TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/10/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRANI Sezione civile – area Crisi d'impresa
131-1/2025 R.G. P.U.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Francesca Pastore Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice relatrice
Dott.ssa Diletta Calò Giudice esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato, nel procedimento in epigrafe ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata dei beni di C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] CP_2
205/B, assistito dall'avv. Giuseppe Bufo
******
Con ricorso depositato il 19.06.2025, con l'assistenza dell'O.C.C. di Trani nella Controparte_1 persona del liquidatore avv. ha chiesto “l'omologazione del piano- liquidazione Controparte_3 controllata senza beni” con applicazione delle misure protettive tipiche. Con decreto del 16.9.2025, il G.D. ha chiesto chiarimenti in ordine all'esatta qualificazione della domanda.
Con nota del 23.9.2025 il procuratore di parte ricorrente ha chiarito che “ il ricorso ha ad oggetto una istanza di liquidazione controllata. Che il contenuto della stessa contiene delle interpolazioni erronee, dovute alla sovrapposizione di elementi afferenti al diverso e non attinente schema della ristrutturazione del debito del consumatore, estraneo al presente procedimento: omologazione e misure protettive sono infatti avulsi dallo schema della liquidazione controllata. L'istanza per la concessione delle misure protettive non ha senso in quanto la disposizione normativa di cui all'art.
150 CCII richiamato dal quinto comma dell'art. 270 CCII prevede già che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. Per altro verso parimenti l'omologazione è priva di alcuna attinenza al presente procedimento, in quanto l'apertura della liquidazione controllata ed il decorso del triennio volgono all'esdebitazione”. In via preliminare deve osservarsi che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII. Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII, in quanto il centro di interessi principale del ricorrente è collocabile nel Comune di
RL.
La domanda può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge e con le precisazioni di seguito indicate.
Nel merito, deve rilevarsi che sussiste lo stato di crisi del ricorrente in quanto l'esposizione debitoria ammonta ad € 96.286,96; a fronte di tale debitoria, il patrimonio mobiliare del ricorrente è rappresentato dalla retribuzione di (circa € 2.036,97 mensili), dall'assegno unico per la CP_1 figlia a carico (circa € 193,20 mensili); non è titolare di beni immobili o beni mobili registrati. A fronte di tale reddito mensile pari ad € 2.230,00 circa, le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del ricorrente e del suo nucleo familiare (composto, oltre che dal ricorrente, dal coniuge e figlia disoccupati) ammontano ad € 1.847,00, così come attestato dagli OCC.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente propone di soddisfare i creditori mediante la corresponsione di
€ 400,00 mensili per la durata di trentasei mesi.
Non appare superfluo osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere apriori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.
Trattandosi di domanda proposta da debitore persona fisica, il gestore della crisi, avv.
[...]
ha attestato nella sua relazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, CP_3 anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Ai fini della determinazione della quota di reddito escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie – deve osservarsi che al momento le entrate mensili del nucleo familiare del ricorrente ammontano ad € 2.230,00 al lordo del pignoramento del pignoramento sullo stipendio (proc. esec. mob. r.g.742/2023 pendente presso il
Tribunale di Trani). Deve quantificarsi in € 1.400,00 il fabbisogno mensile del nucleo familiare del ricorrente (somma determinata secondo il dato ISTAT), non essendo in atti allegati giustificativi tali da far ritenere congrua la somma indicata in ricorso e riportata nella relazione dell'OCC.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, considerata la composizione del nucleo familiare, si ritiene che la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett.
b, CCI, è pari ad € 1.400,00.
P.Q.M
.
Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 1,2,27,125,268, 269, 356 e 358 CCII,
1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di (C.F. Controparte_1
); C.F._1
2) nomina giudice delegata per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
3) nomina liquidatore l'avv. Controparte_3
4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
5) dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente, costituito dalla retribuzione e dall'assegno unico per la figlia, dell'importo sino alla concorrenza dell'importo di €
1.400,00, con obbligo di versare in favore della procedura il reddito eccedente tale limite (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove eventualmente percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
6) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine pari a novanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;
7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
8) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;
9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
10) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore, con sospensione della procedura esecutiva mobiliare r.g. 742/2023 pendente innanzi al Tribunale di Trani.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione all'advisor, al liquidatore e all' OCC.
Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore