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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 22/01/2026, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 874/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17252/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Enrico Fermi 21 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - EP EZ 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089021127000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089021127000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089021127000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 492/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: l'AdER si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava - nei confronti dell'A.d.E.R., della Regione Lazio, dell'Agenzia delle
Entrate, D.P. 3 di Roma, Ufficio di Frascati - un'intimazione di pagamento notificata il 23.8.2024 di
€ 5.272,08, a seguito di n. 6 cartelle, di cui tre fiscali oggetto di impugnazione e relative a tassa auto
2009, tassa auto 2010 ed Irpef 2017.
Parte ricorrente deduceva la prescrizione per le due cartelle relative a tassa auto, notificate il 28.11.2012
e il 22.2.2016, e l'infondatezza della pretesa ai fini Irpef 2017, sostenendo che il ricorrente stesso era dipendente del Ministero degli Affari Esteri che, quale sostituto d'imposta, avrebbe versato il dovuto, come da C.U. relative al 2016 e al 2017. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, che allegava unitamente alla detta C.U., chiedendo la distrazione delle spese.
Si costituivano le Parti resistenti.
L'A.d.E.R., con avvocato del libero foro, invocava la rituale notifica delle cartelle sottese, non impugnate, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, allegando le relate dei titoli e documentazione di notifica di n. 3 avvisi di intimazione citati a pag. 4, notificati per irreperibilità assoluta del destinatario in data 10.11.2015, 11.10.2018 (per tassa auto 2009) e 28.8.2018 (per tassa auto 2010). Invocava la sospensione Covid. Chiedeva il rigetto del ricorso con spese da distrarsi. Allegava n. 13 documenti.
La D.P. 3 di Roma, in relazione alla cartella ai fini Irpef 2017, rilevava che il ricorrente non aveva negato l'avvenuta notifica della cartella, limitandosi ad eccepirne l'infondatezza. Di conseguenza, l'impugnazione dell'intimazione nel merito sarebbe inammissibile. Precisava comunque che la pretesa in parola era stata avanzata ai sensi dell'art. 36 ter del Dpr n. 600/73 per il 2017 con rettifica delle detrazioni familiari, come precisato a pagg. 5 e 6 delle controdeduzioni in esame. Allegava nota spese e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Regione Lazio, in relazione alle due cartelle per tassa auto, riteneva inammissbile il ricorso per rituale notifica delle cartelle prodromiche, le cui pretese si sarebbero consolidate. Specificava le targhe del veicolo tassato (Targa_1) ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva nel resto. Allegava prospetti di ruolo.
Non venivano prodotti altri atti. All'udienza del 19.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
Le due cartelle ai fini della tassa auto 2009 e 2010 (nn. 097 2012 0180580560 000 e 097 2013
0204239238 000) risultano prescritte, in quanto le ultime notifiche di atti interruttivi, provate a riguardo, risalgono al 2018, come indicato in premessa, con la conseguenza che, anche applicando la proroga emergenziale di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/20202 e successive modifiche, il triennio prescrizionale, alla data di notifica dell'intimazione di cui è causa, era maturato.
L'intimazione impugnata con riguardo alla terza cartella, ai fini Irpef 2017 (n. 097 2022 0048121484 000),
è stata impugnata nel merito, e non è stata oggetto di contestazione in rapporto alla notifica della rispettiva cartella prodromica, con la conseguenza che la mancata impugnazione di tale titolo esattoriale ha consolidato la pretesa, non più impugnabile nel merito in sede di opposizione ad un successivo atto della riscossione. Tale somma, pari ad € 1.451,29, va pertanto confermata come legittimamente iscritta a ruolo e sul punto il ricorso va respinto.
Atteso il parziale accoglimento del ricorso come sopra precisato, le spese vanno compensate, per parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Il Giudice Monocratico
FA Cuppone
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17252/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Enrico Fermi 21 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - EP EZ 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089021127000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089021127000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089021127000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 492/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: l'AdER si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava - nei confronti dell'A.d.E.R., della Regione Lazio, dell'Agenzia delle
Entrate, D.P. 3 di Roma, Ufficio di Frascati - un'intimazione di pagamento notificata il 23.8.2024 di
€ 5.272,08, a seguito di n. 6 cartelle, di cui tre fiscali oggetto di impugnazione e relative a tassa auto
2009, tassa auto 2010 ed Irpef 2017.
Parte ricorrente deduceva la prescrizione per le due cartelle relative a tassa auto, notificate il 28.11.2012
e il 22.2.2016, e l'infondatezza della pretesa ai fini Irpef 2017, sostenendo che il ricorrente stesso era dipendente del Ministero degli Affari Esteri che, quale sostituto d'imposta, avrebbe versato il dovuto, come da C.U. relative al 2016 e al 2017. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, che allegava unitamente alla detta C.U., chiedendo la distrazione delle spese.
Si costituivano le Parti resistenti.
L'A.d.E.R., con avvocato del libero foro, invocava la rituale notifica delle cartelle sottese, non impugnate, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, allegando le relate dei titoli e documentazione di notifica di n. 3 avvisi di intimazione citati a pag. 4, notificati per irreperibilità assoluta del destinatario in data 10.11.2015, 11.10.2018 (per tassa auto 2009) e 28.8.2018 (per tassa auto 2010). Invocava la sospensione Covid. Chiedeva il rigetto del ricorso con spese da distrarsi. Allegava n. 13 documenti.
La D.P. 3 di Roma, in relazione alla cartella ai fini Irpef 2017, rilevava che il ricorrente non aveva negato l'avvenuta notifica della cartella, limitandosi ad eccepirne l'infondatezza. Di conseguenza, l'impugnazione dell'intimazione nel merito sarebbe inammissibile. Precisava comunque che la pretesa in parola era stata avanzata ai sensi dell'art. 36 ter del Dpr n. 600/73 per il 2017 con rettifica delle detrazioni familiari, come precisato a pagg. 5 e 6 delle controdeduzioni in esame. Allegava nota spese e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Regione Lazio, in relazione alle due cartelle per tassa auto, riteneva inammissbile il ricorso per rituale notifica delle cartelle prodromiche, le cui pretese si sarebbero consolidate. Specificava le targhe del veicolo tassato (Targa_1) ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva nel resto. Allegava prospetti di ruolo.
Non venivano prodotti altri atti. All'udienza del 19.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
Le due cartelle ai fini della tassa auto 2009 e 2010 (nn. 097 2012 0180580560 000 e 097 2013
0204239238 000) risultano prescritte, in quanto le ultime notifiche di atti interruttivi, provate a riguardo, risalgono al 2018, come indicato in premessa, con la conseguenza che, anche applicando la proroga emergenziale di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/20202 e successive modifiche, il triennio prescrizionale, alla data di notifica dell'intimazione di cui è causa, era maturato.
L'intimazione impugnata con riguardo alla terza cartella, ai fini Irpef 2017 (n. 097 2022 0048121484 000),
è stata impugnata nel merito, e non è stata oggetto di contestazione in rapporto alla notifica della rispettiva cartella prodromica, con la conseguenza che la mancata impugnazione di tale titolo esattoriale ha consolidato la pretesa, non più impugnabile nel merito in sede di opposizione ad un successivo atto della riscossione. Tale somma, pari ad € 1.451,29, va pertanto confermata come legittimamente iscritta a ruolo e sul punto il ricorso va respinto.
Atteso il parziale accoglimento del ricorso come sopra precisato, le spese vanno compensate, per parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Il Giudice Monocratico
FA Cuppone