Articolo 1 della Legge 3 gennaio 1963, n. 68
Articolo 2
Versione
7 marzo 1963
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961.
Entrata in vigore il 7 marzo 1963