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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/09/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3238/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3238/2024 promossa da:
, nata a [...] – Provincia Parte_1 federata di ÉN) il 04.09.1968;
, nata a [...] – Provincia Parte_2 federata di ÉN) il 06.01.1962;
, nata a [...] – Provincia federata di Parte_3
ÉN) il 16.10.2003;
, nata a [...] – Provincia federata di Persona_1
ÉN) il 04.02.1986, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata a [...] Persona_2
(Argentina – Provincia federata di ÉN) il 05.12.2011.
Tutti residenti in [...] y
Tegucigalpa, rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Omar Vanin
1 del Foro di Padova (C.F. ) come da procure notarili in atti, C.F._1 autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato sito in Padova, alla Via Armistizio n.13;
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 24.12.2024 e ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_1 dichiarare il loro status di cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato l'[...] nel comune di Persona_3
Caulonia (RC) (doc.2), dove si univa in matrimonio con il 13.01.1952 CP_2
(doc.3). Successivamente, l'avo italiano emigrava in Argentina, senza aver ivi acquistato la cittadinanza per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc.10).
Dall'unione tra e nascevano le ricorrenti Persona_3 CP_2 [...]
, il 06.01.1962 (doc. 4) e , il 04.09.1968 Parte_4 Controparte_3
(doc. 5).
In seguito, si univa in matrimonio con Controparte_3 Persona_4 il 30.11.1990 (doc.6) e dalla loro unione nascevano le ricorrenti Parte_3
il 16.10.2003 (doc. 7) e , il 04.02.1986 (doc. 8).
[...] Persona_1
Dal precedente matrimonio con la ricorrente Persona_5 Persona_1
poi, dava alla luce la ricorrente il 05.12.2011 (doc.9).
[...] Persona_2
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da avo italiano e, per l'effetto, indicavano al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di stato civile, dello
2 status civitatis italiano delle ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il si costituiva in giudizio in data 28.05.2025, per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato, eccependo - anzitutto - l'inammissibilità del ricorso per omessa dimostrazione della presentazione dell'istanza di cittadinanza e, nel merito,
l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con memoria del 3 luglio 2025, parte ricorrente ha eccepito che l'accertamento giudiziale dello status civitatis non richiede il previo esperimento delle vie amministrative, spettando al giudice ordinario la relativa potestas iudicandi; in ogni caso, non esistono strumenti amministrativi idonei allo scopo, sicché il ricorso giurisdizionale costituisce l'unico rimedio esperibile. Nel merito, ha ribadito che la linea di trasmissione della cittadinanza è puntualmente documentata e che il possesso ininterrotto della cittadinanza da parte del capostipite è provato dalla mancata naturalizzazione. Ha, infine, rilevato l'inapplicabilità delle modifiche introdotte dal d.l.
n. 36/2025, in quanto giudizio instaurato prima del 27 marzo 2025, e l'assenza di preclusioni in ordine al deposito documentale sino alla prima udienza.
All'udienza dell'11.09.2025, assente parte resistente, la difesa dei ricorrenti si riportava alle memorie precedentemente depositate. Il Giudice, dunque, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta
3 acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, come nel caso in esame, il riconoscimento dello status civitatis spetta al e Controparte_1 la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o
4 di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza delle ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche
– ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi
– neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Nel merito, dall'analisi dell'albero genealogico emerge che le ricorrenti sono dirette discendenti di avo italiano. Di fatto, dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, e in particolare dal certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non è stato naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana.
Dal certificato negativo di non naturalizzazione rilasciato, in data 24.02.2025, dalla
Camera Nazionale Elettorale – Potere giudiziario della Nazione Argentina, si certifica che nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale risultano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di età, e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni di età, non risulta registrato fino alla data odierna il Sig.
[...]
nato l'[...] in [...] – Reggio Calabria – Caulonia. Parte_5
Deceduto (doc.10). Per tale condizione, trasmetteva la cittadinanza Persona_3
5 italiana “iure sanguinis” alle figlie , nata il [...], e Persona_6
, nata il [...], attuali ricorrenti. Successivamente, Parte_1
trasmetteva la cittadinanza alle sue figlie Parte_1 Persona_7
nata il [...], e nata il [...]. Quest'ultima,
[...] Persona_1 infine, la trasmetteva alla figlia nata l'[...]. Persona_2
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, in quanto, nella trasmissione non si registrano passaggi intermedi di linee femminili in epoca pre-costituzionale.
Orbene, nel merito, la difesa ha rilevato che, pur essendo previsto dall'ordinamento italiano la possibilità di richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità amministrativa, la giurisprudenza ritiene superfluo esaurire tale procedura, in quanto l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza può essere richiesto direttamente al giudice ordinario. Premesse queste considerazioni, nel caso concreto le ricorrenti non hanno comunque potuto adire l'Autorità amministrativa, atteso che l'autorità consolare italiana in Argentina non è in grado di evadere le istanze nei termini di legge, considerata la loro numerosità. Tale situazione ha configurato un sostanziale diniego del diritto delle ricorrenti, rendendo necessaria la via giudiziaria per il riconoscimento del loro status civitatis.
