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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/12/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, Giudice Onorario di
Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 15 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente.
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2012 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
- C.F. . Parte_1 CodiceFiscale_1
Parte_2
RICORRENTE
CONTRO
(CF: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed
1 elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
Avv. CARLISI VIVIANA
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento,
l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' assegno ordinario di invalidità I.N.P.S. nella gestione
Lavoratori Dipendenti e nel fondo FPLD di cui alla L. 222/84 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa negatogli dapprima dalla Commissione Medica
Invalidi Civili e successivamente dal C.T.U. in sede di
Accertamento Tecnico Preventivo (d'ora in poi indicato con l'acronimo di A.T.P.) nel procediemnto r.g.n. 278/2022.
Deduceva, a sostegno della propria tesi, che il Consulente
2 Tecnico di Ufficio nominato in sede di Accertamento Tecnico
Preventivo aveva sottovalutato le patologie in atti possedute dalla parte riorrente che incidevano negativamente sulle sue capacità lavorative di bracciante agricolo per quanto meglio dedotto ed argomentato in ricorso. Chiedeva, pertanto, disporsi
C.T.U. medico-legale al fine del riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto ad usufruire della prestazione richiesta fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa (24/05/2021) o da un periodo successivo che dovesse accertarsi nel corso del giudizio e così condannare l'Ente convenuto a corrispondere al Sig. l'assegno Parte_3
ordinario di invalidità nella gestione Lavoratori Dipendenti e nel fondo FPLD ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con condanna dell' al pagamento delle spese, competenze CP_1
ed onorari relativi al procedimento di A.T.P. ed al presente giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa
GE che con decreto fissava udienza di comparizione delle parti innazi a sè.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro-tempore a mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla parte ricorrente concludendo in ogni caso per il
3 rigetto della domanda. In via istruttoria chiedeva disporsi l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo;
e si opponeva alla richiesta di C.T.U. in quanto generica e non motivata.
Nelle more del giudizio mutava, a seguito della cessazione dal servizio del magistrato assegnatario, la persona fisica del
Giudice con il sottoscritto estensore, il quale fissava l' udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per l' udienza del 16 dicembre 2024.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 14 ottobre
2024 si costituiva in giudizio , in sostituzione Parte_3
del precedente difensore Avv. Domenico Scarnà , il quale concludeva riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo a firma dell'Avv. Domenico Scarnà. Con vittoria di spese, compensi ed onorario e da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e quella autorizzata nel corso della causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale, e rinviata all'odierna udienza del 15 dicembre 2025, ove la sola parte resistente, presente in aula, la discuteva come da verbale di udienza, ed il Giudice la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in pubblica udienza ed in assenza delle parti.
4 MOTIVI DELLA DECISONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato per quanto di ragione.
L'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 prevede, infatti, che per ottenere l'assegno ordinario di invalidità la capacità lavorativa dell'assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo, mentre l'art. 2 stessa legge richiede per la pensione di invalidità che l'assicurato si trovi nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Entrambe le prestazioni sono subordinate alla esistenza in favore del richiedente di versamenti contributivi non inferiori a quanto stabilito dall'art.
4. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello diverso e successivo in cui è stata accertata la sussistenza dei requisiti.
Nel caso di specie, risulta non soddisfatto il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma.
Infatti, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dr. - a seguito di visita e accurata Persona_1
disamina della documentazione sanitaria in atti, alla luce di un analitico e completo esame di tutte le patologie da cui è affetta la parte ricorrente alla luce di considerazioni di natura
5 scientifica puntuali e precise – ha accertato che “…..“Nel caso del signor anni 59 ritengo che non siano Parte_3
presenti i requisiti per il riconoscimento dei requisiti previsti dalla legge 222/84 (riduzione di oltre due terzi delle capacità lavorative in confacenti attività lavorative). Stessa valutazione può essere posta in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa in data 24/05/2021”.....”
Ebbene, è sufficiente leggere l'elaborato peritale per accorgersi che esso contiene una analisi accurata dello stato di salute della parte ricorrente (anamnesi), della documentazione medica clinica, e che la stessa riporta fedelmente attraverso un accurato esame obiettivo tutte le patologie delle quali è affetta parte ricorrente, pertanto essendo la C.T.U. ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e per questo viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice.
Infine, si rileva che la concorde valutazione di entrambi gli ausiliari tecnici dell'ufficio, fase di A.T.P. e merito unitamente alla valutazione della C.M.I.C. vale a diradare ogni dubbio sulla infondatezza della domanda, che va di conseguenza disattesa.
Le spese del presente giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, sono irripetibili avendo la stessa parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att.
c..p.c..
6 Pone definitivamente ad integrale carico dell' in persona CP_1
de suo legale rappresentante pro-temporele spese di C.T.U., come separatamente liquidate.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti: rigetta il ricorso;
dichiara che parte ricorrente non è invalida con riduzione della capacità in occupazioni confacenti alle sue attitudini superiori ai
2/3 e pertanto, non è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia al fine del riconoscimento della prestazione richiesta.
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio .
Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell' in persona de suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore .
Così deciso in Agrigento, il 15 dicembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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