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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7798/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso lo studio dell'avv. OCCHIENA GRAZIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso Voglia il Tribunale di Torino • pronunciare ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. B) ed art. 4 L. 898/70, così come da ultimi novellati dalla L. 55/2015, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori e Parte_1 CP_1
in Moncalieri il 7.12.2013 con rito civile del Comune di Moncalieri al n. 64 P. I anno 2013 e Voglia ordinare
[...] la trasmissione dell'emananda sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri incombenti • affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre con Per_1 attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e del potere di adottare, anche senza l'accordo dell'altro genitore, le decisioni di maggior interesse per il figlio, salvo l'esercizio separato della potestà genitoriale durante il tempo che il figlio trascorra con il genitore non affidatario • determinare le modalità di visita e frequentazione fra il padre e il figlio minore, tenendo conto delle esigenze di vita e di studio del minore pagina 1 di 6 nonché della distanza tra il luogo di residenza e dimora prevalente del minore e la dimora del padre, stabilendo che sarà il padre a dover andare a prendere presso l'abitazione materna e poi a riportarlo nel rispetto Per_1 degli orari stabiliti • porre a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre affidataria e comunque collocataria la somma mensile di € 150,00 o maggiore accertanda, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dell'aumento del costo della vita, entro il giorno 5 di ogni mese e concorrendo al 50 % alle spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive in conformità al Protocollo d'Intesa fra il Tribunale di Torino e il COA di Torino. • respingere ogni diversa istanza di parte convenuta. Con il favore degli onorari e spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
MONCALIERI il 07/12/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n.
64 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: a Moncalieri il 28.11.2012. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 8/7/2015.
Con ricorso depositato il 02/05/2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Con riguardo al minore, invece, di disporsi l'affidamento esclusivo, stante l'inadempimento da parte del padre all'obbligo di contribuzione e del regime di frequentazione, di disporsi un calendario di visite padre-figlio e porsi a carico del sig. CP_1 un assegno per contribuire al mantenimento del figlio nella misura complessiva di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria delle spese.
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 6/10/2024 compariva personalmente la parte ricorrente con il difensore e a seguito dell'ascolto il giudice relatore differiva ad altra udienza al fine di acquisire le relazioni dei servizi.
Pervenivano così le relazioni dei servizi sociali.
All'udienza del 12/2/2025 il difensore precisava le conclusioni insistendo nelle intenzioni di cui al ricorso;
pertanto, il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili.
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale pagina 2 di 6 È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Si presume la continuità dello stato di separazione, anche in difetto di eccezione del coniuge convenuto;
del resto, nel corso del procedimento, è emerso che parte resistente risiede in provincia di Varese, presso l'abitazione dei genitori e parte ricorrente ha dichiarato di vivere con il compagno e con i suoi due figli.
La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sul minore affidamento, monitoraggio dei servizi e contributo Per_1
Il Tribunale ritiene di accogliere le domande formulate da parte ricorrente, osservando quanto segue.
Deve anzitutto disporsi l'affidamento c.d. rafforzato del minore alla madre attribuendole il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti il minore in materia sanitaria, scolastica e sul rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
La condotta inadempiente al contributo al mantenimento, condotta accertata con sentenza penale del
6/3/2024 (per i delitti di cui agli artt. 570 bis cp, 61 n 2 cp e 570, II comma, cp) è già di per sé sufficiente per derogare all'affidamento condiviso sebbene dalle dichiarazioni di parte ricorrente emerga che il padre dal mese di marzo 2024 ha iniziato a versare 100 euro mensili per il figlio.
Il predetto regime di affidamento si giustifica poi alla luce dello scarso interesse del padre per il figlio;
sempre la sig.ra a affermato che il minore non vede il padre dal mese di agosto 2024, sebbene Pt_1 ci siano contatti telefonici “quasi tutti i giorni”.
Tale circostanza è emersa anche dalle relazioni sociali: tra padre e figlio sussiste solo una relazione epistolare/ telefonica, tanto che il minore con riguardo al padre “non ha riportato racconti sulla loro relazione e/o episodi rilevanti sulla diade, ma ha riferito di non riuscire a vederlo quanto vorrebbe” (cfr. rel. servizi).
Da ultimo, poi, stante anche la distanza oggettiva (il minore dimora a Cambiano e il padre in provincia di Varese) tale modalità di affidamento è la più adeguata a garantire la gestione ordinaria e burocratica del minore: autorizzazioni scolastiche, sanitarie etc.
Conseguenza è la collocazione della minore presso la madre.
Con riguardo al diritto di visita e incontri padre figlio, parte ricorrente si è rimessa al Tribunale al fine di delineare un calendario di visita che tenga conto delle esigenze di vita del minore.
Orbene, le relazioni sociali sul punto evidenziano che “Ad oggi la figura genitoriale del signor CP_1 appare marginale nella vita del minore, nonostante quest'ultimo abbia la volontà di poter condividere con il padre di maggiori momenti e tempo insieme. Tale desiderio è stato esplicitato anche dalla figura genitoriale, la quale si è dichiarata formalmente interessata a “sistemare le cose”. Tuttavia, ad oggi tale partecipazione, risulta essere poco sostenuta dalle azioni mosse dal signore. Infatti, non vi è stata la possibilità di effettuare un'osservazione circa la relazione padre-figlio, la quale potrebbe risultare importante per valutarne l'idoneità”.
Dunque, in primo luogo, si anticipa sinora, è opportuno disporre la prosecuzione della presa in carico da parte dei servizi e N.P.I, anzitutto, al fine di approfondire la relazione genitore-figlio.
Allo stato, però, stante la comune volontà delle parti interessate (del sig. e di istaurare CP_1 Per_1 un rapporto di visite, l'assenza di pregiudizio per il minore e la non contrarietà di parte della madre, questo Collegio ritiene che gli incontri debbano statuirsi, secondo un calendario limitato a fine settimana pagina 3 di 6 alternati e alle festività (che si riporta in parte dispositiva), derogabile sempre su accordo dei genitori, anche in considerazione delle esigenze del minore, impegni scolastici ed extra-scolastici, nonché degli impegni lavorativi del padre e della madre.
In secondo luogo poi è opportuno disporre la prosecuzione della presa in carico da parte dei servizi
e al fine di fornire supporto a favore del minore ed eventualmente all'attivazione di CP_2 interventi per il medesimo .
Anzitutto, la madre riferisce che il figlio ha difficoltà comportamentali importanti ed è affetto da disabilità cognitiva lieve in comorbilità con un disturbo da deficit di attenzione ed iperattività, disturbo della sfera emotiva e comportamento oppositivo provocatorio, ragion per cui ha ottenuto l'invalidità civile, a scuola è stato elaborato un PEI ed è supportato da sostegno.
Parte ricorrente ha poi narrato episodi “allarmanti”, che manifestano una condizione di malessere del minore (si riporta ad esempio “In merito allo stato psico-emotivo del figlio dichiara di aver assistito ad un peggioramento dei comportamenti di con un'escalation di aggressività etero ed auto diretta, Per_1 arrivata sino al tentativo di buttarsi dalla finestra della classe, durante l'orario scolastico e all'episodio, risalente al mese di settembre u.s., in cui pare che abbia minacciato di ferirsi il collo con delle Per_1 forbici (simulando il gesto di tagliarsi la gola).
Pertanto, deve proseguire l'attività di monitoraggio da parte dei servizi e, soprattutto, . CP_3
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento del figlio deve accogliersi la richiesta di un contributo al mantenimento nella misura complessiva di euro 150,00 mensili rivalutabili richiesta, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo vigente protocollo presso questo Tribunale.
Anzitutto, il padre è un uomo ancor giovane dotato di certa capacità lavorativa ed ha l'obbligo di adempiere ai suoi doveri preminenti nei confronti della prole.
In secondo luogo, poi, il medesimo ha dichiarato in sede di colloquio con gli assistenti sociali di svolgere attività lavorativa sia pure con impegno part-time.
