dichiarata inammissibile la domanda di misure cautelari, depositata dalla SP il 6 novembre 2024 “ Ritenuto che alla luce della documentazione versata in atti dalle parti non risultano elementi tali da configurare un fatto nuovo legittimante una valutazione attuale del periculum in mora nel senso della sussistenza di possibili effetti irreparabili in danno della struttura appellante o dei pazienti in essa ospitati, dal momento che le attività allegate dalla ricorrente come espressive di un simile pericolo consistono in attività meramente preparatorie ”.
10, La SP ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 23 dicembre 2024 e la Regione memoria di replica il 2 gennaio 2025; all’udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Deve preliminarmente essere esaminata la questione, oggetto anche di formale segnalazione alle parti ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., dell’ammissibilità degli interventi ad VA spiegati sia in primo che in secondo grado da dipendenti dell’appellante e da parenti degli ospiti della struttura e ad opponendum svolto in appello dal Comune di Altamura.
La più recente giurisprudenza, nonostante l’apparente ampiezza del disposto dell’articolo 97 c.p.a. circa l’intervento in appello, ha enunciato i due seguenti principi:
1) in via generale, nel processo amministrativo, l’intervento sia ad VA che ad opponendum può essere proposto, tanto in primo quanto in secondo grado, solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale, e del quale dunque sia evidente l’utilità, anche di mero fatto, che ritrarrebbe dall’accoglimento o dalla reiezione del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 14 dicembre 2022, n. 16; id., Sezione III, 25 luglio 2024, n. 6723; id., Sezione VI, 5 aprile 2024, n. 3131; id., Sezione IV, 11 gennaio 2022, n. 197);
2) quanto specificamente all’intervento ad VA delle ragioni del ricorrente , questo non è ammissibile quando sia proposto da soggetto titolare di un interesse autonomo che lo avrebbe legittimato a impugnare in via diretta il provvedimento impugnato, in quanto si risolverebbe in un aggiramento dei termini di impugnazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 6723/2024, cit.; id., Sezione IV, 21 maggio 2024, n. 4519; id., Sezione III, 31 marzo 2023, n. 3363).
11.1. In questo quadro di riferimento, va accolta preliminarmente l’eccezione sollevata dall’appellante e disposta l’estromissione dal giudizio dell’interventore ad opponendum Comune di Altamura, dovendosi ritenere l’insussistenza della sua legittimazione e di un suo interesse qualificato, non potendosi considerare decisiva a questo fine l’allegazione secondo cui sarebbero sussistenti i presupposti per l’azione (di intervento), “ laddove il ricorso d’appello, proposto per l’annullamento e/o la riforma della sentenza TAR Puglia Bari n. 865/2024, risulta preordinato a legittimare ex post l’attività svolta in difetto di autorizzazione a partire dall’aprile 2021 e, quindi, anche a legittimare innanzi al G.O. le pretese azionate in giudizio nei confronti del Comune di Altamura ” (pagina 7 dell’atto di intervento), non venendo in rilievo neanche indirettamente nella presente causa atti dell’ente locale interventore né la vicenda legata al mancato pagamento delle rette degli ospiti della SP, rispetto al quale pende autonomo giudizio dinanzi all’a.g.o. in ordine al quale non si ravvisano profili di connessione con il presente giudizio.
11.2. Specularmente, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente estromissione dal presente giudizio, l’intervento ad VA dei parenti degli ospiti della RSA ricorrente (e, quindi, dei soggetti costituitisi in appello con atto del 23 settembre 2023), che sono direttamente pregiudicati dalla possibile chiusura della struttura, e pertanto avrebbero dovuto impugnare autonomamente e tempestivamente i provvedimenti gravati dalla ricorrente: non avendolo fatto, alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale dianzi richiamato non è possibile legittimare un aggiramento del termine di impugnazione.
11.3. Viceversa, deve ritenersi ammissibile l’intervento dei dipendenti della RSSA gestita dalla appellante, in quanto il pregiudizio che costoro rischiano per effetto dei provvedimenti impugnati è certamente qualificabile come indiretto e deve escludersi una loro legittimazione all’impugnazione degli stessi provvedimenti in via diretta.
