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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/10/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Silvia
DI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 28 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 1963/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
) residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc.
) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in C.F._3
Teramo, Via Torre Bruciata nn. 17/21, giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., partita iva Controparte_1
, con sede in Senigallia, elettivamente domiciliata in Corso P.IVA_1
Garibaldi 144, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Criscuoli, giusta procura in atti;
Resistente
Oggetto: contratto di agenzia – recesso – giusta causa
Conclusioni delle parti: come da note conclusive e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
– riassumendo il giudizio dinanzi a questo Tribunale a seguito della
[...]
declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Ascoli Piceno - ha convenuto in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_2
conclusioni: “1) Dichiarare che il recesso dal rapporto di agenzia comunicato dalla società convenuta con atto scritto il 27/11/2019 è intervenuto in assenza di giusta causa. 2) Condannare la società al pagamento Controparte_2
dell'indennità di mancato preavviso nella misura di € 10.386,55. 3) Condannare la convenuta al pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporto in ragione di € 2.579,33. 4) Condannare la convenuta al pagamento della indennità suppletiva di clientela determinata in € 2.673,24. 5) Condannare la convenuta al pagamento dell'indennità “meritocratica” ammontante ad € 15.985,55. 6)
Condannare la convenuta al pagamento dell'indennità di incasso quantificata in
€ 1.699,07 pari al 2% dell'ammontare provvigionale. 7) Condannare la convenuta al pagamento dell'indennità relativa al patto di non concorrenza, pari ad € 10.619,16. 8) Condannare la convenuta a pagare interessi e rivalutazione sulle somme liquidate. 9) Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, con contratto stipulato in data 30/12/2015, gli Controparte_2
aveva conferito il mandato di agente monomandatario per la vendita di caffè torrefatto e di prodotti similari;
b) che il rapporto di agenzia era proseguito sino al 27.11.2019, data in cui gli aveva comunicato il recesso per giusta causa dal Controparte_2 rapporto, ritenendo che egli avesse violato il patto di non concorrenza, promuovendo prodotti riconducibili alla ditta concorrente , in CP_3
alternativa ad analoghi prodotti della resistente;
Pag. 2 di 9 c) che egli, per vero, non aveva commesso alcuna violazione dell'art. 1743
c.c., in quanto la ditta faceva capo al fratello, ; CP_3 Parte_2
d) che, alla luce dell'insussistenza della giusta causa di recesso, egli aveva diritto alla corresponsione, da parte dell'azienda resistente, dell'indennità di mancato preavviso, di risoluzione del rapporto, suppletiva di clientela, meritocratica e di incasso, oltre a quella relativa al patto di non concorrenza, per un ammontare complessivo di €.43.943,11.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Ha resistito in giudizio proponendo domanda Controparte_2 riconvenzionale ed eccependo, in via preliminare, l'indeterminatezza della domanda e nel merito:
1. che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, quest'ultimo aveva effettivamente trattato affari per la ditta concorrente , effettuando CP_3 consegne di prodotti analoghi a clienti della medesima e/o suggerito a terzi la possibilità di avviare rapporti commerciali con la stessa;
2. che tali circostanze erano facilmente intuibili anche considerando il fatto che era stato titolare della ditta , per sua stessa Parte_1 CP_3
ammissione, sino al dicembre 2015 quando, a seguito dell'instaurazione del rapporto di mandato di agenzia con essa resistente, la era stata CP_3
intestata, dapprima alla propria convivente all'insaputa della Persona_1 resistente e, poi, al proprio fratello;
Pt_2
3. che, in violazione del patto di non concorrenza, il ricorrente, nel corso dell'anno 2019, aveva omesso di vendere orzo e ginseng per conto di
, in quanto il medesimo vendeva gli stessi prodotti ai clienti della CP_2
resistente per conto di;
CP_3
4. che tali circostanze erano state apprese dall'azienda nell'ambito di un'indagine di mercato, promossa al fine di verificare le ragioni dell'assenza, da parte dei clienti, di ordini per orzo e ginseng;
5. che, all'esito di tale indagine, era appunto emerso che l'orzo e il ginseng erano stati forniti dal ricorrente per conto della ditta di CP_3 Parte_2
, il fratello del ricorrente;
[...]
