Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961.