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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7633 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 23.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2436/2024 R.G.
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Piero Ferrara
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1 p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Marcello D'Aponte - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 2.5.2025 la ricorrente si è opposta al decreto ex art. 28 L. 300/70 emesso dal Tribunale di Napoli in data 17.4.2025 che ha rigettato la domanda volta ad ottenere l'accertamento della dedotta condotta antisindacale dell' per violazione CP_1 dei diritti sindacali di informazione preventiva e confronto di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL in occasione dell'adozione da parte di quest'ultima dei decreti dirigenziali nn. 1647 e 1648 del 12.12.2024, nonché la condanna alla immediata cessazione del comportamento denunciato, disponendo per la rimozione dei relativi effetti. A sostegno dell'opposizione, nel ribadire quanto allegato nella precedente fase, ha dedotto:
- che, con Decreto Dirigenziale n. 1647 del 12 dicembre 2024, avente ad oggetto l'“adozione delle modifiche organizzative, in esito alla gestione 2021 – 2024 e dei criteri di attribuzione delle responsabilità di servizio in scadenza e di nuova istituzione”, l' ha provveduto a: CP_2 a) istituire una nuova posizione;
b) modificare il contenuto delle altre;
c) prevedere l'informazione sindacale;
d) confermare l'interpello per l'attribuzione degli incarichi;
- che, sempre in data 12/12/24, l' ha emanato il Decreto Dirigenziale n. 1648 CP_1 avente ad oggetto: “adozione avviso di interpello, aperto a Funzionarie e Funzionari dipendenti dell' , per l'attribuzione di incarichi di responsabilità in scadenza e di CP_1 nuova istituzione” con cui ha adottato l'avviso di interpello ed ha previsto l'informazione sindacale;
- che, con nota datata 12/12/24 tale ente ha trasmesso all'istante una comunicazione avente ad oggetto “modifiche organizzative a seguito degli esiti 2021 – 2024 e della Legge Regionale 5 Luglio 2023 n 11. Avviso di interpello per posizioni di responsabilità in scadenza e di nuova attivazione. ”, unitamente alla quale ha inviato i CP_3 suindicati Decreti Dirigenziali nn. 1647 e 1648 del 12/12/24;
1 - che, in tale comunicazione il Direttore Generale ha dato atto che “è stato avviato un confronto, che ha condotto ad individuare alcuni aggiornamenti alle attribuzioni delle competenze interne ai servizi… Anticipo la disponibilità ad illustrare, in una prossima seduta, l'aggiornamento delle competenze organizzative nonché ad esporre i criteri per l'attribuzione degli incarichi”;
- che, con nota del 8/01/25, la ricorrente ha chiesto la revoca dell'interpello, visto che i criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di elevata qualificazione sono oggetto di confronto e che l'informativa era coincisa con la data dell'interpello;
- che, con nota del medesimo 8/01/25, l' ha confermato la disponibilità “alla seduta CP_1 di confronto, fissando la data del 14/01/25, tuttavia dichiarava espressamente di confermare l'interpello”;
- che, con nota del 9/01/25 l'istante ha comunicato che, in Controparte_4 mancanza del ritiro dell'interpello, avrebbe disertato la riunione fissata per il 14/01/25;
- di aver nuovamente sollecitato la convenuta, con comunicazione del 13/01/25, a tornare sui propri passi, rappresentando che, in mancanza non avrebbe partecipato alla riunione. Lamenta l'erroneità della decisione del giudice di prime cure rappresentando che, diversamente da quanto da quest'ultimo ritenuto:
- non può ritenersi espletata la procedura di informazione, visto che quella effettuata non è stata disposta almeno 5 giorni prima dell'adozione dei decreti per cui è causa, così come previsto dall'art. 4 del CCNL;
- la fattispecie per cui è causa rientra tra le ipotesi per le quali è necessario il confronto con le rappresentanze sindacali. Ha, pertanto, concluso chiedendo di:
- annullare e/o riformare il decreto del Tribunale di Napoli sez. Lavoro, Giudice Majorano Maria Gaia RG 6591/25 emesso il 17/04/25 e notificato dalla cancelleria il 19/04/25 per i motivi dedotti nel presente atto e per l'effetto
- accertare e dichiarare l'antisindacalità del comportamento denunciato, concretatosi nella mancata partecipazione della ricorrente al processo decisionale sfociato nel Decreto Dirigenziale n 1648 del 12/12/24, e per l'effetto
- ordinarsi la immediata cessazione del comportamento antisindacale denunciato, disponendo per la rimozione degli effetti di tale comportamento e dunque la revoca del Decreto Dirigenziale n 1648 del 12/12/24 e di ogni atto ad esso consequenziale;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, preliminarmente, ha eccepito il CP_1 difetto di legittimazione attiva. Nel merito, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** La domanda è fondata.
Partendo dall'esame della preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva, deve premettersi che l'art. 28 della legge 300/70 non riconosce la legittimazione ad agire per la repressione di condotte antisindacali a tutte le associazioni sindacali, ma solo agli “organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”.
Nel caso in esame, a fondamento dell'eccezione l' si è limitata a dedurre che la CP_1 ricorrente non costituirebbe un “organismo locale” del sindacato nazionale.
2 In sostanza, come si legge in memoria difensiva, “il ricorso andava proposto dall'articolazione sindacale provinciale e non certamente da quella regionale”.
