Articolo 1641 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1640Articolo 1642
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9 ottobre 2010
Art. 1641. Commissione centrale del personale 1. Tutte le domande di ammissione nel personale direttivo della Croce rossa italiana, trasmesse dai centri di mobilitazione, secondo l'articolo 1640, al presidente nazionale, sono sottoposte all'esame di una commissione centrale del personale, nominata dal consiglio direttivo dell'associazione, la quale da' il proprio parere sulla ammissibilita' degli aspiranti all'arruolamento. 2. Quando il parere della commissione e' favorevole ed e' approvato dal presidente nazionale, e' inoltrata al Ministero della difesa la designazione per la nomina dell'aspirante, di cui all'articolo 1639 . 3. Nel regolamento e' disciplinata la composizione della commissione e sono riportate ulteriori norme sulle nomine.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010