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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1581/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 26.3.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1581/2022 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Francesca Bonparola, Enrico Gualandi, Elisa La Porta e Claudio Borello
contro
:
Controparte_1
Avv. Gianluigi Serafini
Provincia di ST
Avv.ti Teresio Bosco e Francesca Tetto
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2018, (d'ora in poi, “ ) propose Parte_1 Pt_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 344/2018 emesso dal Tribunale di Bologna che ingiungeva il pagamento a favore di (già , d'ora in poi, ) Controparte_1 Controparte_2 CP_1 della somma complessiva di € 508.148,21, relativa al pagamento di n. 82 fatture a titolo di somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia.
L'opponente convenne in giudizio ricorrente in sede monitoria, e chiamò in giudizio la Provincia CP_1
di ST e il Comune (indicò nella vocatio anche il Comune di Cuorgnè cui poi non Controparte_3 notificò l'atto) enti territoriali cui facevano capo le utenze elettriche di cui alle citate fatture.
Nel merito, per quanto ancora rileva in questo grado, espose che:
pagina 1 di 22 - le fatture azionate con il decreto ingiuntivo concernenti la Provincia di ST riguardavano la somministrazione di energia elettrica della Galleria MO d'SO, Strada degli Armosini- 14057
SO d'ST, insistente sulla strada provinciale SP 456, codice utenze POD n. IT001E00265785 e n.
IT001E00265783 ed era carente di legittimazione passiva rispetto al richiesto pagamento Pt_1 delle stesse dal momento della consegna alla Provincia di ST della Variante di SO d'ST, avvenuta in data 16.4.2007, in attuazione della disciplina normativa in materia di decentramento amministrativo;
- con questo intento, infatti, a seguito dell'emanazione del D.lgs n. 112/1998 avente ad oggetto il
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali”, era stato infatti promulgato il D.P.C.M. del 21.2.2000 il quale stabiliva all'art. 3 – come modificato dal successivo D.P.C.M. del 21.9.2001 – che “1. Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni traferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3.” Successivamente, la Regione Piemonte, con delibera della Giunta Regionale nn. 55-
3331, aveva riclassificato come strada regionale la SS 456 c.d. “del Turchino”, trasferendola al demanio della Provincia di ST. La consegna formale della strada in oggetto era avvenuta in data
1.10.2001, mediante sottoscrizione del relativo verbale. Con quest'ultimo, si era formalizzato il subentro della Provincia di ST “in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti i beni trasferiti, esercitando i relativi diritti ed assumendo i relativi obblighi”, prevedendo altresì che i beni trasferiti fossero consegnati “nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano…con tutti gli oneri
e pesi inerenti, subentra la Provincia di ST all' nei relativi diritti e obblighi con le eccezioni Pt_1 indicate all'art.3 del D.P.C.M. 21 febbraio 2000”. Nello stesso verbale di consegna si era dato atto dei lavori di competenza di e si era concordato “che gli stessi verranno condotti e conclusi” Pt_1
dal medesimo ente. In particolare, erano stati realizzati a cura e spese di che aveva anche Pt_1 provveduto all'attivazione delle relative utenze, i lavori aventi ad oggetto la costruzione della
Variante di SO d'ST – destinata a collegare la strada regionale SR 456 con la SS 231 e comprensiva anche della galleria MO d'SO insistente sulla strada SP 456. La variante era stata consegnata per un primo tratto – relativo allo svincolo lato sud tra la Variante e la SP 456 tra le prog. Km 12+475 e km 13+340 – alla Provincia di ST in data 9.11.2006, mediante verbale di sopralluogo e passaggio di competenze, mediante il quale le parti avevano confermato la consegna del tratto alla Provincia, che ne avrebbe assunto manutenzione e gestione a proprie spese. Le previsioni erano state ribadite all'ultimazione dei lavori, con un successivo verbale di sopralluogo, in data 16.4.2007 (comprendente anche la galleria MO d'SO i cui lavori erano stati nel pagina 2 di 22 frattempo ultimati). Sulla base di tale trasferimento, aveva ricordato, a più riprese, alla Pt_1
Provincia di ST la necessità di procedere alla voltura dei contratti di fornitura di energia elettrica – al tempo sottoscritti da – compresi quelli relativi all'illuminazione della galleria. La Pt_1
Provincia, tuttavia, non aveva mai provveduto alla voltura nonostante le richieste in tal senso, per cui i gestori, tra cui avevano continuato ad emettere le fatture a carico di Nonostante CP_1 Pt_1 ciò, la Provincia aveva sempre provveduto agli obblighi di manutenzione dell'impianto di illuminazione della Galleria. concluse, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
in subordine, chiese la condanna Pt_1
della Provincia di ST a corrispondere le somme dovute direttamente ad od a rifonderle ad CP_1 Pt_1
e, comunque, a tenerla indenne da qualsivoglia pregiudizio o pretesa connessi alla domanda monitoria.
Si costituì contestando l'opposizione, di cui chiese il rigetto, e documentando la fornitura di CP_1 energia elettrica in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 73/2007. Con domanda riconvenzionale trasversale, in via subordinata chiese di condannare la Provincia di ST al pagamento delle somme dovute nel caso in cui ne fosse riconosciuta la titolarità passiva.
Si costituì la Provincia di ST chiedendo il rigetto delle domande nei propri confronti ed eccependo l'insussistenza dei presupposti per il trasferimento del tratto di strada in questione al demanio degli enti locali, oltre al proprio difetto di titolarità passiva, in quanto la Galleria MO d'SO si trovava su una variante che costituiva “un raccordo con evidente caratteristiche tecnico-geometriche di svincolo autostradale, fuori uscendo dai capisaldi del S.P. 456 del Turchino, innestandosi direttamente sulla
A33 ST-Cuneo, senza intersecare la viabilità provinciale”.
Nel corso del giudizio di primo grado, ed diedero atto dell'intervenuta definizione degli Pt_1 CP_1
importi, dal momento che entrambi i Comuni chiamati si erano fatti carico delle fatture di propria competenza. Con riferimento alle fatture di competenza della Provincia di ST, sulle quali permaneva contrasto fra opponente ed opposta, il giudice, con ordinanza del 25.7.2019, concesse la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per l'importo di € 479.597,79 poiché “contabilmente incontroverso”, al cui pagamento provvide a favore di con animo di rivalsa nei confronti Pt_1 CP_1
della Provincia.
A seguito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., al fine di evitare CTU tecnico-contabile, ed Pt_1 raggiunsero un'intesa, in punto di quantum, sull'importo di € 480,446,92 oltre interessi. CP_1
All'udienza del 15.7.2021 fu dal giudice autorizzato a depositare il verbale di consegna, di Pt_1
recente sottoscrizione, con il quale, in attuazione del D.P.C.M. 21.11.2019, a far data dal 10.5.2021 la
Provincia di ST aveva riconsegnato ad per il tramite dell'Agenzia del Demanio – Direzione Pt_1
Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, la suddetta variante di SO d'ST sulla quale insiste la galleria pagina 3 di 22 della cui illuminazione si discute (doc. 46). Nelle difese conclusive, in relazione a tale ultimo documento, l'opponente evidenziò come la tesi della Provincia fosse ulteriormente smentita dalla Pt_1
recente disciplina normativa che aveva previsto la revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale in attuazione del D.P.C.M. 21.11.2019 e il “rientro” di alcune infrastrutture stradali ad Pt_1 in precedenza gestite dagli Enti locali, tra le quali la variante di SO d'ST su cui insiste la Galleria
MO d'SO. In particolare, evidenziò che nel recente documento la suddetta variante era Pt_1
ricompresa nelle strade che a far data dal 10.5.2021 la Provincia aveva riconsegnato ad per il Pt_1 tramite dell'Agenzia del Demanio e che ai sensi di legge, aveva l'onere di ritrasferire al Pt_1 [...]
. Ciò confermava come, sino alla data della riconsegna di recente intervenuta, la gestione CP_4
(ma anche la proprietà) dell'infrastruttura appartenesse alla Provincia di ST che, diversamente, non avrebbe avuto titolo a restituirla.
Con tale ultimo verbale, sottoscritto anche in questo caso dalla Provincia di ST senza eccezione o riserva alcuna, le parti avevano altresì previsto espressamente (art. 1.4.) che: “resta a carico della
Regione Piemonte e alle Province di Alessandria, ST, Biella, Città Metropolitana di Torino, Cuneo,
Novara, Verbano Cusio Ossola, CP_3
a) ogni istanza e/o controversia già pervenuta/instaurata o che dovesse pervenire/insorgere per circostanze, fatti od atti accaduti in data antecedente al presente verbale di consegna, aventi ad oggetto i beni trasferiti e comunque per ogni circostanza occorsa in data anteriore a quella della sottoscrizione del presente verbale;
c) si obbligano a tenere indenne e manlevare da qualunque titolo di responsabilità”. Parte_1
La circostanza confermava, dunque, come la Provincia di ST fosse stata il gestore dell'infrastruttura sino al 10.5.2021 e che sulla stessa gravasse l'onere di corrispondere i corrispettivi per le utenze;
allo stesso tempo, la Provincia aveva assunto l'onere di tenere indenne e manlevare da qualunque Pt_1 responsabilità per fatti accaduti prima del 10.05.2021, tra i quali rientrava senza dubbio l'onere di rifondere ad le somme corrisposte ai gestori per il pagamento delle utenze. Pt_1
L'adito Tribunale con sentenza n. 1995/2022 affermò che “… la “consegna” del 16 aprile 2007, prodromica a una “gestione”, ha un significato diverso a seconda che sia fatta in vista dell'anticipazione di un assetto degli interessi che avrebbe, senz'altro, impegnato il bilancio provinciale nell'assunzione dei costi per cui è causa, per la coincidenza tra titolarità e gestione (in disparte la considerazione per cui tale effetto non era nella disponibilità della Provincia), ovvero nell'ambito di un (diverso) assetto di interessi in cui la titolarità e la “gestione” si sarebbero, per così dire, “scisse”.
pagina 4 di 22 In quest'ultimo caso, infatti, non è per nulla scontato che le spese di “gestione” debbano essere sostenute dal soggetto non titolare, in particolare ove non contrattualmente previsto.”
[…] ove non sia dimostrato (in questa sede non è dimostrato, si leggano anche i pareri dell'Avvocatura dello Stato) che il bene per cui è causa rientrasse o dovesse rientrare nella titolarità della Provincia, occorre prendere atto che il bene si trovava nella detenzione (qualificata, che quindi sottende un interesse proprio) di che, sulla base di ciò, lo ha attribuito a un terzo (la Provincia) Pt_1
“in gestione” e il tipo contrattuale in cui si inscrive il rapporto gestorio (tramite il compimento di attività giuridiche e materiali) di un interesse altrui, nel nostro ordinamento, è il contratto di mandato, nei cui tratti qualificanti rientra l'obbligo del mandate di tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale (Cassazione, sent. n. 5573/1984, non contraddetta in seguito).
Sotto questo profilo è dirimente il fatto che nel verbale 9 novembre 2006 la gestione del tratto di strada
è stata assunta dalla Provincia “a proprie spese” (come avviene peraltro nel verbale 8 luglio 2008 con il mentre il verbale 19 giugno 2007 si dà atto di una “proprietà” del Controparte_5
Comune di Cuorgné) e che, al contrario, nel verbale 16 aprile 2007, che riguarda la galleria e le relative utenze, nulla si prevede sotto questo aspetto, dovendosi ritenere operante la regola generale
(cioè gestione in senso ampio, tra cui senz'altro rientrava l'attività sub doc. 9 ma non a proprie Pt_1
spese), senza che la previsione delle spese a carico nel primo verbale (in via derogatoria rispetto alla disciplina generale del mandato), autorizzi a ritenere che, per implicito, le parti abbiano inteso riprodurre lo stesso assetto nel secondo”.
In relazione all'ultimo verbale con il quale la Provincia di ST aveva restituito ad la galleria (doc. Pt_1
46) il Tribunale precisò: “Le argomentazioni di poggiano anche sulla circostanza per cui la Pt_1 variante (su cui insiste la galleria) “è ricompresa nelle strade che a far data dal 10.05.2021 la
Provincia ha riconsegnato ad per il tramite dell'Agenzia del Demanio e che ai sensi di Pt_1 Pt_1 legge, ha l'onere di ritrasferire al ”. Controparte_4
Nel verbale in pari data si prevede che resta a carico della provincia “ogni istanza e/o controversia già pervenuta/instaurata o che dovesse pervenire/insorgere per circostanze, fatti od accaduti in data antecedente al presente verbale di consegna, aventi ad oggetto i beni trasferiti e comunque per ogni circostanza occorsa in data anteriore a quella della sottoscrizione del presente verbale” e la Provincia si obbliga “a tenere indenne e manlevare da qualunque titolo di responsabilità”. Parte_1
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, ciò non dimostra che sulla Provincia “gravasse l'onere di corrispondere i corrispettivi per le utenze”, poiché l'obbligo di manleva presuppone che un titolo di responsabilità verso i terzi vi fosse, ma nel caso di specie non sussiste alcun rapporto contrattuale tra la Provincia ed né, come sopra argomentato, il titolo tra e la Provincia imponeva a CP_1 Pt_1
pagina 5 di 22 quest'ultima di instaurarlo (o, comunque, se lo avesse instaurato, si sarebbe trattato di spese ripetibili nell'ambito del rapporto gestorio con in assenza di previsione contrattuale contraria). Pt_1
Allo stesso modo, che la Provincia abbia dovuto “ritrasferire” il tratto di strada su cui insiste la galleria non implica di per sé il riconoscimento di una titolarità pregressa, i cui presupposti sono rimasti indimostrati in questa sede, potendosi, nuovamente, la vicenda inquadrare, in termini più generali, nel mutamento di indirizzo politico in ordine alla collocazione di certi costi inerenti lo svolgimento di un servizio pubblico
Pertanto, il costo delle utenze per cui è causa, nel periodo temporale oggetto di analisi, deve restare nella sfera giuridico-patrimoniale di . Pt_1
Il giudice, quindi, revocò il decreto ingiuntivo e condannò al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 849,13 oltre interessi ed alla rifusione delle spese di lite a favore di e della CP_1
Provincia di ST, compensandole negli altri rapporti processuali;
rigettò le altre domande e dichiarò
l'estinzione del rapporto processuale fra ed il Pt_1 Controparte_5
ha proposto appello alla sentenza, affidato a due motivi, convenendo e la Provincia di ST Pt_1 CP_1
che hanno resistito contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto. ha anche proposto appello incidentale, censurando la sentenza laddove il giudice “non esprime CP_1 chiaramente la condanna dell'odierna appellante al pagamento degli interessi su tutte le fatture oggetto del monitorio, e pertanto, chiede la condanna di al pagamento degli interessi ai sensi del Pt_1
D. Lgs 231/2002 sulla complessiva sorte capitale per cui è causa pari ad euro 480.446,92
(479.597,79+849,13)”e riproponendo la domanda subordinata, riconvenzionale e trasversale nei confronti della Provincia di ST.
La Corte ha rigettato le istanze istruttorie proposte da CP_1
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata per i motivi che si vanno ad illustrare.
I) La sentenza assume quale errato presupposto della decisione la questione della proprietà dell'infrastruttura e, ritenendone non dimostrata l'appartenenza alla Provincia di ST, esclude che quest'ultima sia tenuta al pagamento dei consumi per l'illuminazione della galleria. Tale assunto è errato per le ragioni che seguono.
1. L'errata individuazione del thema decidendum che è circoscritto all'individuazione non già dell'ente proprietario dell'infrastruttura, ma dell'ente tenuto alla sua manutenzione e gestione, inclusa la sua illuminazione: la questione dirimente ai fini della decisione sulla spettanza delle spese per l'utenza elettrica, infatti, non riguarda affatto la proprietà della strada, bensì la gestione e manutenzione di pagina 6 di 22 quest'ultima. ribadisce che la proprietà della strada e della relativa variante sono, in ogni caso, da Pt_1
intendersi indubbiamente della Provincia di ST, come provato dai verbali e dal quadro normativo sul decentramento.
2. Nonostante il giudice di primo grado concluda correttamente affermando che la gestione dell'infrastruttura sia, in ultima analisi, riconducibile alla Provincia, erroneamente e contraddittoriamente ritiene poi che le spese di tale gestione gravino sull'appellante. Di contro, anche l'Avvocatura dello Stato nel parere reso nel 2018 (doc. 28), che riporta precisi riferimenti di dottrina proprio in materia di gestione delle strade, “la questione sottesa involge solo indirettamente la problematica attinente la proprietà della variante di SO d'ST sulla quale si era appuntato il parere espresso a suo tempo dalla scrivente. In realtà non può sottacersi che la questione dell'individuazione del soggetto onerato del pagamento delle fatture afferenti le utenze elettriche della galleria MO
d'SO meriti un ulteriore approfondimento con particolare riguardo al contenuto degli obblighi di manutenzione e gestione attribuiti all'Ente locale con i verbali di sopralluogo e passaggio di competenze”. Nello svolgimento del parere si legge poi che “l'attività di manutenzione consiste nel complesso delle attività dirette a salvaguardare le caratteristiche strutturali e funzionali del demanio stradale e include anche la manutenzione e apposizione della segnaletica stradale.
Il concetto di gestione, invece, ricomprende ogni attività che l'ente è tenuto a svolgere per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. Per esempio, rientrano in questo novero gli interventi sul fronte della regolamentazione della viabilità […]; l'installazione di barriere protettive e di guard rail;
l'autorizzazione all'effettuazione di opere che interessano marciapiedi o strade (la collocazione da parte di società private di linee elettriche e di telecomunicazioni, di tombini, di condotte etc.); il monitoraggio preventivo delle strade […] (M.Bona, La responsabilità civile dei custodi delle strade pubbliche, Milano 2007, 18).
Emerge pertanto come nella nozione di manutenzione, ma soprattutto di gestione delle strade e, delle loro pertinenze ed accessori, debbano essere necessariamente ricompresi gli impianti di illuminazione anche interni alle gallerie stradali.
Tanto premesso, già a partire dal primo verbale di sopralluogo e passaggio di competenze datato
9.11.2006 (ribadito sul punto dal verbale del 16.04.2007) sottoscritto, senza riserve ed eccezioni sulla questione, sia da che dalla Provincia di ST, si prevede espressamente che il nuovo svincolo Pt_1 viene consegnato in gestione all'Amministrazione che ne assume la manutenzione e Controparte_6
gestione a proprie spese, nelle more della effettiva consegna definitiva che avverrà con altro specifico provvedimento.
pagina 7 di 22 Non sembra pertanto avere credito la tesi ripetutamente sostenuta dalla Provincia di ST, secondo la quale da tale verbale risultano esclusi i costi delle utenze, rientrando di contro a pieno titolo nella nozione sopra delineata di gestione”.
Nonostante quanto affermato in altra parte della motivazione (i due pareri dell'Avvocatura, secondo la sentenza, non sarebbero in contrasto tra loro vertendo l'uno sulla titolarità e l'altro sulla gestione), prosegue l'appellante, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Provincia abbia gestito sino al 2021 la galleria, ma a spese di e ciò in contrasto, innanzitutto, con il contenuto e le previsioni dei due Pt_1
verbali di consegna finalizzati al passaggio di competenze alla Provincia che, sin dal 2006-2007, è divenuta a tutti gli effetti, anche finanziari ed economici, gestore dell'infrastruttura.
Le previsioni dei verbali, in esecuzione del disposto normativo sul decentramento amministrativo, sono chiare nell'attribuire alla Provincia la responsabilità di tutta la variante in ogni suo aspetto, senza distinzioni né esclusioni: ciò di per sé – e a prescindere dall'intestazione demaniale – avrebbe reso non solo possibile ma doveroso lo stanziamento a bilancio delle somme necessarie alla sua manutenzione, specie se si considera che la disciplina sul decentramento aveva previsto, unitamente alle strade, il trasferimento agli Enti locali delle risorse finanziarie, oltre che umane, strumentali e organizzative. Lo stesso Tribunale, in aperta contraddizione con quanto affermato in tale parte della motivazione, nel commentare il verbale del 10.5.2021 di rientro della strada ad e le sue ricadute nell'ambito dei Pt_1
rapporti tra le odierne parti in causa afferma che tale ritrasferimento sarebbe da ricondurre ad un
“mutamento di indirizzo politico in ordine alla collocazione di certi costi inerenti lo svolgimento del servizio pubblico”: ciò quasi a dire che sino al ritrasferimento i costi fossero collocati presso il dante causa, ossia la Provincia.
In effetti, la Provincia nel 2006-2007 assunse la gestione della variante alla quale in ogni caso, proprio in virtù della normativa sul decentramento richiamata nelle premesse dei verbali, non avrebbe comunque potuto sottrarsi. Nei due verbali è infatti prevista la consegna in gestione – senza eccezioni né limitazioni – all'Amministrazione provinciale dapprima del tratto di variante esterno alla galleria
(nel tratto compreso tra l'imbocco sud della galleria e lo svincolo sud) e, in un secondo e ultimo verbale, della galleria e della restante tratta esterna a nord della medesima, nel frattempo ultimate. La consegna, frazionata in due tempi esclusivamente per ragioni legate alle tempistiche di ultimazione dei lavori, ha riguardato l'intera variante di cui la Provincia ha assunto le competenze e, quindi, la gestione a proprio carico e spese senza distinzioni né limitazioni né riserve.
La previsione delle spese a carico della Provincia, esplicitata nel primo verbale di consegna della tratta di variante sino a quel momento ultimata, è inclusa pacificamente e inequivocabilmente nel concetto di presa in gestione e assunzione di competenze ribadito nel secondo verbale con cui la Provincia, a pagina 8 di 22 conclusione delle operazioni di consegna, si è fatta carico di tutto il resto della variante (galleria compresa), come detto, completata in un secondo momento.
Del tutto irrilevante è la circostanza, sulla quale la sentenza costruisce una parte della motivazione, per cui solo il primo verbale prevederebbe l'assunzione della gestione da parte della Provincia “a proprie spese”, mentre nel secondo verbale non vi sarebbero riferimenti espliciti alle spese. L'argomentazione utilizzata nella sentenza contrasta innanzitutto con le previsioni degli stessi verbali nei quali si fa espresso riferimento al passaggio di competenze alla Provincia dell'intera variante (da nord a sud, compreso il tratto in galleria) senza esclusioni di sorta.
D'altro canto, una diversa interpretazione contrasta anche con la normativa sul decentramento che ha previsto lo stanziamento di risorse anche finanziarie unitamente al trasferimento delle strade e con i principi di buon andamento ed efficienza dell'amministrazione: è escluso che fosse intenzione del
Legislatore e degli Enti che hanno dato esecuzione a tale disciplina normativa, stabilire due differenti imputazioni di spesa per la manutenzione di un'unica tratta stradale di pochi chilometri (meno di 3) gestita, secondo quanto assunto anche al Giudice di prime cure, da un solo Ente. Non sussiste infatti alcuna ragione – né normativa né convenzionale né logica – per cui le spese (peraltro solo quella della luce elettrica) all'interno della galleria, quest'ultima comunque gestita dalla Provincia, siano a carico di e quelle al di fuori a carico della Provincia. Pt_1
Di tale diversa ripartizione della spesa tra la tratta in galleria e quella all'aperto – assunta dal
Giudicante quale presupposto della decisione – non vi è traccia agli atti del giudizio ma, anzi, i provvedimenti adottati nel tempo dalla stessa Provincia e quanto da essa affermato nel giudizio di primo grado ne smentiscono la fondatezza.
Infatti, sottolinea ancora l'appellante, al pari di un qualunque Ente proprietario, in virtù dei poteri e doveri ad esso attribuiti dal Codice della Strada, in diverse occasioni la Provincia, vista l'esigenza
(ritenuta espressamente come propria) di eseguire interventi di manutenzione straordinaria tra gli altri anche nella galleria MO d'SO, ha disposto, provveduto e finanziato quanto occorresse in tal senso
(docc. 9 e 45 che riguardano specificamente gli impianti elettrici). Si tratta di provvedimenti di natura confessoria che, uniti alla manutenzione straordinaria e ordinaria nel corso degli anni eseguita a cura e spese della Provincia e resa pubblica attraverso il sito internet dell'Ente, confermano l'illegittimità dell'inerzia della Provincia.
3. È illegittima la sentenza laddove ritiene assimilabili i verbali di consegna degli anni 2006-2007 al contratto di mandato nel quale mandante, avrebbe attribuito il bene in gestione alla Provincia, Pt_1 mandataria, dal che conseguirebbe l'obbligo del mandante di tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale, compresi i costi per i consumi dell'energia.
pagina 9 di 22 Con motivazione sbrigativa e contraddittoria, la sentenza qualifica la fattispecie giuridica quale contratto di mandato, avendo una detenzione qualificata e un asserito interesse proprio e sulla Pt_1 base di ciò avrebbe attribuito alla Provincia “in gestione” la galleria stradale affinché quest'ultima compisse attività giuridiche e materiali nell'interesse di con ogni spesa e costo a suo carico. E ciò Pt_1
in quanto il verbale del 2007, a differenza di quello del 2006, non avrebbe previsto alcunché in ordine alle spese e dunque non si può ritenere che lo stesso assetto si possa estendere per implicito anche al verbale del 2007.
Secondo l'appellante, invece, la fattispecie non può rientrare nel concetto di mandato per la natura delle parti in causa nonché del bene che costituirebbe l'oggetto del mandato. Nel rapporto tra Provincia e
– documentato sia ex lege sia attraverso i verbali – non sussiste alcuno dei presupposti del Pt_1
mandato: la Provincia, infatti, con i verbali ha assunto la gestione in proprio e a proprio carico e non per conto e nell'interesse di che, ad eccezione dell'ultimazione delle procedure espropriative e di Pt_1 collaudo, si è spogliata di ogni competenza sull'infrastruttura.
Ciò che difetta nella tesi del Tribunale è il presupposto di fondo: una strada pubblica non viene costruita e tanto meno gestita nell'interesse dell'uno o dell'altro Ente ma, essendo pubblica, nell'interesse della collettività che ne usufruisce. Il rapporto tra e Provincia non può essere quindi Pt_1
ragionevolmente assimilato ad un contratto di mandato tra privati nel quale la gestione di un interesse personale e proprio di un contraente viene delegata all'altro. Nel caso di specie, le due parti sono
Amministrazioni pubbliche che amministrano beni loro assegnati dall'ordinamento nell'interesse degli utenti.
L'infrastruttura stradale rappresenta quindi un bene demaniale che i soggetti coinvolti gestiscono per via istituzionale, ovvero in base ad una fonte legale che ne attribuisce loro la gestione.
Le strade, definite quali aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, si distinguono in statali, regionali, provinciali e comunali e gli Enti proprietari delle medesime sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia e il comune (art. 2 codice della strada) e, in applicazione del cd. “decentramento amministrativo” di cui al d.lgs. 112/98 (cd. legge Bassanini), il
Legislatore ha disposto il trasferimento dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali di compiti e funzioni amministrativi delle strade non rientranti nella rete e autostradale nazionale.
La strada (con relativa galleria) oggetto del presente giudizio è stata trasferita per legge dalla gestione statale ( alla gestione dell'Ente locale (Provincia di ST) per effetto del citato decentramento Pt_1
amministrativo e non certo perché ha deciso di trasferirne autonomamente le relative funzioni ad Pt_1
altro soggetto. Circostanza che emerge chiaramente dal tenore del verbale del 2007 da cui il Tribunale avrebbe tratto la convinzione che il trasferimento di gestione sia avvenuto in base ad un contratto di pagina 10 di 22 mandato. Nelle premesse di tale verbale sono, infatti, evidenziate le norme citate (d.lgs 112/98), il precedente trasferimento della ex s.s. 456 “di Santa Vittoria” – di cui il tratto per cui è causa costituisce variante – al demanio della Provincia di ST e l'esecuzione dei lavori di costruzione da parte dell' Pt_1
della variante in oggetto. In detto verbale si precisava, inoltre, che il trasferimento di proprietà alla
Provincia di ST si sarebbe perfezionato a seguito dell'emissione del certificato di collaudo ed a conclusione delle procedure espropriative e che, nelle more e in vista di tale trasferimento,
l'infrastruttura veniva consegnata in gestione alla Provincia di ST a decorrere dalla sottoscrizione del verbale.
Già da questi elementi emerge l'erroneità della sentenza impugnata, laddove si legge che “ove non sia dimostrato che il bene per cui è causa rientrasse o dovesse rientrare nella titolarità della Provincia, occorre prendere atto che il bene si trovava nella detenzione qualificata di che sulla base di ciò Pt_1 lo ha attribuito a un terzo in gestione”. Il passaggio di gestione e competenze avvenuto con la sottoscrizione del verbale è stato effettuato in vista del passaggio di proprietà della strada alla Provincia di ST, che successivamente non ha voluto farsene carico e statuizione si scontra con quanto emerge espressamente dal tenore e dalle clausole contenute nel verbale e dunque l'interpretazione fornita dal
Giudice di prime cure viola le norme sull'interpretazione del contratto di cui all'art. 1362 e ss. c.c.
Nell'ambito delle regole interpretative assume rilievo l'interpretazione globale del contratto, in considerazione del comportamento tenuto dalle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e nella fattispecie in decisione tale comportamento non consente in alcun modo di interpretare il verbale quale volontà di addivenire ad un contratto di mandato in cui conferiva la gestione della galleria Pt_1
ad altro soggetto, con oneri a proprio carico.
Per lungo tempo, e sin dal periodo immediatamente successivo alla sottoscrizione, ha chiesto alla Pt_1
Provincia di ST di farsi carico del pagamento delle utenze, circostanza in evidente contrasto con la presunzione di onerosità a carico della mandante tipica del contratto di mandato.
