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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 5380/2022, passata in decisione all'udienza del 28.02.2025, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Pedone in virtù mandato alle liti in Parte_1 atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Calogero Lanza e Matteo Giarratana, in virtù mandato alle liti in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. ing. 773/2022 (r.g. n. 2561/2022)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
L'opposizione è infondata.
In termini generali va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio tra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, solo formalmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, a seguito dell'opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in uno a cognizione piena e il giudice procede all'esame nel merito della controversia con poteri a cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Ne consegue che il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass.
14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689;
Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) mentre il debitore deve provare gli eventuali fatti costitutivi dell'avvenuto adempimento, ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr Cass. SSUU, 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cass. SSUU, 07.07.1993
n.7448). Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposta abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, producendo in giudizio fin dalla fase monitoria la copia dei contratti di finanziamento regolarmente sottoscritti dall'opponente dal quale risulta la chiara indicazione dell'importo erogato, dell'importo totale dovuto, del numero e dell'ammontare della rate da corrispondere, del tasso di interesse debitore e delle ulteriori condizioni economiche del rapporto, oltre alla comunicazione al debitore della decadenza dal beneficio del termine (cfr. documentazione in produzione parte opposta). Passando al merito dell' opposizione, in ordine all'eccezione di “inesistenza del credito per la presenza di polizza assicurativa”, parte opponente non ha allegato quali fossero i rischi coperti da tale polizza (quali il decesso, l'invalidità permanente totale a seguito di infortunio o malattia o la perdita involontaria d'impiego del coobbligato principale), né ha allegato (ancora prima che provato) che tali eventi si siano verificati. Peraltro, come correttamente osservato dall' opposta, secondo le pattuizioni della polizza in questione, al verificarsi del rischio indennizzabile, l'unica conseguenza sarebbe stata che parte opponente avrebbe avuto diritto ad un indennizzo e non
- invece - l'estinzione automatica del finanziamento. Quanto all' eccezione di “illegittimità e nullità del d.i. opposto per carenza di prova scritta ex art. 633 c.p.c. del credito vantato. difetto di liquidità
e certezza del credito. violazione dell'art. 50 t.u. bancario;
inesigibilità della somma ingiunta con il d.i. opposto”, parte opponente ha sostenuto, in buona sostanza, che l'estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB non costituisse prova del credito nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. L'eccezione non coglie nel segno, trattandosi, nella fattispecie, di contratto di finanziamento e non di conto corrente (rispetto al quale è necessaria la produzione degli estratti conto ai fini della prova del credito); trattandosi, invece, di contratto do finanziamento, è sufficiente la produzione del contratto, che è in atti al n. 1 del fascicolo monitorio (“Il credito risulta provato dalla produzione del contratto di finanziamento (..) e ciò tenuto anche conto che nel caso in esame si tratta di un contratto di finanziamento, e non già di un contratto di conto corrente, pertanto si applicano i principi generali in forza dei quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001). Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni operate dall' opponente, esso appare incompatibile con la pregressa condotta tenuta nel corso dell'esecuzione del contratto;
dalle stesse allegazioni difensive, si evince che la stessa, nel corso dell'intero rapporto non abbia mai disconosciuto, né l'avvenuto finanziamento, né i pagamenti effettuati, né - prima dell'avvio delle azioni giudiziali da parte della banca, pare abbia mai sconfessato la firma apposta sui documenti che giudizialmente sono stati prodotti;
l'opponente, peraltro, ha effettuato un pagamento parziale del credito, del tutto incompatibile con il successivo disconoscimento;
in altri termini, il disconoscimento della firma deve ritenersi inammissibile, poiché incompatibile con la condotta tenuta durante l'esecuzione del contratto di finanziamento, come affermato da numerose pronunce di questo Tribunale (cfr Trib. Lecce 14.6.2017; Trib. Lecce 1.8.2016) e della suprema Corte (Cass. 10849/2012; Cass. 25047/2009; Cass. 18748/2004). In ordine alla asserita violazione dell' art. 117 TUB, si osserva che la giurisprudenza di Legittimità, sul punto, ha da tempo escluso la nullità dei contratti bancari per mancata sottoscrizione della
Banca (c.d. contratto monofirma); la mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dal Decreto legislativo. n. 385/1993, articolo 117, comma 3, poiché tale requisito non dev'essere inteso in senso strutturale, ma funzionale ed essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, che ne sia consegnata una copia al cliente e che vi sia la sottoscrizione del cliente;
il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (c.f.r. Cass. Civ. Sezioni n. 898/2018). Circa l'eccezione di
“nullità del contrato di finanziamento azionato per violazione dell'art. 125 bis t.u. bancario, ovvero per indeterminatezza dell'oggetto”, dallo scrutinio dei documenti allegati dall' opposta, risulta che la stessa ha depositato il piano di ammortamento al doc. 6 del fascicolo monitorio. Infine, quanto alla natura usuraria del prestito, parte opponente, pure essendone onerata, non ha specificato in che in modo sia avvenuto il superamento dello specifico tasso soglia rilevante, quale sia il tasso soglia violato, né i tassi applicati in concreto;
pertanto la contestazione in tal senso non può che essere ritenuta generica e - in mancanza di ulteriori specificazioni -, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica contabile, la quale avrebbe assunto una natura meramente esplorativa in relazione alla domanda.
Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. ing. 773/2022 (r.g. n.
2561/2022); 2) condanna l'opponente, applicato il del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in Euro 3.809,00 quale compenso tabellare ai valori minimi, oltre
RFSG, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 28.02.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI