Decreto cautelare 13 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 6 marzo 2024
Ordinanza cautelare 18 luglio 2024
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 01/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00240/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziano De Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
previa sospensione
- della determinazione N. -OMISSIS- di prot. del 15/12/2023 e notificata al ricorrente in data 29/12/2023, del Comando Provinciale di Macerata - Legione Carabinieri Marche, di rigetto del ricorso gerarchico proposto dall''istante avverso la sanzione disciplinare di giorni 1 di consegna di cui al provvedimento nr. -OMISSIS- datato 28 settembre 2023, della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-;
- della sanzione disciplinare di giorni 1 di consegna, di cui al provvedimento nr. -OMISSIS- datato 28 settembre 2023 notificato in data 28/9/2023, della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso, connesso e/o presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri effettivo al N.O.R.M. della Compagnia di -OMISSIS-, impugna il provvedimento con cui il comandante di Compagnia pro tempore gli ha irrogato la sanzione disciplinare della consegna di giorni uno e il decreto con cui il comandante provinciale pro tempore ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la predetta sanzione.
La punizione è stata irrogata al brig. -OMISSIS-con la seguente motivazione: “ Brigadiere dell’arma dei Carabinieri in servizio presso il NORM Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- (MC) ometteva di corrispondere il contributo di mantenimento in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Fermo datato -OMISSIS- in favore delle due figlie, di cui una minore degli anni 18 relativamente alle mensilità di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, per un importo capitale di più interessi legati, pari a euro 1601.00 come da atto di pignoramento presso terzi notificato al Centro Nazionale Amministrativo di Chieti in data 13.04.2023 a cura dell’ufficio Esecuzioni Penali presso il Tribunale di Macerata, nell’interesse dell’ex coniuge. Tale comportamento perseguibile ex art. 1350 del Codice dell’Ordinamento Militare, anche quando non collegato al servizio, integra una grave mancanza disciplinare, secondo l’articolo 732, co.6 lett. d del Dpr nr.90/2019 (T.U.R.O.M.) risultando lesivo del prestigio istituzionale, in violazione dei doveri attinenti al grado ai sensi dell’art. 713 del citato regolamento ”.
2. In punto di fatto il brig. -OMISSIS-così riepiloga le vicende familiari che hanno portato all’atto di pignoramento e i passaggi principali del procedimento disciplinare:
- nel 2001 esso ricorrente contrasse matrimonio con la sig.ra -OMISSIS- e dall’unione sono nate due figlie, di cui una all’epoca dei fatti ancora minorenne;
- nel 1998 esso ricorrente fu trasferito in un reparto dell’Arma avente sede nelle Marche e dunque nel corso del 2006 la coppia, con enormi sacrifici (la sig.ra -OMISSIS-all’epoca era casalinga), decise di acquistare un appartamento destinato alla residenza della famiglia. L’immobile fu acquistato per la cifra di € 172.000,00, previa sottoscrizione da parte di ambedue i coniugi di un mutuo fondiario ipotecario, il quale prevedeva una rata mensile di € 669,00;
- nel corso del 2015, come risulta dalla sentenza del Tribunale di Fermo n. -OMISSIS- del 4 dicembre 2015, i coniugi addivenivano ad una separazione consensuale, alle condizioni stabilite e riconfermate nella successiva sentenza di divorzio congiunto n. -OMISSIS-del 25 settembre 2020 del Tribunale fermano. Le condizioni di divorzio prevedevano, oltre all’affido condiviso delle figlie e al collocamento della maggiore presso il padre e della minore presso la madre, l’obbligo a carico del brig. -OMISSIS-di corrispondere alla ex moglie l’assegno di mantenimento di € 150,00 mensili, oltre a spese extra, e l’obbligo a carico della sig.ra -OMISSIS-di acquistare entro il 30 settembre 2020 la quota di un mezzo della casa coniugale al prezzo di € 25.000,00 e di accollarsi la parte residua del mutuo (all’epoca pari a € 52.506,02);
- in quello stesso periodo, la sig.ra -OMISSIS-, con ricorso ex art. 9 della L. n. 898/1970, chiedeva al Tribunale di Fermo la revisione dell’importo dell’assegno di mantenimento delle figlie minorenni stabilito nella sentenza di divorzio;
