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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 9550 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BATTAGLIA ELISA parte attrice
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato CACCIARI MASSIMO parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 30.1.2025
pagina 1 di 6 F A T T O E DI R I T T O chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge , unione celebrata in Controparte_1
Pakostan in data 01/05/2013 e dalla quale erano nati nel 2014, nel Per_1 Per_2
2016 e nel 2018 ; la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto Per_3
coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva, altresì, l'affidamento superesclusivo dei figli __ con collocamento degli stessi presso di sé ; chiedeva disporsi la regolamentazione della frequentazione paterna in forma protetta, con la determinazione in € 600,00 mensili del contributo da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, per sé un assegno maritale di mantenimento in proprio favore pari a €400,00 mensili rivalutabili. .
La ricorrente dava atto della situazione di maltrattamento in famiglia dalla stessa vissuto, anche in presenza dei minori, che l'avevano poi portata a chiedere protezione e collocamento in struttura protetta. Il marito, in seguito a denuncia,veniva sottoposto alla misura cautelare penale del divieto di avvicinamento, con misura applicativa del braccialetto elettronico. I minori venivano affidati dal Tribunale per i Minorenni di Bologna al servizio sociale e collocati presso la madre in luogo protetto, con frequentazione del padre in forma protetta.
Si costituiva il convenuto aderendo alla domanda di separazione, ma negando le condotte violente e chiedendo di confermare l'affido ai Servizi sociali disposto dal Tribunale dei Minorenni, visite organizzate dai Servizi sociali e un contributo di mantenimento per i figli pari ad euro 100,00.
Con ordinanza presidenziale veniva disposto l'affido dei figli minori ai servizi sociali competenti, con collocamento presso la madre nella struttura protetta, due incontri al mese in modalità protetta con facoltà di procedere ad un ampliamento degli incontri qualora non pregiudizievoli e alla sospensione se disturbanti per i bambini;
incarico ai servizi sociali di vigilare sull'andamento degli incontri e monitorare la situazione familiare;
poneva a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma di euro pagina 2 di 6 450,00 al mese e con il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, rigettava la richiesta di mantenimento della moglie.
Successivamente veniva pronunciata la sentenza parziale di separazione dei coniugi.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
In fase istruttoria venivano acquisite relazioni dei Servizi sociali.
All'udienza del 31.1.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 10.6.2025 .
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi Pt_1
e sono già separati per effetto della
[...] Controparte_1
sentenza parziale n. 1299/2023 resa da questo Tribunale , passata in giudicato.
Quanto all'affido dei minori occorre confermare l'affido superesclusivo alla madre, già disposto a modifica dell'ordinanza presidenziale a causa del disinteresse manifestato dal padre che si è recato in Pakistan per un lungo periodo e non ha prestato il consenso “ né per il rilascio dei passaporti dei minori né per il rinnovo dei permessi di soggiorno impendendo di conseguenza la prosecuzione dei trattamenti sanitari necessari, rilevato che con tale comportamento il padre arreca notevole pregiudizio ai minori posto che la mancanza della figura paterna
e i suoi continui rifiuti di prestare i consensi rendono difficoltosa la gestione delle pratiche di ordinaria e straordinaria amministrazione, rilevato al contrario che la madre si prende carico dei bisogni dei figli, ha dimostrato di possedere buone competenze genitoriali, accompagnando i minori nei loro percorsi scolastici e sanitari e garantendone il loro benessere”.
Successivamente il padre è rientrato, sono ripresi gli incontri protetti ed i Servizi sociali hanno riferito che i minori inizialmente hanno manifestato entusiasmo ed affetto nel rivedere il padre, il quale si è mostrato attento ai bisogni dei figli.
Tuttavia l'ultima relazione di aggiornamento dei servizi sociali del 28.01.2025
pagina 3 di 6 rappresenta che i minori da dicembre 2024 hanno iniziato a non voler incontrare il padre.
L'ultima aggiorna in modo dettagliato sulla situazione di ciascun minore ed evidenzia un buon legame affettivo di ciascun figlio con la madre e con i fratelli.
Per quanto riguarda la figura genitoriale materna, i servizi sociali danno atto che la signora “ha continuato a seguire il proprio progetto di vita, Pt_1
raggiungendo obiettivi stabiliti nel corso dei vari colloqui di monitoraggio con il
Servizio Sociale Professionale. A seguito della definizione, da parte dell'Autorità
Giudiziaria circa l'affido esclusivo dei figli alla madre, questa ha ottenuto il rinnovo dei passaporti e dei permessi di soggiorno per i suoi figli e per sé, permettendo loro di accedere a pieno titolo ai diritti sanitari e ad altre agevolazioni prime precluse”. […] “Per quanto riguarda il suo impiego come addetta mensa presso un'azienda di ristorazione a Bologna il contratto iniziale è stato rinnovato con una proroga a tempo indeterminato la cui scadenza è prevista per febbraio 2025. Per far fronte alla gestione degli impegni lavorativi e dei tempi di cura dei minori la figura genitoriale materna ha individuato una babysitter che la supporta. Dal punto di vista sanitario, la figura genitoriale materna, si è sempre mostrata attenta nella gestione delle pratiche mediche e dei vari appuntamenti”. Il Servizio Sociale Professionale proseguirà con le azioni di supporto ai minori nel tentativo di ripristinare il rapporto con il padre ed eventualmente interrompendo tali processi laddove si mostrassero pregiudizievoli per gli stessi.”
A causa del difficile rapporto che attualmente hanno i minori con il padre, anche a causa della sua assenza e dell'ostacolo alla richiesta di documenti essenziali per i figli, quali il permesso di soggiorno, il cui mancato rinnovo ha comportato il blocco dei percorsi sanitari in atto, si ritiene opportuno per un'efficace gestione dei minori l' affido esclusivo alla madre con facoltà di assumere in autonomia decisioni in ambito sanitario, scolastico ed educativo.
La madre potrà richiedere tutti i documenti di identità, il passaporto e il permesso di soggiorno dei minori pagina 4 di 6 Quanto alle visite paterne la riluttanza dei minori ad incontrare il padre liberamente, rappresentata dai Servizi sociali che hanno dato conto della difficoltà di calendarizzare di incontri protetti in quanto gli stessi anche in luogo neutro rifiutano di incontrare il padre, occorre un monitoraggio dei Servizi sociali con il compito di porre in essere azioni di supporto al fine di tentare di ripristinare il rapporto con il padre e verificare la situazione psicologica dei minori monitorando per tre anni anche il loro stato di salute e l'intero nucleo familiare.
Quanto al contributo economico paterno si osserva che la ricorrente ha ottenuto un'occupazione ( cfr contratto di lavoro docc. 24-28).
Dall'estratto conto previdenziale risulta che il signor ha svolto lavori da Pt_2 dipendente a partire dall'anno 2010, terminati nel maggio del 2022. Nel 2022 il convenuto risulta aver percepito 10.600 euro circa. Per quanto riguarda la certificazione INPS relativa ai sussidi percepiti dal convenuto, dalla stessa emerge che nel corso del 2023 il signor ha percepito la NASPI per 4.785,60 euro. Pt_2
Ai Servizi sociali il ha rappresentato di lavorare in una fabbrica. CP_1
In ogni caso ha capacità lavorativa integra nonostante l'epilessia di cui soffre.
Pertanto si conferma il contributo mensile di euro 450,00 da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso). Inoltre, il padre è tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie. L'ammontare del mantenimento così individuato pare necessario a far fronte alle esigenze di crescita dei figli , anche in considerazione del fatto che la gestione ecura dei minori è interamente in capo alla madre.
La domanda di assegno di mantenimento della moglie per sé è stata rinunciata.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al Gratuito Patrocinio .
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
“1) dispone l' affido super esclusivo dei minori alla madre, con facoltà di assumere in autonomia decisioni in ambito sanitario, scolastico ed educativo.
pagina 5 di 6 La madre potrà richiedere tutti i documenti di identità, il passaporto e il permesso di soggiorno dei minori
Colloca i minori presso la madre
Dispone incontri protetti tra padre e figli, previa valutazione dei Servizi sociali sulle condizioni psicologiche dei minori.
Dispone che il Servizio sociale effettui per tre anni un monitoraggio sul nucleo familiare la situazione sanitaria dei minori, offrendo un sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
pone a carico di l'obbligo di versare a la Parte_3 Parte_1 somma mensile di € 450,00 a titolo di contributo di mantenimento per i figli importo, rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 505 delle spese straordinarie come da Protocpllo 2017 di questo Tribunale con decorrenza dal deposito del ricorso;
condanna il resistente a corrispondere in favore dello Stato le spese legali nella misura di euro 3500,00 oltre rimborso forfettario Iva e cassa come per legge
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10/ 6/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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