La richiesta della ricorrente, su cui grava in via esclusiva la ordinarietà, è per altro di per sé contenutissima a fronte dell'età di in età preadolescenziale, e della sua peculiare situazione. Per_1
Tuttavia, si deve dare atto che stante il regime di affidamento, l'assegno unico verrà percepito per intero dalla ricorrente, parimenti, l'indennità di frequenza.
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'integrale accoglimento delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E.
52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pagina 4 di 6 PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA il minore in via esclusiva rafforzata alla madre, attribuendole il potere di adottare tutte Per_1 le decisioni di maggiore importanza per la minore relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che il minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE che il sig. possa vedere il figlio qualunque momento e tenerlo con sé CP_1 secondo il seguente calendario di massima, derogabile sempre su accordo dei genitori, anche in considerazione delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle richieste e della volontà della minore stessa, nonché degli impegni lavorativi del padre e della madre:
a. a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì ovvero dal sabato mattina ore 10.00 sino alle ore 20,30/21.00 della domenica;
b. durante le vacanze estive del minore, per un periodo di due settimane (anche non consecutive), da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
c. per un periodo equivalente a metà delle vacanze natalizie (così come determinate dal calendario scolastico), che comprenda, ad anni alterni, la sera del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre, nonché il Capodanno o l'Epifania;
d. per un periodo equivalente a metà delle vacanze pasquali (così come determinate secondo il calendario scolastico), che comprenda ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
e. i giorni di festa solenne ed eventuali ponti ad anni alterni;
f. il giorno in cui il padre festeggia il proprio compleanno, con condizione di reciprocità per la madre;
DISPONE la continuazione della presa in carico della minore da parte dei Servizi Sociali territoriali/NPI psicologia al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno, in particolare approfondire la relazione genitore-figlio e fornire supporto a favore del minore mediante opportuni interventi.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento del minore, l'assegno mensile di euro 150,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico e la indennità di frequenza saranno percepiti dalla madre.
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in €
2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 5 di 6 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7798/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso lo studio dell'avv. OCCHIENA GRAZIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso Voglia il Tribunale di Torino • pronunciare ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. B) ed art. 4 L. 898/70, così come da ultimi novellati dalla L. 55/2015, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori e Parte_1 CP_1
in Moncalieri il 7.12.2013 con rito civile del Comune di Moncalieri al n. 64 P. I anno 2013 e Voglia ordinare
[...] la trasmissione dell'emananda sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri incombenti • affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre con Per_1 attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e del potere di adottare, anche senza l'accordo dell'altro genitore, le decisioni di maggior interesse per il figlio, salvo l'esercizio separato della potestà genitoriale durante il tempo che il figlio trascorra con il genitore non affidatario • determinare le modalità di visita e frequentazione fra il padre e il figlio minore, tenendo conto delle esigenze di vita e di studio del minore pagina 1 di 6 nonché della distanza tra il luogo di residenza e dimora prevalente del minore e la dimora del padre, stabilendo che sarà il padre a dover andare a prendere presso l'abitazione materna e poi a riportarlo nel rispetto Per_1 degli orari stabiliti • porre a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre affidataria e comunque collocataria la somma mensile di € 150,00 o maggiore accertanda, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dell'aumento del costo della vita, entro il giorno 5 di ogni mese e concorrendo al 50 % alle spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive in conformità al Protocollo d'Intesa fra il Tribunale di Torino e il COA di Torino. • respingere ogni diversa istanza di parte convenuta. Con il favore degli onorari e spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
MONCALIERI il 07/12/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n.
64 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: a Moncalieri il 28.11.2012. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 8/7/2015.
Con ricorso depositato il 02/05/2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Con riguardo al minore, invece, di disporsi l'affidamento esclusivo, stante l'inadempimento da parte del padre all'obbligo di contribuzione e del regime di frequentazione, di disporsi un calendario di visite padre-figlio e porsi a carico del sig. CP_1 un assegno per contribuire al mantenimento del figlio nella misura complessiva di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria delle spese.
