Art. 560.
(Nave esercitata da armatore non proprietario).
Le disposizioni di questo capo non si applicano nel caso che la nave sia esercitata da un armatore non proprietario, che ne abbia acquistata la disponibilita' in seguito ad un atto illecito, quando il creditore sia di cio' a conoscenza.
(Nave esercitata da armatore non proprietario).
Le disposizioni di questo capo non si applicano nel caso che la nave sia esercitata da un armatore non proprietario, che ne abbia acquistata la disponibilita' in seguito ad un atto illecito, quando il creditore sia di cio' a conoscenza.