Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 22/01/2026, n. 874
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, anche considerando le proroghe emergenziali, il termine triennale di prescrizione fosse maturato alla data di notifica dell'intimazione.

  • Accolto
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, anche considerando le proroghe emergenziali, il termine triennale di prescrizione fosse maturato alla data di notifica dell'intimazione.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa

    La Corte ha ritenuto inammissibile l'impugnazione nel merito dell'intimazione, poiché la cartella prodromica non era stata contestata, con conseguente consolidamento della pretesa. Pertanto, la somma è confermata come legittimamente iscritta a ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 22/01/2026, n. 874
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 874
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo