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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1466/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1466/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P. IVA ) in persona del suo procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale Dott. ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio n. Parte_2
43 presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Filippo Maria La Scala e Antonio Ferraguto che la rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 (P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore ed elettivamente domiciliata in Monza, Piazza Trento e Trieste 13, presso lo studio dell'Avv. Angelo D'Andrea che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, G.U. Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto, n. 373/2023, depositata ai sensi dell'art. 133 cod. proc. civ. in data 19.01.2023, resa inter partes e non notificata, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: in via principale: riformare la sentenza n. 373/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 19.01.2023, non notificata, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti
e, dunque, respingere le domande tutte proposte da accogliendo così le CP_1
conclusioni come formulate dalla Banca convenuta nel primo grado di giudizio con ogni conseguente statuizione restitutoria e di condanna, che qui di seguito si ritrascrivono:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale così giudicare:
- In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per i motivi di cui in narrativa e da intendersi qui per ritrascritti, e, per l'effetto, respingere le domande di controparte;
- in via principale: respingere tutte le domande del ricorrente in quanto inammissibili, prescritte ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti, assolvendo
da ogni avversaria pretesa;
Parte_1
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
pagina 2 di 10 sempre in via principale: condannare, in conseguenza, alla restituzione CP_1
della somma di € 7.897,25, oltre interessi dalla data di pagamento del 06.02.2023, corrisposta da a favore dell'Avv. Angelo D'Andrea, quale Parte_1
procuratore antistatario, in ottemperanza della sentenza n. 373/2023 emessa dal
Tribunale di Milano;
in via subordinata, in caso di rigetto dei primi tre motivi di gravame, in accoglimento del terzo motivo, riconoscendo la parziale soccombenza di regolare CP_1
conseguentemente le spese di lite e di ctu, ponendo a carico di ambedue le parti, secondo il grado di reciproca soccombenza. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi del procedimento, oltre accessori di legge.”
Per CP_1
“La Corte d'Appello di Milano Voglia così provvedere:
1. Rigettare l'appello proposto perché, come descritto in narrativa, infondato sia in fatto che in diritto.
2. Confermare la sentenza 373/2023, correggendo l'errore materiale indicato e statuendo che il saldo del c/c 48301/3 al 31.12.2013 è pari ad € 56.210,64 a debito del correntista e, per l'effetto, condannare l'Istituto di Credito appellante, al ricalcolo del saldo del c/c de quo dal 31.12.2019 alla data odierna.
3. Condannare, infine, parte appellante al pagamento delle spese di lite, anche alla luce della circostanza che il terzo motivo di impugnazione poteva essere risolto con una istanza di correzione per errore materiale.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha agito giudizialmente davanti al Tribunale di Milano chiedendo CP_1
l'accertamento del saldo del conto corrente n. 48301 intrattenuto sin dal 1993 con Pt_1
pagina 3 di 10 (già , previa espunzione delle somme illegittimamente Controparte_2 CP_3
addebitate a titolo di interessi ultralegali e anatocistici, di cms, cdf e civ.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 373/2023, previo accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in relazione alle Controparte_4
rimesse solutorie anteriori alla data del 1.04.2009, ha parzialmente accolto la domanda di accertamento, determinando, con l'ausilio di una ctu contabile disposta in fase istruttoria, il saldo debitore del conto corrente al 31.12.2019 in euro 53.326,84, in luogo del maggior importo, risultante dal saldo banca, di euro 91.230,18. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte lamentando, in Controparte_4
sintesi:
-la violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio e l'inidoneità, a fini di prova, degli estratti conto scalari prodotti dalla correntista;
-l'erroneità della decisione in relazione all'indeterminatezza della c.m.s.;
-l'erroneità dell'importo a debito, indicato dal giudice di primo grado in euro 53.326,84 in luogo dell'importo indicato dal ctu, pari ad euro 56.210,64;
-l'erroneità del capo della sentenza relativo alle spese di lite.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione e riconoscendo, in relazione al terzo motivo, che nella sentenza appellata vi è un errore materiale, dovendosi intendere il saldo a debito pari ad euro 56.210,64.
La causa è stata dunque posta in decisione all'udienza del 2.10.2024 fissata per la discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la si duole che il Tribunale abbia considerato CP_5
assolto l'onere della prova da parte della correntista nonostante non siano stati prodotti tutti gli estratti conto analitici.
pagina 4 di 10 L'appellante contesta, pertanto, la ricostruzione del saldo del conto effettuata dal ctu (e alla quale il Tribunale ha aderito), sulla base di documentazione lacunosa e composta dai soli scalari.
Secondo l'appellante, gli estratti conto scalari non sarebbero idonei a fini probatori in quanto gli stessi sono “meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente e da essi non è possibile desumere, a differenza di quanto accade per gli estratti conto analitici, l'importo capitale per il giorno esatto di valuta” (pag. 11 atto di appello).
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
In punto di diritto, va osservato che la S.C., con interpretazione alla quale questa Corte aderisce, si è così pronunciata:
“In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)” (Cass. 29190/20).
Con particolare riferimento all'utilizzo degli estratti conto scalari, è stato poi ritenuto che “In tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del pagina 5 di 10 giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato (cass. 10293/23).
In punto di fatto, va rilevato che nel presente giudizio dalla relazione della ctu disposta in primo grado (v. pagg. 14 e ss.) risulta che sono stati prodotti estratti conto analitici dal
31.5.2006 al 31.12.2019 ad eccezione dei seguenti periodi:
! anno 2010: aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
! anno 2011: gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
! anno 2012: gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
! anno 2013: gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
! anno 2014: gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
! anno 2015: gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
! anno 2016: gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
! anno 2017: gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
! anno 2018: gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre.
Il ctu ha, tuttavia, provveduto ad “ovviare a detta carenza documentale” utilizzando “i dati contenuti negli estratti conto scalari”, ricostruendo “i saldi per valuta al fine del ricalcolo degli interessi” (pag. 14 relazione di ctu).
Negli estratti conto scalari sono, infatti, indicati, seppure non analiticamente ma giorno per giorno, le operazioni con uguale valuta, i saldi e gli interessi debitori addebitati, oltre agli addebiti per cms e spese;
tali dati sono risultati sufficienti per il consulente ai fini della ricostruzione dei movimenti e della determinazione del saldo finale, mediante le opportune rettifiche imposte dall'accertamento della nullità, in relazione ad un determinato periodo, della clausola anatocistica, e dalla verifica dell'applicazione di commissioni e spese non ritualmente concordate.
Si può ulteriormente rilevare che già nel corso delle operazioni peritali il consulente tecnico d'ufficio, a seguito di contestazione sul punto del consulente della Banca, chiariva che “l'utilizzo dei saldi per valuta riportati negli estratti conto scalari pagina 6 di 10 rappresenta un'assunzione tecnica indispensabile per poter ovviare alla carenza documentale riscontrata in atti e, quindi, procedere alla rielaborazione del saldo del conto corrente, così come richiesto nel quesito” (pag. 23 rel. ctu).
Il motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
Con il secondo motivo d'appello, la decisione del Tribunale viene censurata per la pretesa erronea statuizione sulla indeterminatezza della c.m.s.
Secondo l'appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la documentazione contrattuale in atti consentirebbe di individuare i criteri che rendono sufficientemente determinata la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto.
Nello specifico, trattandosi, secondo la difesa, di contratto di conto corrente che non prevedeva alcuna concessione di apertura di credito, il “massimo scoperto” non potrebbe che coincidere con il massimo saldo passivo evidenziato dal conto nel trimestre oggetto di calcolo.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Va ricordato che, per orientamento giurisprudenziale consolidato, “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale.” (Cass. n. 19825/2022, in motivazione).
pagina 7 di 10 Nel caso di specie la commissione di massimo scoperto è stata pattuita contrattualmente nella misura dello 0,125 %, senza, tuttavia, indicare i criteri e la base di calcolo della stessa.
Né risulta condivisibile il rilievo dell'appellante per cui il massimo scoperto non può che coincidere con il massimo saldo passivo evidenziato dal conto nel trimestre oggetto di calcolo: pur prescindendo dalla circostanza che la stessa appellante dà atto di molteplici affidamenti concessi in corso di rapporto, va, infatti, ribadito che il meccanismo di calcolo, come indicato dalla S.C. nei precedenti citati, deve essere determinato contrattualmente, ed invece nel contratto in atti non è in alcun modo indicata la base di calcolo né viene indicato il trimestre quale periodo di riferimento per il computo della c.m.s.
Con il terzo motivo d'appello la in via subordinata al mancato accoglimento del CP_5
primo motivo, chiede la rettifica del saldo a debito della correntista in euro 56.210,64 così come accertato dalla ctu, facendo rilevare che erroneamente il Tribunale ha indicato il saldo debitore in euro 53.326,84, importo che non corrisponde a nessuno dei due importi alternativamente indicati dal ctu nelle conclusioni.