La sentenza appare peraltro contraddittoria ed emessa senza la corretta valutazione e interpretazione delle prove documentali agli atti, tra i quali i docc. 9 e 45 fascicolo Pt_1
Il Tribunale (solo con riferimento al doc. 9) ritiene “operante la regola generale (gestione in senso ampio, tra cui senz'altro rientrava l'attività sub. Doc. 9 ma non a proprie spese) senza che la Pt_1
previsione delle spese a carico nel primo verbale (in via derogatoria rispetto alla disciplina generale del mandato) autorizzi a ritenere che, per implicito, le parti abbiano inteso riprodurre lo stesso assetto nel secondo”, ma il giudice non ha considerato che le attività di cui ai docc. 9 e 45 sono state eseguite dalla Provincia nell'esercizio delle funzioni proprie e tipiche attribuite dal codice della strada agli Enti proprietari della strada.
pagina 11 di 22 È sufficiente leggere le citate ordinanze di chiusura al traffico (docc. 9 e 45 per accorgersi che la Pt_1
Provincia ha esercitato funzioni che non possono in alcun modo essere delegate a terzi, né attraverso un mandato né attraverso altri atti tipici dell'autonomia privata. La Provincia, con tali ordinanze, manifesta esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio stradale cui è essa è chiamata in proprio a sovrintendere, quale unico ente gestore e responsabile dell'infrastruttura.
Non sarebbe consentito, in altri termini, delegare ad altri soggetti le funzioni tipiche cui l'ente proprietario della strada è chiamato ad esercitare in proprio, quali la regolamentazione della circolazione stradale (artt. 5-6-37-38 codice della strada, citati nelle due ordinanze citate), proprio per le inderogabili finalità pubblicistiche cui i relativi poteri sono attribuiti.
La sentenza ha, viceversa, superficialmente ritenuto che presunto Ente competente alla gestione Pt_1
della strada, abbia conferito un mandato ad altro soggetto affinché svolgesse, nel suo interesse, le attività tipiche dell'Ente proprietario della strada ma che, in mancanza di una espressa facoltà in tal senso prevista dalla legge, non possono essere attribuite a terzi.
per parte sua, non ha alcun interesse proprio che secondo il Tribunale sarebbe stato sotteso alla Pt_1
detenzione (qualificata) della variante al momento della consegna. La prospettiva è invertita: Pt_1 infatti, solo ed esclusivamente nell'interesse innanzitutto della collettività locale, che la Provincia è per definizione deputata a sovrintendere, ha costruito l'infrastruttura, quale variante alla strada 456, divenuta provinciale a seguito della disciplina attuativa del D.lgs. 112/1998.
Quanto sopra in ossequio al disposto sopra citato dell'art. 3 comma 3 DPCM 21.2.2000 che ha posto a carico di l'ultimazione dei lavori sulle strade nel frattempo ai medesimi trasferite: si tratta quindi Pt_1
di lavori che delegata ex lege a gestire strade di interesse nazionale, ha ultimato non nel proprio Pt_1 interesse, ma nell'interesse della cittadinanza e degli Enti locali che la rappresentano, come la
Provincia, subentrati ad nella gestione delle strade oggetto del decentramento. Pt_1
Tale circostanza è pacifica, documentata ed è stata attestata dalla stessa Provincia al momento della firma dei verbali di passaggio di competenze, nei quali si dà atto del fatto che la ex SS456 è stata acquisita al demanio stradale della Provincia di ST (in attuazione del D.lgs. 112/1998) e che “alla data del trasferimento l' aveva in programma l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione Pt_1 della variante di SO d'ST quale collegamento tra la SS231 e la ex SS 456”.
Come detto, insiste l'appellante, il trasferimento della competenza sul tratto stradale – in vista del successivo passaggio di proprietà, non perfezionato per fatto esclusivo della Provincia – è avvenuto esclusivamente sulla base delle disposizioni di cui al d.lgs. 112/98 e relative disposizioni attuative. In primis, il DPCM 21 febbraio 2000 e il sopra citato art. 3 comma 2.
pagina 12 di 22 In alcuno degli atti normativi e amministrativi in atti trapela – né potrebbe – la volontà di nessuna delle due parti ( e Provincia) di costituire un rapporto di mandato ma, al contrario, l'intenzione Pt_1
manifestata in primis dalla Provincia, sia nel verbale sia negli atti successivi di gestione dell'infrastruttura, di farsi carico della gestione della strada in previsione di un trasferimento al proprio demanio. La Provincia ha preso in gestione senza lasciare alcun onere in capo ad fatta eccezione Pt_1
per il collaudo e l'ultimazione delle procedure espropriative, in vista del trasferimento al demanio provinciale della variante.
Da ultimo, deve considerarsi che ammettendo, solo per ipotesi, che si trattasse di un rapporto di mandato, la Provincia avrebbe dovuto trasferire ad tutti gli effetti degli atti da essa compiuti dal Pt_1
2007 al 2021 (art. 1706 c.c.): non solo i costi dell'energia elettrica di cui è causa, ma gli effetti di tutti i rapporti contrattuali, finanziari, amministrativi instaurati dalla Provincia nell'arco di 15 anni nei confronti di privati, imprese, contribuenti, finanziatori ecc. e nulla risulta in tal senso, né potrebbe essere altrimenti. Anzi, la condotta della Provincia lascia desumere l'orientamento opposto, avendo ha sempre gestito la variante nel proprio esclusivo interesse e provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura nel suo insieme, inclusi gli impianti elettrici in galleria, rifiutandosi unicamente di farsi carico dei consumi di energia elettrica.
Del resto, la volontà del legislatore era chiara, ossia decentrare la gestione delle strade rendendo gli enti locali autonomi, anche dal punto di vista finanziario e di certo non lasciare che un'infrastruttura – specie se di pochi chilometri – fosse gestita da un ente locale ma, per una sola parte, a spese di un altro ente.
4. Il primo giudice, con motivazione vaga, ipotetica e inspiegabilmente allusiva, contrastante con le risultanze documentali ed i presupposti nomativi della fattispecie, oltre che contraddittoria, erroneamente afferma che l'ultimo verbale depositato all'udienza del 15.7.2021 (doc. 46) non dimostrerebbe di per sé la titolarità pregressa della Provincia né avrebbe particolare rilevanza sotto tale profilo. L'appellante censura la sentenza laddove afferma “che la Provincia abbia dovuto
“ritrasferire” il tratto di strada su cui insiste la galleria non implica di per sé il riconoscimento di una titolarità pregressa, i cui presupposti sono rimasti indimostrati in questa sede, potendosi, nuovamente, la vicenda inquadrare, in termini più generali, nel mutamento di indirizzo politico in ordine alla collocazione di certi costi inerenti lo svolgimento di un servizio pubblico” sostenendo, innanzitutto, che il riferimento del giudice al mutamento della collocazione di “certi costi” lascia intendere – sia pure in maniera criptica – che, almeno sino al ritrasferimento della strada ad i costi inerenti lo Pt_1
svolgimento del servizio pubblico stradale fossero correttamente collocati presso la Provincia e ciò
pagina 13 di 22 smentisce la ricostruzione proposta in altra parte della motivazione nella quale invece – come detto – il
Tribunale ritiene che i costi della gestione non gravassero sulla Provincia.
In secondo luogo, non v'è dubbio che gli indirizzi politici guidino le scelte del legislatore, ora orientato all'accentramento della gestione delle strade, in direzione opposta rispetto al decentramento che aveva ispirato oltre 20 anni orsono le c.d. leggi Bassanini di cui si discute.
Tuttavia, prosegue l'appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è altrettanto pacifico come tali scelte non possano prescindere dai presupposti giuridici indispensabili per la loro attuazione e, in primis, la sussistenza in capo agli Enti locali, chiamati dal Legislatore a ritrasferire ad le Pt_1
strade divenute nel 2000 regionali e provinciali, di un titolo valido ed efficace, di certo non limitato ad una mera gestione a spese altrui, come intende il Tribunale, ma di una gestione piena ed effettiva al pari di qualunque altro ente proprietario.
Tali presupposti sono ricavabili testualmente innanzitutto dal DPCM 21.11.2019 – non considerato nella motivazione della sentenza – che nelle premesse contiene l'espresso riferimento al “decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale” nonché al “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000 relativo al trasferimento alla Regione Piemonte e agli enti locali della regione medesima recanti il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”. Il recente decreto, quindi, riguarda le strade a suo tempo oggetto del decentramento amministrativo, tra le quali è compresa la variante di SO d'ST (riportata nella tabella allegata al decreto) e ora oggetto della “revisione della rete stradale di interesse nazionale, che prevede la riclassificazione di strade ex statali e provinciali”.
Stante la competenza e la titolarità della Provincia sulla strada e sulla galleria per cui è causa, il DPCM
l'ha inclusa nelle strade oggetto di declassificazione e proprio su tale medesimo presupposto la
Provincia l'ha trasferita e materialmente consegnata a far data dal 10.5.2021 ad che ha assunto, a Pt_1 propria volta, l'onere di ritrasferirla al demanio dello Stato.
Trattandosi di un ritrasferimento (dalla Provincia ad e da al demanio), va da sé che in capo Pt_1 Pt_1 alla Provincia sussistesse la titolarità pregressa sull'infrastruttura e, a maggior ragione, la piena gestione, in assenza della quale l'intero impianto normativo non avrebbe ragion d'essere.
Tanto meno è condivisibile l'interpretazione data dal Tribunale alla clausola di manleva con cui la
Provincia, al momento della riconsegna della strada ad nel 2021, ha dichiarato di sollevare e Pt_1 tenere “indenne da ogni forma di responsabilità civile, penale o amministrativa in relazione a Pt_1
pagina 14 di 22 circostanze, fatti od atti posti in essere in data antecedente al presente verbale di consegna lungo i tratti di strada oggetto della medesima consegna, ovvero in relazione ai beni trasferiti”.
In particolare, la Provincia si è fatta carico di “ogni istanza e/o controversia già pervenuta/instaurata o che dovesse pervenire/insorgere per circostanze, fatti od atti accaduti in data antecedente al presente verbale di consegna, aventi ad oggetto i beni trasferiti e comunque per ogni circostanza occorsa in data anteriore a quella della sottoscrizione del presente verbale” e si è obbligata “a tenere indenne e manlevare da qualunque titolo di responsabilità” (così l'art.
1.4 lettere a e c del verbale Parte_1
sub doc. 46).
Nella motivazione del Tribunale, tale clausola “non dimostra che sulla Provincia gravasse l'onere di corrispondere i corrispettivi per le utenze poiché l'obbligo di manleva presuppone che un titolo di responsabilità verso terzi vi fosse”; secondo il Tribunale un simile titolo di responsabilità in capo alla
Provincia non sussiste, in mancanza di un rapporto contrattuale tra Provincia ed che la Provincia CP_1
non era tenuta ad instaurare.
Secondo l'appellante, l'illegittimità della sentenza, contrastante con il tenore letterale del verbale, appare ictu oculi. Infatti, dal verbale – e altra interpretazione non è ammissibile – si ricava come la manleva non sia riferita ad uno specifico obbligo o ad un qualche titolo di responsabilità della
Provincia, ma sia ampia e omnicomprensiva di qualsiasi circostanza o controversia intercorsa sino al maggio 2021 e riguardante l'infrastruttura. L'obbligo della Provincia di garantire riguarda Pt_1
testualmente la strada nel suo insieme nel periodo antecedente alla consegna, in ogni suo aspetto e senza alcuna limitazione, e non una singola obbligazione che la Provincia fosse o meno tenuta ad assumere.
Con la sottoscrizione della clausola e l'impegno a tenere indenne da qualsivoglia circostanza, Pt_1 atto, fatto o richiesta comunque connessa all'infrastruttura, la Provincia ha sostanzialmente confessato il proprio ampio ed omnicomprensivo ruolo – sino alla riconsegna ad – di unico gestore Pt_1 dell'intera variante sotto ogni aspetto, nessuno escluso.
Ritenere, come vorrebbe il Tribunale, che, in assenza di un rapporto contrattuale fra la Provincia ed non sussista l'obbligo di manleva dell'Ente locale significherebbe vanificare totalmente il CP_1
contenuto della manleva, non limitata a specifici rapporti contrattuali (nel caso di specie quello tra Hera
e Provincia manca proprio per effetto dell'inadempienza della Provincia) ma ad ogni circostanza riconducibile alla strada e alla sua pregressa gestione.
Sarebbe elusivo delle previsioni del verbale e della volontà delle parti ritenere che, proprio perché la
Provincia non ha sottoscritto il contratto con i fornitori, essa non sia tenuta a garantire Pt_1
pagina 15 di 22 L'assunto del Giudice di prime cure – sempre espresso in forma implicita e dubitativa, per mere ipotesi e in assenza di specifiche argomentazioni – non è quindi suffragato da alcun elemento agli atti ed è smentito dal tenore del verbale di consegna. Il mancato pagamento delle fatture per la fornitura di energia e la connessa omessa voltura dei contatori costituiscono, tra gli altri, proprio l'oggetto della garanzia cui alla Provincia non può essere consentito sottrarsi.
La motivazione della sentenza si profila dunque palesemente illegittima in quanto contrasta sia con il dettato normativo del DPCM 21.11.2019 sia con le pattuizioni che ne sono seguite.
L'appellante chiede, dunque, in riforma della sentenza appellata, di modificare la ricostruzione in fatto e in diritto ritenendo che, anche in virtù della citata disciplina in materia di revisione delle strade di interesse statale e regionale nonché delle previsioni del verbale in data 10.5.2021, la Provincia sino a tale data avesse la responsabilità integrale ed esclusiva della gestione della variante, con l'obbligo di tenere indenne per ogni fatto intercorso durante la sua gestione e, conseguentemente, con obbligo Pt_1 di garantire l'odierna appellante anche dai costi per cui è causa derivanti dai consumi di energia fornita nella galleria.
II) Con il secondo motivo, contesta la sentenza laddove non ritiene dimostrata la titolarità della Pt_1
variante in capo alla Provincia, disapplicando così il D.lgs. 112/1998 e i successivi decreti attuativi.
L'assunto del Tribunale, ancora una volta espresso in forma dubitativa, vaga ed ipotetica, secondo cui dall'art. 3 comma III DPCM 21 febbraio 2000 non si può “trarre alcun argomento in merito alla titolarità delle strade (o dei tratti di strada) all'epoca non ancora esistenti”, è errato in fatto e in diritto, oltre che del tutto carente di argomentazioni.
La variante di SO d'ST “concepita prima del suddetto trasferimento (quello della SP 456, ndr) quale variante al centro abitato di SO d'ST, deve intendersi quale tracciato sostitutivo del tratto iniziale della S.P. 456. La classificazione amministrativa della variante in oggetto deve quindi necessariamente seguire quella della intera S.P. 456”, ossia provinciale. La variante infatti “non altera i capisaldi” della strada ad essa sottesa ed è parte integrante della S.P. 456, di proprietà della
Provincia di ST. Così anche il Ministero, al quale la Provincia si è rivolta in almeno due occasioni
(negli anni 2011 e 2012) con l'intento di ottenere la classificazione amministrativa della variante (docc.
29 e 30).
La motivazione in merito a tali argomentazioni analitiche e documentate, alle caratteristiche dell'infrastruttura costruita da nell'interesse della Provincia quale variante al tracciato della SP Pt_1
456 e, conseguentemente, alla sua classificazione (provinciale appunto), è del tutto carente, non soffermandosi su alcuno di tali specifici e rilevanti aspetti. Peraltro, nell'affermare che si tratterebbe di strada non ancora esistente e pertanto non soggetta all'applicazione del DPCM 21.2.2000, il Tribunale
pagina 16 di 22 travisa la situazione di fatto documentata e comprovata: l'infrastruttura di cui si discute non costituisce un tratto stradale a sé costruito ex novo, ma, per sua definizione, in variante all'abitato di SO d'ST e quale tracciato sostitutivo del tratto iniziale della SP 456.
Peraltro, l'art. 3 comma 3 del DPCM 21.2.2000 – in cui la variante ricade, per stessa ammissione della
Provincia nei verbali agli atti – disciplina proprio i lavori sulle strade trasferite, senza limitazioni per tipologia o entità dei lavori, riguardando necessariamente i lavori non ancora realizzati. E tale è da ritenersi la variante di cui si discute.
L'analisi della normativa del Codice della Strada in materia di classificazione e declassificazione delle strade è del tutto irrilevante ai fini dell'inquadramento della fattispecie per cui è causa.
Nessuna classificazione si rendeva necessaria per la variante in argomento che, come documentato, costituendo tracciato sostitutivo della SP 456 in variante all'abitato di SO d'ST, secondo la disciplina del decentramento, è classificata ex lege quale strada provinciale.
Da sottolineare come il Ministero abbia evidenziato che ricade sulla sola Provincia la “responsabilità della variazione dell'intestazione della strada…. Pertanto tale inadempimento non può essere considerato presupposto giuridico per la richiesta di classificazione avanzata da codesta Provincia”
(doc. 30): circostanza evidenziata in primo grado e in merito alla quale la sentenza non si esprime in alcun modo, violando l'obbligo di motivazione.
In sostanza la Provincia, nonostante le previsioni normative, i verbali e le specifiche indicazioni del
Ministero, non ha provveduto alla classificazione e all'acquisizione al proprio demanio della variante né tanto meno ha sollevato la questione nelle competenti sedi giurisdizionali, utilizzando invece tale proprio inadempimento per distogliere l'attenzione dalle proprie responsabilità dal punto di vista gestionale.
Anche sotto tale profilo assume rilievo la recente disciplina normativa di cui al citato DPCM
21.11.2019, a seguito della quale la variante di SO d'ST inclusa (ora e non per allora) nelle strade di interesse nazionale e riconsegnata dalla Provincia ad la riconsegna della strada dalla Provincia ad Pt_1
con effetti dal 10.5.2021 ha natura confessoria delle responsabilità della Provincia anche dal Pt_1
punto di vista della titolarità dell'infrastruttura, oltre che della gestione, sino al maggio 2021 e a partire dalla consegna del 2006-2007.
La motivazione della sentenza, che – come detto – minimizza gli effetti di tale ritrasferimento riconducendoli ad un mutamento di indirizzo politico e una diversa collocazione di costi, è del tutto carente sul punto.
pagina 17 di 22 Innanzitutto, il fatto che il Giudice ipotizzi una diversa collocazione dei costi a partire dalla riconsegna ad lascia intendere che fino a quel momento i costi fossero a carico della Provincia, il che Pt_1 conferma la tesi dell'odierna appellante.
In ogni caso, la conclusione cui giunge il Giudicante, che ritiene il rientro della strada irrilevante ai fini della titolarità in capo alla Provincia, è del tutto errata e scollegata dalla normativa. Proprio in virtù della sua natura sino a quel momento provinciale, la variante in questione è stata ricompresa nella disciplina del DPCM 2019 e riclassificata – con effetto dalla riconsegna ad – statale. Pt_1
Senza la titolarità in capo alla Provincia, la strada non avrebbe potuto essere riclassificata e tanto meno riconsegnata – con atto di evidente natura confessoria – ad dalla Provincia che in quella sede si è Pt_1
assunta precise ed esplicite responsabilità per il periodo pregresso nonché l'impegno a tenere indenne
Pt_1
****
Per ragione di ordine logico, in quanto fondato ed assorbente di ogni altra questione, la Corte esamina dapprima il primo motivo sub 4 con cui l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene l'ultimo verbale (doc. 46) non rilevante ai fini della titolarità pregressa e della sussistenza dell'obbligo in capo alla Provincia di tenere indenne l' per il periodo antecedente al 10.5.2021. Pt_1
Diversamente da quanto ritiene il Tribunale, infatti, le dichiarazioni e gli accordi convenuti in detto verbale sono dirimenti nella risoluzione della controversia in esame e la censura è fondata, in quanto la sentenza interpreta in modo errato i presupposti, gli effetti ed il valore di detto verbale mediante il quale la Provincia di ST ha riconsegnato ad a far data dal 10.5.2021, l'ex SS 456, c.d. “del Pt_1
Turchino”, comprendente la variante di SO d'ST, in attuazione del DPCM del 21.11.2019 relativo alla revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionali.
Tale verbale – di cui sopra si è ampiamente riportato il testo – ha senz'altro portata ricognitiva dei pregressi rapporti intercorsi fra tali enti, perché in esso le parti accertano la situazione e l'assetto degli interessi preesistenti, orientati all'attuazione dell'ampio progetto di trasferimento in capo agli enti locali della proprietà e della gestione delle infrastrutture, allora in carico ad di cui alla cd. Legge Pt_1
Bassanini; del tutto coerentemente, in tale ultimo verbale al punto 1.3 si precisa che, per effetto della consegna (in effetti, riconsegna) “subentra” nei relativi diritti ed obblighi – ai quali quindi era in Pt_1 precedenza estranea – “restando” sollevata e indenne da ogni forma di responsabilità civile in relazione a fatti e circostanze posti in essere in precedenza in relazione ai beni trasferiti;
al punto 1.4, poi, ulteriormente le parti precisano (“A maggior specificazione di quanto sopra riportato”) che “resta” a carico della Provincia di ST ogni istanza e/o controversia, presente e futura, conseguente “a circostanze, fatti od atti accaduti in data antecedente al presente verbale di consegna, aventi ad
pagina 18 di 22 oggetto i beni trasferiti e comunque per ogni circostanza occorsa in data anteriore a quella della sottoscrizione del presente verbale” (lettera a).
Orbene, l'uso di tale locuzione e, in special modo, quello ripetuto del verbo restare, affatto casuale, chiarisce che l'attribuzione di tutti gli oneri, da intendersi in senso lato, aventi ad oggetto i beni consegnati da alla Provincia fino alla riconsegna ad con effetto dal 10.5.2021 rimane Pt_1 Pt_1 collocata dov'era già prima di tale ultimo verbale, ossia a carico della Provincia di ST.
Tale interpretazione dell'ultimo verbale non solo è fedele al significato letterale, ma è altresì coerente e conseguenziale al comportamento tenuto dagli enti al fine di dare attuazione al decentramento amministrativo perseguito dal d.lgs. 5/1997, la citata Legge Bassanini, con il trasferimento della proprietà della strada alla Provincia e, in attesa del perfezionamento di tale cessione, con la consegna della stessa come da “Verbale di sopralluogo e di passaggio di competenze” sottoscritti da e Pt_1
Provincia in data 16.4.2006 e in data 9.11.2007.
Inoltre, sussistendo, nell'indicato periodo temporale, titoli di responsabilità in capo ad ossia, per Pt_1
quanto qui interessa, permanendo la titolarità in capo ad del contratto di somministrazione Pt_1 dell'energia elettrica relativo all'illuminazione delle strade consegnate alla Provincia di ST nel 2006-
2007, in quanto non volturato, alla lettera c) dello stesso punto 1.4 del verbale in esame, a definitiva precisazione del carico degli oneri in capo alla Provincia di ST, quest'ultima, ancora una volta del tutto coerentemente, si obbliga “a tenere indenne e manlevare da qualunque titolo di Parte_1 responsabilità”.
È inequivocabile, dunque, che la Provincia si sia obbligata a garantire in senso ampio ed Pt_1
onnicomprensivo, per qualsiasi circostanza, controversia e titolo intercorsi fino al 10.5.2021, senza alcuna limitazione e, dunque, anche per le obbligazioni derivate dal consumo dell'energia elettrica in forza del contratto di somministrazione già stipulato da con atto ad illuminare le Pt_1 CP_1
infrastrutture consegnate da alla Provincia negli anni 2006-2007, a più riprese, secondo Pt_1
l'andamento dei lavori di costruzione, di cui quest'ultima curò la gestione ordinaria e straordinaria sino al 10.5.2021.
La Provincia, quindi, è tenuto a tenere manlevata ed indenne – quest'ultima controparte Pt_1
contrattuale di e legittimata passiva rispetto alla domanda monitoria – dagli obblighi derivati dalla CP_1 somministrazione dell'energia elettrica nell'indicato periodo cui si riferiscono le fatture depositate in sede monitoria. In conseguenza, è fondata la domanda proposta da in via subordinata, di Pt_1
condanna a carico della Provincia di ST.
L'accoglimento delle censure sopra esaminate rende superfluo l'esame delle rimanenti doglianze formulate da Pt_1
pagina 19 di 22 In conclusione, l'appello è fondato e la sentenza deve essere riformata per quanto di ragione.
Solo per completezza d'esame, si osserva che l'interpretazione qui data all'ultimo verbale rende manifesta la fondatezza delle altre censure formulate dall'appellante, giacché esaustive, logiche e coerenti con l'assetto dei rapporti fra le parti delineato dalla normativa citata e dai verbali di consegna
2006-2007 che ne diedero attuazione, nonché con la natura delle parti e dell'oggetto del contendere.
Lo scopo dei verbali 2006-2007 è, evidentemente, il trasferimento dell'infrastruttura nella sua completezza, una volta ultimati i lavori svolti da mediante la consegna dell'asta principale della Pt_1 variante fino all'imbocco sud della galleria MO d'SO (in data 16.4.2006) e del collegamento tra la
SS 231 e la ex SS 456, comprendente anche la galleria MO d'SO (in data 9.11.2007). Il primo verbale contiene un riferimento esplicito al soggetto titolare delle spese di manutenzione e gestione della strada, che vengono assunte dalla Provincia (“… a partire da oggi, il nuovo svincolo viene consegnato in gestione all'Amministrazione Provinciale di ST che ne assume la manutenzione e gestione a proprie spese, nelle more della effettiva consegna definitiva che avverrà con altro specifico provvedimento…”). Nonostante nel secondo verbale sia assente un'espressa clausola in tal senso,
l'omissione è facilmente superabile considerando che entrambe le consegne erano parte del progetto generale volto al trasferimento e decentramento dallo e Regione agli Enti locali, scopo di cui CP_4
risulta indicativo il verbale con il quale in data 1.10.2001 consegnò alla Provincia di ST la strada Pt_1
SS 456, su cui si poi si è innestata la Variante d'ST, e delle relative competenze, in attuazione del
D.lgs. 112/1998, ivi leggendosi: “Si procede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.C.M.
12 Ottobre 2000, alla consegna formale in uso gratuito dei ricadenti nel territorio Parte_2
della Provincia di ST (richiamati negli elenchi allegati al D.P.C.M. 30/12/2000), strumentali all'esercizio delle funzioni conferite nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del presente verbale, fino al momento del perfezionamento della proprietà.
L' si impegna, in collaborazione con la Regione e la Provincia di ST a regolarizzare le Pt_1
documentazioni necessarie a consentire il formale trasferimento delle proprietà immobiliari, con oneri
a carico dell' (doc. 1 . Pt_1 Pt_1
Il verbale del 2006 afferma altresì che “…il trasferimento di proprietà tra e Provincia di Parte_1
ST, per quanto riguarda tutte le opere facenti parte del progetto di realizzazione della variante di
SO d'ST, potrà essere perfezionato solo a seguito dell'emissione del Certificato di Collaudo delle opere realizzate ed a conclusione delle procedure espropriative e delle relative trascrizioni catastali a favore della Provincia di ST”, il che dimostra come la gestione e manutenzione da parte della
Provincia, nell'interesse dell'utenza e non di del tratto di strada in questione sia prodromica al Pt_1
trasferimento della proprietà alla Provincia, posto che ad era devoluta la sola attività di Pt_1
pagina 20 di 22 completamento dei lavori. Il verbale del 2007, proseguendo nella realizzazione dell'obiettivo, rappresenta la mera continuazione del precedente verbale del 2006, andando a trasferire soltanto la restante parte dell'opera.
Orbene, posto che nel primo verbale viene indicato che le spese di manutenzione e gestione erano a carico della Provincia e che nel frattempo non intervenne alcun cambiamento degli obiettivi di decentramento, non è immaginabile che nel verbale del 2007 – assente ogni riferimento alle predette spese e, soprattutto, senza alcun indizio di una volontà di mutare le precedenti pattuizioni sul punto – le parti abbiano voluto modificare l'accordo contenuto nel verbale dell'anno precedente. La tesi è avvalorata dal fatto – non contestato – che la Provincia ha provveduto alle spese di manutenzione della suddetta galleria, ad esempio, per sgombero di neve e mantenimento del manto stradale e non v'è motivo per ritenere che tale attività di gestione non comprenda anche gli impianti di illuminazione, così come precisato dall'Avvocatura dello Stato nel parere sopra riportato. I costi delle utenze, tra cui l'energia elettrica, pienamente rientrano nel concetto di gestione e manutenzione della strada, condizioni accettate dalla Provincia nel primo verbale del 2006. Nemmeno è in contestazione il fatto che la Provincia ha sempre provveduto al pagamento dell'energia elettrica per il tratto di strada al di fuori della galleria, il che rende ingiustificata l'applicazione di un diverso regime di allocazione dei costi per l'illuminazione dell'interno della stessa galleria, oltretutto per un tratto di strada così breve.
L'appello incidentale è inammissibile, in quanto non contiene alcuna censura alla sentenza, ma solo propone un'interpretazione del dispositivo che, peraltro, per quanto sintetico, condannando al pagamento degli interessi, espressamente accoglie la domanda come proposta nel ricorso monitorio ove gli interessi si riferivano all'intero credito ivi indicato il cui ammontare, successivamente, nel corso del giudizio di primo grado, le parti hanno concordemente precisato, come sopra riferito dando atto di intervenuti pagamenti.
In una valutazione complessiva dell'esito della lite, comprendente l'appello incidentale, sussistono i presupposti per compensare nella misura di 1/5 le spese di lite nel rapporto processuale fra ed Pt_1
per la restante parte, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in CP_1 relazione alla natura e al valore della causa, all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Dunque, ferma la liquidazione delle spese a favore di delle spese del primo grado di giudizio CP_1 come statuita nell'impugnata sentenza, l'appellante deve rifondere ad 4/5 delle spese processuali CP_1
del presente grado e la Provincia di ST deve rifondere ad le spese di entrambi i gradi di giudizio. Pt_1
pagina 21 di 22
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 1995/2022 ed in parziale riforma della Pt_1
stessa:
- in accoglimento della domanda proposta in via subordinata da condanna la Provincia Parte_1
di ST a tenere indenne e manlevata da tutte le somme, anche per spese di lite, dalla Parte_1
stessa dovute ad per i titoli di cui è causa ed a rifondere alla stessa le spese di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida, per compensi, in € 18.413 per il primo grado ed in € 17.000 per il presente grado, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- condanna alla rifusione in favore di di 4/5 delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 del primo grado, per l'intero liquidate nell'impugnata sentenza, e di 4/5 delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per l'intero, in € 17.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 20.12.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 26.3.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1581/2022 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Francesca Bonparola, Enrico Gualandi, Elisa La Porta e Claudio Borello
contro
:
Controparte_1
Avv. Gianluigi Serafini
Provincia di ST
Avv.ti Teresio Bosco e Francesca Tetto
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2018, (d'ora in poi, “ ) propose Parte_1 Pt_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 344/2018 emesso dal Tribunale di Bologna che ingiungeva il pagamento a favore di (già , d'ora in poi, ) Controparte_1 Controparte_2 CP_1 della somma complessiva di € 508.148,21, relativa al pagamento di n. 82 fatture a titolo di somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia.