12. Passando al merito della questione controversa, l’appello non può trovare accoglimento e la sentenza impugnata merita conferma, seppure con motivazione parzialmente diversa.
13. Va preliminarmente osservato che le due questioni che formano oggetto del thema decidendum riguardano l’ordinanza comunale n. 2/2022 e i successivi atti della Regione.
Da questo punto di vista, l’efficacia della prima e la sua valenza di potenziale incisività diretta sulla posizione dell’appellante risultano nella sostanza superati dai successivi provvedimenti.
13.1. Prima di esaminare questo aspetto, osserva preliminarmente il Collegio che sarebbero ipotizzabili anche profili di possibile improcedibilità del gravame avuto riguardo alla nota, alla quale si potrebbe riconoscere dichiarazione di acquiescenza al provvedimento sindacale, inviata dalla SP il 30 novembre 2022 al Comune di VI in Puglia e per conoscenza alle altre Amministrazioni, in risposta alla richiesta inviata via pec il 24 novembre 2022, con la quale il Sindaco aveva chiesto all’interessata di conoscere “ le misure adottate per l’attuazione del provvedimento n. 2 del 02.08.2022 ”.
Nella risposta dell’appellante, pur precisandosi che “ avverso l’ordinanza sindacale è pendente il giudizio dinanzi al TAR Bari, sede di Bari (RG 902/2022) nell’ambito del quale è stata presentata un’istanza di prelievo finalizzata alla sollecita fissazione dell’udienza di merito ”, la SP ha comunicato, con effetti sulla possibilità di coltivare il gravame per rinuncia implicita, di aver “ da tempo avviato i lavori di adeguamento dell’immobile in VI, di proprietà della Fondazione TO XI, onde eliminare le criticità e le non conformità di carattere strutturale rilevate nel verbale Sisp-Nas in data 1° agosto 2022 ”, di stare “ provvedendo, tra gli altri, ad interventi di adeguamento dei bagni e degli impianti e, è, più in generale, di adattamento della struttura alle esigenze della disabilità ”, e ad “ incrementare sia la dotazione tecnologica della struttura (mediante nuove attrezzatura impiantistiche e d’arredo), sia la dotazione organica (mediante assunzione di una nuova unità di personale infermieristico ”.
13.2. Ora, indipendentemente dal precedente rilievo, ritiene la Sezione che alcun interesse può riconoscersi all’appellante sulla decisione del primo motivo di gravame riguardante l’ordinanza comunale, atteso che, anche in caso di suo accoglimento, rimarrebbe da esaminare la legittimità dei successivi provvedimenti regionali, che spiegano direttamente e negativamente effetti che incidono sulla posizione giuridica della società, a prescindere da ogni valutazione sulla parziale coincidenza delle motivazioni (vale a dire le irregolarità rilevate in sede di sopralluogo), che hanno condotto il Sindaco e la Regione ed emanare gli atti impugnati (cfr. pagina 22 dell’appello, nel quale si sostiene che “ i due provvedimenti si basano esattamente sugli stessi elementi in fatto e in diritto, attinti in entrambi i casi dai verbali di ispezione Nas e ASL BARI ”) e sulla eventuale fondatezza delle censure relative alla possibilità di emendare le carenze riscontrate nel termine di legge senza incorrere nelle definitive conseguenze della cessazione dell’attività o della revoca del titolo autorizzatorio (cfr. motivi sub lettera A ) e D ) dell’appello, nel quale peraltro a pagina 16 la SP lamenta - irritualmente ed inammissibilmente - “ maldestri tentativi del Giudice di primo grado di legittimare a posteriori l’operato del Sindaco di VI )”.
In altri termini, il primo motivo di appello deve essere dichiarato improcedibile, non nutrendo la SP alcun interesse alla sua delibazione, poiché i suoi effetti sono superati dalla nota dirigenziale n. 10015/2022, impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti, e dalla determina dirigenziale n. 1/2022, oggetto del secondo ricorso per motivi aggiunti, indipendentemente dal rilievo di un ulteriore profilo di possibile improcedibilità, legato alla mancata conferma dell’autorizzazione disposta con delibera regionale delibera G.R. n. 1409/2020, la cui legittimità è stata accertata dal Tar Puglia-Bari, con sentenza 5 maggio 2022, n. 610/2022, salvo l’esito del relativo appello pendente con il n.r.g. 5908/2022, rispetto al quale, con atto depositato nel relativo fascicolo il 29 ottobre 2024, la SP ha dichiarato che “ l’interesse alla decisione del presente giudizio è subordinato alla previa definizione e all’accoglimento del più recente appello iscritto sub RG 6758/2024 ”.
Tutte le censure dedotte contro il capo della sentenza impugnata che si occupa dell’ordinanza sindacale n. 2/2022 devono, pertanto, essere dichiarate improcedibili per difetto di interesse.
14. Prima dell’esame, congiunto per ragioni di economia processuale, delle ulteriori doglianze contro i provvedimenti regionali, mette conto in via preliminare ricostruire il quadro normativo entro il quale si colloca e va decisa la vicenda per cui è causa.
15. La disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, dell’accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, nonché del miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private è affidata alla legge della Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9.
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie è regolato dall’articolo 8, che stabilisce quanto segue per quanto qui di interesse:
“ 1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla regione o al comune.
2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.
3. Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.
4. Al comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.2.
5. La regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica ”.
Nel caso in cui la struttura accreditata necessiti di trasferirsi temporaneamente trova applicazione l’articolo 18, il quale così dispone:
“ 1. In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici della struttura sanitaria e socio sanitaria previsti dalla normativa vigente, il legale rappresentante richiede all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, l’autorizzazione temporanea all’esercizio per trasferimento presso altra idonea sede nell’ambito della stessa azienda sanitaria locale. L’istanza deve contenere:
a) l’individuazione struttura che si intende temporaneamente trasferire;
b) l’indicazione delle funzioni oggetto del trasferimento, che possono essere totali o parziali;
c) un cronoprogramma dei lavori e la durata della permanenza presso la sede temporanea;
d) l’ubicazione dell’immobile che si intende utilizzare per il trasferimento temporaneo;
e) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante della struttura sanitari a o socio sanitaria autorizzata o accreditata che attesti la conformità dell’immobile temporanea mente utilizzato alle norme di sicurezza e di carattere igienico-sanitario;
f) la planimetria in scala adeguata e relazione tecnico-descrittiva.
2. La regione o il comune, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
3. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione temporanea all’esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni, con indicazione della durata massima della permanenza presso la sede temporanea.
4. Qualora il trasferimento temporaneo sia richiesto per una struttura sanitaria o socio sanitaria accreditata, la regione, avvalendosi dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di accreditamento temporaneo ”.
Ne deriva che la struttura può essere sì trasferita, ma solo a condizione che il suo legale rappresentante richieda all’Amministrazione l’autorizzazione temporanea all’esercizio per trasferimento presso altra idonea sede, nelle more della sistemazione di quella originaria.
Nell’ipotesi di trasferimento definitivo, l’articolo 17 prevede quanto segue;
“ 1. L’autorizzazione all’esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio è consentito, ai sensi dell’articolo 8, mediante apposita autorizzazione all’esercizio per trasferimento nell’ambito della stessa azienda sanitaria locale.
3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio di cui all’articolo 5, comma 1, sono autorizzate all’esercizio per trasferimento previa acquisizione dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, punto 3.3. e dell’articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 28, comma 3 ”.
Anche in questo caso, il trasferimento (definitivo) deve essere previamente autorizzato.
Sul piano degli effetti sanzionatori nel caso di inosservanza delle citate disposizioni, l’articolo 14, comma 1, lett. b ), stabilisce che “ il dirigente della sezione regionale competente o il comune, secondo le rispettive competenze, a seguito di accertamenti eseguiti dagli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza, dispongono previa osservanza della l. 241/1990:
a) la chiusura di strutture o attività aperte senza le preventive autorizzazioni;
b) la cessazione dell’attività trasferita in altra sede senza la preventiva autorizzazione di cui all’articolo 18 ”.
Specularmente, l’articolo 9, comma 4, lett. a ), prevede che “ la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:
a) esercizio di un’attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata (…)”.
16. Nell’ambito del ricostruito quadro normativo applicabile, risulta dagli atti di causa che la SP non abbia rispettato le disposizioni in materia di trasferimento temporaneo e definitivo della struttura.
16.1. E invero, con nota del 15 gennaio 2021, anche se impropriamente qualificata dall’appellante come istanza di trasferimento ai sensi dell’articolo 18 della l.r. n. 9/2017, la SP si è limitata a comunicare:
i) la propria intenzione di “ trasferire temporaneamente l’attività di assistenza socio sanitaria verso altro immobile idoneo ad accogliere i pazienti e a garantire i servizi di cui agli artt. 65 e 66 del Regolamento Regionale n. 4/2007 ”;
ii) che ” in data 1/04/2021 avverrà il trasferimento temporaneo dell’attività in titolarità della <La SP S.r.l.> e dei relativi 60 pazienti non autosufficienti in carico alla RSSA presso la FONDAZIONE BENEDETTO XI per un periodo di mesi 24 (Ventiquattro) indispensabile alla ultimazione dei lavori inerenti la realizzazione del nuovo sito ubicato in VI in Puglia (Ba) alla via Bari angolo VA Verga, fermo restando il parere delle Autorità Socio Sanitarie e Amministrative, ai fini della necessaria tutela e protezione da assicurare agli anziani non autosufficienti della struttura vista l’attuale situazione pandemica relativa ai contagi da <Covid 19> ”.
In riscontro a tale comunicazione, considerata in qualche misura anche dalla Regione come istanza di trasferimento temporaneo essendovi citato l’articolo 18 della legge regionale n. 9/2017, con nota dirigenziale n. prot. 183 del 14 aprile 2021, l’Amministrazione ha chiesto integrazioni documentali, la cui produzione, nell’ambito della previsione normativa indicata, doveva precedere il provvedimento che la Regione deve espressamente emanare al fine di consentire il trasferimento temporaneo.
Come già osservato, il trasferimento è avvenuto il 1° aprile 2021, ma non è stato preceduto dalla richiesta (e dal rilascio) della prescritta autorizzazione né è seguita altra istanza volta ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento definitivo della struttura, peraltro in sito diverso da quello precedentemente indicato e relativo ad un immobile sito a VI in Puglia ed ottenuto in locazione dall’appellante con contratto del 30 novembre 2019.
16.2. In questa prospettiva, perde consistenza la necessità di decidere sulle censure concernenti gli atti regionali inficiati dai medesimi vizi da cui sarebbe stata affetta l’ordinanza sindacale (insussistenza di criticità strutturali, igieniche e sanitarie, inapplicabilità dell’articolo 9 concernente il trasferimento “ del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2 ”, vale a dire dell’azienda, e non della sede), perché la SP ha trasferito la propria struttura temporaneamente (e con l’intenzione di farlo in via definitiva) presso un immobile in cui l’Amministrazione non aveva compiuto gli accertamenti necessari al rilascio del titolo.
In particolare, perde consistenza la doglianza circa la non idoneità delle criticità strutturali e organizzative rilevate nel sopralluogo del 1 agosto 2022 a fondare un provvedimento di revoca, potendo le stesse essere ricondotte alla fattispecie di cui all’articolo 14, l.r. n. 9/2017 (dovendo quindi essere concesso alla società un congruo termine per rimuoverle); infatti, è evidente che nella specie le dette criticità non sono emerse nell’ambito di un’ispezione mirata a verificare la perdurante idoneità di una struttura già autorizzata, bensì in fase di accertamento dell’idoneità di un immobile – mai conosciuto prima dall’Amministrazione- presso cui la società aveva chiesto di essere autorizzata a trasferire la propria attività.
16.3. Alla stessa stregua, la nota dirigenziale n. 1/2023, che ha considerato la comunicazione del 15 gennaio 2021 quale istanza al trasferimento e con la quale sono state disposte la decadenza dell’autorizzazione, la chiusura della struttura e la conseguente cessazione dell’attività, non si presenta affetta dei vizi denunciati.
