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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2025, n. 5050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5050 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1104/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1104/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 ottobre 2025 ad ore 09.45 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. DESTASIO UN OS Parte_1 Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni come da note depositate e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1104/2024 promossa da:
(cf. ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
elett. dom. in VIA PIETRO TOSELLI N. 35 95128 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. DESTASIO
UN OS (cf. giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Contro
(cf. ), nata a [...], il [...], ivi Controparte_1 C.F._3
res. in via Nuoro 4 – contumace
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.02.2024, premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con la sig.ra in data 31/07/1983 trascritto all'Ufficio dello Stato Civile Controparte_1 al n.100 Parte II^ Serie A anno 1983. Purtroppo, il rapporto di coniugio è naufragato, ed i coniugi sono addivenuti ad un accordo di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Catania con decreto di pagina 2 di 9 omologa n. 505/2022 del 03/03/2022 nel procedimento iscritto al n. 16054/2021 R.G. Con il predetto accordo di separazione consensuale si stabiliva che la sig.ra a titolo di mantenimento Controparte_1
“una tantum” dei figli minori si obbligava, con la sottoscrizione dell'accordo di separazione, a trasferire il suo diritto di usufrutto al sig. che ella vanta sui seguenti immobili segnatamente: Parte_1
“Appartamento per civile abitazione posto al secondo piano scala n. 4, avente accesso condominiale dalla via Raffaello Sanzio s.n., composto da quattro vani ed accessori, confinanti con vano scala, cortile condominiale, via Raffaello Sanzio, proprietà e proprietà Comunale. Il tutto censito nel Per_1
Catasto Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 11, Piano Secondo,
Categoria A2, classe 4, vani 6,5; Locale garage posto al piano cantinato, con accesso condominiale Per_ dalla via S. D'acquisto, confinante con corsia di manovra, terrapieno e proprietà Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 26, Piano SL,
Categoria C6; Locale garage posto al piano cantinato, con accesso condominiale dalla via S.
D'acquisto, confinante con corsia di manovra, terrapieno e vano scala;
Locale di sgombero posto al terzo piano, avente con accesso condominiale dalla via S. D'acquisto n. 28, con annessa terrazza a livello, confinante con detta via S. D'Acquisto, vano scala, altra proprietà cortile CP_2 condominiale, e proprietà Comunale Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 50, Piano Terzo, Categoria C2, classe 6”. Con provvedimento richiesto da entrambi le parti avveniva la correzione dell'errore materiale nell'indicazione catastale dei beni immobili oggetto dei predetti accordi. Purtroppo, nonostante numerosi solleciti, la sig.ra non CP_1 ha mai provveduto ad adempiere a quanto previsto dagli accordi di separazione, non presentandosi innanzi al Notaio affinchè ella trasferisse al sig. il suo diritto di usufrutto sugli immobili Parte_1 indicati nei predetti accordi di separazione, di contro, il sig. , genitore collocatario della Parte_1 prole, si è sempre fatto carico del mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori, adempiendo dunque alla sua prestazione. Pertanto, chiedeva: accertare e dichiarare in via principale, che la sig.ra si è resa inadempiente agli obblighi derivanti dagli accordi di separazione Controparte_1 consensuale, omologati dal Tribunale di Catania 505/2022 del 03/03/2022 nel procedimento iscritto al
N. 16054/2021 R.G., e conseguentemente Voglia emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo degli accordi di separazione, contenuti nel ricorso per separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Catania con decreto di omologa n. 505/2022 del 03/03/2022 nel procedimento iscritto al N. 16054/2021, che costituisca il trasferimento del diritto di usufrutto del 50 % che la sig.ra vanta sui seguenti immobili al sig. segnatamente: Controparte_1 Parte_1
“Appartamento per civile abitazione posto al secondo piano scala n. 4, avente accesso condominiale dalla via Raffaello Sanzio s.n., composto da quattro vani ed accessori, confinanti con vano scala, cortile pagina 3 di 9 condominiale, via Raffaello Sanzio s.n. proprietà e proprietà Il tutto censito nel Per_1 Per_3
Catasto Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 11, Piano Secondo,
Categoria A2, classe 4, vani 6,5, con attestazione Ape;
Locale garage posto al piano cantinato, con accesso condominiale dalla via S. D'acquisto, confinante con corsia di manovra, terrapieno e proprietà Per_
Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub.
26, Piano SL, Categoria C6;con attestazione Ape;
Locale garage posto al piano cantinato, con accesso condominiale dalla via S. D'acquisto, confinante con corsia di manovra, terrapieno e vano scala. Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 21, Piano SL,
Categoria C6, con attestazione Ape;
Locale di sgombero posto al terzo piano, avente con accesso condominiale dalla via S. D'acquisto n. 28, con annessa terrazza a livello, confinante con detta via S.
D'Acquisto, vano scala, altra proprietà cortile condominiale, e proprietà Comunale. Il tutto CP_2 censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 50, Piano
Terzo, Categoria C2, classe 6, con attestazione Ape;
ordinare conseguentemente al Conservatore dei
Registri Immobiliari della Provincia di Catania la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità; con vittoria di spese, competenze ed onorari.
regolarmente citata, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace. Controparte_1
Istruita documentalmente, la causa viene decisa all'odierna udienza, a seguito di discussione orale.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
In punto di diritto si osserva che ai sensi dell'art. 2932 c.c. “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”. Si tratta di uno strumento di tutela predisposto dal legislatore che consente l'esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti da un contratto preliminare, attribuendo la facoltà ad una parte di ottenere una sentenza produttiva degli stessi effetti che avrebbe prodotto il contratto che l'altra parte non ha voluto concludere, consistendo il
“mancato adempimento dell'obbligazione” nella mancata stipula del contratto definitivo.
Atteso che tale strumento consente di superare il rifiuto di una parte a rendere una dichiarazione negoziale (ossia volta alla conclusione del contratto definitivo), la sentenza (di natura costitutiva) pronunciata ex art. 2932 c.c. deve corrispondere al contenuto del contratto preliminare, dovendo ritenersi illegittimo ogni intervento del giudice volto ad incidere, modificandolo, sull'assetto degli interessi voluto dalle parti, così come risultante dall'interpretazione del contratto preliminare e dall'accertamento dell'effettiva volontà delle parti. Al riguardo, ritiene questo Giudice di condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La sentenza costitutiva che - a norma dello art. 2932 cod. civ. - tiene luogo del contratto definitivo non concluso non può introdurre varianti al pagina 4 di 9 contenuto del contratto preliminare, ancorché riguardanti le sole modalità di esecuzione di una delle prestazioni, ma deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali quali risultano dall'interpretazione del contratto preliminare, con la conseguenza che è inammissibile la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. che importi una modalità della prestazione non prevista dal contratto preliminare” (cfr. Cass. 7907/1990).
Nel caso in oggetto la controversia afferisce alla mancata esecuzione da parte convenuta degli accordi stipulati tra le parti in seno al ricorso per separazione consensuale, come omologato con decreto n.505/2022 del 03.03.2022 del Tribunale di Catania. In argomento, in punto di diritto si osserva che, con una recente pronuncia a Sezioni Unite, depositata il 31 agosto 2021 (n. 25798/2021) la Suprema
Corte ha risolto in senso positivo il contrasto emerso in dottrina e giurisprudenza in materia di ammissibilità dell'inserimento di clausole che prevedano il trasferimento di beni nell'ambito dell'accordo di separazione e di divorzio a domanda congiunta, confermando, quindi, in tal senso l'orientamento espresso sempre dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 29 luglio 2021
n. 21761, la quale ha affermato che, nell'ipotesi di trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio, è possibile procedere in sede di divorzio o separazione al trasferimento di beni mobili o immobili in favore dei coniugi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento: infatti, tale accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l'omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c”. La