L'opponente convenne in giudizio ricorrente in sede monitoria, e chiamò in giudizio la Provincia CP_1
di ST e il Comune (indicò nella vocatio anche il Comune di Cuorgnè cui poi non Controparte_3 notificò l'atto) enti territoriali cui facevano capo le utenze elettriche di cui alle citate fatture.
Nel merito, per quanto ancora rileva in questo grado, espose che:
pagina 1 di 22 - le fatture azionate con il decreto ingiuntivo concernenti la Provincia di ST riguardavano la somministrazione di energia elettrica della Galleria MO d'SO, Strada degli Armosini- 14057
SO d'ST, insistente sulla strada provinciale SP 456, codice utenze POD n. IT001E00265785 e n.
IT001E00265783 ed era carente di legittimazione passiva rispetto al richiesto pagamento Pt_1 delle stesse dal momento della consegna alla Provincia di ST della Variante di SO d'ST, avvenuta in data 16.4.2007, in attuazione della disciplina normativa in materia di decentramento amministrativo;
- con questo intento, infatti, a seguito dell'emanazione del D.lgs n. 112/1998 avente ad oggetto il
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali”, era stato infatti promulgato il D.P.C.M. del 21.2.2000 il quale stabiliva all'art. 3 – come modificato dal successivo D.P.C.M. del 21.9.2001 – che “1. Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni traferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3.” Successivamente, la Regione Piemonte, con delibera della Giunta Regionale nn. 55-
3331, aveva riclassificato come strada regionale la SS 456 c.d. “del Turchino”, trasferendola al demanio della Provincia di ST. La consegna formale della strada in oggetto era avvenuta in data
1.10.2001, mediante sottoscrizione del relativo verbale. Con quest'ultimo, si era formalizzato il subentro della Provincia di ST “in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti i beni trasferiti, esercitando i relativi diritti ed assumendo i relativi obblighi”, prevedendo altresì che i beni trasferiti fossero consegnati “nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano…con tutti gli oneri
e pesi inerenti, subentra la Provincia di ST all' nei relativi diritti e obblighi con le eccezioni Pt_1 indicate all'art.3 del D.P.C.M. 21 febbraio 2000”. Nello stesso verbale di consegna si era dato atto dei lavori di competenza di e si era concordato “che gli stessi verranno condotti e conclusi” Pt_1
dal medesimo ente. In particolare, erano stati realizzati a cura e spese di che aveva anche Pt_1 provveduto all'attivazione delle relative utenze, i lavori aventi ad oggetto la costruzione della
Variante di SO d'ST – destinata a collegare la strada regionale SR 456 con la SS 231 e comprensiva anche della galleria MO d'SO insistente sulla strada SP 456. La variante era stata consegnata per un primo tratto – relativo allo svincolo lato sud tra la Variante e la SP 456 tra le prog. Km 12+475 e km 13+340 – alla Provincia di ST in data 9.11.2006, mediante verbale di sopralluogo e passaggio di competenze, mediante il quale le parti avevano confermato la consegna del tratto alla Provincia, che ne avrebbe assunto manutenzione e gestione a proprie spese. Le previsioni erano state ribadite all'ultimazione dei lavori, con un successivo verbale di sopralluogo, in data 16.4.2007 (comprendente anche la galleria MO d'SO i cui lavori erano stati nel pagina 2 di 22 frattempo ultimati). Sulla base di tale trasferimento, aveva ricordato, a più riprese, alla Pt_1
Provincia di ST la necessità di procedere alla voltura dei contratti di fornitura di energia elettrica – al tempo sottoscritti da – compresi quelli relativi all'illuminazione della galleria. La Pt_1
Provincia, tuttavia, non aveva mai provveduto alla voltura nonostante le richieste in tal senso, per cui i gestori, tra cui avevano continuato ad emettere le fatture a carico di Nonostante CP_1 Pt_1 ciò, la Provincia aveva sempre provveduto agli obblighi di manutenzione dell'impianto di illuminazione della Galleria. concluse, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
in subordine, chiese la condanna Pt_1
della Provincia di ST a corrispondere le somme dovute direttamente ad od a rifonderle ad CP_1 Pt_1
e, comunque, a tenerla indenne da qualsivoglia pregiudizio o pretesa connessi alla domanda monitoria.
Si costituì contestando l'opposizione, di cui chiese il rigetto, e documentando la fornitura di CP_1 energia elettrica in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 73/2007. Con domanda riconvenzionale trasversale, in via subordinata chiese di condannare la Provincia di ST al pagamento delle somme dovute nel caso in cui ne fosse riconosciuta la titolarità passiva.
Si costituì la Provincia di ST chiedendo il rigetto delle domande nei propri confronti ed eccependo l'insussistenza dei presupposti per il trasferimento del tratto di strada in questione al demanio degli enti locali, oltre al proprio difetto di titolarità passiva, in quanto la Galleria MO d'SO si trovava su una variante che costituiva “un raccordo con evidente caratteristiche tecnico-geometriche di svincolo autostradale, fuori uscendo dai capisaldi del S.P. 456 del Turchino, innestandosi direttamente sulla
A33 ST-Cuneo, senza intersecare la viabilità provinciale”.
Nel corso del giudizio di primo grado, ed diedero atto dell'intervenuta definizione degli Pt_1 CP_1
importi, dal momento che entrambi i Comuni chiamati si erano fatti carico delle fatture di propria competenza. Con riferimento alle fatture di competenza della Provincia di ST, sulle quali permaneva contrasto fra opponente ed opposta, il giudice, con ordinanza del 25.7.2019, concesse la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per l'importo di € 479.597,79 poiché “contabilmente incontroverso”, al cui pagamento provvide a favore di con animo di rivalsa nei confronti Pt_1 CP_1
della Provincia.
A seguito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., al fine di evitare CTU tecnico-contabile, ed Pt_1 raggiunsero un'intesa, in punto di quantum, sull'importo di € 480,446,92 oltre interessi. CP_1
All'udienza del 15.7.2021 fu dal giudice autorizzato a depositare il verbale di consegna, di Pt_1
recente sottoscrizione, con il quale, in attuazione del D.P.C.M. 21.11.2019, a far data dal 10.5.2021 la
Provincia di ST aveva riconsegnato ad per il tramite dell'Agenzia del Demanio – Direzione Pt_1
Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, la suddetta variante di SO d'ST sulla quale insiste la galleria pagina 3 di 22 della cui illuminazione si discute (doc. 46). Nelle difese conclusive, in relazione a tale ultimo documento, l'opponente evidenziò come la tesi della Provincia fosse ulteriormente smentita dalla Pt_1
recente disciplina normativa che aveva previsto la revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale in attuazione del D.P.C.M. 21.11.2019 e il “rientro” di alcune infrastrutture stradali ad Pt_1 in precedenza gestite dagli Enti locali, tra le quali la variante di SO d'ST su cui insiste la Galleria
MO d'SO. In particolare, evidenziò che nel recente documento la suddetta variante era Pt_1
ricompresa nelle strade che a far data dal 10.5.2021 la Provincia aveva riconsegnato ad per il Pt_1 tramite dell'Agenzia del Demanio e che ai sensi di legge, aveva l'onere di ritrasferire al Pt_1 [...]
. Ciò confermava come, sino alla data della riconsegna di recente intervenuta, la gestione CP_4
(ma anche la proprietà) dell'infrastruttura appartenesse alla Provincia di ST che, diversamente, non avrebbe avuto titolo a restituirla.
Con tale ultimo verbale, sottoscritto anche in questo caso dalla Provincia di ST senza eccezione o riserva alcuna, le parti avevano altresì previsto espressamente (art. 1.4.) che: “resta a carico della
Regione Piemonte e alle Province di Alessandria, ST, Biella, Città Metropolitana di Torino, Cuneo,
Novara, Verbano Cusio Ossola, CP_3
a) ogni istanza e/o controversia già pervenuta/instaurata o che dovesse pervenire/insorgere per circostanze, fatti od atti accaduti in data antecedente al presente verbale di consegna, aventi ad oggetto i beni trasferiti e comunque per ogni circostanza occorsa in data anteriore a quella della sottoscrizione del presente verbale;
c) si obbligano a tenere indenne e manlevare da qualunque titolo di responsabilità”. Parte_1
La circostanza confermava, dunque, come la Provincia di ST fosse stata il gestore dell'infrastruttura sino al 10.5.2021 e che sulla stessa gravasse l'onere di corrispondere i corrispettivi per le utenze;
allo stesso tempo, la Provincia aveva assunto l'onere di tenere indenne e manlevare da qualunque Pt_1 responsabilità per fatti accaduti prima del 10.05.2021, tra i quali rientrava senza dubbio l'onere di rifondere ad le somme corrisposte ai gestori per il pagamento delle utenze. Pt_1
L'adito Tribunale con sentenza n. 1995/2022 affermò che “… la “consegna” del 16 aprile 2007, prodromica a una “gestione”, ha un significato diverso a seconda che sia fatta in vista dell'anticipazione di un assetto degli interessi che avrebbe, senz'altro, impegnato il bilancio provinciale nell'assunzione dei costi per cui è causa, per la coincidenza tra titolarità e gestione (in disparte la considerazione per cui tale effetto non era nella disponibilità della Provincia), ovvero nell'ambito di un (diverso) assetto di interessi in cui la titolarità e la “gestione” si sarebbero, per così dire, “scisse”.
pagina 4 di 22 In quest'ultimo caso, infatti, non è per nulla scontato che le spese di “gestione” debbano essere sostenute dal soggetto non titolare, in particolare ove non contrattualmente previsto.”
[…] ove non sia dimostrato (in questa sede non è dimostrato, si leggano anche i pareri dell'Avvocatura dello Stato) che il bene per cui è causa rientrasse o dovesse rientrare nella titolarità della Provincia, occorre prendere atto che il bene si trovava nella detenzione (qualificata, che quindi sottende un interesse proprio) di che, sulla base di ciò, lo ha attribuito a un terzo (la Provincia) Pt_1
“in gestione” e il tipo contrattuale in cui si inscrive il rapporto gestorio (tramite il compimento di attività giuridiche e materiali) di un interesse altrui, nel nostro ordinamento, è il contratto di mandato, nei cui tratti qualificanti rientra l'obbligo del mandate di tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale (Cassazione, sent. n. 5573/1984, non contraddetta in seguito).
Sotto questo profilo è dirimente il fatto che nel verbale 9 novembre 2006 la gestione del tratto di strada
è stata assunta dalla Provincia “a proprie spese” (come avviene peraltro nel verbale 8 luglio 2008 con il mentre il verbale 19 giugno 2007 si dà atto di una “proprietà” del Controparte_5
Comune di Cuorgné) e che, al contrario, nel verbale 16 aprile 2007, che riguarda la galleria e le relative utenze, nulla si prevede sotto questo aspetto, dovendosi ritenere operante la regola generale
(cioè gestione in senso ampio, tra cui senz'altro rientrava l'attività sub doc. 9 ma non a proprie Pt_1
spese), senza che la previsione delle spese a carico nel primo verbale (in via derogatoria rispetto alla disciplina generale del mandato), autorizzi a ritenere che, per implicito, le parti abbiano inteso riprodurre lo stesso assetto nel secondo”.
In relazione all'ultimo verbale con il quale la Provincia di ST aveva restituito ad la galleria (doc. Pt_1
46) il Tribunale precisò: “Le argomentazioni di poggiano anche sulla circostanza per cui la Pt_1 variante (su cui insiste la galleria) “è ricompresa nelle strade che a far data dal 10.05.2021 la
Provincia ha riconsegnato ad per il tramite dell'Agenzia del Demanio e che ai sensi di Pt_1 Pt_1 legge, ha l'onere di ritrasferire al ”. Controparte_4
Nel verbale in pari data si prevede che resta a carico della provincia “ogni istanza e/o controversia già pervenuta/instaurata o che dovesse pervenire/insorgere per circostanze, fatti od accaduti in data antecedente al presente verbale di consegna, aventi ad oggetto i beni trasferiti e comunque per ogni circostanza occorsa in data anteriore a quella della sottoscrizione del presente verbale” e la Provincia si obbliga “a tenere indenne e manlevare da qualunque titolo di responsabilità”. Parte_1
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, ciò non dimostra che sulla Provincia “gravasse l'onere di corrispondere i corrispettivi per le utenze”, poiché l'obbligo di manleva presuppone che un titolo di responsabilità verso i terzi vi fosse, ma nel caso di specie non sussiste alcun rapporto contrattuale tra la Provincia ed né, come sopra argomentato, il titolo tra e la Provincia imponeva a CP_1 Pt_1
pagina 5 di 22 quest'ultima di instaurarlo (o, comunque, se lo avesse instaurato, si sarebbe trattato di spese ripetibili nell'ambito del rapporto gestorio con in assenza di previsione contrattuale contraria). Pt_1
Allo stesso modo, che la Provincia abbia dovuto “ritrasferire” il tratto di strada su cui insiste la galleria non implica di per sé il riconoscimento di una titolarità pregressa, i cui presupposti sono rimasti indimostrati in questa sede, potendosi, nuovamente, la vicenda inquadrare, in termini più generali, nel mutamento di indirizzo politico in ordine alla collocazione di certi costi inerenti lo svolgimento di un servizio pubblico
Pertanto, il costo delle utenze per cui è causa, nel periodo temporale oggetto di analisi, deve restare nella sfera giuridico-patrimoniale di . Pt_1
Il giudice, quindi, revocò il decreto ingiuntivo e condannò al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 849,13 oltre interessi ed alla rifusione delle spese di lite a favore di e della CP_1
Provincia di ST, compensandole negli altri rapporti processuali;
rigettò le altre domande e dichiarò
l'estinzione del rapporto processuale fra ed il Pt_1 Controparte_5
ha proposto appello alla sentenza, affidato a due motivi, convenendo e la Provincia di ST Pt_1 CP_1
che hanno resistito contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto. ha anche proposto appello incidentale, censurando la sentenza laddove il giudice “non esprime CP_1 chiaramente la condanna dell'odierna appellante al pagamento degli interessi su tutte le fatture oggetto del monitorio, e pertanto, chiede la condanna di al pagamento degli interessi ai sensi del Pt_1
D. Lgs 231/2002 sulla complessiva sorte capitale per cui è causa pari ad euro 480.446,92
(479.597,79+849,13)”e riproponendo la domanda subordinata, riconvenzionale e trasversale nei confronti della Provincia di ST.
La Corte ha rigettato le istanze istruttorie proposte da CP_1
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata per i motivi che si vanno ad illustrare.
I) La sentenza assume quale errato presupposto della decisione la questione della proprietà dell'infrastruttura e, ritenendone non dimostrata l'appartenenza alla Provincia di ST, esclude che quest'ultima sia tenuta al pagamento dei consumi per l'illuminazione della galleria. Tale assunto è errato per le ragioni che seguono.
1. L'errata individuazione del thema decidendum che è circoscritto all'individuazione non già dell'ente proprietario dell'infrastruttura, ma dell'ente tenuto alla sua manutenzione e gestione, inclusa la sua illuminazione: la questione dirimente ai fini della decisione sulla spettanza delle spese per l'utenza elettrica, infatti, non riguarda affatto la proprietà della strada, bensì la gestione e manutenzione di pagina 6 di 22 quest'ultima. ribadisce che la proprietà della strada e della relativa variante sono, in ogni caso, da Pt_1
intendersi indubbiamente della Provincia di ST, come provato dai verbali e dal quadro normativo sul decentramento.
2. Nonostante il giudice di primo grado concluda correttamente affermando che la gestione dell'infrastruttura sia, in ultima analisi, riconducibile alla Provincia, erroneamente e contraddittoriamente ritiene poi che le spese di tale gestione gravino sull'appellante. Di contro, anche l'Avvocatura dello Stato nel parere reso nel 2018 (doc. 28), che riporta precisi riferimenti di dottrina proprio in materia di gestione delle strade, “la questione sottesa involge solo indirettamente la problematica attinente la proprietà della variante di SO d'ST sulla quale si era appuntato il parere espresso a suo tempo dalla scrivente. In realtà non può sottacersi che la questione dell'individuazione del soggetto onerato del pagamento delle fatture afferenti le utenze elettriche della galleria MO
d'SO meriti un ulteriore approfondimento con particolare riguardo al contenuto degli obblighi di manutenzione e gestione attribuiti all'Ente locale con i verbali di sopralluogo e passaggio di competenze”. Nello svolgimento del parere si legge poi che “l'attività di manutenzione consiste nel complesso delle attività dirette a salvaguardare le caratteristiche strutturali e funzionali del demanio stradale e include anche la manutenzione e apposizione della segnaletica stradale.
Il concetto di gestione, invece, ricomprende ogni attività che l'ente è tenuto a svolgere per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. Per esempio, rientrano in questo novero gli interventi sul fronte della regolamentazione della viabilità […]; l'installazione di barriere protettive e di guard rail;
l'autorizzazione all'effettuazione di opere che interessano marciapiedi o strade (la collocazione da parte di società private di linee elettriche e di telecomunicazioni, di tombini, di condotte etc.); il monitoraggio preventivo delle strade […] (M.Bona, La responsabilità civile dei custodi delle strade pubbliche, Milano 2007, 18).
Emerge pertanto come nella nozione di manutenzione, ma soprattutto di gestione delle strade e, delle loro pertinenze ed accessori, debbano essere necessariamente ricompresi gli impianti di illuminazione anche interni alle gallerie stradali.
Tanto premesso, già a partire dal primo verbale di sopralluogo e passaggio di competenze datato
9.11.2006 (ribadito sul punto dal verbale del 16.04.2007) sottoscritto, senza riserve ed eccezioni sulla questione, sia da che dalla Provincia di ST, si prevede espressamente che il nuovo svincolo Pt_1 viene consegnato in gestione all'Amministrazione che ne assume la manutenzione e Controparte_6
gestione a proprie spese, nelle more della effettiva consegna definitiva che avverrà con altro specifico provvedimento.
pagina 7 di 22 Non sembra pertanto avere credito la tesi ripetutamente sostenuta dalla Provincia di ST, secondo la quale da tale verbale risultano esclusi i costi delle utenze, rientrando di contro a pieno titolo nella nozione sopra delineata di gestione”.
Nonostante quanto affermato in altra parte della motivazione (i due pareri dell'Avvocatura, secondo la sentenza, non sarebbero in contrasto tra loro vertendo l'uno sulla titolarità e l'altro sulla gestione), prosegue l'appellante, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Provincia abbia gestito sino al 2021 la galleria, ma a spese di e ciò in contrasto, innanzitutto, con il contenuto e le previsioni dei due Pt_1
verbali di consegna finalizzati al passaggio di competenze alla Provincia che, sin dal 2006-2007, è divenuta a tutti gli effetti, anche finanziari ed economici, gestore dell'infrastruttura.
Le previsioni dei verbali, in esecuzione del disposto normativo sul decentramento amministrativo, sono chiare nell'attribuire alla Provincia la responsabilità di tutta la variante in ogni suo aspetto, senza distinzioni né esclusioni: ciò di per sé – e a prescindere dall'intestazione demaniale – avrebbe reso non solo possibile ma doveroso lo stanziamento a bilancio delle somme necessarie alla sua manutenzione, specie se si considera che la disciplina sul decentramento aveva previsto, unitamente alle strade, il trasferimento agli Enti locali delle risorse finanziarie, oltre che umane, strumentali e organizzative. Lo stesso Tribunale, in aperta contraddizione con quanto affermato in tale parte della motivazione, nel commentare il verbale del 10.5.2021 di rientro della strada ad e le sue ricadute nell'ambito dei Pt_1
rapporti tra le odierne parti in causa afferma che tale ritrasferimento sarebbe da ricondurre ad un
“mutamento di indirizzo politico in ordine alla collocazione di certi costi inerenti lo svolgimento del servizio pubblico”: ciò quasi a dire che sino al ritrasferimento i costi fossero collocati presso il dante causa, ossia la Provincia.
In effetti, la Provincia nel 2006-2007 assunse la gestione della variante alla quale in ogni caso, proprio in virtù della normativa sul decentramento richiamata nelle premesse dei verbali, non avrebbe comunque potuto sottrarsi. Nei due verbali è infatti prevista la consegna in gestione – senza eccezioni né limitazioni – all'Amministrazione provinciale dapprima del tratto di variante esterno alla galleria
(nel tratto compreso tra l'imbocco sud della galleria e lo svincolo sud) e, in un secondo e ultimo verbale, della galleria e della restante tratta esterna a nord della medesima, nel frattempo ultimate. La consegna, frazionata in due tempi esclusivamente per ragioni legate alle tempistiche di ultimazione dei lavori, ha riguardato l'intera variante di cui la Provincia ha assunto le competenze e, quindi, la gestione a proprio carico e spese senza distinzioni né limitazioni né riserve.
La previsione delle spese a carico della Provincia, esplicitata nel primo verbale di consegna della tratta di variante sino a quel momento ultimata, è inclusa pacificamente e inequivocabilmente nel concetto di presa in gestione e assunzione di competenze ribadito nel secondo verbale con cui la Provincia, a pagina 8 di 22 conclusione delle operazioni di consegna, si è fatta carico di tutto il resto della variante (galleria compresa), come detto, completata in un secondo momento.
Del tutto irrilevante è la circostanza, sulla quale la sentenza costruisce una parte della motivazione, per cui solo il primo verbale prevederebbe l'assunzione della gestione da parte della Provincia “a proprie spese”, mentre nel secondo verbale non vi sarebbero riferimenti espliciti alle spese. L'argomentazione utilizzata nella sentenza contrasta innanzitutto con le previsioni degli stessi verbali nei quali si fa espresso riferimento al passaggio di competenze alla Provincia dell'intera variante (da nord a sud, compreso il tratto in galleria) senza esclusioni di sorta.
D'altro canto, una diversa interpretazione contrasta anche con la normativa sul decentramento che ha previsto lo stanziamento di risorse anche finanziarie unitamente al trasferimento delle strade e con i principi di buon andamento ed efficienza dell'amministrazione: è escluso che fosse intenzione del
Legislatore e degli Enti che hanno dato esecuzione a tale disciplina normativa, stabilire due differenti imputazioni di spesa per la manutenzione di un'unica tratta stradale di pochi chilometri (meno di 3) gestita, secondo quanto assunto anche al Giudice di prime cure, da un solo Ente. Non sussiste infatti alcuna ragione – né normativa né convenzionale né logica – per cui le spese (peraltro solo quella della luce elettrica) all'interno della galleria, quest'ultima comunque gestita dalla Provincia, siano a carico di e quelle al di fuori a carico della Provincia. Pt_1
Di tale diversa ripartizione della spesa tra la tratta in galleria e quella all'aperto – assunta dal
Giudicante quale presupposto della decisione – non vi è traccia agli atti del giudizio ma, anzi, i provvedimenti adottati nel tempo dalla stessa Provincia e quanto da essa affermato nel giudizio di primo grado ne smentiscono la fondatezza.
Infatti, sottolinea ancora l'appellante, al pari di un qualunque Ente proprietario, in virtù dei poteri e doveri ad esso attribuiti dal Codice della Strada, in diverse occasioni la Provincia, vista l'esigenza
(ritenuta espressamente come propria) di eseguire interventi di manutenzione straordinaria tra gli altri anche nella galleria MO d'SO, ha disposto, provveduto e finanziato quanto occorresse in tal senso
(docc. 9 e 45 che riguardano specificamente gli impianti elettrici). Si tratta di provvedimenti di natura confessoria che, uniti alla manutenzione straordinaria e ordinaria nel corso degli anni eseguita a cura e spese della Provincia e resa pubblica attraverso il sito internet dell'Ente, confermano l'illegittimità dell'inerzia della Provincia.
3. È illegittima la sentenza laddove ritiene assimilabili i verbali di consegna degli anni 2006-2007 al contratto di mandato nel quale mandante, avrebbe attribuito il bene in gestione alla Provincia, Pt_1 mandataria, dal che conseguirebbe l'obbligo del mandante di tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale, compresi i costi per i consumi dell'energia.
pagina 9 di 22 Con motivazione sbrigativa e contraddittoria, la sentenza qualifica la fattispecie giuridica quale contratto di mandato, avendo una detenzione qualificata e un asserito interesse proprio e sulla Pt_1 base di ciò avrebbe attribuito alla Provincia “in gestione” la galleria stradale affinché quest'ultima compisse attività giuridiche e materiali nell'interesse di con ogni spesa e costo a suo carico. E ciò Pt_1
in quanto il verbale del 2007, a differenza di quello del 2006, non avrebbe previsto alcunché in ordine alle spese e dunque non si può ritenere che lo stesso assetto si possa estendere per implicito anche al verbale del 2007.
Secondo l'appellante, invece, la fattispecie non può rientrare nel concetto di mandato per la natura delle parti in causa nonché del bene che costituirebbe l'oggetto del mandato. Nel rapporto tra Provincia e
– documentato sia ex lege sia attraverso i verbali – non sussiste alcuno dei presupposti del Pt_1
mandato: la Provincia, infatti, con i verbali ha assunto la gestione in proprio e a proprio carico e non per conto e nell'interesse di che, ad eccezione dell'ultimazione delle procedure espropriative e di Pt_1 collaudo, si è spogliata di ogni competenza sull'infrastruttura.
Ciò che difetta nella tesi del Tribunale è il presupposto di fondo: una strada pubblica non viene costruita e tanto meno gestita nell'interesse dell'uno o dell'altro Ente ma, essendo pubblica, nell'interesse della collettività che ne usufruisce. Il rapporto tra e Provincia non può essere quindi Pt_1
ragionevolmente assimilato ad un contratto di mandato tra privati nel quale la gestione di un interesse personale e proprio di un contraente viene delegata all'altro. Nel caso di specie, le due parti sono
Amministrazioni pubbliche che amministrano beni loro assegnati dall'ordinamento nell'interesse degli utenti.
L'infrastruttura stradale rappresenta quindi un bene demaniale che i soggetti coinvolti gestiscono per via istituzionale, ovvero in base ad una fonte legale che ne attribuisce loro la gestione.
Le strade, definite quali aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, si distinguono in statali, regionali, provinciali e comunali e gli Enti proprietari delle medesime sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia e il comune (art. 2 codice della strada) e, in applicazione del cd. “decentramento amministrativo” di cui al d.lgs. 112/98 (cd. legge Bassanini), il
Legislatore ha disposto il trasferimento dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali di compiti e funzioni amministrativi delle strade non rientranti nella rete e autostradale nazionale.
La strada (con relativa galleria) oggetto del presente giudizio è stata trasferita per legge dalla gestione statale ( alla gestione dell'Ente locale (Provincia di ST) per effetto del citato decentramento Pt_1
amministrativo e non certo perché ha deciso di trasferirne autonomamente le relative funzioni ad Pt_1
altro soggetto. Circostanza che emerge chiaramente dal tenore del verbale del 2007 da cui il Tribunale avrebbe tratto la convinzione che il trasferimento di gestione sia avvenuto in base ad un contratto di pagina 10 di 22 mandato. Nelle premesse di tale verbale sono, infatti, evidenziate le norme citate (d.lgs 112/98), il precedente trasferimento della ex s.s. 456 “di Santa Vittoria” – di cui il tratto per cui è causa costituisce variante – al demanio della Provincia di ST e l'esecuzione dei lavori di costruzione da parte dell' Pt_1
della variante in oggetto. In detto verbale si precisava, inoltre, che il trasferimento di proprietà alla
Provincia di ST si sarebbe perfezionato a seguito dell'emissione del certificato di collaudo ed a conclusione delle procedure espropriative e che, nelle more e in vista di tale trasferimento,
l'infrastruttura veniva consegnata in gestione alla Provincia di ST a decorrere dalla sottoscrizione del verbale.
Già da questi elementi emerge l'erroneità della sentenza impugnata, laddove si legge che “ove non sia dimostrato che il bene per cui è causa rientrasse o dovesse rientrare nella titolarità della Provincia, occorre prendere atto che il bene si trovava nella detenzione qualificata di che sulla base di ciò Pt_1 lo ha attribuito a un terzo in gestione”. Il passaggio di gestione e competenze avvenuto con la sottoscrizione del verbale è stato effettuato in vista del passaggio di proprietà della strada alla Provincia di ST, che successivamente non ha voluto farsene carico e statuizione si scontra con quanto emerge espressamente dal tenore e dalle clausole contenute nel verbale e dunque l'interpretazione fornita dal
Giudice di prime cure viola le norme sull'interpretazione del contratto di cui all'art. 1362 e ss. c.c.
Nell'ambito delle regole interpretative assume rilievo l'interpretazione globale del contratto, in considerazione del comportamento tenuto dalle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e nella fattispecie in decisione tale comportamento non consente in alcun modo di interpretare il verbale quale volontà di addivenire ad un contratto di mandato in cui conferiva la gestione della galleria Pt_1
ad altro soggetto, con oneri a proprio carico.
Per lungo tempo, e sin dal periodo immediatamente successivo alla sottoscrizione, ha chiesto alla Pt_1
Provincia di ST di farsi carico del pagamento delle utenze, circostanza in evidente contrasto con la presunzione di onerosità a carico della mandante tipica del contratto di mandato.
