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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.18505/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.18505/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. DE FRANCESCO STEFANIA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 27/02/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Girifalco (CZ) il Parte_1 Parte_2
02/08/2014.
Dal matrimonio è nata una LI: il 28/06/2016. Per_1
Con ricorso depositato il 27/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la LI minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza principale presso la madre con la quale continuerà a vivere e risiedere.
DISPONE che il padre possa tenere con sé la LI , concordando giorni e orari con la madre, in Per_1 difetto di accordo con l'altro genitore, con le seguenti modalità:
- a weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera in cui verrà riaccompagnata dalla madre entro le ore 21.30 compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
- un pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola fino al mattino successivo in cui verrà riaccompagnata a scuola nelle settimane in cui la LI starà il weekend con il papà, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
- due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola fino al mattino successivo in cui verrà riaccompagnata a scuola nelle settimane in cui la LI starà il weekend con la madre, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
- ad anni alterni il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- metà del periodo di vacanze pasquali comprendenti un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì di Pasquetta;
- ad anni alterni tutte le altre festività, comprensive dei cosiddetti ponti e del compleanno della LI;
- tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo di vacanze estive da concordarsi e, in mancanza di accordo dall'1 al 16 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari (oltre ad una settimana negli altri mesi estivi).
- Entrambi i genitori entro il 31 maggio di ogni anno dovranno comunicare all'altro il periodo in cui intendono trascorrere le vacanze estive con la LI, e non appena possibile, indirizzi e recapiti dell'eventuale luogo di villeggiatura.
DA' ATTO che i coniugi sono proprietari nella misura del 50% ciascuno della casa coniugale sita in Torino, Via Baltimora n. 130 acquistata con atto rogito Notaio Dott. del 24.02.2017, Persona_2
Rep. N. 9675 Racc. n. 7285 così identificata: Immobile sito in Via Baltimora n. 130
- al piano sesto (settimo fiori terra) appartamento composto da Ingresso, soggiorno, disimpegno, due camere, cucina, doppi servizi e due balconi;
- al piano interrato locale cantina. Detta unità immobiliare, a seguito di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni in atti dal giorno 8.2.20217 N. 18484 1/2017(Prot. N. TOO0041714),
pagina 2 di 4 risulta censita come segue al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1386, Part. 21, Sub. 14 in Via Baltimora n. 130, Piano 6-s1, Z.C. 2, Cat. A/3, Classe 4, Consistenza Vani 5, Superficie Catastale Mq 87;
Detto immobile risulta gravato da mutuo ipotecario insistente con la da entrambi i Controparte_1 coniugi obbligati al pagamento delle rate mensili fino alla scadenza nella misura del 50% ciascuno. I coniugi concordano che il sig. trasferirà alla sig.ra la quota di sua Parte_2 Parte_1 proprietà pari al 50% del predetto immobile sito in Torino, Via Baltimora n. 130. A fronte del trasferimento della quota del 50% del predetto immobile in favore della GN , la Parte_1 stessa si accollerà integralmente tutte le rate maturande del mutuo ipotecario insistente presso la
[...]
manlevando e tenendo indenne il sig. da ogni pretesa da parte dell'Istituto CP_1 Parte_2 Bancario mutuante fino all'estinzione del medesimo. Detto trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile sito in Torino, Via Baltimora n. 130 dal Sig. alla RA avverrà come Pt_2 Parte_1 sopra concordato, a condizione che l'accollo integrale di tutto il residuo debito con la banca per il mutuo insistente sia liberatorio nei confronti del marito. Il trasferimento della quota dell'immobile sito in
Torino, Via Baltimora n. 130 avverrà con separato atto notarile, avanti al Notaio che verrà scelto dalla sig.ra a spese di quest'ultima, che verrà stipulato entro tre mesi dall'omologa della separazione Parte_1
(salvo che previo accordo, venga concordato dai coniugi il trasferimento con separato atto Notarile in data precedente al provvedimento di omologa della separazione). Detto atto notarile sarà meramente attuativo degli accordi ed impegni assunti dai coniugi in questa sede, usufruendo quindi delle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tributarie tutte concesse ex lege agli atti tutti attuativi e relativi o comunque conseguenti ai procedimenti di separazione, scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in particolare ex art. 19 L. 74/1987 come successivamente modificato per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10/05/1999.
DA' ATTO che il sig. contribuirà, unitamente alla GN , a corrispondere Parte_2 Parte_1 le maturande rate mensili di mutuo fino al suo allontanamento dalla casa coniugale.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, Via Baltimora n. 130 alla GN che Parte_1 continuerà ad abitarla unitamente alla LI minore . Per_1
DISPONE che il Sig. versi alla GN , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento per la LI , l'importo mensile di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici Istat.
DISPONE che le spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive (debitamente documentate) sostenute per la LI vengano suddivise tra i coniugi, secondo il Protocollo D'intesa applicato dal Tribunale di Torino, nella misura del 50% e rimborsate al genitore che avrà sostenuto l'esborso.
DA' ATTO che il conto aperto presso le i cui risparmi sono destinati alla LI , CP_2 Per_1 verrà alimentato esclusivamente dalla madre.
DA' ATTO che il sig. si allontanerà dalla casa coniugale entro il mese di maggio 2025 Parte_2 portando con sé tutti i suoi effetti personali.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a richieste di mantenimento.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro avendo già definito ogni altra questione, fatta eccezione per gli obblighi nascenti e contenuti nel presente accordo.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/04/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.18505/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. DE FRANCESCO STEFANIA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 27/02/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Girifalco (CZ) il Parte_1 Parte_2
02/08/2014.
