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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/07/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1699/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1699/2020
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonaci Catalda, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Erchie alla via Q. Maggiore 93 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
CP_ rappresentato e difeso dall'avv. Fistetti Giuseppe, presso il cui studio in alla via Latiano 91 è elettivamente domiciliato parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 3.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta, ai sensi dell' art. 2051 c.c., da nei confronti del per il ristoro delle Parte_1 CP_1 lesioni personali costituite da “trauma contusivo spalla e omero dx, frattura del trapezio della mano dx”, riportate in conseguenza della caduta verificatasi il 26.02.2011, alle ore 16.00 circa, all'interno del CP_ Cimitero di a causa della rottura di un piolo della scala di legno, messa a disposizione dei visitatori dall'ente convenuto, su cui era salita per riporre dei fiori sui loculi riposti ai piani più alti.
A seguito dell'espletamento e della mancata sottoscrizione della Convenzione di
Negoziazione assistita, con atto di citazione notificato in data 25.05.2020, ha citato Parte_1 in giudizio il convenuto, e ha chiesto, quindi, il risarcimento del danno per un valore CP_1
Pag. 1 a 5 complessivo di € 16.894,92, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2. Il si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data CP_1
26.10.2020, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex art 164 c.p.c. per mancata e imprecisa indicazione del luogo e dell'indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, ha contestato ogni addebito di responsabilità, sostenendo l'estraneità dell'ente circa la proprietà o la custodia della scala asseritamente causa dell'incidente e, dunque, l'insussistenza del nesso causale.
3. Il giudizio è stato istruito, oltre che in via documentale, con l'interrogatorio formale dell'attrice e con l'ascolto dei testi richiesti e ammessi nonché con la consulenza medico legale del
Dott. . Persona_1
Esaurita l'istruttoria e fallito il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 165bis c.p.c., è stata fissata udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art 281sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per note finali in cui attrice e comune convenuto hanno ribadito le proprie difese e insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
All'esito della odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi e in quelli conclusivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. La domanda risarcitoria è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Preliminarmente si osserva che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carente e imprecisa indicazione del luogo del sinistro e dei fatti costituenti le ragioni della domanda non può trovare accoglimento.
Si osserva che l'atto introduttivo, pur nella sua essenzialità, indica in modo sufficientemente CP_ chiaro e intellegibile il luogo dell'evento (cimitero comunale di , la data in cui lo stesso si sarebbe verificato (26 febbraio 2011), nonché il fatto storico da cui la pretesa risarcitoria trae origine (caduta a seguito della rottura di un piolo di una scala di legno).
Invero, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per la violazione dell'art 163 n. 4 c.p.c. sussiste solo ove la lacunosità o genericità dell'esposizione dei fatti impedisca al convenuto di comprendere la pretesa e di articolare compiutamente la proprio difesa (cfr. Corte appello di
Napoli n. 2681/2020).
Pag. 2 a 5 Invece, nel caso di specie, parte convenuta ha svolto compiutamente le proprie difese, articolando in modo dettagliato le proprie contestazioni e prendendo pienamente posizione rispetto alla dinamica descritta dall'attrice.
Ciò dimostra che l'atto ha comunque assolto alla propria funzione, rendendo conoscibili i fatti costitutivi della domanda.
4.2 Quanto alla qualificazione giuridica della domanda, si osserva che il danno da insidia, dal momento che l'attrice ha invocato la responsabilità del in quanto custode CP_1 dell'area cimiteriale, secondo l'orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, è inquadrato come azione risarcitoria derivante dalla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., e non già derivante dal divieto generale di neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (si veda, al riguardo, Cass.
37059/2022).
4.3 Come noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde, pertanto, dall'accertamento del carattere colposo della condotta del custode.