Con l’atto indicato, pur rilevando ancora criticità che, secondo l’appellante, sarebbero sanabili nel termine previsto dalla legge, la Regione rileva che la struttura “ si è trasferita presso la struttura sita alla via S. Vicino in VI in Puglia in assenza dell’autorizzazione all’esercizio ex art. 8 della L.R. 09/2017 e smi , ovvero dell’autorizzazione temporanea all’esercizio per trasferimento ex art. 18 LR. 09/2017, entrambe mai ottenute ”.
Nel provvedimento la Regione dà quindi ampiamente conto delle motivazioni, in larga parte coincidenti con quelle di cui alla nota n. 183/2022, oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti in primo grado, pur sottolineando che l’istanza debba essere considerata inammissibile perché inviata direttamente alla Regione e non al Comune come previsto dall’articolo 7, comma 2, delle l.r. n. 9/2017.
16.4. Anche da questo angolo prospettico, ed in disparte la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 30 ottobre 2023, n. 9325, sebbene concernente l’accertamento dell’incompetenza di un Comune a provvedere su un’istanza che doveva essere rivolta alla Regione) relativa alla censura di cui al primo dei motivi ritenuti assorbiti dal Tar e riproposti in questa sede concernente gli oneri a carico dell’Amministrazione erroneamente destinataria della domanda, l’aspetto dirimente che viene in rilievo consiste nel triplice rilievo segnalato dalla determina n. 1 /2023 che:
1) “ la struttura, ad oggi, continua ad esercitare la propria attività in una sede non autorizzata ”;
2) “ se da un lato il comportamento collaborativo dell’autore della violazione consistente nel rendersi disponibile alla realizzazione dei lavori di adeguamento sarebbe apprezzabile quale sorta di ravvedimento operoso, vi è tuttavia da rilevare che i predetti lavori non riguardano una sede autorizzata (seppur in via temporanea) pertanto tale condotta non è sufficiente a garantire la conservazione del titolo rimanendo irrisolta la violazione dell’art 14 della LR 9 del 2017 ”;
3) “ la fattispecie di trasferimento presso altra sede senza autorizzazione è infatti di per sé condotta riconducibile non solo all’art 14 della LR 9 del 2017 ma anche all’art 9 della stessa legge configurandosi come detto esercizio di attività diversa da quella autorizzata ”.
In ogni caso, la circostanza per cui la domanda di trasferimento fosse pervenuta alla Regione dal privato anziché dal Comune perde rilievo ai fini del decidere, essendo stata tale istanza, per quanto sopra detto, implicitamente esaminata e respinta nel merito piuttosto che dichiarata irricevibile per tale motivo formale.
16.5. Alla conferma della sentenza impugnata nei termini suesposti si deve giungere anche considerando le deduzioni dell’appellante sulla mancanza dell’elemento soggettivo per valutare la violazione delle norme indicate e sulle particolari difficoltà, anche di tipo finanziario, collegate all’istanza di fallimento nei confronti della SP, testimoniata anche dalla nota della Fondazione TO XI acquisita al protocollo del Comune di VI in Puglia n. 0045829 del 21 novembre 2024, con la quale la locatrice comunica alle varie Amministrazioni coinvolte la risoluzione del contratto con l’appellante il 24 ottobre 2024, con richiesta di adottare ogni provvedimento necessario ed opportuno per consentire correttamente il trasferimento degli anziani ospiti in strutture idonee.
16.6. Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo alla lamentata omissione del preavviso di rigetto dell’istanza di trasferimento, poiché può ritenersi che all’indicazione delle ragioni ostative all’accoglimento di detta istanza l’Amministrazione abbia di fatto provveduto – sia pure senza menzionare esplicitamente l’articolo 10- bis della legge n. 241/1990 – durante l’interlocuzione procedimentale successiva all’avvio del procedimento di revoca e nel corso della quale, come detto, si è discusso tra le parti anche dell’istanza del 15 gennaio 2021 e delle ragioni per cui la Regione la riteneva non accoglibile.
17. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto, precisandosi che la presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).
18. La particolarità della vicenda contenziosa e la rilevanza degli interessi coinvolti consente al Collegio di disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 6758/2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
VA Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO