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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
composto dai sigg.ri Magistrati:
- dr.ssa Laura Petitti Presidente
- dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
- dr.ssa Claudia Musola Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1104 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato inTermini Imerese, Corso Umberto e Margherita C.F._1
n. 61, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Naro, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
ricorrente
CONTRO
PUBBLICO MINISTERO
resistente
OGGETTO: procedimento per rettificazione di attribuzione di sesso e cambio nome
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2024 parte ricorrente concludeva come da verbale al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex L.n. 164/1982 e D. lgs. 150/2011, depositato in data 15.05.2024 e regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha chiesto la Parte_1
rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile, nei registri dello stato civile, e del nome, in quanto affetto da un'accertata e conclamata disforia di identità di genere, adducendo, a sostegno di tali domande, l'acquisita consapevolezza, fin dalla prima infanzia, della diversità delle proprie caratteristiche psichiche ovvero della propria identità di genere rispetto all'identità biologica.
Lo stesso ha, inoltre, dedotto di aver intrapreso uno specifico iter terapeutico e psicologico con il
Dott. , psicologo-psicoterapeuta, e di essersi sottoposto ad una terapia ormonale, Persona_1
che si protrae da oltre un anno, come da certificato medico rilasciato dal Dott. ; Persona_2
infine, il ricorrente ha rappresentato di essersi rivolto al Dipartimento di Salute Mentale dell'Asp di
Palermo, U.O.S. di Termini Imerese, ove il Dirigente Medico Psichiatra Dott. , con Persona_3
il certificato rilasciato il 19/4/2024, ha confermato la diagnosi di disforia di genere ed accertato l'assenza di patologie psichiatriche, evidenziando l'opportunità di modificare l'identità anagrafica al fine di “migliorare la qualità della vita della paziente...”.
L'attore, infine, non risulta essere coniugato e né avere figli, come emerge dal certificato contestuale
Anagrafico di nascita, di residenza, di stato civile e di stato di famiglia, prodotto unitamente al ricorso.
Il Pubblico Ministero, all'udienza del 17.12.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Orbene, ciò posto, in punto di diritto va evidenziato che in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso, la norma quadro è la legge n. 164 del 1982, il cui art. 1 stabilisce che: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Sull'interpretazione e sul significato da attribuire alla previsione in esame sono emersi due distinti orientamenti.
Secondo una prima prospettazione, tale norma postula quale condizione necessaria per l'accoglimento della domanda di rettificazione del sesso la previa sottoposizione dell'istante ad un apposito intervento medico-chirurgico, volto ad adeguare i profili anatomici propri dell'appartenenza ad un genere sessuale (connotati fisici e organi di riproduzione) all'identità sessuale percepita dal soggetto. Si tratta di un'impostazione basata su un'interpretazione restrittiva della locuzione “intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” impiegata dal legislatore, che starebbe appunto a rappresentare la necessità del ricorso al trattamento medico-chirurgico.
Alla stregua di un secondo indirizzo, l'intervento dei sanitari non si pone quale presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda, rappresentando piuttosto solo una delle diverse espressioni del percorso di tramutamento del sesso intrapreso dall'istante, con cui questi ha la possibilità, in un'ottica tesa alla piena affermazione della sessualità, di conformare ancor di più il proprio aspetto esteriore all'identità sessuale percepita. Ne discende che la domanda di rettificazione del sesso è suscettibile di accoglimento anche in assenza del predetto trattamento medico, potendo il giudice circoscrivere il proprio apprezzamento al sentire dell'interessato, alle sue abitudini di vita e ai suoi comportamenti (Trib. Roma 7.11.2014; Trib. Messina, 04.11.2014; Trib. Siena 12.6.2013;
Trib. Roma 11.3.2011 e Trib. Roma, 22.03.2011; Trib. Roma 18.10.1997).
Le conclusioni cui giungono i sostenitori di questa seconda tesi trovano conferma anche nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, a mente del quale: “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Tale previsione, racchiusa all'interno di una norma che disciplina gli aspetti processuali delle controversie in materia di rettificazione del sesso, stabilisce, infatti, che il Tribunale autorizza il trattamento medico-chirurgico solo quando necessario, lasciando quindi intendere che possono esserci casi in cui non si ravvisa l'esigenza di ricorrere ad alcun intervento sanitario.
Il secondo degli orientamenti riportati è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che: “Per ottenere la rettificazione degli atti di stato civile in conformità alla vera identità sessuale dell'interessato, non occorre più che sia attuato un prioritario intervento medico- chirurgico e/o psicologico che modifichi i caratteri sessuali primari: la mancata operazione preventiva non può, infatti, essere, di per sé, ragione sufficiente ad escludere il cambio di sesso nei documenti anagrafici, essendo sufficiente, a tal uopo, dimostrare, attraverso i trattamenti medico-chirurgici e/o psicologici subiti, la necessità e la radicalità della scelta intrapresa e proseguita dall'interessato” (cfr.
Cass. n. 15138/2015). Da ultimo, la suddetta opzione interpretativa ha ricevuto anche l'avallo della
Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/2015.
La Corte ha rilevato che la previsione di cui all'art. 1 della legge n. 164/1982 costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale e normativa tesa al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale specificazione del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU). Ad avviso della Consulta, la legge ha accolto un concetto di identità sessuale che conferisce rilievo non solo agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita o “naturalmente evolutisi”, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
La formula letterale adoperata dal legislatore, che all'art. 1 della legge n. 164/1982 si è genericamente riferito alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'istante, risulta pertanto coerente con le premesse interpretative tracciate dalla Corte.
L'assenza di uno specifico riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione dei caratteri sessuali porta, infatti, ad escludere la necessità del trattamento chirurgico ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica. Il trattamento sanitario costituisce quindi solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
Secondo la Corte, l'ordinamento rimette al singolo “la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”.
Pertanto, spetta al giudice il compito di accertare le modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e il suo carattere definitivo. Il trattamento chirurgico si pone, quindi, come una mera eventualità, che può fungere da ausilio “al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione medica in atti (in particolare relazione psicologico clinica del 2/2/2023, a firma del Dott. , certificazione medica del 15/4/2024 a firma Persona_1 del Dott. e Certificato di “salute mentale” del 19/4/2024 a firma del Dirigente Persona_2
Medico di Termini Imerese Dott. ) è emerso che Parte_2 Persona_3
è affetto da “disforia di genere, in assenza di qualsivoglia tendenza alla Parte_1 degenerazione del pensiero in direzione patologica”. Il Dr. , inoltre, ha evidenziato che “le Per_1
capacità intellettive appaiono pienamente adeguate rispetto all'età ed al livello culturale, non evidenziandosi specifici disturbi della sfera cognitiva”, evidenziando un “adeguato funzionamento del pensiero ed assenza di qualsivoglia tendenza alla degenerazione dello stesso in direzione patologica...” e suggerendo l'opportunità, per la paziente, di intraprendere la terapia medica endocrinologica e la modifica della propria identità anagrafica. Le superiori risultanze hanno trovato un'ulteriore conferma nell'audizione del ricorrente il quale, sentito all'udienza del 3.10.2024, ha illustrato il proprio processo di trasformazione fisica, evidenziando il disagio provato, fin dalla prima infanzia, nei confronti della propria fisicità e descrivendo il percorso che, nell'età adolescenziale, lo ha portato a maturare il desiderio di iniziare un percorso per variazione di genere. Quindi, ha manifestato la propria volontà di ottenere la rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile, nei registri dello stato civile ed il mutamento del nome, da a , al fine di adeguare la propria identità fisica al proprio Pt_1 CP_1
stato psicologico ovvero alla propria identità interiore di tipo femminile. Infine, ha precisato di non avere, per il momento, intenzione di a sottoporsi ad intervento chirurgico, riservando tale scelta ad una valutazione futura.
Alla luce delle suddette risultanze istruttorie, deve disporsi la rettifica degli atti dello stato Civile nel senso richiesto.
In relazione alla peculiare natura della controversia non si procede alla regolamentazione delle spese, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
-Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...] Parte_1
(PA) il 01/06/2005, nel senso che alla indicazione del sesso “maschile” ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso 'femminile', con indicazione, altresì, del nome “ ” in luogo di CP_1
”; Pt_1
-Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di BI (dove è stato redatto l'atto di nascita) e del comune di Termini Imerese (luogo di nascita e residenza attuale) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze.
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 17.12.2024.
Il Giudice Est. Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
composto dai sigg.ri Magistrati:
- dr.ssa Laura Petitti Presidente
- dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
- dr.ssa Claudia Musola Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1104 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato inTermini Imerese, Corso Umberto e Margherita C.F._1
n. 61, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Naro, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
ricorrente
CONTRO
PUBBLICO MINISTERO
resistente
OGGETTO: procedimento per rettificazione di attribuzione di sesso e cambio nome
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2024 parte ricorrente concludeva come da verbale al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex L.n. 164/1982 e D. lgs. 150/2011, depositato in data 15.05.2024 e regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha chiesto la Parte_1
rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile, nei registri dello stato civile, e del nome, in quanto affetto da un'accertata e conclamata disforia di identità di genere, adducendo, a sostegno di tali domande, l'acquisita consapevolezza, fin dalla prima infanzia, della diversità delle proprie caratteristiche psichiche ovvero della propria identità di genere rispetto all'identità biologica.
Lo stesso ha, inoltre, dedotto di aver intrapreso uno specifico iter terapeutico e psicologico con il
Dott. , psicologo-psicoterapeuta, e di essersi sottoposto ad una terapia ormonale, Persona_1
che si protrae da oltre un anno, come da certificato medico rilasciato dal Dott. ; Persona_2
infine, il ricorrente ha rappresentato di essersi rivolto al Dipartimento di Salute Mentale dell'Asp di
Palermo, U.O.S. di Termini Imerese, ove il Dirigente Medico Psichiatra Dott. , con Persona_3
il certificato rilasciato il 19/4/2024, ha confermato la diagnosi di disforia di genere ed accertato l'assenza di patologie psichiatriche, evidenziando l'opportunità di modificare l'identità anagrafica al fine di “migliorare la qualità della vita della paziente...”.
L'attore, infine, non risulta essere coniugato e né avere figli, come emerge dal certificato contestuale
Anagrafico di nascita, di residenza, di stato civile e di stato di famiglia, prodotto unitamente al ricorso.
Il Pubblico Ministero, all'udienza del 17.12.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Orbene, ciò posto, in punto di diritto va evidenziato che in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso, la norma quadro è la legge n. 164 del 1982, il cui art. 1 stabilisce che: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Sull'interpretazione e sul significato da attribuire alla previsione in esame sono emersi due distinti orientamenti.
Secondo una prima prospettazione, tale norma postula quale condizione necessaria per l'accoglimento della domanda di rettificazione del sesso la previa sottoposizione dell'istante ad un apposito intervento medico-chirurgico, volto ad adeguare i profili anatomici propri dell'appartenenza ad un genere sessuale (connotati fisici e organi di riproduzione) all'identità sessuale percepita dal soggetto. Si tratta di un'impostazione basata su un'interpretazione restrittiva della locuzione “intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” impiegata dal legislatore, che starebbe appunto a rappresentare la necessità del ricorso al trattamento medico-chirurgico.
Alla stregua di un secondo indirizzo, l'intervento dei sanitari non si pone quale presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda, rappresentando piuttosto solo una delle diverse espressioni del percorso di tramutamento del sesso intrapreso dall'istante, con cui questi ha la possibilità, in un'ottica tesa alla piena affermazione della sessualità, di conformare ancor di più il proprio aspetto esteriore all'identità sessuale percepita. Ne discende che la domanda di rettificazione del sesso è suscettibile di accoglimento anche in assenza del predetto trattamento medico, potendo il giudice circoscrivere il proprio apprezzamento al sentire dell'interessato, alle sue abitudini di vita e ai suoi comportamenti (Trib. Roma 7.11.2014; Trib. Messina, 04.11.2014; Trib. Siena 12.6.2013;
Trib. Roma 11.3.2011 e Trib. Roma, 22.03.2011; Trib. Roma 18.10.1997).
Le conclusioni cui giungono i sostenitori di questa seconda tesi trovano conferma anche nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, a mente del quale: “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Tale previsione, racchiusa all'interno di una norma che disciplina gli aspetti processuali delle controversie in materia di rettificazione del sesso, stabilisce, infatti, che il Tribunale autorizza il trattamento medico-chirurgico solo quando necessario, lasciando quindi intendere che possono esserci casi in cui non si ravvisa l'esigenza di ricorrere ad alcun intervento sanitario.