Ai fini della configurazione della responsabilità, è sufficiente l'esistenza di un rapporto eziologico diretto tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
La funzione della norma è, infatti, quella di attribuire la responsabilità al soggetto che si trovi nelle condizioni materiali e giuridiche di esercitare un effettivo potere di controllo sulla cosa, e quindi di prevenire o eliminare i rischi ad essa connessi (Cass. civ., sent. n. 11016/2011). Tale responsabilità, che permane anche in assenza di colpa del custode, viene meno soltanto in presenza del caso fortuito, vale a dire di un evento imprevedibile ed eccezionale, tale da interrompere il nesso eziologico di causalità tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. civ., sez. VI, sent.
n. 9146/2018).
Il caso fortuito può rinvenirsi:
- in un'alterazione dello stato dei luoghi del tutto imprevista e imprevedibile;
- nella condotta colposa della stessa vittima che si ponga come autonoma causa dell'evento
(fattispecie delineata dall'art. 1227 co 1 c.c.);
- in un fatto del terzo dotato di efficacia assorbente o concorrente.
In ogni caso, l'onere della prova circa l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato, così come la riferibilità della cosa al soggetto convenuto, incombe sull'attore.
4.4 Ebbene in conformità al quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, incombe su l'onere di provare: Parte_1
- l'esistenza della cosa in custodia;
- l'effettiva disponibilità della medesima in capo al convenuto;
Pag. 3 a 5 - il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
4.5 Nel caso di specie, tali elementi non risultano provati.
L'attrice ha dichiarato di aver riportato delle lesioni a causa della rottura di un piolo dalla CP_ scaletta in legno messa a disposizione dal di perché gli utenti del cimitero comunale CP_1 potessero raggiungere i loculi posizionati più in alto, sì da risultare un'omessa manutenzione, da parte del convenuto, dell'attrezzatura cimiteriale. CP_1
Tuttavia, dagli atti di causa non emerge alcuna prova oggettiva della presenza, della natura, dell'origine e del difetto strutturale della scala in questione: difatti non è stata prodotta alcuna documentazione fotografica o tecnica, né elementi concreti che consentano di individuare con certezza l'oggetto causa dell'infortunio.
Al contrario, le dichiarazioni testimoniali acquisite risultano contraddittorie e imprecise:
- il teste marito dell'attrice, ha riferito di una scala in legno a tre gradini;
Testimone_1
- il teste ha parlato non di una scala, piuttosto di uno sgabello in legno, portato Tes_2
e lasciato nel cimitero da sua moglie per arrivare comodamente a onorare con i fiori i defunti della propria famiglia;
- il teste ha descritto una scala alta circa 1,5 metri. Testimone_3
CP_ Inoltre, risulta inequivocabilmente dalle deposizioni rese che l convenuto ha messo a disposizione esclusivamente scale in metallo (zinco), come confermato dal teste Testimone_4 all'epoca custode del cimitero.
Lo stesso teste ha dichiarato che la scala comunale era in metallo, mentre lo sgabello a Tes_2 cui si riferisce l'evento dannoso era stato portato e lasciato nel cimitero da sua moglie.
Alla luce di tali elementi, deve concludersi che l'oggetto su cui si sarebbe verificato l'infortunio non era nella disponibilità materiale o giuridica del ma si trattava di un bene di CP_1 provenienza privata introdotto da soggetti terzi all'interno dell'area cimiteriale.
Tanto considerato, va rilevato che risultando incerta l'identificazione dell'oggetto che avrebbe determinato il danno lamentato e non essendo emersa alcuna prova sull'esistenza del rapporto di custodia tra la suddetta scala e il convenuto, né della disponibilità materiale della stessa in CP_1 capo all'ente convenuto, non risultano integrati i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c.
L'attrice, pertanto, non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
La domanda deve dunque essere rigettata, poiché la responsabilità oggettiva invocata non può essere affermata in difetto di prova circa l'identità, la pericolosità e la custodia della cosa ritenuta causa del danno.