- in data 12 marzo 2021 esso ricorrente, constatato il mancato adempimento dell’ ex coniuge agli impegni relativi all’acquisto della quota di proprietà della casa familiare e all’accollo del mutuo residuo, notificava alla sig.ra -OMISSIS-atto di precetto per il recupero forzoso della somma di € 25.000,00 e per l’esecuzione degli obblighi di facere di cui si è detto. Avverso tale precetto la sig.ra -OMISSIS-proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., per cui prendeva avvio il giudizio di opposizione;
- in data 27 maggio 2022 veniva pubblicata la sentenza del Tribunale di Fermo n. -OMISSIS-, recante l’accoglimento del ricorso ex art. 9 della L. n. 898/1970 proposto dalla sig.ra -OMISSIS-. In particolare, oltre a stabilire la ricollocazione delle figlie presso la madre, il Tribunale rideterminava in € 500,00 mensili l’assegno di mantenimento a carico del padre;
- alla luce di tali sopravvenienze giudiziali, gli avvocati delle due parti convenivano sull’opportunità di non procedere ad alcuna ulteriore azione esecutiva in attesa del perfezionamento dell’accordo transattivo che era in corso di perfezionamento fra gli ex coniugi (accordo che, come risulta dai documenti allegati nn. 20 e 23 al ricorso, veniva poi raggiunto negli ultimi mesi del 2023);
- improvvisamente, però, la sig.ra -OMISSIS-cambiava idea, revocava il mandato al precedente difensore, e, nonostante l’accettazione da parte dell’avv. -OMISSIS- dell’accordo transattivo (che prevedeva una sorta di compensazione reciproca dei rispettivi crediti), a mezzo di un nuovo legale, l’avv. -OMISSIS-, in data 14 marzo 2023 notificava al ricorrente, nonché al Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il pignoramento presso terzi da cui è scaturito il presente procedimento disciplinare;
- una volta ricevuta notizia del pignoramento da parte del Comando Legione Carabinieri “Marche”, il comandante di Compagnia pro tempore contestava al ricorrente l’addebito disciplinare. In data 5 luglio 2023 il brig. -OMISSIS-inviava una prima memoria difensiva in cui rendeva nota al superiore gerarchico l’esistenza, già alla data in cui era stato effettuato il pignoramento, dell’accordo transattivo con l’ ex coniuge. In data 26 luglio 2023 il comandante di Compagnia, evidentemente travisando il contenuto della memoria, chiedeva precisazioni in merito alla omessa menzione nell’accordo transattivo dell’esito della procedura di pignoramento presso terzi (mentre in realtà anche questo profilo era parte del complessivo accordo raggiunto fra i legali degli ex coniugi). Il 14 agosto 2023 esso ricorrente presentava una nuova memoria in cui chiariva il profilo in commento, specificando altresì che l’accordo sarebbe stato formalizzato anche in sede giudiziaria in occasione della successiva udienza del 25 settembre 2023 e che la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento per i mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 era anch’essa frutto di un accordo in cui si prevedeva che il brig. -OMISSIS-avrebbe comunque continuato a pagare nel frattempo la rata del mutuo e i ratei di finanziamenti accesi per esigenze della famiglia (delegazione di pagamento e cessione del quinto);
- poiché il comandante di Compagnia che aveva iniziato il procedimento disciplinare veniva destinato ad altro incarico, il comandante subentrante, con nota del 21 settembre 2023, richiedeva al brig. -OMISSIS-ulteriori chiarimenti, in particolare in merito all’esistenza nel periodo in questione di eventuali impegni economici di importo tale da rendere difficoltoso il versamento dell’assegno di mantenimento. Tale richiesta veniva riscontrata dal militare in data 26 settembre 2023;
- il 28 settembre 2023 veniva comunicato al ricorrente il provvedimento sanzionatorio, che il brig. -OMISSIS-impugnava con ricorso gerarchico notificato il 27 ottobre 2023;
- nel frattempo, con sentenza pubblicata il 25 settembre 2023 il Tribunale di Fermo respingeva l’opposizione proposta dalla sig.ra -OMISSIS-avverso il precetto notificato dal brig. -OMISSIS-nel 2021, in tal modo riconoscendo le ragioni dell’odierno ricorrente sia con riguardo all’obbligo dell’ ex coniuge di acquistare la quota di un mezzo della casa familiare sia con riguardo all’obbligo di assumere gli oneri legati al mutuo residuo (come risulta dal documento allegato n. 23 al ricorso, l’accordo è stato alfine raggiunto nel mese di novembre 2023, tanto che il 14 dicembre 2023 è stato stipulato l’atto di cessione della quota parte della casa familiare);
- con decreto del 15 dicembre 2023 il comandante provinciale dell’Arma di Macerata respingeva il ricorso gerarchico, nonostante il brig. -OMISSIS-avesse trasmesso il 7 novembre 2023 l’accordo transattivo e avesse altresì chiarito con dovizia di particolari le circostanze in cui era maturato il pignoramento.
3. Questi i motivi di ricorso:
a) violazione di legge per errata configurazione della condotta prevista dagli artt. 732, comma 6 let. d), e 713 del D.P.R. n. 90/2010. Eccesso di potere, violazione e falsa applicazione della circolare nr. 1280/5-1-1987 del 1995 del Comando Generale dell’Arma e del D.M. n. 690/1996;
- eccesso di potere per violazione della circolare n. 67/3 di prot. del 7 agosto 2017 del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione;
- violazione dell'art. 1355, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010, eccesso di potere per manifesta sproporzionalità ed irragionevolezza, arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifesta.
4. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.
Con le ordinanze nn. 42/2024 e 126/2024 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, disponendo nel contempo istruttoria e fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 12 marzo 2025.
5. Il ricorso va accolto, ritenendo l’odierno Collegio di confermare sostanzialmente quanto deciso dal Tribunale in sede cautelare.
Al riguardo va solo ribadito che, a prescindere dall’esito della procedura di trasferimento per l’anno 2024 a cui il ricorrente ha partecipato, residua in ogni caso l’interesse, anche morale, alla decisione di merito.
5.1. Ciò detto, e tornando in medias res , è necessario partire dall’analisi della ratio dell’art. 732, comma 6, let. d), del D.P.R. n. 90/2010, limitatamente alle parole “ …non onorare i debiti… ” (visto che nel caso odierno non viene in rilievo l’altra fattispecie, consistente nel contrarre debiti “ …con persone moralmente o penalmente controindicate… ”).
La norma, evidentemente, in parte qua non è finalizzata ad apprestare tutela al creditore del militare (il quale dispone al riguardo dei rimedi stragiudiziali e giudiziari previsti dal codice civile e dal codice di procedura civile), bensì:
- ad evitare che il militare debitore, per fare fronte ai propri impegni, svolga attività lavorative, eventualmente anche poco dignitose, al di fuori dal servizio oppure si ponga alla mercé di usurai o, ipotesi ancora peggiore, di soggetti malavitosi (il che integrerebbe anche la seconda fattispecie di illecito disciplinare prevista dalla norma in commento);
- ad evitare altresì che il militare dell’Arma abusi della propria posizione per esigere la concessione di credito anche quando non ve ne sarebbero i presupposti;
- infine, a prevenire il rischio che, quando i debiti diventano insostenibili, il militare possa darsi alla commissione di reati per procacciarsi il denaro necessario ad estinguere le pendenze debitorie o sia indotto a compiere atti autolesionistici, anche ad esito fatale.
In tutti questi casi, come è facile capire, la condotta del carabiniere arrecherebbe anzitutto una grave lesione all’immagine dell’amministrazione di appartenenza, e provocherebbe altresì serie problematiche di incompatibilità ambientale legate all’impossibilità di adibire l’interessato alle normali attività di servizio consistenti nelle indagini di polizia che coinvolgono i soggetti legati allo stesso dai rapporti creditori “formali” e “informali” di cui si è detto. Più in generale verrebbero meno l’affidabilità del carabiniere e la fiducia dei superiori nei suoi riguardi.
5.2. Ma se queste premesse sono corrette, ne discende che non tutti i debiti sono uguali, nel senso che – seppure non incombe sull’amministrazione militare il compito di verificare la fondatezza della pretesa del creditore – in sede disciplinare vanno esaminate le circostanze di fatto in cui il credito è maturato e non è stato poi, in tutto o in parte, onorato. Al riguardo rilevano anzitutto l’episodicità o meno della condotta del militare e l’accertamento della sussistenza di eventuali cause di forza maggiore che abbiano impedito all’interessato di assolvere tempestivamente ai propri impegni, ed in particolare le difficoltà economiche conseguenti, ad esempio, a separazione o divorzio, a spese rilevanti ed impreviste sostenute per gravi ragioni di salute, etc.
Queste considerazioni, del resto, trovano conferma sia nella Direttiva del Comandante Generale dell’Arma del 7 agosto 2017, n. 67/3, allegata al ricorso (in cui si evidenzia che la mera sottoposizione del militare ad un pignoramento non integra di per sé la violazione dell’art. 732, comma 6, let. d), del D.P.R. n. 90/2010), sia nell’operato dei due comandanti di Compagnia che hanno curato il procedimento disciplinare avviato a carico del brig. -OMISSIS-, i quali hanno chiesto all’odierno ricorrente di rendere nota l’esistenza delle suddette problematiche di natura economica, e questo, evidentemente, al fine di tenerne conto per l’eventuale archiviazione del procedimento.
5.3. A tale proposito si deve certamente convenire con le difese dell’amministrazione nella parte in cui si evidenzia il non perfetto riscontro da parte del ricorrente alle predette richieste di chiarimenti, ma al riguardo va anzitutto considerato il disposto dell’art. 18, comma 3, della L. n. 241/1990, norma che vieta all’amministrazione di richiedere al privato (o anche al dipendente, nel caso di procedimenti in cui è coinvolto lo stesso dipendente) atti e documenti di cui essa è già in possesso. Questo rilievo riguarda in particolare la documentazione relativa al trattamento stipendiale del brig. -OMISSIS-, ossia i c.d. cedolini mensili – documentazione evidentemente in possesso dell’amministrazione – da cui emergeva chiaramente l’esistenza di alcune trattenute, ed in particolare quella di € 345,00 mensili a titolo di “Cessione Assicurata BANCA DI SCONTO S.P.A.” (nei cedolini – doc. allegato n. 27 al ricorso – era indicato anche il debito complessivo residuo). A ciò dovevano aggiungersi la ritenuta mensile di € 422,00 a titolo di cessione del quinto dello stipendio e la rata mensile del mutuo per l’acquisto dell’abitazione di residenza del nucleo familiare (€ 669,00), che il ricorrente aveva indicato nel ricorso gerarchico.
Il brig. -OMISSIS-, poi, aveva chiarito le circostanze in cui era maturato il pignoramento effettuato dall’ ex coniuge e le vicende giudiziarie connesse, le quali vicende, seppure non dovevano essere valutate nel merito dai superiori gerarchici, davano comunque conto dell’esistenza di una complessa controversia palesemente legata al divorzio e nell’ambito della quale era emersa l’esistenza di un accordo fra il ricorrente e l’ ex coniuge in forza del quale quest’ultima avrebbe dovuto assumere su di sé l’onere di pagare le residue rate del mutuo per l’acquisto dell’abitazione.
5.4. Ora, è vero che dal punto di vista formale alla data di adozione dei provvedimenti impugnati le suddette vicende giudiziarie non avevano ancora trovato una composizione definitiva (infatti la sentenza del Tribunale di Fermo del 25 settembre 2023, intervenuta prima dell’adozione del provvedimento sanzionatorio, non aveva inciso sul procedimento avviato a seguito del pignoramento) ma è altrettanto vero che tutti i fatti esposti dal ricorrente in sede disciplinare provavano:
- da un lato, l’esistenza di oggettive difficoltà economiche (perché, sottraendo dallo stipendio mensile medio le somme indicate in precedenza, al ricorrente restavano meno di 500,00 €, con cui doveva provvedere al proprio sostentamento);
- dall’altro lato, l’assenza di una volontà dolosa di sottrarsi ai propri impegni, non essendo emerso che il brig. -OMISSIS-abbia impiegato le somme che avrebbe dovuto versare a titolo di assegno di mantenimento per spese voluttuarie.
Da ultimo andava anche valutato che i mancati pagamenti hanno riguardato un arco temporale limitato.
6. Per tutti i suesposti motivi (riferiti alla specifica vicenda contenziosa e dunque non esportabili automaticamente a situazioni analoghe), il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della sanzione irrogata ai danni del ricorrente e dunque anche del decreto di rigetto del ricorso gerarchico.
Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, vista la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nella presente sentenza e negli atti del giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.