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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/09/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 5345/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 5345/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Durazzo Guglielmo - Durazzo Vittoria Parte_1
Emma;
- convenuta); Controparte_1
premesso
• che il ricorrente deduceva di essere stato dipendente della convenuta dal 15 febbraio 2024, anche se aveva lavorato di fatto per la medesima società a decorrere dal 4 aprile 2022, seppur formalmente dipendente di altro ente;
• che veniva licenziato per asserito giustificato motivo oggettivo a decorrere dal 14 febbraio
2025, senza che gli venisse concesso il dovuto preavviso. Impugnava quindi il provvedimento espulsivo e domandava l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello superiore;
• che in udienza, per ragioni di economia processuale, rinunciava alla domanda di reintegra e di accertamento del livello superiore, chiedendo le conseguenze dell'illegittimità del licenziamento;
considera
1. Il ricorrente ha fornito la prova di cui era onerato, producendo il contratto di assunzione, le buste paga e la lettera di licenziamento, che dimostrano l'esistenza del rapporto, le sue caratteristiche e il recesso datoriale.
2. La mancata costituzione della convenuta comporta la decadenza dal poter fornire la prova della giustificatezza del licenziamento irrogato alla ricorrente: conseguentemente, tale licenziamento deve essere considerato illegittimo. Come infatti stabilisce la giurisprudenza di legittimità, “in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al
1 R.G.L. 5345/2025
giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro” (Cass. Sez. U, Sentenza n.
141 del 10/01/2006; vedi anche conforme la Cass. Sez. L, Sentenza n. 6344 del 16/03/2009).
3. Infatti, il ricorrente ha dato prova documentale dell'esistenza del rapporto di lavoro e dell'intervenuto licenziamento, mentre la convenuta è decaduta dalla prova suddetta a causa della mancata costituzione.
4. Per ciò che riguarda le conseguenze della dichiarazione di illegittimità del licenziamento, è pacifica l'applicazione dell'art. 9 d.lgs. 23/2015, a causa del mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 18 legge 300/1970. Tenuto conto della contenuta durata del rapporto e della minimale dimensione dell'azienda, il giudice ritiene congruo individuare in quattro mensilità della retribuzione utile per il t.f.r. l'indennità risarcitoria dovuta. Oltre a questa spetta, ovviamente, l'indennità di mancato preavviso, in quanto il rapporto è stato troncato in modo repentino.
5. Le somme oggi richieste derivano dalla corretta applicazione del C.C.N.L. invocato e sono direttamente desumibili, mediante un mero calcolo matematico, dalla documentazione prodotta. Era onere di parte convenuta costituirsi e provare l'avvenuto pagamento delle somme oggi richieste, così come contestare gli avversari conteggi, i quali sono stati notificati insieme al ricorso introduttivo.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente;
- dichiara risolto il rapporto di lavoro dal 14/02/2025 e condanna la convenuta a pagare a parte ricorrente un importo pari a quattro mensilità della retribuzione utile per il t.f.r. precedentemente percepita (€ 2.242,33), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 3.059,12 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
5.400 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 5345/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Durazzo Guglielmo - Durazzo Vittoria Parte_1
Emma;
- convenuta); Controparte_1
premesso
• che il ricorrente deduceva di essere stato dipendente della convenuta dal 15 febbraio 2024, anche se aveva lavorato di fatto per la medesima società a decorrere dal 4 aprile 2022, seppur formalmente dipendente di altro ente;
• che veniva licenziato per asserito giustificato motivo oggettivo a decorrere dal 14 febbraio
2025, senza che gli venisse concesso il dovuto preavviso. Impugnava quindi il provvedimento espulsivo e domandava l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello superiore;
• che in udienza, per ragioni di economia processuale, rinunciava alla domanda di reintegra e di accertamento del livello superiore, chiedendo le conseguenze dell'illegittimità del licenziamento;
considera
1. Il ricorrente ha fornito la prova di cui era onerato, producendo il contratto di assunzione, le buste paga e la lettera di licenziamento, che dimostrano l'esistenza del rapporto, le sue caratteristiche e il recesso datoriale.
2. La mancata costituzione della convenuta comporta la decadenza dal poter fornire la prova della giustificatezza del licenziamento irrogato alla ricorrente: conseguentemente, tale licenziamento deve essere considerato illegittimo. Come infatti stabilisce la giurisprudenza di legittimità, “in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al
1 R.G.L. 5345/2025
giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro” (Cass. Sez. U, Sentenza n.
141 del 10/01/2006; vedi anche conforme la Cass. Sez. L, Sentenza n. 6344 del 16/03/2009).
3. Infatti, il ricorrente ha dato prova documentale dell'esistenza del rapporto di lavoro e dell'intervenuto licenziamento, mentre la convenuta è decaduta dalla prova suddetta a causa della mancata costituzione.
4. Per ciò che riguarda le conseguenze della dichiarazione di illegittimità del licenziamento, è pacifica l'applicazione dell'art. 9 d.lgs. 23/2015, a causa del mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 18 legge 300/1970. Tenuto conto della contenuta durata del rapporto e della minimale dimensione dell'azienda, il giudice ritiene congruo individuare in quattro mensilità della retribuzione utile per il t.f.r. l'indennità risarcitoria dovuta. Oltre a questa spetta, ovviamente, l'indennità di mancato preavviso, in quanto il rapporto è stato troncato in modo repentino.
5. Le somme oggi richieste derivano dalla corretta applicazione del C.C.N.L. invocato e sono direttamente desumibili, mediante un mero calcolo matematico, dalla documentazione prodotta. Era onere di parte convenuta costituirsi e provare l'avvenuto pagamento delle somme oggi richieste, così come contestare gli avversari conteggi, i quali sono stati notificati insieme al ricorso introduttivo.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente;
- dichiara risolto il rapporto di lavoro dal 14/02/2025 e condanna la convenuta a pagare a parte ricorrente un importo pari a quattro mensilità della retribuzione utile per il t.f.r. precedentemente percepita (€ 2.242,33), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 3.059,12 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
5.400 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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