Dal matrimonio è nata una LI: il 28/06/2016. Per_1
Con ricorso depositato il 27/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la LI minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza principale presso la madre con la quale continuerà a vivere e risiedere.
DISPONE che il padre possa tenere con sé la LI , concordando giorni e orari con la madre, in Per_1 difetto di accordo con l'altro genitore, con le seguenti modalità:
- a weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera in cui verrà riaccompagnata dalla madre entro le ore 21.30 compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
- un pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola fino al mattino successivo in cui verrà riaccompagnata a scuola nelle settimane in cui la LI starà il weekend con il papà, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
- due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola fino al mattino successivo in cui verrà riaccompagnata a scuola nelle settimane in cui la LI starà il weekend con la madre, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
- ad anni alterni il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- metà del periodo di vacanze pasquali comprendenti un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì di Pasquetta;
- ad anni alterni tutte le altre festività, comprensive dei cosiddetti ponti e del compleanno della LI;
- tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo di vacanze estive da concordarsi e, in mancanza di accordo dall'1 al 16 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari (oltre ad una settimana negli altri mesi estivi).
- Entrambi i genitori entro il 31 maggio di ogni anno dovranno comunicare all'altro il periodo in cui intendono trascorrere le vacanze estive con la LI, e non appena possibile, indirizzi e recapiti dell'eventuale luogo di villeggiatura.
DA' ATTO che i coniugi sono proprietari nella misura del 50% ciascuno della casa coniugale sita in Torino, Via Baltimora n. 130 acquistata con atto rogito Notaio Dott. del 24.02.2017, Persona_2
Rep. N. 9675 Racc. n. 7285 così identificata: Immobile sito in Via Baltimora n. 130
- al piano sesto (settimo fiori terra) appartamento composto da Ingresso, soggiorno, disimpegno, due camere, cucina, doppi servizi e due balconi;
- al piano interrato locale cantina. Detta unità immobiliare, a seguito di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni in atti dal giorno 8.2.20217 N. 18484 1/2017(Prot. N. TOO0041714),
pagina 2 di 4 risulta censita come segue al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1386, Part. 21, Sub. 14 in Via Baltimora n. 130, Piano 6-s1, Z.C. 2, Cat. A/3, Classe 4, Consistenza Vani 5, Superficie Catastale Mq 87;
Detto immobile risulta gravato da mutuo ipotecario insistente con la da entrambi i Controparte_1 coniugi obbligati al pagamento delle rate mensili fino alla scadenza nella misura del 50% ciascuno. I coniugi concordano che il sig. trasferirà alla sig.ra la quota di sua Parte_2 Parte_1 proprietà pari al 50% del predetto immobile sito in Torino, Via Baltimora n. 130. A fronte del trasferimento della quota del 50% del predetto immobile in favore della GN , la Parte_1 stessa si accollerà integralmente tutte le rate maturande del mutuo ipotecario insistente presso la
[...]
manlevando e tenendo indenne il sig. da ogni pretesa da parte dell'Istituto CP_1 Parte_2 Bancario mutuante fino all'estinzione del medesimo. Detto trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile sito in Torino, Via Baltimora n. 130 dal Sig. alla RA avverrà come Pt_2 Parte_1 sopra concordato, a condizione che l'accollo integrale di tutto il residuo debito con la banca per il mutuo insistente sia liberatorio nei confronti del marito. Il trasferimento della quota dell'immobile sito in
Torino, Via Baltimora n. 130 avverrà con separato atto notarile, avanti al Notaio che verrà scelto dalla sig.ra a spese di quest'ultima, che verrà stipulato entro tre mesi dall'omologa della separazione Parte_1
(salvo che previo accordo, venga concordato dai coniugi il trasferimento con separato atto Notarile in data precedente al provvedimento di omologa della separazione). Detto atto notarile sarà meramente attuativo degli accordi ed impegni assunti dai coniugi in questa sede, usufruendo quindi delle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tributarie tutte concesse ex lege agli atti tutti attuativi e relativi o comunque conseguenti ai procedimenti di separazione, scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in particolare ex art. 19 L. 74/1987 come successivamente modificato per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10/05/1999.
DA' ATTO che il sig. contribuirà, unitamente alla GN , a corrispondere Parte_2 Parte_1 le maturande rate mensili di mutuo fino al suo allontanamento dalla casa coniugale.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, Via Baltimora n. 130 alla GN che Parte_1 continuerà ad abitarla unitamente alla LI minore . Per_1
DISPONE che il Sig. versi alla GN , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento per la LI , l'importo mensile di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici Istat.
DISPONE che le spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive (debitamente documentate) sostenute per la LI vengano suddivise tra i coniugi, secondo il Protocollo D'intesa applicato dal Tribunale di Torino, nella misura del 50% e rimborsate al genitore che avrà sostenuto l'esborso.
DA' ATTO che il conto aperto presso le i cui risparmi sono destinati alla LI , CP_2 Per_1 verrà alimentato esclusivamente dalla madre.
DA' ATTO che il sig. si allontanerà dalla casa coniugale entro il mese di maggio 2025 Parte_2 portando con sé tutti i suoi effetti personali.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a richieste di mantenimento.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro avendo già definito ogni altra questione, fatta eccezione per gli obblighi nascenti e contenuti nel presente accordo.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/04/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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