Il secondo degli orientamenti riportati è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che: “Per ottenere la rettificazione degli atti di stato civile in conformità alla vera identità sessuale dell'interessato, non occorre più che sia attuato un prioritario intervento medico- chirurgico e/o psicologico che modifichi i caratteri sessuali primari: la mancata operazione preventiva non può, infatti, essere, di per sé, ragione sufficiente ad escludere il cambio di sesso nei documenti anagrafici, essendo sufficiente, a tal uopo, dimostrare, attraverso i trattamenti medico-chirurgici e/o psicologici subiti, la necessità e la radicalità della scelta intrapresa e proseguita dall'interessato” (cfr.
Cass. n. 15138/2015). Da ultimo, la suddetta opzione interpretativa ha ricevuto anche l'avallo della
Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/2015.
La Corte ha rilevato che la previsione di cui all'art. 1 della legge n. 164/1982 costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale e normativa tesa al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale specificazione del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU). Ad avviso della Consulta, la legge ha accolto un concetto di identità sessuale che conferisce rilievo non solo agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita o “naturalmente evolutisi”, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
La formula letterale adoperata dal legislatore, che all'art. 1 della legge n. 164/1982 si è genericamente riferito alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'istante, risulta pertanto coerente con le premesse interpretative tracciate dalla Corte.
L'assenza di uno specifico riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione dei caratteri sessuali porta, infatti, ad escludere la necessità del trattamento chirurgico ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica. Il trattamento sanitario costituisce quindi solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
Secondo la Corte, l'ordinamento rimette al singolo “la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”.
Pertanto, spetta al giudice il compito di accertare le modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e il suo carattere definitivo. Il trattamento chirurgico si pone, quindi, come una mera eventualità, che può fungere da ausilio “al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione medica in atti (in particolare relazione psicologico clinica del 2/2/2023, a firma del Dott. , certificazione medica del 15/4/2024 a firma Persona_1 del Dott. e Certificato di “salute mentale” del 19/4/2024 a firma del Dirigente Persona_2
Medico di Termini Imerese Dott. ) è emerso che Parte_2 Persona_3
è affetto da “disforia di genere, in assenza di qualsivoglia tendenza alla Parte_1 degenerazione del pensiero in direzione patologica”. Il Dr. , inoltre, ha evidenziato che “le Per_1
capacità intellettive appaiono pienamente adeguate rispetto all'età ed al livello culturale, non evidenziandosi specifici disturbi della sfera cognitiva”, evidenziando un “adeguato funzionamento del pensiero ed assenza di qualsivoglia tendenza alla degenerazione dello stesso in direzione patologica...” e suggerendo l'opportunità, per la paziente, di intraprendere la terapia medica endocrinologica e la modifica della propria identità anagrafica. Le superiori risultanze hanno trovato un'ulteriore conferma nell'audizione del ricorrente il quale, sentito all'udienza del 3.10.2024, ha illustrato il proprio processo di trasformazione fisica, evidenziando il disagio provato, fin dalla prima infanzia, nei confronti della propria fisicità e descrivendo il percorso che, nell'età adolescenziale, lo ha portato a maturare il desiderio di iniziare un percorso per variazione di genere. Quindi, ha manifestato la propria volontà di ottenere la rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile, nei registri dello stato civile ed il mutamento del nome, da a , al fine di adeguare la propria identità fisica al proprio Pt_1 CP_1
stato psicologico ovvero alla propria identità interiore di tipo femminile. Infine, ha precisato di non avere, per il momento, intenzione di a sottoporsi ad intervento chirurgico, riservando tale scelta ad una valutazione futura.
Alla luce delle suddette risultanze istruttorie, deve disporsi la rettifica degli atti dello stato Civile nel senso richiesto.
In relazione alla peculiare natura della controversia non si procede alla regolamentazione delle spese, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
-Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...] Parte_1
(PA) il 01/06/2005, nel senso che alla indicazione del sesso “maschile” ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso 'femminile', con indicazione, altresì, del nome “ ” in luogo di CP_1
”; Pt_1
-Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di BI (dove è stato redatto l'atto di nascita) e del comune di Termini Imerese (luogo di nascita e residenza attuale) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze.
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 17.12.2024.
Il Giudice Est. Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti