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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2024, n. 20182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20182 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI NC nato a [...] il [...] DE NT EN nato a [...] il [...] AT CO nato a [...] il [...] DE EO NC nato a [...] il [...] AN LO nato a [...] il [...] DI MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che chiedeva il rigetto dei ricorsi. Sentiti i difensori Avv. Mario Capuano per NZ De NT ed Avv. Sandro D'Agata per CO IS, ES AR, NZ De NT, ES De TT ed MA AR, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20182 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 18/04/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Illribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli, decidendo in seguito all'appello del pubblico ministero nei confronti dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva accolto solo parzialmente le richieste della Procura: (a) riconosceva in capo a AR ES, AN LO, IS CO, AR MA, De NT NZ e De TT ES i gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione ad un'associazione a delinquere, organizzata da ES AR, funzionale alla consumazione di borseggi e rapine su autobus di linea e nei locali della metropolitana a Napoli;
(b) riconosceva i gravi indizi di colpevolezza in capo a AR ES e AR MA, in relazione alla rapina ai danni di una donna non identificata descritta al capo e), (c) riconosceva i gravi indizi di colpevolezza in capo a De TT ES in relazione alla rapina descritta al capo b), consumata ai danni di HA ON LI Guadalupe. A AR ES, De NT NZ e IS CO veniva applicata la massima misura cautelare. A ES De TT, AR MA e AN LO veniva applicata la misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di LO AN, che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo: il tribunale non avrebbe valutato la differenza tra il concorso di persone nel reato e la sussistenza di una autonoma organizzazione preordinata alla consumazione di una serie indeterminata di delitti ed avrebbe ritenuto sussistente l'associazione solo sulla base della omogeneità dei reati fine. 2.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità. Il collegio riafferma (a) in primo luogo che nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (tra le altre: Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 - 01). In secondo luogo che (b) in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo 2 rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 - 02; Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli Rv. 218376 - 01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il fribunale ha affermato che il compendio indiziario raccolto indicava la sussistenza di gravi indizi di partecipazione al sodalizio contestato. Si rilevava che i reati fine accertati dimostravano la sussistenza di un indeterminato e condiviso programma criminoso, tenuto conto della omogeneità delle modalità dì azione e della emersione di una strategia preventiva, conosciuta e condivisa dai sodali. I reati fine risultavano, infatti, perpetrati nello stesso luogo dove gli indagati erano spesso presenti senza giustificazione diversa da quella e di consumare i delitti contestati. Le vittime venivano invece individuate sulla base della loro fragilità e venivano aggredite nei momenti di distrazione, spesso procurata. Emergeva anche una sufficiente distinzione dei ruoli, tenuto conto che ES AR era colui che si occupava di distrarre le vittime, secondo un collaudato e reiterato modus agendi, mentre gli altri sodali operavano da supporto, accerchiando le "prede" e svolgendo operazioni di controllo. Il tribunale rilevava, altresì, che il metodo utilizzato, oltre che collaudato, era caratterizzato da una singolare "sincronia", tenuto conto che al solo cenno di AR gli indagati entravano immediatamente in azione (pagg. 10 ed 11 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in quanto è coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in ordine alla diagnosi differenziale tra "concorso di persone nel reato continuato" e "partecipazione all'associazione a delinquere". E distingue i ruoli assegnati ai singoli partecipi nell'ambito di un sodalizio sufficientemente delineato e diretto alla consumazione di una serie indeterminata di azioni predatorie. 2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, che sarebbero state ritenute sulla base di precedenti risalenti nel tempo ed aspecifici. 2.2.1 La doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, iliribunale ha offerto una completa e persuasiva motivazione circa l'esistenza delle esigenze cautelari, che non risulta incisa dalle generiche contestazioni proposte con il ricorso. Segnatamente 4ribunale rilevava che LO AN si era reso autore di due reati fine e vantava una corposa biografia criminale contrassegnata da condanne per furto, evasione e reati in materia di stupefacenti;
il che consentiva di ritenere che fosse sussistente il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie di quello per cui si 3 porcede e che tale pericolo fosse contenibile solo con la misura degli arresti domiciliari (pagg. 12 e 13 dell'ordinanza impugnata). 3. Ricorreva per Cassazione anche l'Avv. Cesare Amodio, difensore di ES AR, NZ De NT, ES De TT ed MA AR che deduceva (a) con riferimento al capo e) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine la sussistenza della gravità indiziaria per la rapina, tenuto conto che non vi era prova della coercizione e che MA AR pur presente sul luogo del delitto, non aveva partecipato all'azione; (b) in relazione al capo b) si deduceva che la condotta ascritta a De TT ES non sarebbe stata accertata, tenuto conto che lo stesso era semplicemente presente sul luogo del delitto, ma non poteva conoscere le intenzioni di AR;
(c) con riferimento al capo a) si deduceva che il reato associativo non poteva essere dedotto semplicemente dalla consumazione dei reati fine, alcuni dei quali, peraltro, venivano considerati come utili per dimostrare la sussistenza del consorzio, anche se non erano stati perseguiti per difetto della condizione di procedibilità; si deduceva altresì che non sarebbe dimostrativa della sussistenza dell'associazione né la ipotetica connivenza del personale di vigilanza, né il fatto che gli autori dei singoli reati si conoscessero tra di loro. Con riguardo ad MA AR la prova sarebbe carente, anche in relazione al fatto che avrebbe partecipato solo alla consumazione del reato descritto al capo e). 3.1.1. Le doglianze non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di assegnare una diversa capacità dimostrativa agli elementi di prova raccolti, in adesione alla proposta di interpretazione alternativa allegata dalla difesa. Invero è precluso il giudice di legittimità effettuare una nuova valutazione delle prove, essendo limitato il suo compito all'esame della tenuta logica del provvedimento impugnato (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nel dettaglio: con riferimento al ruolo svolto MA AR e ES De TT, il tribunale evidenziava con precisione il loro ruolo concorsuale, dato che dall'analisi degli elementi di prova raccolti era emerso che, mentre ES AR poneva in essere l'azione predatoria MA AR e ES De TT circondavano le persone offese e presidiavano il regolare svolgimento dell'azione (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). Non superano la soglia di ammissibilità le censure riferite alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo: si richiama, sul punto, quanto già rilevato in relazione alla posizione di LO AN (§ 2.1.1.) in ordine alla possibilità che il reato associativo possa essere ritenuto sussistente sulla base dell'analisi delle modalità di consumazione dei reati fine;
a ciò si aggiunge che non rileva il fatto che alcuni reati non siano stati perseguiti per difetto della condizione di procedibilità, tenuto conto che la sussistenza di un consorzio stabile, diretto alla consumazione di una serie indeterminata di aggressioni contro la persona ed il patrimonio non dipende dalla effettiva persecuzione 4 dei reati-fine. Si ritiene, pertanto, che la motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo ed alla partecipazione dei ricorrenti sia persuasiva e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità. 4. Ricorreva per cassazione il difensore di NZ De NT, che deduceva: 4.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria relativa al reato di associazione per delinquere: il ricorrente aveva partecipato alla consumazione di tre reati fine, e non di quattro, come era stato erroneamente affermato nell'ordinanza impugnata, sicché sarebbe evidente la minima partecipazione al progetto delittuoso. 4.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto la partecipazione al delitto non risulta incisa dalla - ipotetica - minima partecipazione del ricorrente alla esecuzione dei reati fine. Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale ha offerto una esaustiva e persuasiva motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di De NT per la partecipazione alla contestata associazione. Segnatamente: il ricorrente risulta coinvolto in diversi reati fine nell'arco di un tempo estremamente ridotto il che, come legittimamente ritenuto dal tribunale, risulta indicativo di uno stabile inserimento nel consorzio associativo diretto da ES AR. Nulla rileva rispetto alla partecipazione al consorzio il fatto che gli elementi di prova raccolti indichino la sua diretta partecipazione di De NT a tre, piuttosto che quattro, reati-fine (pag. 10 ed 11 della sentenza impugnata). 4.2. Violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.): tenuto conto della retrodatazione al 28 marzo 2023 della misura applicata per il reato associativo la misura sarebbe inefficace, sarebbero scaduti i termini di fase. 4.2.1. Il motivo non è consentito in quanto l'istanza di retrodatazione (che peraltro non tiene conto del fatto che il ricorrente l'11 ottobre 2023 è stato condannato, in abbreviato, ad una pena superiore ad anni tre di reclusione) è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità. Si riafferma sul punto che è inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa della misura che deduca la violazione della regola di retrodatazione del termine di decorrenza di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., poiché il relativo accertamento comporta verifiche di merito, incompatibili con il giudizio di legittimità, in ordine al rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contestazioni e all'interesse attuale della questione, dovendo invece la questione essere proposta, ex art. 306 cod. proc. pen., al giudice delle indagini preliminari e successivamente, in caso di rigetto, al tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., salvo che, per effetto della retrodatazione, al 5 momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti (Sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv. 275098 - 01). 5. Ricorreva per cassazione anche il difensore di CO IS che deduceva 5.1. violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria relativa al reato associativo: mancherebbero gli indizi relativi alla consumazione dei reati fine e le dichiarazioni raccolte non si riferirebbero al ricorrente, che non sarebbe mai stato indicato come partecipe del sodalizio. 5.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una rivalutazione integrale del compendio indiziario, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, ii tribunale offriva una esaustiva e persuasiva valutazione degli elementi raccolti, ritenendolo indicativi della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati. Con specifico riguardo a IS, il 'fribunale rilevava che lo stesso era risultato coinvolto in sette reati fine consumati in concorso con i sodali nell'arco di poco più di un mese, il che era altamente indicativo del suo stabile inserimento nel consorzio contestato, funzionale alla consumazione di una serie indeterminata di azioni predatorie nella zona "presidiata" (stazione metro di piazza Cavour ed autobus di linea). La motivazione offerta, in relazione alla quale si richiama quanto già affermato in relazione alla posizione di LO AN (§ 2.1.1.), non si presta ad alcuna censura in questa sede. 5.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio dì motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: non sarebbe stata dimostrata l'attualità del pericolo di reiterazione;
sul punto si allegava che l'ordinanza impugnata era stata emessa solo nei dicembre 2023, mentre le condotte contestate erano relative al periodo novembre 2022- febbraio 2023; l'ordinanza sarebbe illegittima anche nella parte non avrebbe valutato l'idoneità contenitiva di misure meno afflittive. 5.2.1. La doglianza è manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto, ilfribunale valutava compiutamente la sussistenza delle esigenze cautelari ed offriva, sul punto, una motivazione ineccepibile. Segnatamente: veniva rilevato che IS era autore di sette reati fine emersi nell'ambito dell'indagine in corso, che lo stesso annoverava numerosi precedenti specifici e risultava essere dedito alla consumazione di rapine da oltre un ventennio (risultavano anche condanne per lesioni, furto, ricettazione e reati in materia di stupefacente). Tali emergenze, unitamente alle modalità dei reati in contestazione, consentivano di ritenere che fosse elevato ed attuale il pericolo di reiterazione di reati dello stesso la stessa specie di quello per cui si procede e di ritenere adeguata la misura della custodia cautelare in carcere (pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata). 6 La accertata, costante, dedizione del ricorrente alla consumazione di reati contro il patrimonio rende del tutto coerente la scelta cautelare con il lasso temporale intercorso tra i reati accertati e l'imposizione della cautela (di circa nove mesi). La motivazione anche in questo caso non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà di AR ES, De NT NZ, IS CO, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo. Manda, inoltre, alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg, esec. cod.proc. pen..
P.Q.M.