Pag. 3 di 9 6. che l'intestazione della ditta al fratello aveva carattere meramente formale, essendo la stessa in realtà gestita dal ricorrente;
7. che, inoltre, successivamente al recesso, essa resistente era venuta a conoscenza anche dell'emissione, da parte del ricorrente, di false fatture relative a presunta merce consegnata, in realtà mai pervenuta al relativo destinatario, per totali euro 274,38;
8. che, sussistendo la giusta causa, del recesso non erano dovute le indennità richieste dal ricorrente;
9. che, in via riconvenzionale, essa, avendo emesso il ricorrente fatture per operazioni inesistenti per totali euro 274,38 relative a merce mai venduta, aveva diritto al risarcimento danni pari alla somma predetta, oltre che al ristoro del danno non patrimoniale, da liquidarsi anche in via equitativa, in euro 1000,00.
Tanto eccepito, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'assoluta indeterminatezza della domanda avversaria, per i motivi meglio esposti in narrativa, con ogni conseguenza al riguardo;
NEL MERITO rigettare la domanda avversaria per i motivi di cui in narrativa, con qualsivoglia statuizione.
IN VIA RICONVENZIONALE a) accertare e dichiarare la violazione da parte del sig. degli obblighi di cui al patto di non concorrenza, e per Parte_1 lo effetto condannare lo stesso a restituire alla l'importo Controparte_2
liquidatogli a titolo di indennità corrispettiva del patto di non concorrenza suddetta. con interessi e rivalutazioni di legge, maggiorato a titolo di penale di un importo pari al 50% dell'indennità precitata, così come quantificata in contratto;
b) accertare e dichiarare in ogni caso che il sig. ha Parte_1 emesso fatture per operazioni inesistenti per totali euro 274,38, relative a merce mai venduta, e per lo effetto condannare in ogni caso il medesimo a risarcire alla resistente il danno patrimoniale subito, pari ad euro 274,38, nonché il danno non patrimoniale pure patito, da liquidarsi anche in via equitativa, che si quantifica in euro 1000 e/o nella minor e/o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia dall' adito Giudice”.
Pag. 4 di 9 Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove orali;
la medesima, al termine delle prove orali nell'ottobre 2024, è stata rinviata all'anno successivo per la discussione stante l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità. All'udienza odierna, le parti hanno depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Ritiene il decidente che il ricorso sia infondato per i motivi che seguono.
1. In via preliminare, va respinta l'eccezione di indeterminatezza della domanda sollevata dalla resistente, avendo la difesa del ricorrente illustrato, con sufficiente determinatezza, oltre a tutti gli elementi costituitivi del ricorso, sia il petitum che la causa petendi.
2. Passando al merito della causa, va in prima analisi delimitato il tema del decidere.
Il ricorrente, , ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la Parte_1
declaratoria di insussistenza della giusta causa del recesso esercitato da
[...]
dal rapporto di agenzia e il riconoscimento delle conseguenti CP_2
indennità. Ad avviso del ricorrente, costui non avrebbe in alcun modo trattato affari per conto della ditta concorrente , la quale farebbe capo, CP_3 esclusivamente, al fratello ( ). Parte_2
Dal canto suo, ha ribadito la legittimità del proprio recesso, Controparte_2 avendo il ricorrente trattato affari in violazione dell'art. 1743 c.c.
3. Ciò posto, in punto di diritto, osserva il Tribunale che l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'articolo 2119, comma 1 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, di tal che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al
Pag. 5 di 9 giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.
4. Nel caso di specie, le risultanze processuali (fatti non contestati tra le parti) ed istruttorie consentono di ritenere legittimo il recesso esercitato dalla resistente.