Dalla documentazione versata in atti emerge con chiarezza che le ricorrenti hanno assolto l'onere probatorio loro gravante, dimostrando di avere posto in essere ogni diligente tentativo per accedere alla procedura di prenotazione consolare e, correlativamente, l'oggettiva impossibilità – non imputabile alla loro condotta – di ottenere un appuntamento presso il Consolato d'Italia a Bahía Blanca mediante il sistema Email_1
In particolare: con e-mail del 20 novembre 2024, la ricorrente Persona_1 anche nell'interesse delle altre ricorrenti, rappresentava al Consolato l'impossibilità di fissare un appuntamento tramite il portale Prenot@mi e chiedeva un canale alternativo per il deposito della documentazione ai fini del riconoscimento dello status civitatis.
Seguiva soltanto risposta automatica, priva di indicazioni concrete, che rinviava genericamente al ChatBot del sito istituzionale (doc. 11); con successiva e-mail del 21 novembre 2024, la ricorrente contestava l'evasività della risposta, riferendo dei plurimi tentativi infruttuosi sul portale (con messaggio ricorrente “calendario prenotazioni non ancora disponibile”) e chiedendo la fissazione di un appuntamento urgente (doc. 11);
6 con raccomandate A/R del 25 e 27 novembre 2024, le ricorrenti sollecitavano formalmente un riscontro, senza ottenere alcun effetto utile (doc. 11); in data 27 novembre 2024, venivano depositati screenshots dei tentativi di prenotazione sul sito del Consolato Generale d'Italia in Bahía Blanca, con esito negativo e messaggio
“Siamo spiacenti, al momento tutti i biglietti per questo servizio sono prenotati.
Tornate a trovarci domani per eventuali cancellazioni o nuovi biglietti” (doc. 11).
Già in epoca anteriore, con scambi epistolari del 29 agosto 2019, 18 settembre 2019 e
5 novembre 2019, la ricorrente aveva ricevuto risposte consolari Persona_1 che ammettevano l'eccesso di domanda, i frequenti crash del sistema e la necessità di attendere aperture future, circostanze che dimostrano il carattere strutturale e non episodico delle disfunzioni (doc. 11).
Da screenshot del 29 maggio 2025, poi, risulta un comunicato del Consolato, secondo cui “gli appuntamenti già ottenuti dal 28 marzo in poi sono mantenuti;
gli utenti saranno contattati individualmente via e-mail”, il che evidenzia un blocco/sospensione delle nuove agende e la gestione selettiva dei contatti (doc. 12).
Infine, con nota di deposito del 4 giugno 2025, sono stati prodotti screenshots del 30 aprile 2025 (doc. 13) dai quali emerge che il servizio relativo alle domande di accertamento dello status civitatis non figurava affatto nell'elenco dei servizi prenotabili, precludendo in radice la possibilità di fissare un appuntamento.
La sequenza documentale sopra richiamata consente di affermare che: le ricorrenti hanno dimostrato una diligenza attiva e costante nel tentare di accedere al servizio, mediante e-mail, raccomandate e plurimi tentativi telematici;
l'Amministrazione non ha messo a disposizione alcun canale alternativo, limitandosi a rinviare al sistema
Prenot@mi, notoriamente inaccessibile per il servizio richiesto;
le disfunzioni del sistema, confermate dallo stesso Consolato, hanno assunto carattere sistemico e non occasionale, determinando un ostacolo di fatto all'accesso al procedimento.
In altri termini, le ricorrenti hanno dimostrato in modo inequivocabile di aver compiuto ogni sforzo ragionevolmente esigibile per seguire l'iter amministrativo previsto, ma l'inerzia e la paralisi che caratterizzano l'operato dei Consolati italiani all'estero hanno reso ogni tentativo vano, precludendo di fatto sia l'avvio che la conclusione del procedimento nei termini di legge.
Ne consegue una grave e palese violazione del diritto soggettivo delle ricorrenti ad accedere a un procedimento amministrativo equo ed efficiente che giustifica
7 l'incontestabile sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti e, di riflesso, la totale infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente. CP_1
L'assenza di un'alternativa amministrativa praticabile e l'impossibilità di ottenere una decisione certa e tempestiva per via consolare rendono il ricorso giurisdizionale non solo legittimo, ma l'unico strumento effettivamente idoneo a garantire il rispetto di un diritto che lo Stato italiano è tenuto a riconoscere e tutelare.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del Controparte_1 né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alle ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolati competenti;
3) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso il 29.09.25 La Giudice
Dott.ssa Valeria Marchese
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