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 6/10/2024 compariva personalmente la parte ricorrente con il difensore e a seguito dell'ascolto il giudice relatore differiva ad altra udienza al fine di acquisire le relazioni dei servizi.
Pervenivano così le relazioni dei servizi sociali.
All'udienza del 12/2/2025 il difensore precisava le conclusioni insistendo nelle intenzioni di cui al ricorso;
pertanto, il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili.
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale pagina 2 di 6 È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Si presume la continuità dello stato di separazione, anche in difetto di eccezione del coniuge convenuto;
del resto, nel corso del procedimento, è emerso che parte resistente risiede in provincia di Varese, presso l'abitazione dei genitori e parte ricorrente ha dichiarato di vivere con il compagno e con i suoi due figli.
La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sul minore affidamento, monitoraggio dei servizi e contributo Per_1
Il Tribunale ritiene di accogliere le domande formulate da parte ricorrente, osservando quanto segue.
Deve anzitutto disporsi l'affidamento c.d. rafforzato del minore alla madre attribuendole il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti il minore in materia sanitaria, scolastica e sul rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
La condotta inadempiente al contributo al mantenimento, condotta accertata con sentenza penale del
6/3/2024 (per i delitti di cui agli artt. 570 bis cp, 61 n 2 cp e 570, II comma, cp) è già di per sé sufficiente per derogare all'affidamento condiviso sebbene dalle dichiarazioni di parte ricorrente emerga che il padre dal mese di marzo 2024 ha iniziato a versare 100 euro mensili per il figlio.
Il predetto regime di affidamento si giustifica poi alla luce dello scarso interesse del padre per il figlio;
sempre la sig.ra a affermato che il minore non vede il padre dal mese di agosto 2024, sebbene Pt_1 ci siano contatti telefonici “quasi tutti i giorni”.
Tale circostanza è emersa anche dalle relazioni sociali: tra padre e figlio sussiste solo una relazione epistolare/ telefonica, tanto che il minore con riguardo al padre “non ha riportato racconti sulla loro relazione e/o episodi rilevanti sulla diade, ma ha riferito di non riuscire a vederlo quanto vorrebbe” (cfr. rel. servizi).
Da ultimo, poi, stante anche la distanza oggettiva (il minore dimora a Cambiano e il padre in provincia di Varese) tale modalità di affidamento è la più adeguata a garantire la gestione ordinaria e burocratica del minore: autorizzazioni scolastiche, sanitarie etc.
Conseguenza è la collocazione della minore presso la madre.
Con riguardo al diritto di visita e incontri padre figlio, parte ricorrente si è rimessa al Tribunale al fine di delineare un calendario di visita che tenga conto delle esigenze di vita del minore.
Orbene, le relazioni sociali sul punto evidenziano che “Ad oggi la figura genitoriale del signor CP_1 appare marginale nella vita del minore, nonostante quest'ultimo abbia la volontà di poter condividere con il padre di maggiori momenti e tempo insieme. Tale desiderio è stato esplicitato anche dalla figura genitoriale, la quale si è dichiarata formalmente interessata a “sistemare le cose”. Tuttavia, ad oggi tale partecipazione, risulta essere poco sostenuta dalle azioni mosse dal signore. Infatti, non vi è stata la possibilità di effettuare un'osservazione circa la relazione padre-figlio, la quale potrebbe risultare importante per valutarne l'idoneità”.
Dunque, in primo luogo, si anticipa sinora, è opportuno disporre la prosecuzione della presa in carico da parte dei servizi e N.P.I, anzitutto, al fine di approfondire la relazione genitore-figlio.
Allo stato, però, stante la comune volontà delle parti interessate (del sig. e di istaurare CP_1 Per_1 un rapporto di visite, l'assenza di pregiudizio per il minore e la non contrarietà di parte della madre, questo Collegio ritiene che gli incontri debbano statuirsi, secondo un calendario limitato a fine settimana pagina 3 di 6 alternati e alle festività (che si riporta in parte dispositiva), derogabile sempre su accordo dei genitori, anche in considerazione delle esigenze del minore, impegni scolastici ed extra-scolastici, nonché degli impegni lavorativi del padre e della madre.