4.1 In primo luogo, è incontestato tra le parti che la ditta individuale , CP_3
avente medesimo oggetto sociale della resistente e sede legale in Giulianova, era dapprima intestata al ricorrente e, poi, a seguito dell'instaurazione del rapporto di agenzia con essa è stata intestata a compagna Controparte_2 Persona_1
del ricorrente e, da ultimo, a , fratello del ricorrente (cfr. doc. 5 Parte_2 fasc. resistente).
È evidente, quindi, che la ditta concorrente costituisca, come rilevato dalla difesa della resistente, un'azienda “familiare”. Detta circostanza, se da un lato non può valere, da sola, a provare la concorrenza sleale del ricorrente, dall'altro ne costituisce un grave indizio.
4.2 In secondo luogo, le deposizioni testimoniali raccolte hanno consentito di raggiungere la prova del fatto che il ricorrente trattava effettivamente affari anche per conto di , in violazione del patto di non concorrenza. Detti affari CP_3
consistevano, sostanzialmente, nell'acquisire la clientela di e, in CP_2 particolare, nel far acquistare a tali clienti l'orzo e il ginseng da , invece CP_3
che dalla resistente dalla quale acquistavano solo il caffè.
Dirimenti risultano, in particolare, le dichiarazioni rese dai testimoni Tes_1
e Il primo, ex cliente della resistente, ha confermato di
[...] Testimone_2
aver acquistato da solo il caffè, perché il ginseng lo acquistava da CP_2
tramite , fratello del ricorrente. CP_3 Parte_2
Il medesimo teste ha poi precisato di aver conosciuto il fratello del ricorrente solo tramite quest'ultimo (cfr. processo verbale dell'udienza del 20.3.2024).
Ne deriva quindi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, il fratello non ha agito in via autonoma per conto di , ma in CP_3
collaborazione con lui.
Parimenti, il secondo testimone citato, anch'egli ex cliente di Testimone_2
, ha dichiarato che il ricorrente gli aveva proposto di acquistare l'orzo e CP_2
Pag. 6 di 9 il ginseng da , ma ha precisato di non averlo poi acquistato (cfr. processo CP_3
verbale dell'udienza del 20.11.2024).
4.3 Le deposizioni rese invece dai testimoni di parte ricorrente, tutte di conferma dei capitoli di prova, appaiono generiche e per nulla circostanziate (cfr. processi verbali delle udienze del 4.10.2023 e del 10.11.2023).
Le medesime, in sostanza, non appaiono idonee a minare le risultanze processuali sopra descritte e quanto dichiarato dai due ex clienti di Controparte_2
Né, parimenti, rilevano le dichiarazioni extra processuali rese da alcuni commercianti (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente), perché, essendo del tutto contraddittorie con quanto dichiarato, dai medesimi soggetti, all'azienda resistente (cfr. doc. 2 fasc. resistente), si rivelano del tutto inattendibili.
5. In considerazione di quanto appena illustrato, deve ritenersi pienamente provato il grave inadempimento nel quale è incorso il ricorrente che, nella vigenza del contratto di agenzia stipulato con la resistente, ha violato il patto di non concorrenza promuovendo prodotti riconducibili ad azienda diversa dalla proponente, in alternativa ad analoghi prodotti di quest'ultima. Trattasi di comportamento connotato da una gravità tale da impedire la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto, che legittima, quindi, il recesso per giusta causa intimatogli dalla società preponente.
5.1. Da ciò consegue che non spettano al ricorrente le indennità richieste (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 12/08/2020, n.16934).
6. Con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, va osservato quanto segue.
Il ricorrente ne ha eccepito l'inammissibilità per mancata richiesta, da parte della resistente, del differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 comma 1 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno. Ha precisato inoltre la difesa del ricorrente che, a seguito della tempestiva riassunzione dinanzi a questo Tribunale, si è verificata la cd. traslatio iudicii, restando quindi ferme le preclusioni già maturate dinanzi al Tribunale erroneamente adito.
In effetti, è noto che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, è onere del convenuto, il quale nel costituirsi in giudizio proponga una domanda
Pag. 7 di 9 riconvenzionale, richiedere il differimento dell'udienza già fissata. L'eventuale omissione, in quanto posta a presidio del principio del contraddittorio e della regolare instaurazione del rapporto processuale, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo e non è suscettibile di sanatoria per effetto della emissione, da parte del giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza o della accettazione del contraddittorio a opera della controparte. L'inammissibilità della domanda riconvenzionale per omessa formulazione della istanza di spostamento della udienza - comunque - non esclude che il fatto posto a fondamento della stessa possa essere apprezzato come eccezione, cioè a dire ai soli fini di paralizzare l'accoglimento della domanda attrice, qualora rispetto a essa assuma il carattere di fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto fatto valere dalla parte attrice (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/06/2017, n.15359).
Detta circostanza non è stata contestata da nella prima difesa Controparte_2
utile.
Dunque, la domanda è inammissibile.
6.1 In ogni caso, per completezza, è bene rilevare anche che tale domanda è infondata per assenza totale della prova del danno asseritamente patito. Ed infatti, quanto alla somma di €.274,38 (in relazione alla quale il ricorrente avrebbe emesso una fattura falsa), è condivisibile l'eccezione della difesa del ricorrente secondo cui, non avendo eccepito l'appropriazione indebita di tale somma da parte di , risulta priva di fondamento la richiesta di restituzione di detta Parte_1
somma da parte dell'azienda, avendo questa provveduto allo storno delle fatture.
Del pari, con riguardo alla somma di €.1000,00, pretesa a titolo di risarcimento danni, la domanda è assolutamente generica, non avendo la resistente allegato – prima ancora che provato – quale sarebbe il danno-conseguenza derivante dall'inadempimento del ricorrente.
7. Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto del ricorso e della domanda riconvenzionale.
Le spese di lite, alla luce della soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, istanza o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Teramo, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia DI
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Silvia
DI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 28 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 1963/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
) residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc.
) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in C.F._3
Teramo, Via Torre Bruciata nn. 17/21, giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., partita iva Controparte_1
, con sede in Senigallia, elettivamente domiciliata in Corso P.IVA_1
Garibaldi 144, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Criscuoli, giusta procura in atti;
Resistente
Oggetto: contratto di agenzia – recesso – giusta causa
Conclusioni delle parti: come da note conclusive e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
– riassumendo il giudizio dinanzi a questo Tribunale a seguito della
[...]
declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Ascoli Piceno - ha convenuto in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_2
conclusioni: “1) Dichiarare che il recesso dal rapporto di agenzia comunicato dalla società convenuta con atto scritto il 27/11/2019 è intervenuto in assenza di giusta causa. 2) Condannare la società al pagamento Controparte_2
dell'indennità di mancato preavviso nella misura di € 10.386,55. 3) Condannare la convenuta al pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporto in ragione di € 2.579,33. 4) Condannare la convenuta al pagamento della indennità suppletiva di clientela determinata in € 2.673,24. 5) Condannare la convenuta al pagamento dell'indennità “meritocratica” ammontante ad € 15.985,55. 6)
Condannare la convenuta al pagamento dell'indennità di incasso quantificata in
€ 1.699,07 pari al 2% dell'ammontare provvigionale. 7) Condannare la convenuta al pagamento dell'indennità relativa al patto di non concorrenza, pari ad € 10.619,16. 8) Condannare la convenuta a pagare interessi e rivalutazione sulle somme liquidate. 9) Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, con contratto stipulato in data 30/12/2015, gli Controparte_2