La sentenza appare peraltro contraddittoria ed emessa senza la corretta valutazione e interpretazione delle prove documentali agli atti, tra i quali i docc. 9 e 45 fascicolo Pt_1
Il Tribunale (solo con riferimento al doc. 9) ritiene “operante la regola generale (gestione in senso ampio, tra cui senz'altro rientrava l'attività sub. Doc. 9 ma non a proprie spese) senza che la Pt_1
previsione delle spese a carico nel primo verbale (in via derogatoria rispetto alla disciplina generale del mandato) autorizzi a ritenere che, per implicito, le parti abbiano inteso riprodurre lo stesso assetto nel secondo”, ma il giudice non ha considerato che le attività di cui ai docc. 9 e 45 sono state eseguite dalla Provincia nell'esercizio delle funzioni proprie e tipiche attribuite dal codice della strada agli Enti proprietari della strada.
pagina 11 di 22 È sufficiente leggere le citate ordinanze di chiusura al traffico (docc. 9 e 45 per accorgersi che la Pt_1
Provincia ha esercitato funzioni che non possono in alcun modo essere delegate a terzi, né attraverso un mandato né attraverso altri atti tipici dell'autonomia privata. La Provincia, con tali ordinanze, manifesta esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio stradale cui è essa è chiamata in proprio a sovrintendere, quale unico ente gestore e responsabile dell'infrastruttura.
Non sarebbe consentito, in altri termini, delegare ad altri soggetti le funzioni tipiche cui l'ente proprietario della strada è chiamato ad esercitare in proprio, quali la regolamentazione della circolazione stradale (artt. 5-6-37-38 codice della strada, citati nelle due ordinanze citate), proprio per le inderogabili finalità pubblicistiche cui i relativi poteri sono attribuiti.
La sentenza ha, viceversa, superficialmente ritenuto che presunto Ente competente alla gestione Pt_1
della strada, abbia conferito un mandato ad altro soggetto affinché svolgesse, nel suo interesse, le attività tipiche dell'Ente proprietario della strada ma che, in mancanza di una espressa facoltà in tal senso prevista dalla legge, non possono essere attribuite a terzi.
per parte sua, non ha alcun interesse proprio che secondo il Tribunale sarebbe stato sotteso alla Pt_1
detenzione (qualificata) della variante al momento della consegna. La prospettiva è invertita: Pt_1 infatti, solo ed esclusivamente nell'interesse innanzitutto della collettività locale, che la Provincia è per definizione deputata a sovrintendere, ha costruito l'infrastruttura, quale variante alla strada 456, divenuta provinciale a seguito della disciplina attuativa del D.lgs. 112/1998.
Quanto sopra in ossequio al disposto sopra citato dell'art. 3 comma 3 DPCM 21.2.2000 che ha posto a carico di l'ultimazione dei lavori sulle strade nel frattempo ai medesimi trasferite: si tratta quindi Pt_1
di lavori che delegata ex lege a gestire strade di interesse nazionale, ha ultimato non nel proprio Pt_1 interesse, ma nell'interesse della cittadinanza e degli Enti locali che la rappresentano, come la
Provincia, subentrati ad nella gestione delle strade oggetto del decentramento. Pt_1
Tale circostanza è pacifica, documentata ed è stata attestata dalla stessa Provincia al momento della firma dei verbali di passaggio di competenze, nei quali si dà atto del fatto che la ex SS456 è stata acquisita al demanio stradale della Provincia di ST (in attuazione del D.lgs. 112/1998) e che “alla data del trasferimento l' aveva in programma l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione Pt_1 della variante di SO d'ST quale collegamento tra la SS231 e la ex SS 456”.
Come detto, insiste l'appellante, il trasferimento della competenza sul tratto stradale – in vista del successivo passaggio di proprietà, non perfezionato per fatto esclusivo della Provincia – è avvenuto esclusivamente sulla base delle disposizioni di cui al d.lgs. 112/98 e relative disposizioni attuative. In primis, il DPCM 21 febbraio 2000 e il sopra citato art. 3 comma 2.
pagina 12 di 22 In alcuno degli atti normativi e amministrativi in atti trapela – né potrebbe – la volontà di nessuna delle due parti ( e Provincia) di costituire un rapporto di mandato ma, al contrario, l'intenzione Pt_1
manifestata in primis dalla Provincia, sia nel verbale sia negli atti successivi di gestione dell'infrastruttura, di farsi carico della gestione della strada in previsione di un trasferimento al proprio demanio. La Provincia ha preso in gestione senza lasciare alcun onere in capo ad fatta eccezione Pt_1
per il collaudo e l'ultimazione delle procedure espropriative, in vista del trasferimento al demanio provinciale della variante.
Da ultimo, deve considerarsi che ammettendo, solo per ipotesi, che si trattasse di un rapporto di mandato, la Provincia avrebbe dovuto trasferire ad tutti gli effetti degli atti da essa compiuti dal Pt_1
2007 al 2021 (art. 1706 c.c.): non solo i costi dell'energia elettrica di cui è causa, ma gli effetti di tutti i rapporti contrattuali, finanziari, amministrativi instaurati dalla Provincia nell'arco di 15 anni nei confronti di privati, imprese, contribuenti, finanziatori ecc. e nulla risulta in tal senso, né potrebbe essere altrimenti. Anzi, la condotta della Provincia lascia desumere l'orientamento opposto, avendo ha sempre gestito la variante nel proprio esclusivo interesse e provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura nel suo insieme, inclusi gli impianti elettrici in galleria, rifiutandosi unicamente di farsi carico dei consumi di energia elettrica.
Del resto, la volontà del legislatore era chiara, ossia decentrare la gestione delle strade rendendo gli enti locali autonomi, anche dal punto di vista finanziario e di certo non lasciare che un'infrastruttura – specie se di pochi chilometri – fosse gestita da un ente locale ma, per una sola parte, a spese di un altro ente.
4. Il primo giudice, con motivazione vaga, ipotetica e inspiegabilmente allusiva, contrastante con le risultanze documentali ed i presupposti nomativi della fattispecie, oltre che contraddittoria, erroneamente afferma che l'ultimo verbale depositato all'udienza del 15.7.2021 (doc. 46) non dimostrerebbe di per sé la titolarità pregressa della Provincia né avrebbe particolare rilevanza sotto tale profilo. L'appellante censura la sentenza laddove afferma “che la Provincia abbia dovuto
“ritrasferire” il tratto di strada su cui insiste la galleria non implica di per sé il riconoscimento di una titolarità pregressa, i cui presupposti sono rimasti indimostrati in questa sede, potendosi, nuovamente, la vicenda inquadrare, in termini più generali, nel mutamento di indirizzo politico in ordine alla collocazione di certi costi inerenti lo svolgimento di un servizio pubblico” sostenendo, innanzitutto, che il riferimento del giudice al mutamento della collocazione di “certi costi” lascia intendere – sia pure in maniera criptica – che, almeno sino al ritrasferimento della strada ad i costi inerenti lo Pt_1
svolgimento del servizio pubblico stradale fossero correttamente collocati presso la Provincia e ciò
pagina 13 di 22 smentisce la ricostruzione proposta in altra parte della motivazione nella quale invece – come detto – il
Tribunale ritiene che i costi della gestione non gravassero sulla Provincia.
In secondo luogo, non v'è dubbio che gli indirizzi politici guidino le scelte del legislatore, ora orientato all'accentramento della gestione delle strade, in direzione opposta rispetto al decentramento che aveva ispirato oltre 20 anni orsono le c.d. leggi Bassanini di cui si discute.
Tuttavia, prosegue l'appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è altrettanto pacifico come tali scelte non possano prescindere dai presupposti giuridici indispensabili per la loro attuazione e, in primis, la sussistenza in capo agli Enti locali, chiamati dal Legislatore a ritrasferire ad le Pt_1
strade divenute nel 2000 regionali e provinciali, di un titolo valido ed efficace, di certo non limitato ad una mera gestione a spese altrui, come intende il Tribunale, ma di una gestione piena ed effettiva al pari di qualunque altro ente proprietario.
Tali presupposti sono ricavabili testualmente innanzitutto dal DPCM 21.11.2019 – non considerato nella motivazione della sentenza – che nelle premesse contiene l'espresso riferimento al “decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale” nonché al “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000 relativo al trasferimento alla Regione Piemonte e agli enti locali della regione medesima recanti il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”. Il recente decreto, quindi, riguarda le strade a suo tempo oggetto del decentramento amministrativo, tra le quali è compresa la variante di SO d'ST (riportata nella tabella allegata al decreto) e ora oggetto della “revisione della rete stradale di interesse nazionale, che prevede la riclassificazione di strade ex statali e provinciali”.
Stante la competenza e la titolarità della Provincia sulla strada e sulla galleria per cui è causa, il DPCM
l'ha inclusa nelle strade oggetto di declassificazione e proprio su tale medesimo presupposto la
Provincia l'ha trasferita e materialmente consegnata a far data dal 10.5.2021 ad che ha assunto, a Pt_1 propria volta, l'onere di ritrasferirla al demanio dello Stato.
Trattandosi di un ritrasferimento (dalla Provincia ad e da al demanio), va da sé che in capo Pt_1 Pt_1 alla Provincia sussistesse la titolarità pregressa sull'infrastruttura e, a maggior ragione, la piena gestione, in assenza della quale l'intero impianto normativo non avrebbe ragion d'essere.
Tanto meno è condivisibile l'interpretazione data dal Tribunale alla clausola di manleva con cui la
Provincia, al momento della riconsegna della strada ad nel 2021, ha dichiarato di sollevare e Pt_1 tenere “indenne da ogni forma di responsabilità civile, penale o amministrativa in relazione a Pt_1
pagina 14 di 22 circostanze, fatti od atti posti in essere in data antecedente al presente verbale di consegna lungo i tratti di strada oggetto della medesima consegna, ovvero in relazione ai beni trasferiti”.
In particolare, la Provincia si è fatta carico di “ogni istanza e/o controversia già pervenuta/instaurata o che dovesse pervenire/insorgere per circostanze, fatti od atti accaduti in data antecedente al presente verbale di consegna, aventi ad oggetto i beni trasferiti e comunque per ogni circostanza occorsa in data anteriore a quella della sottoscrizione del presente verbale” e si è obbligata “a tenere indenne e manlevare da qualunque titolo di responsabilità” (così l'art.
1.4 lettere a e c del verbale Parte_1
sub doc. 46).
Nella motivazione del Tribunale, tale clausola “non dimostra che sulla Provincia gravasse l'onere di corrispondere i corrispettivi per le utenze poiché l'obbligo di manleva presuppone che un titolo di responsabilità verso terzi vi fosse”; secondo il Tribunale un simile titolo di responsabilità in capo alla
Provincia non sussiste, in mancanza di un rapporto contrattuale tra Provincia ed che la Provincia CP_1
non era tenuta ad instaurare.
Secondo l'appellante, l'illegittimità della sentenza, contrastante con il tenore letterale del verbale, appare ictu oculi. Infatti, dal verbale – e altra interpretazione non è ammissibile – si ricava come la manleva non sia riferita ad uno specifico obbligo o ad un qualche titolo di responsabilità della
Provincia, ma sia ampia e omnicomprensiva di qualsiasi circostanza o controversia intercorsa sino al maggio 2021 e riguardante l'infrastruttura. L'obbligo della Provincia di garantire riguarda Pt_1
testualmente la strada nel suo insieme nel periodo antecedente alla consegna, in ogni suo aspetto e senza alcuna limitazione, e non una singola obbligazione che la Provincia fosse o meno tenuta ad assumere.
Con la sottoscrizione della clausola e l'impegno a tenere indenne da qualsivoglia circostanza, Pt_1 atto, fatto o richiesta comunque connessa all'infrastruttura, la Provincia ha sostanzialmente confessato il proprio ampio ed omnicomprensivo ruolo – sino alla riconsegna ad – di unico gestore Pt_1 dell'intera variante sotto ogni aspetto, nessuno escluso.
Ritenere, come vorrebbe il Tribunale, che, in assenza di un rapporto contrattuale fra la Provincia ed non sussista l'obbligo di manleva dell'Ente locale significherebbe vanificare totalmente il CP_1
contenuto della manleva, non limitata a specifici rapporti contrattuali (nel caso di specie quello tra Hera
e Provincia manca proprio per effetto dell'inadempienza della Provincia) ma ad ogni circostanza riconducibile alla strada e alla sua pregressa gestione.
Sarebbe elusivo delle previsioni del verbale e della volontà delle parti ritenere che, proprio perché la
Provincia non ha sottoscritto il contratto con i fornitori, essa non sia tenuta a garantire Pt_1
pagina 15 di 22 L'assunto del Giudice di prime cure – sempre espresso in forma implicita e dubitativa, per mere ipotesi e in assenza di specifiche argomentazioni – non è quindi suffragato da alcun elemento agli atti ed è smentito dal tenore del verbale di consegna. Il mancato pagamento delle fatture per la fornitura di energia e la connessa omessa voltura dei contatori costituiscono, tra gli altri, proprio l'oggetto della garanzia cui alla Provincia non può essere consentito sottrarsi.
La motivazione della sentenza si profila dunque palesemente illegittima in quanto contrasta sia con il dettato normativo del DPCM 21.11.2019 sia con le pattuizioni che ne sono seguite.
L'appellante chiede, dunque, in riforma della sentenza appellata, di modificare la ricostruzione in fatto e in diritto ritenendo che, anche in virtù della citata disciplina in materia di revisione delle strade di interesse statale e regionale nonché delle previsioni del verbale in data 10.5.2021, la Provincia sino a tale data avesse la responsabilità integrale ed esclusiva della gestione della variante, con l'obbligo di tenere indenne per ogni fatto intercorso durante la sua gestione e, conseguentemente, con obbligo Pt_1 di garantire l'odierna appellante anche dai costi per cui è causa derivanti dai consumi di energia fornita nella galleria.
II) Con il secondo motivo, contesta la sentenza laddove non ritiene dimostrata la titolarità della Pt_1
variante in capo alla Provincia, disapplicando così il D.lgs. 112/1998 e i successivi decreti attuativi.
L'assunto del Tribunale, ancora una volta espresso in forma dubitativa, vaga ed ipotetica, secondo cui dall'art. 3 comma III DPCM 21 febbraio 2000 non si può “trarre alcun argomento in merito alla titolarità delle strade (o dei tratti di strada) all'epoca non ancora esistenti”, è errato in fatto e in diritto, oltre che del tutto carente di argomentazioni.
La variante di SO d'ST “concepita prima del suddetto trasferimento (quello della SP 456, ndr) quale variante al centro abitato di SO d'ST, deve intendersi quale tracciato sostitutivo del tratto iniziale della S.P. 456. La classificazione amministrativa della variante in oggetto deve quindi necessariamente seguire quella della intera S.P. 456”, ossia provinciale. La variante infatti “non altera i capisaldi” della strada ad essa sottesa ed è parte integrante della S.P. 456, di proprietà della
Provincia di ST. Così anche il Ministero, al quale la Provincia si è rivolta in almeno due occasioni
(negli anni 2011 e 2012) con l'intento di ottenere la classificazione amministrativa della variante (docc.
29 e 30).
La motivazione in merito a tali argomentazioni analitiche e documentate, alle caratteristiche dell'infrastruttura costruita da nell'interesse della Provincia quale variante al tracciato della SP Pt_1
456 e, conseguentemente, alla sua classificazione (provinciale appunto), è del tutto carente, non soffermandosi su alcuno di tali specifici e rilevanti aspetti. Peraltro, nell'affermare che si tratterebbe di strada non ancora esistente e pertanto non soggetta all'applicazione del DPCM 21.2.2000, il Tribunale
pagina 16 di 22 travisa la situazione di fatto documentata e comprovata: l'infrastruttura di cui si discute non costituisce un tratto stradale a sé costruito ex novo, ma, per sua definizione, in variante all'abitato di SO d'ST e quale tracciato sostitutivo del tratto iniziale della SP 456.