La parte appellata, come si è detto, riconosce che la sentenza contiene un errore materiale, avendo indicato l'importo a debito di euro 53.326,84 in luogo di quello riportato nelle conclusioni del consulente, pari ad euro 56.210,64.
Ritiene la Corte che il rilievo debba essere accolto e la sentenza debba sul punto essere corretta.
Risulta, infatti, evidente, dalla lettura della sentenza, che il Tribunale ha inteso uniformarsi alle conclusioni del ctu, ed è altrettanto evidente, dalla lettura della relazione di ctu, che il suddetto importo di euro 53.326,84 è stato indicato quale importo degli addebiti pagati da rimesse solutorie prescritte, mentre l'importo ricalcolato del saldo a pagina 8 di 10 debito della correntista è stato indicato in euro 56.210,64, come anche l'appellata riconosce.
Va, tuttavia, precisato che la suddetta correzione non implica l'accoglimento, neppure parziale, dell'impugnazione, bensì costituisce mera correzione di un errore materiale, per emendare il quale non era necessaria l'impugnazione, con ogni conseguenza sulle spese di lite di questo grado, che verranno comunque poste a carico della parte appellante, soccombente su tutti i motivi di impugnazione.
Per completezza va precisato che questa Corte può e deve disporre la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale, essendo stata investita dell'appello (v. Cass. 13629/21 sull'assorbimento della correzione nell'impugnazione).
Il quarto motivo di appello, relativo alla statuizione di primo grado sulle spese di lite, è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di impugnazione.
Le spese del presente grado, come si è accennato, vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di
Milano n. 373/23, disponendo che nella motivazione alla pag. 5, ove si legge “va accertato un saldo debitorio a favore della convenuta pari ad € 53.326,84” CP_5
debba leggersi “va accertato un saldo debitorio a favore della convenuta pari ad CP_5
€ 56.210,64” e che nel dispositivo, ove si legge “Accerta un saldo debitorio del conto pagina 9 di 10 corrente n. 48301-03 pari ad € 53.326,84 a favore di , Controparte_6
debba leggersi “Accerta un saldo debitorio del conto corrente n. 48301-03 pari ad €
56.210,64 a favore di;
Controparte_6
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, camera di consiglio del 2.10.2024.
Il Presidente est.
Rossella Milone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1466/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P. IVA ) in persona del suo procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale Dott. ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio n. Parte_2
43 presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Filippo Maria La Scala e Antonio Ferraguto che la rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 (P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore ed elettivamente domiciliata in Monza, Piazza Trento e Trieste 13, presso lo studio dell'Avv. Angelo D'Andrea che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, G.U. Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto, n. 373/2023, depositata ai sensi dell'art. 133 cod. proc. civ. in data 19.01.2023, resa inter partes e non notificata, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: in via principale: riformare la sentenza n. 373/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 19.01.2023, non notificata, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti
e, dunque, respingere le domande tutte proposte da accogliendo così le CP_1
conclusioni come formulate dalla Banca convenuta nel primo grado di giudizio con ogni conseguente statuizione restitutoria e di condanna, che qui di seguito si ritrascrivono:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale così giudicare:
- In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per i motivi di cui in narrativa e da intendersi qui per ritrascritti, e, per l'effetto, respingere le domande di controparte;
- in via principale: respingere tutte le domande del ricorrente in quanto inammissibili, prescritte ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti, assolvendo
da ogni avversaria pretesa;
Parte_1
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
pagina 2 di 10 sempre in via principale: condannare, in conseguenza, alla restituzione CP_1
della somma di € 7.897,25, oltre interessi dalla data di pagamento del 06.02.2023, corrisposta da a favore dell'Avv. Angelo D'Andrea, quale Parte_1
procuratore antistatario, in ottemperanza della sentenza n. 373/2023 emessa dal
Tribunale di Milano;
in via subordinata, in caso di rigetto dei primi tre motivi di gravame, in accoglimento del terzo motivo, riconoscendo la parziale soccombenza di regolare CP_1
conseguentemente le spese di lite e di ctu, ponendo a carico di ambedue le parti, secondo il grado di reciproca soccombenza. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi del procedimento, oltre accessori di legge.”
Per CP_1
“La Corte d'Appello di Milano Voglia così provvedere:
1. Rigettare l'appello proposto perché, come descritto in narrativa, infondato sia in fatto che in diritto.
2. Confermare la sentenza 373/2023, correggendo l'errore materiale indicato e statuendo che il saldo del c/c 48301/3 al 31.12.2013 è pari ad € 56.210,64 a debito del correntista e, per l'effetto, condannare l'Istituto di Credito appellante, al ricalcolo del saldo del c/c de quo dal 31.12.2019 alla data odierna.