aveva conferito il mandato di agente monomandatario per la vendita di caffè torrefatto e di prodotti similari;
b) che il rapporto di agenzia era proseguito sino al 27.11.2019, data in cui gli aveva comunicato il recesso per giusta causa dal Controparte_2 rapporto, ritenendo che egli avesse violato il patto di non concorrenza, promuovendo prodotti riconducibili alla ditta concorrente , in CP_3
alternativa ad analoghi prodotti della resistente;
Pag. 2 di 9 c) che egli, per vero, non aveva commesso alcuna violazione dell'art. 1743
c.c., in quanto la ditta faceva capo al fratello, ; CP_3 Parte_2
d) che, alla luce dell'insussistenza della giusta causa di recesso, egli aveva diritto alla corresponsione, da parte dell'azienda resistente, dell'indennità di mancato preavviso, di risoluzione del rapporto, suppletiva di clientela, meritocratica e di incasso, oltre a quella relativa al patto di non concorrenza, per un ammontare complessivo di €.43.943,11.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Ha resistito in giudizio proponendo domanda Controparte_2 riconvenzionale ed eccependo, in via preliminare, l'indeterminatezza della domanda e nel merito:
1. che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, quest'ultimo aveva effettivamente trattato affari per la ditta concorrente , effettuando CP_3 consegne di prodotti analoghi a clienti della medesima e/o suggerito a terzi la possibilità di avviare rapporti commerciali con la stessa;
2. che tali circostanze erano facilmente intuibili anche considerando il fatto che era stato titolare della ditta , per sua stessa Parte_1 CP_3
ammissione, sino al dicembre 2015 quando, a seguito dell'instaurazione del rapporto di mandato di agenzia con essa resistente, la era stata CP_3
intestata, dapprima alla propria convivente all'insaputa della Persona_1 resistente e, poi, al proprio fratello;
Pt_2
3. che, in violazione del patto di non concorrenza, il ricorrente, nel corso dell'anno 2019, aveva omesso di vendere orzo e ginseng per conto di
, in quanto il medesimo vendeva gli stessi prodotti ai clienti della CP_2
resistente per conto di;
CP_3
4. che tali circostanze erano state apprese dall'azienda nell'ambito di un'indagine di mercato, promossa al fine di verificare le ragioni dell'assenza, da parte dei clienti, di ordini per orzo e ginseng;
5. che, all'esito di tale indagine, era appunto emerso che l'orzo e il ginseng erano stati forniti dal ricorrente per conto della ditta di CP_3 Parte_2
, il fratello del ricorrente;
[...]
Pag. 3 di 9 6. che l'intestazione della ditta al fratello aveva carattere meramente formale, essendo la stessa in realtà gestita dal ricorrente;
7. che, inoltre, successivamente al recesso, essa resistente era venuta a conoscenza anche dell'emissione, da parte del ricorrente, di false fatture relative a presunta merce consegnata, in realtà mai pervenuta al relativo destinatario, per totali euro 274,38;
8. che, sussistendo la giusta causa, del recesso non erano dovute le indennità richieste dal ricorrente;
9. che, in via riconvenzionale, essa, avendo emesso il ricorrente fatture per operazioni inesistenti per totali euro 274,38 relative a merce mai venduta, aveva diritto al risarcimento danni pari alla somma predetta, oltre che al ristoro del danno non patrimoniale, da liquidarsi anche in via equitativa, in euro 1000,00.
Tanto eccepito, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'assoluta indeterminatezza della domanda avversaria, per i motivi meglio esposti in narrativa, con ogni conseguenza al riguardo;
NEL MERITO rigettare la domanda avversaria per i motivi di cui in narrativa, con qualsivoglia statuizione.
IN VIA RICONVENZIONALE a) accertare e dichiarare la violazione da parte del sig. degli obblighi di cui al patto di non concorrenza, e per Parte_1 lo effetto condannare lo stesso a restituire alla l'importo Controparte_2
liquidatogli a titolo di indennità corrispettiva del patto di non concorrenza suddetta. con interessi e rivalutazioni di legge, maggiorato a titolo di penale di un importo pari al 50% dell'indennità precitata, così come quantificata in contratto;
b) accertare e dichiarare in ogni caso che il sig. ha Parte_1 emesso fatture per operazioni inesistenti per totali euro 274,38, relative a merce mai venduta, e per lo effetto condannare in ogni caso il medesimo a risarcire alla resistente il danno patrimoniale subito, pari ad euro 274,38, nonché il danno non patrimoniale pure patito, da liquidarsi anche in via equitativa, che si quantifica in euro 1000 e/o nella minor e/o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia dall' adito Giudice”.