Peraltro, l'art. 3 comma 3 del DPCM 21.2.2000 – in cui la variante ricade, per stessa ammissione della
Provincia nei verbali agli atti – disciplina proprio i lavori sulle strade trasferite, senza limitazioni per tipologia o entità dei lavori, riguardando necessariamente i lavori non ancora realizzati. E tale è da ritenersi la variante di cui si discute.
L'analisi della normativa del Codice della Strada in materia di classificazione e declassificazione delle strade è del tutto irrilevante ai fini dell'inquadramento della fattispecie per cui è causa.
Nessuna classificazione si rendeva necessaria per la variante in argomento che, come documentato, costituendo tracciato sostitutivo della SP 456 in variante all'abitato di SO d'ST, secondo la disciplina del decentramento, è classificata ex lege quale strada provinciale.
Da sottolineare come il Ministero abbia evidenziato che ricade sulla sola Provincia la “responsabilità della variazione dell'intestazione della strada…. Pertanto tale inadempimento non può essere considerato presupposto giuridico per la richiesta di classificazione avanzata da codesta Provincia”
(doc. 30): circostanza evidenziata in primo grado e in merito alla quale la sentenza non si esprime in alcun modo, violando l'obbligo di motivazione.
In sostanza la Provincia, nonostante le previsioni normative, i verbali e le specifiche indicazioni del
Ministero, non ha provveduto alla classificazione e all'acquisizione al proprio demanio della variante né tanto meno ha sollevato la questione nelle competenti sedi giurisdizionali, utilizzando invece tale proprio inadempimento per distogliere l'attenzione dalle proprie responsabilità dal punto di vista gestionale.
Anche sotto tale profilo assume rilievo la recente disciplina normativa di cui al citato DPCM
21.11.2019, a seguito della quale la variante di SO d'ST inclusa (ora e non per allora) nelle strade di interesse nazionale e riconsegnata dalla Provincia ad la riconsegna della strada dalla Provincia ad Pt_1
con effetti dal 10.5.2021 ha natura confessoria delle responsabilità della Provincia anche dal Pt_1
punto di vista della titolarità dell'infrastruttura, oltre che della gestione, sino al maggio 2021 e a partire dalla consegna del 2006-2007.
La motivazione della sentenza, che – come detto – minimizza gli effetti di tale ritrasferimento riconducendoli ad un mutamento di indirizzo politico e una diversa collocazione di costi, è del tutto carente sul punto.
pagina 17 di 22 Innanzitutto, il fatto che il Giudice ipotizzi una diversa collocazione dei costi a partire dalla riconsegna ad lascia intendere che fino a quel momento i costi fossero a carico della Provincia, il che Pt_1 conferma la tesi dell'odierna appellante.
In ogni caso, la conclusione cui giunge il Giudicante, che ritiene il rientro della strada irrilevante ai fini della titolarità in capo alla Provincia, è del tutto errata e scollegata dalla normativa. Proprio in virtù della sua natura sino a quel momento provinciale, la variante in questione è stata ricompresa nella disciplina del DPCM 2019 e riclassificata – con effetto dalla riconsegna ad – statale. Pt_1
Senza la titolarità in capo alla Provincia, la strada non avrebbe potuto essere riclassificata e tanto meno riconsegnata – con atto di evidente natura confessoria – ad dalla Provincia che in quella sede si è Pt_1
assunta precise ed esplicite responsabilità per il periodo pregresso nonché l'impegno a tenere indenne
Pt_1
****
Per ragione di ordine logico, in quanto fondato ed assorbente di ogni altra questione, la Corte esamina dapprima il primo motivo sub 4 con cui l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene l'ultimo verbale (doc. 46) non rilevante ai fini della titolarità pregressa e della sussistenza dell'obbligo in capo alla Provincia di tenere indenne l' per il periodo antecedente al 10.5.2021. Pt_1
Diversamente da quanto ritiene il Tribunale, infatti, le dichiarazioni e gli accordi convenuti in detto verbale sono dirimenti nella risoluzione della controversia in esame e la censura è fondata, in quanto la sentenza interpreta in modo errato i presupposti, gli effetti ed il valore di detto verbale mediante il quale la Provincia di ST ha riconsegnato ad a far data dal 10.5.2021, l'ex SS 456, c.d. “del Pt_1
Turchino”, comprendente la variante di SO d'ST, in attuazione del DPCM del 21.11.2019 relativo alla revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionali.
Tale verbale – di cui sopra si è ampiamente riportato il testo – ha senz'altro portata ricognitiva dei pregressi rapporti intercorsi fra tali enti, perché in esso le parti accertano la situazione e l'assetto degli interessi preesistenti, orientati all'attuazione dell'ampio progetto di trasferimento in capo agli enti locali della proprietà e della gestione delle infrastrutture, allora in carico ad di cui alla cd. Legge Pt_1
Bassanini; del tutto coerentemente, in tale ultimo verbale al punto 1.3 si precisa che, per effetto della consegna (in effetti, riconsegna) “subentra” nei relativi diritti ed obblighi – ai quali quindi era in Pt_1 precedenza estranea – “restando” sollevata e indenne da ogni forma di responsabilità civile in relazione a fatti e circostanze posti in essere in precedenza in relazione ai beni trasferiti;
al punto 1.4, poi, ulteriormente le parti precisano (“A maggior specificazione di quanto sopra riportato”) che “resta” a carico della Provincia di ST ogni istanza e/o controversia, presente e futura, conseguente “a circostanze, fatti od atti accaduti in data antecedente al presente verbale di consegna, aventi ad
pagina 18 di 22 oggetto i beni trasferiti e comunque per ogni circostanza occorsa in data anteriore a quella della sottoscrizione del presente verbale” (lettera a).
Orbene, l'uso di tale locuzione e, in special modo, quello ripetuto del verbo restare, affatto casuale, chiarisce che l'attribuzione di tutti gli oneri, da intendersi in senso lato, aventi ad oggetto i beni consegnati da alla Provincia fino alla riconsegna ad con effetto dal 10.5.2021 rimane Pt_1 Pt_1 collocata dov'era già prima di tale ultimo verbale, ossia a carico della Provincia di ST.
Tale interpretazione dell'ultimo verbale non solo è fedele al significato letterale, ma è altresì coerente e conseguenziale al comportamento tenuto dagli enti al fine di dare attuazione al decentramento amministrativo perseguito dal d.lgs. 5/1997, la citata Legge Bassanini, con il trasferimento della proprietà della strada alla Provincia e, in attesa del perfezionamento di tale cessione, con la consegna della stessa come da “Verbale di sopralluogo e di passaggio di competenze” sottoscritti da e Pt_1
Provincia in data 16.4.2006 e in data 9.11.2007.
Inoltre, sussistendo, nell'indicato periodo temporale, titoli di responsabilità in capo ad ossia, per Pt_1
quanto qui interessa, permanendo la titolarità in capo ad del contratto di somministrazione Pt_1 dell'energia elettrica relativo all'illuminazione delle strade consegnate alla Provincia di ST nel 2006-
2007, in quanto non volturato, alla lettera c) dello stesso punto 1.4 del verbale in esame, a definitiva precisazione del carico degli oneri in capo alla Provincia di ST, quest'ultima, ancora una volta del tutto coerentemente, si obbliga “a tenere indenne e manlevare da qualunque titolo di Parte_1 responsabilità”.
È inequivocabile, dunque, che la Provincia si sia obbligata a garantire in senso ampio ed Pt_1
onnicomprensivo, per qualsiasi circostanza, controversia e titolo intercorsi fino al 10.5.2021, senza alcuna limitazione e, dunque, anche per le obbligazioni derivate dal consumo dell'energia elettrica in forza del contratto di somministrazione già stipulato da con atto ad illuminare le Pt_1 CP_1
infrastrutture consegnate da alla Provincia negli anni 2006-2007, a più riprese, secondo Pt_1
l'andamento dei lavori di costruzione, di cui quest'ultima curò la gestione ordinaria e straordinaria sino al 10.5.2021.
La Provincia, quindi, è tenuto a tenere manlevata ed indenne – quest'ultima controparte Pt_1
contrattuale di e legittimata passiva rispetto alla domanda monitoria – dagli obblighi derivati dalla CP_1 somministrazione dell'energia elettrica nell'indicato periodo cui si riferiscono le fatture depositate in sede monitoria. In conseguenza, è fondata la domanda proposta da in via subordinata, di Pt_1
condanna a carico della Provincia di ST.
L'accoglimento delle censure sopra esaminate rende superfluo l'esame delle rimanenti doglianze formulate da Pt_1
pagina 19 di 22 In conclusione, l'appello è fondato e la sentenza deve essere riformata per quanto di ragione.
Solo per completezza d'esame, si osserva che l'interpretazione qui data all'ultimo verbale rende manifesta la fondatezza delle altre censure formulate dall'appellante, giacché esaustive, logiche e coerenti con l'assetto dei rapporti fra le parti delineato dalla normativa citata e dai verbali di consegna
2006-2007 che ne diedero attuazione, nonché con la natura delle parti e dell'oggetto del contendere.
Lo scopo dei verbali 2006-2007 è, evidentemente, il trasferimento dell'infrastruttura nella sua completezza, una volta ultimati i lavori svolti da mediante la consegna dell'asta principale della Pt_1 variante fino all'imbocco sud della galleria MO d'SO (in data 16.4.2006) e del collegamento tra la
SS 231 e la ex SS 456, comprendente anche la galleria MO d'SO (in data 9.11.2007). Il primo verbale contiene un riferimento esplicito al soggetto titolare delle spese di manutenzione e gestione della strada, che vengono assunte dalla Provincia (“… a partire da oggi, il nuovo svincolo viene consegnato in gestione all'Amministrazione Provinciale di ST che ne assume la manutenzione e gestione a proprie spese, nelle more della effettiva consegna definitiva che avverrà con altro specifico provvedimento…”). Nonostante nel secondo verbale sia assente un'espressa clausola in tal senso,
l'omissione è facilmente superabile considerando che entrambe le consegne erano parte del progetto generale volto al trasferimento e decentramento dallo e Regione agli Enti locali, scopo di cui CP_4
risulta indicativo il verbale con il quale in data 1.10.2001 consegnò alla Provincia di ST la strada Pt_1
SS 456, su cui si poi si è innestata la Variante d'ST, e delle relative competenze, in attuazione del
D.lgs. 112/1998, ivi leggendosi: “Si procede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.C.M.
12 Ottobre 2000, alla consegna formale in uso gratuito dei ricadenti nel territorio Parte_2
della Provincia di ST (richiamati negli elenchi allegati al D.P.C.M. 30/12/2000), strumentali all'esercizio delle funzioni conferite nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del presente verbale, fino al momento del perfezionamento della proprietà.
L' si impegna, in collaborazione con la Regione e la Provincia di ST a regolarizzare le Pt_1
documentazioni necessarie a consentire il formale trasferimento delle proprietà immobiliari, con oneri
a carico dell' (doc. 1 . Pt_1 Pt_1
Il verbale del 2006 afferma altresì che “…il trasferimento di proprietà tra e Provincia di Parte_1
ST, per quanto riguarda tutte le opere facenti parte del progetto di realizzazione della variante di
SO d'ST, potrà essere perfezionato solo a seguito dell'emissione del Certificato di Collaudo delle opere realizzate ed a conclusione delle procedure espropriative e delle relative trascrizioni catastali a favore della Provincia di ST”, il che dimostra come la gestione e manutenzione da parte della
Provincia, nell'interesse dell'utenza e non di del tratto di strada in questione sia prodromica al Pt_1
trasferimento della proprietà alla Provincia, posto che ad era devoluta la sola attività di Pt_1
pagina 20 di 22 completamento dei lavori. Il verbale del 2007, proseguendo nella realizzazione dell'obiettivo, rappresenta la mera continuazione del precedente verbale del 2006, andando a trasferire soltanto la restante parte dell'opera.
Orbene, posto che nel primo verbale viene indicato che le spese di manutenzione e gestione erano a carico della Provincia e che nel frattempo non intervenne alcun cambiamento degli obiettivi di decentramento, non è immaginabile che nel verbale del 2007 – assente ogni riferimento alle predette spese e, soprattutto, senza alcun indizio di una volontà di mutare le precedenti pattuizioni sul punto – le parti abbiano voluto modificare l'accordo contenuto nel verbale dell'anno precedente. La tesi è avvalorata dal fatto – non contestato – che la Provincia ha provveduto alle spese di manutenzione della suddetta galleria, ad esempio, per sgombero di neve e mantenimento del manto stradale e non v'è motivo per ritenere che tale attività di gestione non comprenda anche gli impianti di illuminazione, così come precisato dall'Avvocatura dello Stato nel parere sopra riportato. I costi delle utenze, tra cui l'energia elettrica, pienamente rientrano nel concetto di gestione e manutenzione della strada, condizioni accettate dalla Provincia nel primo verbale del 2006. Nemmeno è in contestazione il fatto che la Provincia ha sempre provveduto al pagamento dell'energia elettrica per il tratto di strada al di fuori della galleria, il che rende ingiustificata l'applicazione di un diverso regime di allocazione dei costi per l'illuminazione dell'interno della stessa galleria, oltretutto per un tratto di strada così breve.
L'appello incidentale è inammissibile, in quanto non contiene alcuna censura alla sentenza, ma solo propone un'interpretazione del dispositivo che, peraltro, per quanto sintetico, condannando al pagamento degli interessi, espressamente accoglie la domanda come proposta nel ricorso monitorio ove gli interessi si riferivano all'intero credito ivi indicato il cui ammontare, successivamente, nel corso del giudizio di primo grado, le parti hanno concordemente precisato, come sopra riferito dando atto di intervenuti pagamenti.
In una valutazione complessiva dell'esito della lite, comprendente l'appello incidentale, sussistono i presupposti per compensare nella misura di 1/5 le spese di lite nel rapporto processuale fra ed Pt_1
per la restante parte, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in CP_1 relazione alla natura e al valore della causa, all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Dunque, ferma la liquidazione delle spese a favore di delle spese del primo grado di giudizio CP_1 come statuita nell'impugnata sentenza, l'appellante deve rifondere ad 4/5 delle spese processuali CP_1
del presente grado e la Provincia di ST deve rifondere ad le spese di entrambi i gradi di giudizio. Pt_1
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 1995/2022 ed in parziale riforma della Pt_1
stessa:
- in accoglimento della domanda proposta in via subordinata da condanna la Provincia Parte_1
di ST a tenere indenne e manlevata da tutte le somme, anche per spese di lite, dalla Parte_1
stessa dovute ad per i titoli di cui è causa ed a rifondere alla stessa le spese di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida, per compensi, in € 18.413 per il primo grado ed in € 17.000 per il presente grado, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- condanna alla rifusione in favore di di 4/5 delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 del primo grado, per l'intero liquidate nell'impugnata sentenza, e di 4/5 delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per l'intero, in € 17.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 20.12.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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