3. Condannare, infine, parte appellante al pagamento delle spese di lite, anche alla luce della circostanza che il terzo motivo di impugnazione poteva essere risolto con una istanza di correzione per errore materiale.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha agito giudizialmente davanti al Tribunale di Milano chiedendo CP_1
l'accertamento del saldo del conto corrente n. 48301 intrattenuto sin dal 1993 con Pt_1
pagina 3 di 10 (già , previa espunzione delle somme illegittimamente Controparte_2 CP_3
addebitate a titolo di interessi ultralegali e anatocistici, di cms, cdf e civ.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 373/2023, previo accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in relazione alle Controparte_4
rimesse solutorie anteriori alla data del 1.04.2009, ha parzialmente accolto la domanda di accertamento, determinando, con l'ausilio di una ctu contabile disposta in fase istruttoria, il saldo debitore del conto corrente al 31.12.2019 in euro 53.326,84, in luogo del maggior importo, risultante dal saldo banca, di euro 91.230,18. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte lamentando, in Controparte_4
sintesi:
-la violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio e l'inidoneità, a fini di prova, degli estratti conto scalari prodotti dalla correntista;
-l'erroneità della decisione in relazione all'indeterminatezza della c.m.s.;
-l'erroneità dell'importo a debito, indicato dal giudice di primo grado in euro 53.326,84 in luogo dell'importo indicato dal ctu, pari ad euro 56.210,64;
-l'erroneità del capo della sentenza relativo alle spese di lite.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione e riconoscendo, in relazione al terzo motivo, che nella sentenza appellata vi è un errore materiale, dovendosi intendere il saldo a debito pari ad euro 56.210,64.
La causa è stata dunque posta in decisione all'udienza del 2.10.2024 fissata per la discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la si duole che il Tribunale abbia considerato CP_5
assolto l'onere della prova da parte della correntista nonostante non siano stati prodotti tutti gli estratti conto analitici.
pagina 4 di 10 L'appellante contesta, pertanto, la ricostruzione del saldo del conto effettuata dal ctu (e alla quale il Tribunale ha aderito), sulla base di documentazione lacunosa e composta dai soli scalari.
Secondo l'appellante, gli estratti conto scalari non sarebbero idonei a fini probatori in quanto gli stessi sono “meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente e da essi non è possibile desumere, a differenza di quanto accade per gli estratti conto analitici, l'importo capitale per il giorno esatto di valuta” (pag. 11 atto di appello).
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
In punto di diritto, va osservato che la S.C., con interpretazione alla quale questa Corte aderisce, si è così pronunciata:
“In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)” (Cass. 29190/20).
Con particolare riferimento all'utilizzo degli estratti conto scalari, è stato poi ritenuto che “In tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del pagina 5 di 10 giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato (cass. 10293/23).
In punto di fatto, va rilevato che nel presente giudizio dalla relazione della ctu disposta in primo grado (v. pagg. 14 e ss.) risulta che sono stati prodotti estratti conto analitici dal
31.5.2006 al 31.12.2019 ad eccezione dei seguenti periodi:
! anno 2010: aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
! anno 2011: gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
! anno 2012: gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
! anno 2013: gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
! anno 2014: gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
! anno 2015: gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
! anno 2016: gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
! anno 2017: gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
! anno 2018: gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre.
Il ctu ha, tuttavia, provveduto ad “ovviare a detta carenza documentale” utilizzando “i dati contenuti negli estratti conto scalari”, ricostruendo “i saldi per valuta al fine del ricalcolo degli interessi” (pag. 14 relazione di ctu).
Negli estratti conto scalari sono, infatti, indicati, seppure non analiticamente ma giorno per giorno, le operazioni con uguale valuta, i saldi e gli interessi debitori addebitati, oltre agli addebiti per cms e spese;
tali dati sono risultati sufficienti per il consulente ai fini della ricostruzione dei movimenti e della determinazione del saldo finale, mediante le opportune rettifiche imposte dall'accertamento della nullità, in relazione ad un determinato periodo, della clausola anatocistica, e dalla verifica dell'applicazione di commissioni e spese non ritualmente concordate.