- Dichiara inammissibilt, ricorstr e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1 -ter disp. att. cod, proc. pen, nei confronti di AR ES, De NT NZ, IS CO. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg, esec. cod.proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 18 aprile 2024 L'estensore Il Pres ente
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che chiedeva il rigetto dei ricorsi. Sentiti i difensori Avv. Mario Capuano per NZ De NT ed Avv. Sandro D'Agata per CO IS, ES AR, NZ De NT, ES De TT ed MA AR, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20182 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 18/04/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Illribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli, decidendo in seguito all'appello del pubblico ministero nei confronti dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva accolto solo parzialmente le richieste della Procura: (a) riconosceva in capo a AR ES, AN LO, IS CO, AR MA, De NT NZ e De TT ES i gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione ad un'associazione a delinquere, organizzata da ES AR, funzionale alla consumazione di borseggi e rapine su autobus di linea e nei locali della metropolitana a Napoli;
(b) riconosceva i gravi indizi di colpevolezza in capo a AR ES e AR MA, in relazione alla rapina ai danni di una donna non identificata descritta al capo e), (c) riconosceva i gravi indizi di colpevolezza in capo a De TT ES in relazione alla rapina descritta al capo b), consumata ai danni di HA ON LI Guadalupe. A AR ES, De NT NZ e IS CO veniva applicata la massima misura cautelare. A ES De TT, AR MA e AN LO veniva applicata la misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di LO AN, che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo: il tribunale non avrebbe valutato la differenza tra il concorso di persone nel reato e la sussistenza di una autonoma organizzazione preordinata alla consumazione di una serie indeterminata di delitti ed avrebbe ritenuto sussistente l'associazione solo sulla base della omogeneità dei reati fine. 2.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità. Il collegio riafferma (a) in primo luogo che nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (tra le altre: Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 - 01). In secondo luogo che (b) in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo 2 rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 - 02; Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli Rv. 218376 - 01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il fribunale ha affermato che il compendio indiziario raccolto indicava la sussistenza di gravi indizi di partecipazione al sodalizio contestato. Si rilevava che i reati fine accertati dimostravano la sussistenza di un indeterminato e condiviso programma criminoso, tenuto conto della omogeneità delle modalità dì azione e della emersione di una strategia preventiva, conosciuta e condivisa dai sodali. I reati fine risultavano, infatti, perpetrati nello stesso luogo dove gli indagati erano spesso presenti senza giustificazione diversa da quella e di consumare i delitti contestati. Le vittime venivano invece individuate sulla base della loro fragilità e venivano aggredite nei momenti di distrazione, spesso procurata. Emergeva anche una sufficiente distinzione dei ruoli, tenuto conto che ES AR era colui che si occupava di distrarre le vittime, secondo un collaudato e reiterato modus agendi, mentre gli altri sodali operavano da supporto, accerchiando le "prede" e svolgendo operazioni di controllo. Il tribunale rilevava, altresì, che il metodo utilizzato, oltre che collaudato, era caratterizzato da una singolare "sincronia", tenuto conto che al solo cenno di AR gli indagati entravano immediatamente in azione (pagg. 10 ed 11 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in quanto è coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in ordine alla diagnosi differenziale tra "concorso di persone nel reato continuato" e "partecipazione all'associazione a delinquere". E distingue i ruoli assegnati ai singoli partecipi nell'ambito di un sodalizio sufficientemente delineato e diretto alla consumazione di una serie indeterminata di azioni predatorie. 2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, che sarebbero state ritenute sulla base di precedenti risalenti nel tempo ed aspecifici. 2.2.1 La doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, iliribunale ha offerto una completa e persuasiva motivazione circa l'esistenza delle esigenze cautelari, che non risulta incisa dalle generiche contestazioni proposte con il ricorso. Segnatamente 4ribunale rilevava che LO AN si era reso autore di due reati fine e vantava una corposa biografia criminale contrassegnata da condanne per furto, evasione e reati in materia di stupefacenti;
