Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 167 /2025
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.167/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
09/01/2025 da
, con l'avv. Donolato Barbara, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Donolato Barbara, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a
EN (PD) in data 25.06.2005, con atto trascritto nei Registri del Comune di EN al n. 3 – Parte II – Serie A – Ufficio 1, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio ove creda, con l'obbligo di rispetto e reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valevole per l'espatrio anche con l'inserimento della figlia minore;
1
conseguenza di tale scelta sarà
l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale, in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione, che comporterà la condivisione delle scelte di istruzione, educazione e crescita della figlia, nonché l'individuazione di ampi ed adeguati spazi di frequentazione secondo gli impegni di ciascun genitore;
fermo restando ogni altro e migliore accordo, il padre potrà tenere con sé un fine settimana ogni Persona_1 quindici giorni dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina, con rientro a scuola a cura del Sig. due giorni infra settimanali: il martedì dall'uscita di scuola con pernotto Parte_1
e il mercoledì fino a dopo cena, indicativamente, entro le ore 21.30 nella settimana con il week end di competenza del padre;
il mercoledì dall'uscita di scuola con pernotto e il giovedì con il pernotto nella settimana con il week end di competenza della madre;
una settimana durante il periodo natalizio, alternando annualmente Natale e l'ultimo dell'anno dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01; tre giorni a Pasqua alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; ciascun genitore trascorrerà con la figlia quattro settimane – di cui tre consecutive – nel periodo estivo, con impegno di comunicarsi il periodo feriale prescelto entro il 31.05 di ogni anno;
ogni altro periodo feriale e/o religioso ad anni alterni;
4) La casa coniugale sita in Via S. Antonio Abate n. 31 a EN (PD) resta assegnata in godimento alla Sig.ra che ne è proprietaria esclusiva – con l'uso di arredi corredi e CP_1
suppellettili – la quale vi abiterà con la figlia , avendo il marito già rilasciato Persona_1
l'abitazione;
5) Considerata la parità del tempo che ciascun genitore trascorrerà con la figlia
[...]
, il mantenimento della stessa avverrà in modo diretto da ciascun genitore nei giorni Per_1
di propria spettanza;
in considerazione delle necessità primarie della figlia, il signor si obbliga ad integrare il concorso per il mantenimento della figlia con la Parte_1 corresponsione alla sig.ra della somma mensile di €.250,00; tale somma verrà CP_1
versata entro il giorno 5 del mese e sarà soggetta a rivalutazione Istat annuale;
6) I coniugi parteciperanno, altresì, in misura paritaria al pagamento delle spese straordinarie, con le modalità e i termini stabiliti dal Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017, a cui le parti intendono fare riferimento;
inoltre, i coniugi concordemente pattuiscono che parteciperanno nella medesima quota anche per il trasporto scolastico, il vestiario e il materiale di cancelleria richiesto a inizio anno per la figlia;
Persona_1
7) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti”.
2 Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Controparte_1
25/06/2005 in EN (PD) e trascritto nel relativo registro al n.3, Parte II, Serie A dell'anno 2005.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
5.3.2020 e la separazione è stata omologata il 20.4.2020.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 11.3.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse della figlia minore anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio con datario tra e contratto il 25/06/2005 a Parte_1 Controparte_1
EN (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.3 anno 2005 del
Comune di EN (PD) ;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti come riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
3 Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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