In secondo luogo poi è opportuno disporre la prosecuzione della presa in carico da parte dei servizi
e al fine di fornire supporto a favore del minore ed eventualmente all'attivazione di CP_2 interventi per il medesimo .
Anzitutto, la madre riferisce che il figlio ha difficoltà comportamentali importanti ed è affetto da disabilità cognitiva lieve in comorbilità con un disturbo da deficit di attenzione ed iperattività, disturbo della sfera emotiva e comportamento oppositivo provocatorio, ragion per cui ha ottenuto l'invalidità civile, a scuola è stato elaborato un PEI ed è supportato da sostegno.
Parte ricorrente ha poi narrato episodi “allarmanti”, che manifestano una condizione di malessere del minore (si riporta ad esempio “In merito allo stato psico-emotivo del figlio dichiara di aver assistito ad un peggioramento dei comportamenti di con un'escalation di aggressività etero ed auto diretta, Per_1 arrivata sino al tentativo di buttarsi dalla finestra della classe, durante l'orario scolastico e all'episodio, risalente al mese di settembre u.s., in cui pare che abbia minacciato di ferirsi il collo con delle Per_1 forbici (simulando il gesto di tagliarsi la gola).
Pertanto, deve proseguire l'attività di monitoraggio da parte dei servizi e, soprattutto, . CP_3
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento del figlio deve accogliersi la richiesta di un contributo al mantenimento nella misura complessiva di euro 150,00 mensili rivalutabili richiesta, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo vigente protocollo presso questo Tribunale.
Anzitutto, il padre è un uomo ancor giovane dotato di certa capacità lavorativa ed ha l'obbligo di adempiere ai suoi doveri preminenti nei confronti della prole.
In secondo luogo, poi, il medesimo ha dichiarato in sede di colloquio con gli assistenti sociali di svolgere attività lavorativa sia pure con impegno part-time.
La richiesta della ricorrente, su cui grava in via esclusiva la ordinarietà, è per altro di per sé contenutissima a fronte dell'età di in età preadolescenziale, e della sua peculiare situazione. Per_1
Tuttavia, si deve dare atto che stante il regime di affidamento, l'assegno unico verrà percepito per intero dalla ricorrente, parimenti, l'indennità di frequenza.
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'integrale accoglimento delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E.
52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pagina 4 di 6 PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA il minore in via esclusiva rafforzata alla madre, attribuendole il potere di adottare tutte Per_1 le decisioni di maggiore importanza per la minore relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che il minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE che il sig. possa vedere il figlio qualunque momento e tenerlo con sé CP_1 secondo il seguente calendario di massima, derogabile sempre su accordo dei genitori, anche in considerazione delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle richieste e della volontà della minore stessa, nonché degli impegni lavorativi del padre e della madre:
a. a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì ovvero dal sabato mattina ore 10.00 sino alle ore 20,30/21.00 della domenica;
b. durante le vacanze estive del minore, per un periodo di due settimane (anche non consecutive), da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
c. per un periodo equivalente a metà delle vacanze natalizie (così come determinate dal calendario scolastico), che comprenda, ad anni alterni, la sera del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre, nonché il Capodanno o l'Epifania;
d. per un periodo equivalente a metà delle vacanze pasquali (così come determinate secondo il calendario scolastico), che comprenda ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
e. i giorni di festa solenne ed eventuali ponti ad anni alterni;
f. il giorno in cui il padre festeggia il proprio compleanno, con condizione di reciprocità per la madre;
DISPONE la continuazione della presa in carico della minore da parte dei Servizi Sociali territoriali/NPI psicologia al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno, in particolare approfondire la relazione genitore-figlio e fornire supporto a favore del minore mediante opportuni interventi.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento del minore, l'assegno mensile di euro 150,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico e la indennità di frequenza saranno percepiti dalla madre.
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in €
2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
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