il che consentiva di ritenere che fosse sussistente il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie di quello per cui si 3 porcede e che tale pericolo fosse contenibile solo con la misura degli arresti domiciliari (pagg. 12 e 13 dell'ordinanza impugnata). 3. Ricorreva per Cassazione anche l'Avv. Cesare Amodio, difensore di ES AR, NZ De NT, ES De TT ed MA AR che deduceva (a) con riferimento al capo e) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine la sussistenza della gravità indiziaria per la rapina, tenuto conto che non vi era prova della coercizione e che MA AR pur presente sul luogo del delitto, non aveva partecipato all'azione; (b) in relazione al capo b) si deduceva che la condotta ascritta a De TT ES non sarebbe stata accertata, tenuto conto che lo stesso era semplicemente presente sul luogo del delitto, ma non poteva conoscere le intenzioni di AR;
(c) con riferimento al capo a) si deduceva che il reato associativo non poteva essere dedotto semplicemente dalla consumazione dei reati fine, alcuni dei quali, peraltro, venivano considerati come utili per dimostrare la sussistenza del consorzio, anche se non erano stati perseguiti per difetto della condizione di procedibilità; si deduceva altresì che non sarebbe dimostrativa della sussistenza dell'associazione né la ipotetica connivenza del personale di vigilanza, né il fatto che gli autori dei singoli reati si conoscessero tra di loro. Con riguardo ad MA AR la prova sarebbe carente, anche in relazione al fatto che avrebbe partecipato solo alla consumazione del reato descritto al capo e). 3.1.1. Le doglianze non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di assegnare una diversa capacità dimostrativa agli elementi di prova raccolti, in adesione alla proposta di interpretazione alternativa allegata dalla difesa. Invero è precluso il giudice di legittimità effettuare una nuova valutazione delle prove, essendo limitato il suo compito all'esame della tenuta logica del provvedimento impugnato (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nel dettaglio: con riferimento al ruolo svolto MA AR e ES De TT, il tribunale evidenziava con precisione il loro ruolo concorsuale, dato che dall'analisi degli elementi di prova raccolti era emerso che, mentre ES AR poneva in essere l'azione predatoria MA AR e ES De TT circondavano le persone offese e presidiavano il regolare svolgimento dell'azione (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). Non superano la soglia di ammissibilità le censure riferite alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo: si richiama, sul punto, quanto già rilevato in relazione alla posizione di LO AN (§ 2.1.1.) in ordine alla possibilità che il reato associativo possa essere ritenuto sussistente sulla base dell'analisi delle modalità di consumazione dei reati fine;
a ciò si aggiunge che non rileva il fatto che alcuni reati non siano stati perseguiti per difetto della condizione di procedibilità, tenuto conto che la sussistenza di un consorzio stabile, diretto alla consumazione di una serie indeterminata di aggressioni contro la persona ed il patrimonio non dipende dalla effettiva persecuzione 4 dei reati-fine. Si ritiene, pertanto, che la motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo ed alla partecipazione dei ricorrenti sia persuasiva e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità. 4. Ricorreva per cassazione il difensore di NZ De NT, che deduceva: 4.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria relativa al reato di associazione per delinquere: il ricorrente aveva partecipato alla consumazione di tre reati fine, e non di quattro, come era stato erroneamente affermato nell'ordinanza impugnata, sicché sarebbe evidente la minima partecipazione al progetto delittuoso. 4.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto la partecipazione al delitto non risulta incisa dalla - ipotetica - minima partecipazione del ricorrente alla esecuzione dei reati fine. Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale ha offerto una esaustiva e persuasiva motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di De NT per la partecipazione alla contestata associazione. Segnatamente: il ricorrente risulta coinvolto in diversi reati fine nell'arco di un tempo estremamente ridotto il che, come legittimamente ritenuto dal tribunale, risulta indicativo di uno stabile inserimento nel consorzio associativo diretto da ES AR. Nulla rileva rispetto alla partecipazione al consorzio il fatto che gli elementi di prova raccolti indichino la sua diretta partecipazione di De NT a tre, piuttosto che quattro, reati-fine (pag. 10 ed 11 della sentenza impugnata). 