5. Al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Pag. 4 a 5 Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal
D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo
D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, in considerazione del valore della domanda, e con riduzione del 30% del compenso previsto, ex art. 4, comma 1, in ragione della scarsa difficoltà e complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 che liquida in € 3.553,90 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta dal Dott. Parte_1
già liquidate in corso di causa. Persona_1
Brindisi, 3.07.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1699/2020
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonaci Catalda, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Erchie alla via Q. Maggiore 93 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
CP_ rappresentato e difeso dall'avv. Fistetti Giuseppe, presso il cui studio in alla via Latiano 91 è elettivamente domiciliato parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 3.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta, ai sensi dell' art. 2051 c.c., da nei confronti del per il ristoro delle Parte_1 CP_1 lesioni personali costituite da “trauma contusivo spalla e omero dx, frattura del trapezio della mano dx”, riportate in conseguenza della caduta verificatasi il 26.02.2011, alle ore 16.00 circa, all'interno del CP_ Cimitero di a causa della rottura di un piolo della scala di legno, messa a disposizione dei visitatori dall'ente convenuto, su cui era salita per riporre dei fiori sui loculi riposti ai piani più alti.
A seguito dell'espletamento e della mancata sottoscrizione della Convenzione di
Negoziazione assistita, con atto di citazione notificato in data 25.05.2020, ha citato Parte_1 in giudizio il convenuto, e ha chiesto, quindi, il risarcimento del danno per un valore CP_1
Pag. 1 a 5 complessivo di € 16.894,92, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2. Il si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data CP_1
26.10.2020, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex art 164 c.p.c. per mancata e imprecisa indicazione del luogo e dell'indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, ha contestato ogni addebito di responsabilità, sostenendo l'estraneità dell'ente circa la proprietà o la custodia della scala asseritamente causa dell'incidente e, dunque, l'insussistenza del nesso causale.
3. Il giudizio è stato istruito, oltre che in via documentale, con l'interrogatorio formale dell'attrice e con l'ascolto dei testi richiesti e ammessi nonché con la consulenza medico legale del
Dott. . Persona_1
Esaurita l'istruttoria e fallito il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 165bis c.p.c., è stata fissata udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art 281sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per note finali in cui attrice e comune convenuto hanno ribadito le proprie difese e insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
All'esito della odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi e in quelli conclusivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. La domanda risarcitoria è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Preliminarmente si osserva che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carente e imprecisa indicazione del luogo del sinistro e dei fatti costituenti le ragioni della domanda non può trovare accoglimento.
Si osserva che l'atto introduttivo, pur nella sua essenzialità, indica in modo sufficientemente CP_ chiaro e intellegibile il luogo dell'evento (cimitero comunale di , la data in cui lo stesso si sarebbe verificato (26 febbraio 2011), nonché il fatto storico da cui la pretesa risarcitoria trae origine (caduta a seguito della rottura di un piolo di una scala di legno).
Invero, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per la violazione dell'art 163 n. 4 c.p.c. sussiste solo ove la lacunosità o genericità dell'esposizione dei fatti impedisca al convenuto di comprendere la pretesa e di articolare compiutamente la proprio difesa (cfr. Corte appello di
Napoli n. 2681/2020).
Pag. 2 a 5 Invece, nel caso di specie, parte convenuta ha svolto compiutamente le proprie difese, articolando in modo dettagliato le proprie contestazioni e prendendo pienamente posizione rispetto alla dinamica descritta dall'attrice.
Ciò dimostra che l'atto ha comunque assolto alla propria funzione, rendendo conoscibili i fatti costitutivi della domanda.
4.2 Quanto alla qualificazione giuridica della domanda, si osserva che il danno da insidia, dal momento che l'attrice ha invocato la responsabilità del in quanto custode CP_1 dell'area cimiteriale, secondo l'orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, è inquadrato come azione risarcitoria derivante dalla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., e non già derivante dal divieto generale di neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (si veda, al riguardo, Cass.
37059/2022).
4.3 Come noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde, pertanto, dall'accertamento del carattere colposo della condotta del custode.
Ai fini della configurazione della responsabilità, è sufficiente l'esistenza di un rapporto eziologico diretto tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
La funzione della norma è, infatti, quella di attribuire la responsabilità al soggetto che si trovi nelle condizioni materiali e giuridiche di esercitare un effettivo potere di controllo sulla cosa, e quindi di prevenire o eliminare i rischi ad essa connessi (Cass. civ., sent. n. 11016/2011). Tale responsabilità, che permane anche in assenza di colpa del custode, viene meno soltanto in presenza del caso fortuito, vale a dire di un evento imprevedibile ed eccezionale, tale da interrompere il nesso eziologico di causalità tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. civ., sez. VI, sent.
n. 9146/2018).
Il caso fortuito può rinvenirsi:
- in un'alterazione dello stato dei luoghi del tutto imprevista e imprevedibile;
- nella condotta colposa della stessa vittima che si ponga come autonoma causa dell'evento
(fattispecie delineata dall'art. 1227 co 1 c.c.);
- in un fatto del terzo dotato di efficacia assorbente o concorrente.
In ogni caso, l'onere della prova circa l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato, così come la riferibilità della cosa al soggetto convenuto, incombe sull'attore.
4.4 Ebbene in conformità al quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, incombe su l'onere di provare: Parte_1
- l'esistenza della cosa in custodia;
- l'effettiva disponibilità della medesima in capo al convenuto;
Pag. 3 a 5 - il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
4.5 Nel caso di specie, tali elementi non risultano provati.
L'attrice ha dichiarato di aver riportato delle lesioni a causa della rottura di un piolo dalla CP_ scaletta in legno messa a disposizione dal di perché gli utenti del cimitero comunale CP_1 potessero raggiungere i loculi posizionati più in alto, sì da risultare un'omessa manutenzione, da parte del convenuto, dell'attrezzatura cimiteriale. CP_1
Tuttavia, dagli atti di causa non emerge alcuna prova oggettiva della presenza, della natura, dell'origine e del difetto strutturale della scala in questione: difatti non è stata prodotta alcuna documentazione fotografica o tecnica, né elementi concreti che consentano di individuare con certezza l'oggetto causa dell'infortunio.
Al contrario, le dichiarazioni testimoniali acquisite risultano contraddittorie e imprecise:
- il teste marito dell'attrice, ha riferito di una scala in legno a tre gradini;
Testimone_1
- il teste ha parlato non di una scala, piuttosto di uno sgabello in legno, portato Tes_2
e lasciato nel cimitero da sua moglie per arrivare comodamente a onorare con i fiori i defunti della propria famiglia;
- il teste ha descritto una scala alta circa 1,5 metri. Testimone_3
CP_ Inoltre, risulta inequivocabilmente dalle deposizioni rese che l convenuto ha messo a disposizione esclusivamente scale in metallo (zinco), come confermato dal teste Testimone_4 all'epoca custode del cimitero.
Lo stesso teste ha dichiarato che la scala comunale era in metallo, mentre lo sgabello a Tes_2 cui si riferisce l'evento dannoso era stato portato e lasciato nel cimitero da sua moglie.
Alla luce di tali elementi, deve concludersi che l'oggetto su cui si sarebbe verificato l'infortunio non era nella disponibilità materiale o giuridica del ma si trattava di un bene di CP_1 provenienza privata introdotto da soggetti terzi all'interno dell'area cimiteriale.
Tanto considerato, va rilevato che risultando incerta l'identificazione dell'oggetto che avrebbe determinato il danno lamentato e non essendo emersa alcuna prova sull'esistenza del rapporto di custodia tra la suddetta scala e il convenuto, né della disponibilità materiale della stessa in CP_1 capo all'ente convenuto, non risultano integrati i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c.
L'attrice, pertanto, non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
La domanda deve dunque essere rigettata, poiché la responsabilità oggettiva invocata non può essere affermata in difetto di prova circa l'identità, la pericolosità e la custodia della cosa ritenuta causa del danno.
5. Al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Pag. 4 a 5 Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal
D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo
D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, in considerazione del valore della domanda, e con riduzione del 30% del compenso previsto, ex art. 4, comma 1, in ragione della scarsa difficoltà e complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 che liquida in € 3.553,90 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta dal Dott. Parte_1
già liquidate in corso di causa. Persona_1
Brindisi, 3.07.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo
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