Pag. 4 di 9 Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove orali;
la medesima, al termine delle prove orali nell'ottobre 2024, è stata rinviata all'anno successivo per la discussione stante l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità. All'udienza odierna, le parti hanno depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Ritiene il decidente che il ricorso sia infondato per i motivi che seguono.
1. In via preliminare, va respinta l'eccezione di indeterminatezza della domanda sollevata dalla resistente, avendo la difesa del ricorrente illustrato, con sufficiente determinatezza, oltre a tutti gli elementi costituitivi del ricorso, sia il petitum che la causa petendi.
2. Passando al merito della causa, va in prima analisi delimitato il tema del decidere.
Il ricorrente, , ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la Parte_1
declaratoria di insussistenza della giusta causa del recesso esercitato da
[...]
dal rapporto di agenzia e il riconoscimento delle conseguenti CP_2
indennità. Ad avviso del ricorrente, costui non avrebbe in alcun modo trattato affari per conto della ditta concorrente , la quale farebbe capo, CP_3 esclusivamente, al fratello ( ). Parte_2
Dal canto suo, ha ribadito la legittimità del proprio recesso, Controparte_2 avendo il ricorrente trattato affari in violazione dell'art. 1743 c.c.
3. Ciò posto, in punto di diritto, osserva il Tribunale che l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'articolo 2119, comma 1 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, di tal che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al
Pag. 5 di 9 giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.
4. Nel caso di specie, le risultanze processuali (fatti non contestati tra le parti) ed istruttorie consentono di ritenere legittimo il recesso esercitato dalla resistente.
4.1 In primo luogo, è incontestato tra le parti che la ditta individuale , CP_3
avente medesimo oggetto sociale della resistente e sede legale in Giulianova, era dapprima intestata al ricorrente e, poi, a seguito dell'instaurazione del rapporto di agenzia con essa è stata intestata a compagna Controparte_2 Persona_1
del ricorrente e, da ultimo, a , fratello del ricorrente (cfr. doc. 5 Parte_2 fasc. resistente).
È evidente, quindi, che la ditta concorrente costituisca, come rilevato dalla difesa della resistente, un'azienda “familiare”. Detta circostanza, se da un lato non può valere, da sola, a provare la concorrenza sleale del ricorrente, dall'altro ne costituisce un grave indizio.
4.2 In secondo luogo, le deposizioni testimoniali raccolte hanno consentito di raggiungere la prova del fatto che il ricorrente trattava effettivamente affari anche per conto di , in violazione del patto di non concorrenza. Detti affari CP_3
consistevano, sostanzialmente, nell'acquisire la clientela di e, in CP_2 particolare, nel far acquistare a tali clienti l'orzo e il ginseng da , invece CP_3
che dalla resistente dalla quale acquistavano solo il caffè.
Dirimenti risultano, in particolare, le dichiarazioni rese dai testimoni Tes_1
e Il primo, ex cliente della resistente, ha confermato di
[...] Testimone_2
aver acquistato da solo il caffè, perché il ginseng lo acquistava da CP_2
tramite , fratello del ricorrente. CP_3 Parte_2
Il medesimo teste ha poi precisato di aver conosciuto il fratello del ricorrente solo tramite quest'ultimo (cfr. processo verbale dell'udienza del 20.3.2024).
Ne deriva quindi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, il fratello non ha agito in via autonoma per conto di , ma in CP_3
collaborazione con lui.
Parimenti, il secondo testimone citato, anch'egli ex cliente di Testimone_2
, ha dichiarato che il ricorrente gli aveva proposto di acquistare l'orzo e CP_2
Pag. 6 di 9 il ginseng da , ma ha precisato di non averlo poi acquistato (cfr. processo CP_3
verbale dell'udienza del 20.11.2024).
4.3 Le deposizioni rese invece dai testimoni di parte ricorrente, tutte di conferma dei capitoli di prova, appaiono generiche e per nulla circostanziate (cfr. processi verbali delle udienze del 4.10.2023 e del 10.11.2023).
Le medesime, in sostanza, non appaiono idonee a minare le risultanze processuali sopra descritte e quanto dichiarato dai due ex clienti di Controparte_2
Né, parimenti, rilevano le dichiarazioni extra processuali rese da alcuni commercianti (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente), perché, essendo del tutto contraddittorie con quanto dichiarato, dai medesimi soggetti, all'azienda resistente (cfr. doc. 2 fasc. resistente), si rivelano del tutto inattendibili.
5. In considerazione di quanto appena illustrato, deve ritenersi pienamente provato il grave inadempimento nel quale è incorso il ricorrente che, nella vigenza del contratto di agenzia stipulato con la resistente, ha violato il patto di non concorrenza promuovendo prodotti riconducibili ad azienda diversa dalla proponente, in alternativa ad analoghi prodotti di quest'ultima. Trattasi di comportamento connotato da una gravità tale da impedire la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto, che legittima, quindi, il recesso per giusta causa intimatogli dalla società preponente.
5.1. Da ciò consegue che non spettano al ricorrente le indennità richieste (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 12/08/2020, n.16934).
6. Con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, va osservato quanto segue.
Il ricorrente ne ha eccepito l'inammissibilità per mancata richiesta, da parte della resistente, del differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 comma 1 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno. Ha precisato inoltre la difesa del ricorrente che, a seguito della tempestiva riassunzione dinanzi a questo Tribunale, si è verificata la cd. traslatio iudicii, restando quindi ferme le preclusioni già maturate dinanzi al Tribunale erroneamente adito.
In effetti, è noto che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, è onere del convenuto, il quale nel costituirsi in giudizio proponga una domanda
Pag. 7 di 9 riconvenzionale, richiedere il differimento dell'udienza già fissata. L'eventuale omissione, in quanto posta a presidio del principio del contraddittorio e della regolare instaurazione del rapporto processuale, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo e non è suscettibile di sanatoria per effetto della emissione, da parte del giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza o della accettazione del contraddittorio a opera della controparte. L'inammissibilità della domanda riconvenzionale per omessa formulazione della istanza di spostamento della udienza - comunque - non esclude che il fatto posto a fondamento della stessa possa essere apprezzato come eccezione, cioè a dire ai soli fini di paralizzare l'accoglimento della domanda attrice, qualora rispetto a essa assuma il carattere di fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto fatto valere dalla parte attrice (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/06/2017, n.15359).
Detta circostanza non è stata contestata da nella prima difesa Controparte_2
utile.
Dunque, la domanda è inammissibile.
6.1 In ogni caso, per completezza, è bene rilevare anche che tale domanda è infondata per assenza totale della prova del danno asseritamente patito. Ed infatti, quanto alla somma di €.274,38 (in relazione alla quale il ricorrente avrebbe emesso una fattura falsa), è condivisibile l'eccezione della difesa del ricorrente secondo cui, non avendo eccepito l'appropriazione indebita di tale somma da parte di , risulta priva di fondamento la richiesta di restituzione di detta Parte_1
somma da parte dell'azienda, avendo questa provveduto allo storno delle fatture.
Del pari, con riguardo alla somma di €.1000,00, pretesa a titolo di risarcimento danni, la domanda è assolutamente generica, non avendo la resistente allegato – prima ancora che provato – quale sarebbe il danno-conseguenza derivante dall'inadempimento del ricorrente.
7. Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto del ricorso e della domanda riconvenzionale.
Le spese di lite, alla luce della soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, istanza o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Teramo, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia DI
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