Si può ulteriormente rilevare che già nel corso delle operazioni peritali il consulente tecnico d'ufficio, a seguito di contestazione sul punto del consulente della Banca, chiariva che “l'utilizzo dei saldi per valuta riportati negli estratti conto scalari pagina 6 di 10 rappresenta un'assunzione tecnica indispensabile per poter ovviare alla carenza documentale riscontrata in atti e, quindi, procedere alla rielaborazione del saldo del conto corrente, così come richiesto nel quesito” (pag. 23 rel. ctu).
Il motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
Con il secondo motivo d'appello, la decisione del Tribunale viene censurata per la pretesa erronea statuizione sulla indeterminatezza della c.m.s.
Secondo l'appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la documentazione contrattuale in atti consentirebbe di individuare i criteri che rendono sufficientemente determinata la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto.
Nello specifico, trattandosi, secondo la difesa, di contratto di conto corrente che non prevedeva alcuna concessione di apertura di credito, il “massimo scoperto” non potrebbe che coincidere con il massimo saldo passivo evidenziato dal conto nel trimestre oggetto di calcolo.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Va ricordato che, per orientamento giurisprudenziale consolidato, “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale.” (Cass. n. 19825/2022, in motivazione).
pagina 7 di 10 Nel caso di specie la commissione di massimo scoperto è stata pattuita contrattualmente nella misura dello 0,125 %, senza, tuttavia, indicare i criteri e la base di calcolo della stessa.
Né risulta condivisibile il rilievo dell'appellante per cui il massimo scoperto non può che coincidere con il massimo saldo passivo evidenziato dal conto nel trimestre oggetto di calcolo: pur prescindendo dalla circostanza che la stessa appellante dà atto di molteplici affidamenti concessi in corso di rapporto, va, infatti, ribadito che il meccanismo di calcolo, come indicato dalla S.C. nei precedenti citati, deve essere determinato contrattualmente, ed invece nel contratto in atti non è in alcun modo indicata la base di calcolo né viene indicato il trimestre quale periodo di riferimento per il computo della c.m.s.
Con il terzo motivo d'appello la in via subordinata al mancato accoglimento del CP_5
primo motivo, chiede la rettifica del saldo a debito della correntista in euro 56.210,64 così come accertato dalla ctu, facendo rilevare che erroneamente il Tribunale ha indicato il saldo debitore in euro 53.326,84, importo che non corrisponde a nessuno dei due importi alternativamente indicati dal ctu nelle conclusioni.
La parte appellata, come si è detto, riconosce che la sentenza contiene un errore materiale, avendo indicato l'importo a debito di euro 53.326,84 in luogo di quello riportato nelle conclusioni del consulente, pari ad euro 56.210,64.
Ritiene la Corte che il rilievo debba essere accolto e la sentenza debba sul punto essere corretta.
Risulta, infatti, evidente, dalla lettura della sentenza, che il Tribunale ha inteso uniformarsi alle conclusioni del ctu, ed è altrettanto evidente, dalla lettura della relazione di ctu, che il suddetto importo di euro 53.326,84 è stato indicato quale importo degli addebiti pagati da rimesse solutorie prescritte, mentre l'importo ricalcolato del saldo a pagina 8 di 10 debito della correntista è stato indicato in euro 56.210,64, come anche l'appellata riconosce.
Va, tuttavia, precisato che la suddetta correzione non implica l'accoglimento, neppure parziale, dell'impugnazione, bensì costituisce mera correzione di un errore materiale, per emendare il quale non era necessaria l'impugnazione, con ogni conseguenza sulle spese di lite di questo grado, che verranno comunque poste a carico della parte appellante, soccombente su tutti i motivi di impugnazione.
Per completezza va precisato che questa Corte può e deve disporre la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale, essendo stata investita dell'appello (v. Cass. 13629/21 sull'assorbimento della correzione nell'impugnazione).
Il quarto motivo di appello, relativo alla statuizione di primo grado sulle spese di lite, è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di impugnazione.
Le spese del presente grado, come si è accennato, vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di
Milano n. 373/23, disponendo che nella motivazione alla pag. 5, ove si legge “va accertato un saldo debitorio a favore della convenuta pari ad € 53.326,84” CP_5
debba leggersi “va accertato un saldo debitorio a favore della convenuta pari ad CP_5
€ 56.210,64” e che nel dispositivo, ove si legge “Accerta un saldo debitorio del conto pagina 9 di 10 corrente n. 48301-03 pari ad € 53.326,84 a favore di , Controparte_6
debba leggersi “Accerta un saldo debitorio del conto corrente n. 48301-03 pari ad €
56.210,64 a favore di;
Controparte_6
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, camera di consiglio del 2.10.2024.
Il Presidente est.
Rossella Milone
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