Di contro, all'udienza di discussione il procuratore della ricorrente, nel contestare la suindicata eccezione, ha rappresentato che “la segreteria regionale coincide con quella provinciale, come si evince anche dalla denominazione ”. Parte_1
Orbene, posto che per l'individuazione degli organismi locali deputati ad agire in giudizio ex art. 28 L. 300/70 deve farsi riferimento a quanto previsto negli statuti delle associazioni sindacali (cfr. Cass. 29257/2008), si rileva che, dallo statuto approvato nel dicembre 2024 (depositato unitamente al ricorso in esame) si desume la possibilità di aggregazione della struttura regionale con quella di capoluogo (dunque quella della provincia), con previsione, in tal caso, di modificare la denominazione della struttura in “Struttura di Capoluogo e Regionale”.
In particolare l'art. 31, rubricato “nuovi assetti”, dispone: Le strutture Regionale e di Capoluogo che hanno attuato processi di aggregazione, a norma dell'art. 71 - ASSETTI ORGANIZZATIVI E SUPERAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI - dovranno procedere a: a) modificare la denominazione della struttura in “Struttura di Capoluogo e Regionale”; b) ..
Nel caso in esame, dalla denominazione della ricorrente, “ Parte_1
, si desume che la suindicata aggregazione è avvenuta.
[...]
Né la resistente, a fondamento della eccezione, ha allegato alcun elemento da cui potersi invece desumere l'esistenza di una articolazione più periferica rispetto alla ricorrente.
Per completezza si rileva che, dalla documentazione depositata dall'istante in data 13.10.2025 su autorizzazione del Tribunale, che viene acquisita ex art. 421 c.p.c. in quanto costituente approfondimento degli elementi già emergenti dalla documentazione in atti, si evince che:
- già lo statuto della del 2014 aveva previsto all'art. 52 la possibilità di unificare Pt_1 le Segreterie regionale e provinciale;
- che tale opzione veniva stata prescelta dalla e in Parte_1 Parte_1 occasione del Congresso del 24 e 25 giugno 2014, allorquando veniva eletto il nuovo Consiglio Regionale unificato e fu nominato il segretario responsabile regionale unificato nella persona di Persona_1
- che, coerentemente a tale scelta, tale verbale veniva intitolato “VERBALE CONGRESSO REGIONALE UNIFICATO FEDERAZIONI POTERI LOCALI Parte_1
” e, nel corpo dello stesso, veniva sempre fatto specifico riferimento e
[...] Part richiamo al “CONGRESSO REGIONALE UNIFICATO CP_5 Parte_1
”;
[...]
- che, allo stesso modo, il verbale del verbale del congresso del 23 e 24 giugno 2022 (questo depositato unitamente al ricorso in esame), è intitolato “VERBALE CONGRESSO FEDERAZIONE POTERI LOCALI CAPOLUOGO REGIONE NAPOLI E CAMPANIA”.
In ragione di quanto esposto, pertanto, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente.
3 Sempre in via preliminare si rileva che in ricorso nulla viene allegato in merito alla dipendente CP_6
Conseguentemente risulta priva di pregio la deduzione contenuta in memoria difensiva (che pertanto deve presumersi essere un refuso) per la quale “per l'intero svolgersi del ricorso, ci si limita a evocare l'ipotizzata lesione dei diritti ed interessi della e cioè solo per CP_6 tale fatto, ma senza in alcun modo articolare, alcuna prova in ordine alla presunta lesione degli interessi collettivi dell'organizzazione sindacale cui la stessa appartiene”.
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
L'O.S. ricorrente deduce che l' avrebbe violato i diritti sindacali di informazione CP_1 preventiva e confronto di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL (personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021) in occasione dell'adozione dei decreti dirigenziali nn. 1647 e 1648 del 12.12.2024.
È, dunque, necessario prendere le mosse da tenore di articoli, nonché dal contenuto dei suindicati decreti dirigenziali, nelle parti rilevanti ai fini della decisione.
Art. 4 Informazione
1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dagli Enti ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella preventiva trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 5 (Confronto) e 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti.
6. Sono, inoltre, oggetto di sola informazione semestrale ….
Art. 5 Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
4
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi;
l'incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta.
…. 3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie):
… d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione; e) i criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione;
f) …
Venendo ai decreti dirigenziali, quello n. 1647 del 12.12.2024, avente ad oggetto l'“adozione delle modifiche organizzative, in esito alla gestione 2021 - 2024 e dei criteri di attribuzione delle responsabilità di servizio in scadenza e di nuova istituzione”, ha previsto (tra l'altro) di:
- istituire una nuova unità organizzativa (Servizio Programmazione e sviluppo),
“prevedendo la relativa attribuzione con interpello”;
- modificare il contenuto delle altre;
- confermare l'interpello come modalità di attribuzione degli incarichi in scadenza o di nuova istituzione, con adozione e pubblicazione di un avviso rivolto alle dipendenti e ai dipendenti dell'Azienda, appartenenti dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, con la valutazione di una lettera motivazionale e del Curriculum Vitae;
- “prevedere l'informazione sindacale”.