4.2. Violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.): tenuto conto della retrodatazione al 28 marzo 2023 della misura applicata per il reato associativo la misura sarebbe inefficace, sarebbero scaduti i termini di fase. 4.2.1. Il motivo non è consentito in quanto l'istanza di retrodatazione (che peraltro non tiene conto del fatto che il ricorrente l'11 ottobre 2023 è stato condannato, in abbreviato, ad una pena superiore ad anni tre di reclusione) è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità. Si riafferma sul punto che è inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa della misura che deduca la violazione della regola di retrodatazione del termine di decorrenza di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., poiché il relativo accertamento comporta verifiche di merito, incompatibili con il giudizio di legittimità, in ordine al rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contestazioni e all'interesse attuale della questione, dovendo invece la questione essere proposta, ex art. 306 cod. proc. pen., al giudice delle indagini preliminari e successivamente, in caso di rigetto, al tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., salvo che, per effetto della retrodatazione, al 5 momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti (Sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv. 275098 - 01). 5. Ricorreva per cassazione anche il difensore di CO IS che deduceva 5.1. violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria relativa al reato associativo: mancherebbero gli indizi relativi alla consumazione dei reati fine e le dichiarazioni raccolte non si riferirebbero al ricorrente, che non sarebbe mai stato indicato come partecipe del sodalizio. 5.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una rivalutazione integrale del compendio indiziario, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, ii tribunale offriva una esaustiva e persuasiva valutazione degli elementi raccolti, ritenendolo indicativi della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati. Con specifico riguardo a IS, il 'fribunale rilevava che lo stesso era risultato coinvolto in sette reati fine consumati in concorso con i sodali nell'arco di poco più di un mese, il che era altamente indicativo del suo stabile inserimento nel consorzio contestato, funzionale alla consumazione di una serie indeterminata di azioni predatorie nella zona "presidiata" (stazione metro di piazza Cavour ed autobus di linea). La motivazione offerta, in relazione alla quale si richiama quanto già affermato in relazione alla posizione di LO AN (§ 2.1.1.), non si presta ad alcuna censura in questa sede. 5.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio dì motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: non sarebbe stata dimostrata l'attualità del pericolo di reiterazione;
sul punto si allegava che l'ordinanza impugnata era stata emessa solo nei dicembre 2023, mentre le condotte contestate erano relative al periodo novembre 2022- febbraio 2023; l'ordinanza sarebbe illegittima anche nella parte non avrebbe valutato l'idoneità contenitiva di misure meno afflittive. 5.2.1. La doglianza è manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto, ilfribunale valutava compiutamente la sussistenza delle esigenze cautelari ed offriva, sul punto, una motivazione ineccepibile. Segnatamente: veniva rilevato che IS era autore di sette reati fine emersi nell'ambito dell'indagine in corso, che lo stesso annoverava numerosi precedenti specifici e risultava essere dedito alla consumazione di rapine da oltre un ventennio (risultavano anche condanne per lesioni, furto, ricettazione e reati in materia di stupefacente). Tali emergenze, unitamente alle modalità dei reati in contestazione, consentivano di ritenere che fosse elevato ed attuale il pericolo di reiterazione di reati dello stesso la stessa specie di quello per cui si procede e di ritenere adeguata la misura della custodia cautelare in carcere (pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata). 6 La accertata, costante, dedizione del ricorrente alla consumazione di reati contro il patrimonio rende del tutto coerente la scelta cautelare con il lasso temporale intercorso tra i reati accertati e l'imposizione della cautela (di circa nove mesi). La motivazione anche in questo caso non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà di AR ES, De NT NZ, IS CO, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo. Manda, inoltre, alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg, esec. cod.proc. pen..
P.Q.M.
- Dichiara inammissibilt, ricorstr e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1 -ter disp. att. cod, proc. pen, nei confronti di AR ES, De NT NZ, IS CO. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg, esec. cod.proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 18 aprile 2024 L'estensore Il Pres ente