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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/10/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2383/2023 R.G. promossa da
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA DUCEZIO n. 3, C.F._1
NOTO, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE CULTRERA (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._2 ricorrente
contro
[...]
, Controparte_1
Sede di SIRACUSA, c.f. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in RIVA FORTE DEL GALLO n. 2, SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e CP_1 dif. per procura in atti dall'avv. GIOVANNI SICUSO (c.f.
) C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
1 Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo ha esposto: Parte_1
• di essere lavoratore dipendente;
• che il giorno 27.05.2022 subiva un infortunio sul lavoro, dal quale discendeva “frattura pilone tibiale e diafisi prossimale del perone gamba dx”, in particolare il tutto si verificava durante le ore di lavoro in un cantiere sito in Noto, Ronco Bolsena n. 1, a causa di una caduta al suolo;
• che l' apriva la pratica di infortunio o malattia CP_1 professionale, accertando grado di invalidità pari al 16%. Ritenendo un grado di invalidità maggiore, ha Parte_1 chiesto accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 40%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio. Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito che << La richiesta avanzata di un Danno Biologico permanente pari al 40% risulta senza alcun riferimento a valutazioni (relazioni valutative di parte, certificati valutativi medici) di natura sanitaria a sostegno della pretesa indennitaria che determina sin d'ora opposizione alla richiesta di Consulenza medico-legale >>, e che << In assenza di allegazioni delle parti la richiesta di CTU è inammissibile in quanto esplorativa >>. Con ordinanza del 24.03.2025 è stato << rilevato che le contestazioni alla quantificazione del danno biologico operato da appaiono CP_1 generiche >>. In effetti, la contestazione alla quantificazione è tutta nella CP_1 seguenti argomentazioni, testualmente prese dalla seconda pagina del ricorso introduttivo: << Nel mese di giugno 2023, dopo essersi sottoposto a visita medico legale, il sig. che non lavora ormai da più di un anno, Pt_1 riceve la comunicazione dall sulla base della quale viene CP_1
2 riconosciuta una modestissima invalidità permanente del 16% e, di conseguenza, una rendita vitalizia, con decorrenza 30.04.2023, di modestissimo importo. Tali circostanze non possono di certo essere accettate dall'odierno ricorrente che si sente leso in ogni sua più intima dignità, in quanto il danno effettivamente subito è di gran lunga maggiore, per cui la rendita dovuta allo stesso è sicuramente superiore al modesto importo oggi liquidato >>. Parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la quantificazione della controparte , senza indicarne gli eventuali CP_1 errori e senza produrre nulla su cui ancorare la propria quantificazione alternativa;
la contestazione di parte ricorrente va, pertanto, valutata come del tutto generica, e non va, conseguentemente, ammessa alcuna consulenza tecnica d'ufficio per la verifica del grado di inabilità riconosciuto dall'Ente previdenziale. In definitiva, il ricorso non può essere accolto. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in ragione del possesso da parte della ricorrente dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. cp.c., avendo la ricorrente reso dichiarazione autocertificativa del reddito ai fini della esenzione dal pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2383/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili. Siracusa, 8/10/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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