Il decreto dirigenziale n. 1648, emesso anch'esso in data 12.12.2025, avente ad oggetto l'“adozione avviso di interpello, aperto a Funzionarie e Funzionari dipendenti dell' , CP_1 per l'attribuzione di incarichi di responsabilità in scadenza e di nuova istituzione”, ha disposto: 1. di adottare l'avviso di interpello allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l'attribuzione delle seguenti responsabilità:
…
Incarico Decorrenza Termine
Servizio Benefici economici 1° febbraio 2025 30 maggio 2026
Servizio Bilancio e contabilità 1° febbraio 2025 30 maggio 2026
Servizio Legale e trattamento 1° febbraio 2025 30 maggio 2026 giuridico
Servizio Programmazione e 1° febbraio 2025 30 maggio 2026 sviluppo
Servizio Tecnico 1° febbraio 2025 30 maggio 2026
2. di prevedere come termine per la presentazione delle manifestazioni di disponibilità il 12 gennaio 2025 alle ore 24.00;
3. di prevedere l'informazione alle Organizzazioni sindacali ammesse alle trattative e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria;
5 Nell'allegato avviso di interpello - tra l'altro - si legge (il grassetto è quello del testo originale): Chi può partecipare Le dipendenti ed i dipendenti di ruolo, inquadrati nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (categoria D secondo il previgente sistema di classificazione), in servizio a tempo pieno e indeterminato presso l'Azienda alla scadenza del presente avviso, nei confronti dei quali non siano operanti cause di inconferibilità o di incompatibilità ai sensi della disciplina vigente. Le funzionarie e i funzionari interessati possono presentare la manifestazione di disponibilità trasmettendo all'indirizzo di posta elettronica selezioni@
…
Quali sono le principali capacità e competenze richieste dall'incarico Le principali capacità sono rappresentate dall'attitudine al pensiero critico e analitico, alla capacità di risolvere i problemi e lavorare in gruppo;
rilevante è l'orientamento ad esplorare soluzioni non provate prima, l'autogestione, l'apprendimento attivo, lo spirito di tolleranza, la facilità di comunicare, l'attitudine ad entrare in contatto e relazionarsi con gli altri, riconoscendo, utilizzando e gestendo in modo consapevole le proprie emozioni e quelle altrui. Il profilo professionale presuppone la capacità di cooperare tra più individui appartenenti ad un gruppo o una comunità per risolvere problemi o superare situazioni complesse nonché di coordinarsi, completarsi, impegnarsi e avere fiducia nei propri colleghi per portare a termine un lavoro o costruire insieme un nuovo progetto, pianificando e controllando il tempo organizzativo. Le principali competenze disciplinari a carattere trasversale sono rappresentante dalla buona conoscenza della disciplina contrattuale, delle attività caratteristiche del diritto allo studio universitario, della disciplina contabile, delle metodologie di pianificazione e gestione dei progetti, dei principi di organizzazione del lavoro.
… Come interviene l'attribuzione dell'incarico Le competenze e le esperienze descritte nella lettera motivazionale e nel curriculum vitae saranno oggetto di un breve colloquio, al fine di valutare le motivazioni, le attitudini e le principali competenze. L'Azienda assicura la parità di trattamento nella gestione del rapporto di lavoro e nell'attribuzione degli eventuali incarichi di responsabilità.
Ritiene parte resistente che i suindicati decreti non avrebbero “in alcun modo definito criteri di attribuzione degli incarichi, eventualmente differenti da quelli previsti dall'articolo 18, comma 2 CCNL 2019-2021” e dunque non rientrerebbero tra gli atti per i quali l'adozione del confronto è obbligatoria.
Tale art. 18, rubricato “Conferimento e revoca degli incarichi di EQ”, recita:
1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
6
2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.
3. …
Il richiamato art. 16, rubricato Incarichi di Elevata Qualificazione, dispone:
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:
….
3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.
In sostanza, il CCNL lascia libere le amministrazioni di:
- determinare i criteri generali per l'attribuzione degli incarichi in questione, stabilendo solo, all'art. 18, comma 2, di cosa deve tenersi necessariamente conto;
- affidare tali incarichi a personale interno oppure a personale esterno, stabilendo solo l'inquadramento necessario (“personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione”);
- stabilire le modalità con cui individuare, tenuto conto di quanto indicato dal suindicato art. 18, comma, 2 del CCNL, i soggetti a cui affidare gli incarichi.
In ragione di quanto appena evidenziato, la tesi della convenuta non può essere condivisa.
Ed invero, pacifico tra le parti che si verte in tema di incarichi di Elevata Qualificazione, dalla lettura dei suindicati decreti si evince che essi contengono criteri per il conferimento di tali incarichi che sono ulteriori rispetto a quanto previsto dal predetto art. 18, comma 2, del CCNL.
Con i decreti in questione, infatti, l'amministrazione:
- ha delimitato il novero di coloro che possono ricevere tali incarichi, stabilendo che deve trattarsi di personale che, alla data prefissata:
• era alle dipendenze della convenuta (laddove l'art. 18 del CCNL prevede che è possibile attribuire gli stessi anche a personale esterno);
• lo era a tempo pieno ed indeterminato (tale precisazione non è contenuta nel citato art. 18);
- ha stabilito che l'individuazione di coloro a cui attribuire gli incarichi in questione avviene nell'ambito di una platea ulteriormente delimitata, e segnatamente a coloro che hanno comunicato, entro la data indicata, la “manifestazione di disponibilità” mediante l'invio di una “sintetica lettera motivazionale e un curriculum vitae in formato europeo”;
- ha specificato le capacità e competenze richieste;
- ha previsto che la valutazione dei candidati (dunque di coloro che hanno comunicato la
“manifestazione di disponibilità”) al fine di individuare a chi attribuire gli incarichi avviene mediante un “breve colloquio” (laddove la selezione può avvenire anche in modo diverso: ad es. mediante titoli, o prova scritta ecc.).
7 D'altra parte è la stessa convenuta ad aver indicato come oggetto del decreto n. 1647 - di cui quello 1648 costituisce attuazione - tra l'altro, l'“adozione … dei criteri di attribuzione delle responsabilità di servizio in scadenza e di nuova istituzione.
In sostanza, dunque, contenendo i decreti 1647 e 1648 del 12.12.2024 i criteri per il conferimento … degli incarichi di Elevata Qualificazione per i quali l'art. 5, comma 3, lett. d) del CCNL richiede il “confronto”, e considerato che il precedente art. 4, comma 4, prevede che “Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 5 e 7 … prevedano il confronto”, l'emanazione degli stessi doveva essere oggetto sia di informazione, sia di confronto.
In ragione, poi, del disposto di tale art. 4 già innanzi riportato, tale informazione doveva essere resa:
- preventivamente e in forma scritta;
- nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle O.S. ai soggetti sindacali … di procedere a una valutazione approfondita …
Orbene, nel caso in esame costituisce circostanza documentale quella per la quale l'informazione scritta non è avvenuta prima dell'adozione dei criteri per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione per cui è causa, ma contestualmente agli stessi.
Come, infatti, dedotto anche dall' , quest'ultima ha comunicato tali criteri, previsti CP_1 con i decreti dirigenziali 1647 (in questo, in parte) e 1648 del 12.12.2024, con una nota del medesimo giorno 12.12.2024.
Di qui la violazione da parte della convenuta della normativa di cui all'art. 4 del CCNL in tema di informazione.
Dalla mancanza della informazione preventiva deriva che neppure è stato possibile il confronto che, parimenti, è previsto come momento antecedente alla adozione degli atti in questione (cfr. in particolare il comma 2 dell'art. 5 del CCNL).
Per completezza, si evidenzia che non assume alcuna rilevanza ai fini di causa la circostanza, stigmatizzata in memoria difensiva, per la quale l'O.S. ricorrente - che l'8.1.2025 aveva chiesto la revoca del suindicato interpello - non ha partecipato alla seduta di confronto, fissata dalla convenuta per il 14.1.2025, in ragione del rifiuto di quest'ultima di revocare l'interpello medesimo.
Ed invero, come evidenziato da parte ricorrente in sede di discussione, proprio in ragione della mancata revoca dei decreti in questione, l'informazione ed il confronto - che per loro natura devono intervenire prima della adozione degli atti da parte dell'amministrazione - non avrebbero avuto alcun senso visto che ormai l' aveva già provveduto CP_1 all'individuazione dei i criteri per il conferimento degli incarichi per cui è causa.
È parimenti irrilevante, oltre che non provata (alcuna documentazione è stata depositata al riguardo), la circostanza, pure dedotta in memoria difensiva (cfr. pag. 18), per la quale l' avrebbe applicato “i medesimi criteri utilizzati in precedenza”. CP_1
Gli artt. 4 e 5, infatti, non prevedono una deroga alla disciplina dai medesimi prevista nel caso di individuazione di criteri già applicati in precedenza.
8 Quanto al requisito dell'attualità, specificamente contestato dalla convenuta solo nelle note difensive autorizzate del 9.10.2025, in primo luogo si osserva che la sentenza della Suprema Corte n. 2479/2025 richiamata in tali note riguardava un caso in cui erano decorsi svariati anni dalla violazione delle norme in tema di preventiva informazione ai sindacati;
dunque una fattispecie del tutto diversa da quella in esame.
Deve, inoltre, rilevarsi che, proprio in tale sentenza, la Suprema Corte ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità al riguardo.
In particolare, in detta sentenza si legge:
“Va intanto richiamato il costante principio espresso da questa S.C., secondo cui "il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione
o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale" (Cass. 22 maggio 2019, n. 13860; Cass. 22 maggio 2019, n. 13860; Cass. 12 novembre 2010, n. 23038; Cass. 5 febbraio 2003, n. 1684)
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che, in ragione della circostanza per la quale gli incarichi in questione sono stati attribuiti a decorrere dall'1.2.2025 (dunque non svariati anni antecedenti alla presente decisione), con scadenza ancora da venire (30.5.2026), la violazione datoriale delle prerogative sindacali non si è esaurita e, dunque è ancora idonea a produrre effetti durevoli nel tempo.
Di qui la possibilità di emettere non solo una pronuncia di accertamento dell'illegittimità dei decreti 1647 e 1648 del 12.12.2024, ma anche di ordinare alla convenuta la cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione degli effetti dei suindicati decreti e, dunque, la revoca (come chiesto) del decreto 1648 del 12.12.2024 e degli atti ad esso conseguenziali.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara l'illegittimità dei decreti dirigenziali nn. 1647 e 1648 del 12.12.2024 per violazione dei diritti sindacali di informazione preventiva e confronto di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL;
b) per l'effetto, ordina alla convenuta la cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione degli effetti dei suindicati decreti e, dunque, la revoca del decreto 1648 del 12.12.2024 e degli atti ad esso conseguenziali;
c) condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente i compensi di lite, che liquida CP_1 in € 2.900,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
In Napoli, il 23.10.2025 IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 23.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2436/2024 R.G.
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Piero Ferrara
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1 p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Marcello D'Aponte - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 2.5.2025 la ricorrente si è opposta al decreto ex art. 28 L. 300/70 emesso dal Tribunale di Napoli in data 17.4.2025 che ha rigettato la domanda volta ad ottenere l'accertamento della dedotta condotta antisindacale dell' per violazione CP_1 dei diritti sindacali di informazione preventiva e confronto di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL in occasione dell'adozione da parte di quest'ultima dei decreti dirigenziali nn. 1647 e 1648 del 12.12.2024, nonché la condanna alla immediata cessazione del comportamento denunciato, disponendo per la rimozione dei relativi effetti. A sostegno dell'opposizione, nel ribadire quanto allegato nella precedente fase, ha dedotto:
- che, con Decreto Dirigenziale n. 1647 del 12 dicembre 2024, avente ad oggetto l'“adozione delle modifiche organizzative, in esito alla gestione 2021 – 2024 e dei criteri di attribuzione delle responsabilità di servizio in scadenza e di nuova istituzione”, l' ha provveduto a: CP_2 a) istituire una nuova posizione;
b) modificare il contenuto delle altre;
c) prevedere l'informazione sindacale;
d) confermare l'interpello per l'attribuzione degli incarichi;
- che, sempre in data 12/12/24, l' ha emanato il Decreto Dirigenziale n. 1648 CP_1 avente ad oggetto: “adozione avviso di interpello, aperto a Funzionarie e Funzionari dipendenti dell' , per l'attribuzione di incarichi di responsabilità in scadenza e di CP_1 nuova istituzione” con cui ha adottato l'avviso di interpello ed ha previsto l'informazione sindacale;
- che, con nota datata 12/12/24 tale ente ha trasmesso all'istante una comunicazione avente ad oggetto “modifiche organizzative a seguito degli esiti 2021 – 2024 e della Legge Regionale 5 Luglio 2023 n 11. Avviso di interpello per posizioni di responsabilità in scadenza e di nuova attivazione. ”, unitamente alla quale ha inviato i CP_3 suindicati Decreti Dirigenziali nn. 1647 e 1648 del 12/12/24;
1 - che, in tale comunicazione il Direttore Generale ha dato atto che “è stato avviato un confronto, che ha condotto ad individuare alcuni aggiornamenti alle attribuzioni delle competenze interne ai servizi… Anticipo la disponibilità ad illustrare, in una prossima seduta, l'aggiornamento delle competenze organizzative nonché ad esporre i criteri per l'attribuzione degli incarichi”;
- che, con nota del 8/01/25, la ricorrente ha chiesto la revoca dell'interpello, visto che i criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di elevata qualificazione sono oggetto di confronto e che l'informativa era coincisa con la data dell'interpello;
- che, con nota del medesimo 8/01/25, l' ha confermato la disponibilità “alla seduta CP_1 di confronto, fissando la data del 14/01/25, tuttavia dichiarava espressamente di confermare l'interpello”;
- che, con nota del 9/01/25 l'istante ha comunicato che, in Controparte_4 mancanza del ritiro dell'interpello, avrebbe disertato la riunione fissata per il 14/01/25;
- di aver nuovamente sollecitato la convenuta, con comunicazione del 13/01/25, a tornare sui propri passi, rappresentando che, in mancanza non avrebbe partecipato alla riunione. Lamenta l'erroneità della decisione del giudice di prime cure rappresentando che, diversamente da quanto da quest'ultimo ritenuto:
- non può ritenersi espletata la procedura di informazione, visto che quella effettuata non è stata disposta almeno 5 giorni prima dell'adozione dei decreti per cui è causa, così come previsto dall'art. 4 del CCNL;
- la fattispecie per cui è causa rientra tra le ipotesi per le quali è necessario il confronto con le rappresentanze sindacali. Ha, pertanto, concluso chiedendo di:
- annullare e/o riformare il decreto del Tribunale di Napoli sez. Lavoro, Giudice Majorano Maria Gaia RG 6591/25 emesso il 17/04/25 e notificato dalla cancelleria il 19/04/25 per i motivi dedotti nel presente atto e per l'effetto
- accertare e dichiarare l'antisindacalità del comportamento denunciato, concretatosi nella mancata partecipazione della ricorrente al processo decisionale sfociato nel Decreto Dirigenziale n 1648 del 12/12/24, e per l'effetto
- ordinarsi la immediata cessazione del comportamento antisindacale denunciato, disponendo per la rimozione degli effetti di tale comportamento e dunque la revoca del Decreto Dirigenziale n 1648 del 12/12/24 e di ogni atto ad esso consequenziale;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, preliminarmente, ha eccepito il CP_1 difetto di legittimazione attiva. Nel merito, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** La domanda è fondata.
Partendo dall'esame della preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva, deve premettersi che l'art. 28 della legge 300/70 non riconosce la legittimazione ad agire per la repressione di condotte antisindacali a tutte le associazioni sindacali, ma solo agli “organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”.
Nel caso in esame, a fondamento dell'eccezione l' si è limitata a dedurre che la CP_1 ricorrente non costituirebbe un “organismo locale” del sindacato nazionale.
2 In sostanza, come si legge in memoria difensiva, “il ricorso andava proposto dall'articolazione sindacale provinciale e non certamente da quella regionale”.
Di contro, all'udienza di discussione il procuratore della ricorrente, nel contestare la suindicata eccezione, ha rappresentato che “la segreteria regionale coincide con quella provinciale, come si evince anche dalla denominazione ”. Parte_1
Orbene, posto che per l'individuazione degli organismi locali deputati ad agire in giudizio ex art. 28 L. 300/70 deve farsi riferimento a quanto previsto negli statuti delle associazioni sindacali (cfr. Cass. 29257/2008), si rileva che, dallo statuto approvato nel dicembre 2024 (depositato unitamente al ricorso in esame) si desume la possibilità di aggregazione della struttura regionale con quella di capoluogo (dunque quella della provincia), con previsione, in tal caso, di modificare la denominazione della struttura in “Struttura di Capoluogo e Regionale”.
In particolare l'art. 31, rubricato “nuovi assetti”, dispone: Le strutture Regionale e di Capoluogo che hanno attuato processi di aggregazione, a norma dell'art. 71 - ASSETTI ORGANIZZATIVI E SUPERAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI - dovranno procedere a: a) modificare la denominazione della struttura in “Struttura di Capoluogo e Regionale”; b) ..
Nel caso in esame, dalla denominazione della ricorrente, “ Parte_1
, si desume che la suindicata aggregazione è avvenuta.
[...]
Né la resistente, a fondamento della eccezione, ha allegato alcun elemento da cui potersi invece desumere l'esistenza di una articolazione più periferica rispetto alla ricorrente.
Per completezza si rileva che, dalla documentazione depositata dall'istante in data 13.10.2025 su autorizzazione del Tribunale, che viene acquisita ex art. 421 c.p.c. in quanto costituente approfondimento degli elementi già emergenti dalla documentazione in atti, si evince che:
- già lo statuto della del 2014 aveva previsto all'art. 52 la possibilità di unificare Pt_1 le Segreterie regionale e provinciale;
- che tale opzione veniva stata prescelta dalla e in Parte_1 Parte_1 occasione del Congresso del 24 e 25 giugno 2014, allorquando veniva eletto il nuovo Consiglio Regionale unificato e fu nominato il segretario responsabile regionale unificato nella persona di Persona_1
- che, coerentemente a tale scelta, tale verbale veniva intitolato “VERBALE CONGRESSO REGIONALE UNIFICATO FEDERAZIONI POTERI LOCALI Parte_1
” e, nel corpo dello stesso, veniva sempre fatto specifico riferimento e
[...] Part richiamo al “CONGRESSO REGIONALE UNIFICATO CP_5 Parte_1
”;
[...]
- che, allo stesso modo, il verbale del verbale del congresso del 23 e 24 giugno 2022 (questo depositato unitamente al ricorso in esame), è intitolato “VERBALE CONGRESSO FEDERAZIONE POTERI LOCALI CAPOLUOGO REGIONE NAPOLI E CAMPANIA”.
In ragione di quanto esposto, pertanto, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente.
3 Sempre in via preliminare si rileva che in ricorso nulla viene allegato in merito alla dipendente CP_6
Conseguentemente risulta priva di pregio la deduzione contenuta in memoria difensiva (che pertanto deve presumersi essere un refuso) per la quale “per l'intero svolgersi del ricorso, ci si limita a evocare l'ipotizzata lesione dei diritti ed interessi della e cioè solo per CP_6 tale fatto, ma senza in alcun modo articolare, alcuna prova in ordine alla presunta lesione degli interessi collettivi dell'organizzazione sindacale cui la stessa appartiene”.
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
L'O.S. ricorrente deduce che l' avrebbe violato i diritti sindacali di informazione CP_1 preventiva e confronto di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL (personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021) in occasione dell'adozione dei decreti dirigenziali nn. 1647 e 1648 del 12.12.2024.
È, dunque, necessario prendere le mosse da tenore di articoli, nonché dal contenuto dei suindicati decreti dirigenziali, nelle parti rilevanti ai fini della decisione.
Art. 4 Informazione
1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dagli Enti ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella preventiva trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 5 (Confronto) e 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti.
6. Sono, inoltre, oggetto di sola informazione semestrale ….
Art. 5 Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
4
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi;
l'incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta.
…. 3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie):
… d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione; e) i criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione;
f) …
Venendo ai decreti dirigenziali, quello n. 1647 del 12.12.2024, avente ad oggetto l'“adozione delle modifiche organizzative, in esito alla gestione 2021 - 2024 e dei criteri di attribuzione delle responsabilità di servizio in scadenza e di nuova istituzione”, ha previsto (tra l'altro) di:
- istituire una nuova unità organizzativa (Servizio Programmazione e sviluppo),
“prevedendo la relativa attribuzione con interpello”;
- modificare il contenuto delle altre;
- confermare l'interpello come modalità di attribuzione degli incarichi in scadenza o di nuova istituzione, con adozione e pubblicazione di un avviso rivolto alle dipendenti e ai dipendenti dell'Azienda, appartenenti dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, con la valutazione di una lettera motivazionale e del Curriculum Vitae;
- “prevedere l'informazione sindacale”.
Il decreto dirigenziale n. 1648, emesso anch'esso in data 12.12.2025, avente ad oggetto l'“adozione avviso di interpello, aperto a Funzionarie e Funzionari dipendenti dell' , CP_1 per l'attribuzione di incarichi di responsabilità in scadenza e di nuova istituzione”, ha disposto: 1. di adottare l'avviso di interpello allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l'attribuzione delle seguenti responsabilità:
…
Incarico Decorrenza Termine
Servizio Benefici economici 1° febbraio 2025 30 maggio 2026
Servizio Bilancio e contabilità 1° febbraio 2025 30 maggio 2026
Servizio Legale e trattamento 1° febbraio 2025 30 maggio 2026 giuridico
Servizio Programmazione e 1° febbraio 2025 30 maggio 2026 sviluppo
Servizio Tecnico 1° febbraio 2025 30 maggio 2026
2. di prevedere come termine per la presentazione delle manifestazioni di disponibilità il 12 gennaio 2025 alle ore 24.00;
3. di prevedere l'informazione alle Organizzazioni sindacali ammesse alle trattative e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria;
5 Nell'allegato avviso di interpello - tra l'altro - si legge (il grassetto è quello del testo originale): Chi può partecipare Le dipendenti ed i dipendenti di ruolo, inquadrati nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (categoria D secondo il previgente sistema di classificazione), in servizio a tempo pieno e indeterminato presso l'Azienda alla scadenza del presente avviso, nei confronti dei quali non siano operanti cause di inconferibilità o di incompatibilità ai sensi della disciplina vigente. Le funzionarie e i funzionari interessati possono presentare la manifestazione di disponibilità trasmettendo all'indirizzo di posta elettronica selezioni@
…
Quali sono le principali capacità e competenze richieste dall'incarico Le principali capacità sono rappresentate dall'attitudine al pensiero critico e analitico, alla capacità di risolvere i problemi e lavorare in gruppo;
rilevante è l'orientamento ad esplorare soluzioni non provate prima, l'autogestione, l'apprendimento attivo, lo spirito di tolleranza, la facilità di comunicare, l'attitudine ad entrare in contatto e relazionarsi con gli altri, riconoscendo, utilizzando e gestendo in modo consapevole le proprie emozioni e quelle altrui. Il profilo professionale presuppone la capacità di cooperare tra più individui appartenenti ad un gruppo o una comunità per risolvere problemi o superare situazioni complesse nonché di coordinarsi, completarsi, impegnarsi e avere fiducia nei propri colleghi per portare a termine un lavoro o costruire insieme un nuovo progetto, pianificando e controllando il tempo organizzativo. Le principali competenze disciplinari a carattere trasversale sono rappresentante dalla buona conoscenza della disciplina contrattuale, delle attività caratteristiche del diritto allo studio universitario, della disciplina contabile, delle metodologie di pianificazione e gestione dei progetti, dei principi di organizzazione del lavoro.
… Come interviene l'attribuzione dell'incarico Le competenze e le esperienze descritte nella lettera motivazionale e nel curriculum vitae saranno oggetto di un breve colloquio, al fine di valutare le motivazioni, le attitudini e le principali competenze. L'Azienda assicura la parità di trattamento nella gestione del rapporto di lavoro e nell'attribuzione degli eventuali incarichi di responsabilità.
Ritiene parte resistente che i suindicati decreti non avrebbero “in alcun modo definito criteri di attribuzione degli incarichi, eventualmente differenti da quelli previsti dall'articolo 18, comma 2 CCNL 2019-2021” e dunque non rientrerebbero tra gli atti per i quali l'adozione del confronto è obbligatoria.
Tale art. 18, rubricato “Conferimento e revoca degli incarichi di EQ”, recita:
1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
6
2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.
3. …
Il richiamato art. 16, rubricato Incarichi di Elevata Qualificazione, dispone:
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:
….
3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.
In sostanza, il CCNL lascia libere le amministrazioni di:
- determinare i criteri generali per l'attribuzione degli incarichi in questione, stabilendo solo, all'art. 18, comma 2, di cosa deve tenersi necessariamente conto;
- affidare tali incarichi a personale interno oppure a personale esterno, stabilendo solo l'inquadramento necessario (“personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione”);
- stabilire le modalità con cui individuare, tenuto conto di quanto indicato dal suindicato art. 18, comma, 2 del CCNL, i soggetti a cui affidare gli incarichi.
In ragione di quanto appena evidenziato, la tesi della convenuta non può essere condivisa.
Ed invero, pacifico tra le parti che si verte in tema di incarichi di Elevata Qualificazione, dalla lettura dei suindicati decreti si evince che essi contengono criteri per il conferimento di tali incarichi che sono ulteriori rispetto a quanto previsto dal predetto art. 18, comma 2, del CCNL.
Con i decreti in questione, infatti, l'amministrazione:
- ha delimitato il novero di coloro che possono ricevere tali incarichi, stabilendo che deve trattarsi di personale che, alla data prefissata:
• era alle dipendenze della convenuta (laddove l'art. 18 del CCNL prevede che è possibile attribuire gli stessi anche a personale esterno);
• lo era a tempo pieno ed indeterminato (tale precisazione non è contenuta nel citato art. 18);
- ha stabilito che l'individuazione di coloro a cui attribuire gli incarichi in questione avviene nell'ambito di una platea ulteriormente delimitata, e segnatamente a coloro che hanno comunicato, entro la data indicata, la “manifestazione di disponibilità” mediante l'invio di una “sintetica lettera motivazionale e un curriculum vitae in formato europeo”;
- ha specificato le capacità e competenze richieste;
- ha previsto che la valutazione dei candidati (dunque di coloro che hanno comunicato la
“manifestazione di disponibilità”) al fine di individuare a chi attribuire gli incarichi avviene mediante un “breve colloquio” (laddove la selezione può avvenire anche in modo diverso: ad es. mediante titoli, o prova scritta ecc.).
7 D'altra parte è la stessa convenuta ad aver indicato come oggetto del decreto n. 1647 - di cui quello 1648 costituisce attuazione - tra l'altro, l'“adozione … dei criteri di attribuzione delle responsabilità di servizio in scadenza e di nuova istituzione.
In sostanza, dunque, contenendo i decreti 1647 e 1648 del 12.12.2024 i criteri per il conferimento … degli incarichi di Elevata Qualificazione per i quali l'art. 5, comma 3, lett. d) del CCNL richiede il “confronto”, e considerato che il precedente art. 4, comma 4, prevede che “Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 5 e 7 … prevedano il confronto”, l'emanazione degli stessi doveva essere oggetto sia di informazione, sia di confronto.
In ragione, poi, del disposto di tale art. 4 già innanzi riportato, tale informazione doveva essere resa:
- preventivamente e in forma scritta;
- nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle O.S. ai soggetti sindacali … di procedere a una valutazione approfondita …
Orbene, nel caso in esame costituisce circostanza documentale quella per la quale l'informazione scritta non è avvenuta prima dell'adozione dei criteri per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione per cui è causa, ma contestualmente agli stessi.
Come, infatti, dedotto anche dall' , quest'ultima ha comunicato tali criteri, previsti CP_1 con i decreti dirigenziali 1647 (in questo, in parte) e 1648 del 12.12.2024, con una nota del medesimo giorno 12.12.2024.
Di qui la violazione da parte della convenuta della normativa di cui all'art. 4 del CCNL in tema di informazione.
Dalla mancanza della informazione preventiva deriva che neppure è stato possibile il confronto che, parimenti, è previsto come momento antecedente alla adozione degli atti in questione (cfr. in particolare il comma 2 dell'art. 5 del CCNL).
Per completezza, si evidenzia che non assume alcuna rilevanza ai fini di causa la circostanza, stigmatizzata in memoria difensiva, per la quale l'O.S. ricorrente - che l'8.1.2025 aveva chiesto la revoca del suindicato interpello - non ha partecipato alla seduta di confronto, fissata dalla convenuta per il 14.1.2025, in ragione del rifiuto di quest'ultima di revocare l'interpello medesimo.
Ed invero, come evidenziato da parte ricorrente in sede di discussione, proprio in ragione della mancata revoca dei decreti in questione, l'informazione ed il confronto - che per loro natura devono intervenire prima della adozione degli atti da parte dell'amministrazione - non avrebbero avuto alcun senso visto che ormai l' aveva già provveduto CP_1 all'individuazione dei i criteri per il conferimento degli incarichi per cui è causa.
È parimenti irrilevante, oltre che non provata (alcuna documentazione è stata depositata al riguardo), la circostanza, pure dedotta in memoria difensiva (cfr. pag. 18), per la quale l' avrebbe applicato “i medesimi criteri utilizzati in precedenza”. CP_1
Gli artt. 4 e 5, infatti, non prevedono una deroga alla disciplina dai medesimi prevista nel caso di individuazione di criteri già applicati in precedenza.
8 Quanto al requisito dell'attualità, specificamente contestato dalla convenuta solo nelle note difensive autorizzate del 9.10.2025, in primo luogo si osserva che la sentenza della Suprema Corte n. 2479/2025 richiamata in tali note riguardava un caso in cui erano decorsi svariati anni dalla violazione delle norme in tema di preventiva informazione ai sindacati;
dunque una fattispecie del tutto diversa da quella in esame.
Deve, inoltre, rilevarsi che, proprio in tale sentenza, la Suprema Corte ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità al riguardo.
In particolare, in detta sentenza si legge:
“Va intanto richiamato il costante principio espresso da questa S.C., secondo cui "il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione
o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale" (Cass. 22 maggio 2019, n. 13860; Cass. 22 maggio 2019, n. 13860; Cass. 12 novembre 2010, n. 23038; Cass. 5 febbraio 2003, n. 1684)
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che, in ragione della circostanza per la quale gli incarichi in questione sono stati attribuiti a decorrere dall'1.2.2025 (dunque non svariati anni antecedenti alla presente decisione), con scadenza ancora da venire (30.5.2026), la violazione datoriale delle prerogative sindacali non si è esaurita e, dunque è ancora idonea a produrre effetti durevoli nel tempo.
Di qui la possibilità di emettere non solo una pronuncia di accertamento dell'illegittimità dei decreti 1647 e 1648 del 12.12.2024, ma anche di ordinare alla convenuta la cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione degli effetti dei suindicati decreti e, dunque, la revoca (come chiesto) del decreto 1648 del 12.12.2024 e degli atti ad esso conseguenziali.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara l'illegittimità dei decreti dirigenziali nn. 1647 e 1648 del 12.12.2024 per violazione dei diritti sindacali di informazione preventiva e confronto di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL;
b) per l'effetto, ordina alla convenuta la cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione degli effetti dei suindicati decreti e, dunque, la revoca del decreto 1648 del 12.12.2024 e degli atti ad esso conseguenziali;
c) condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente i compensi di lite, che liquida CP_1 in € 2.900,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
In Napoli, il 23.10.2025 IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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