Corte con tale sentenza ha sancito a sostegno della ammissibilità di tali pattuizioni la natura negoziale di tali previsioni, su cui il giudice può esercitare solo un controllo esterno, equiparabili a pattuizioni atipiche in virtù dell'art. 1322, comma 2, c.c”, osservando, altresì, che “una restrizione dell'autonomia, per di più in presenza di una situazione di crisi coniugale che impone, anche sul piano solidaristico, una soluzione il più celere possibile quanto meno delle questioni economiche ..non può ritenersi condivisibile. La sentenza sottolinea, inoltre, che non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento della verifica soggettiva circa l'intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Sotto tale profilo, una ulteriore pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ. n. 4306 del 15/05/1997) prevede la possibilità di inserire delle clausole nell'accordo di separazione che trasferiscano e riconoscano la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, precisando che l'accordo inserito nel verbale di udienza assume forma di atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., dopo l'omologazione che lo rende titolo idoneo alla trascrizione. Alcune sentenze successive avevano poi implicitamente confermato l'ammissibilità di tali disposizioni con delle pronunce che sancivano la possibilità di pagina 5 di 9 effettuare trasferimenti o riconoscimenti a carattere reale, equiparandoli sotto il profilo della forma e del contenuto alle cessioni di immobili abitativi perfezionate con atto notarile. Sempre la Cassazione, con la sentenza n.ro 17612 del 2018, aveva precisato che “queste ultime non sono soltanto quelle regole di condotta destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, ma anche tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale;
e, tra queste ultime, l'assetto, il più possibile definitivo, dei propri rapporti economici, con la liquidazione di tutte le "pendenze" ancora eventualmente in atto;
atti traslativi tra coniugi (ed ex coniugi) possono perfezionarsi non soltanto in sede giudiziale (nel verbale di separazione giudiziale redatto nel corso dell'udienza ex art. 711 c.p.c. oppure in quello di comparazioni davanti al collegio nella procedura divorzile su domanda congiunta ai sensi dell'art. 4 comma 16 legge divorzio), ma anche in sede stragiudiziale, frequentemente (ma non solo) in adempimento di un impegno a trasferire assunto in sede giudiziale. In tal caso, l'obbligazione assunta dinanzi al giudice di operare un trasferimento, mobiliare o immobiliare, trova esecuzione attraverso un apposito atto di attuazione (c.d. negozio traslativo con causa esterna), a struttura bilaterale;
orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., oltre alla sent n. 3747/2006, le sentenze nn. 11342/2004 e 9117/1999) l'inadempimento dell'obbligazione di trasferire trova rimedio giudiziale nell'art. 2932 c.c. Osserva specificamente la Corte che, che se da un canto la formulazione letterale di detta norma rende quest'ultima applicabile solo in presenza di un obbligo "a concludere un contratto" (e non di un "obbligo a trasferire", e che la stessa sfocia in una sentenza che produce gli effetti "del contratto non concluso" (e non di un "trasferimento non attuato"), purtuttavia tale norma già da tempo conosce applicazione nella giurisprudenza di legittimità (cfr. sent.
n. 2301/1994, 1583/1982) nella fattispecie prevista dall'art. 1706 comma 2 c.c. (in cui l'obbligazione di ritrasferire i beni al mandante deve essere attuata non in forza di un contratto, ma con un negozio traslativo di esecuzione del mandato). Pertanto, la sentenza ex art. 2932 c.c. ben può assumere funzione sostitutoria degli effetti che sarebbero dovuti scaturire dall'atto traslativo rimasto ineseguito (anche nel caso in cui si escluda la natura preliminare dell'impegno a trasferire concluso in sede di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta). Sulla base di quanto sopra, il rimedio di cui all'art. 2932 cc. non appare in contrasto o incompatibile con la mancata esecuzione di un obbligo di trasferimento immobiliare o di diritti reali, ben potendo assumere funzione sostitutoria degli effetti che sarebbero dovuti scaturire dall'atto traslativo rimasto ineseguito, anche in relazione agli accordi assunti in sede di separazione consensuale.
In relazione poi ai presupposti e requisiti della pronuncia ex art. 2932 c.c. la Suprema Corte, si è pronunciata in diverse occasioni in merito alla disposizione dell'art. 29, comma 1bis, l. 52 del 1985, pagina 6 di 9 che così recita: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti.
La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato;
prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”. Ed ha ancorato la nullità sulla mancanza nell'atto dell'identificazione catastale, delle planimetrie depositate in catasto e della dichiarazione di conformità.
Ad avviso della Corte, si tratta di una nullità testuale, oggettiva, che quindi determina l'invalidità dell'atto per la sua sola mancanza. Ciò significa che risulta irrilevante il soggetto che compie l'accertamento. Il D.L. 50/2017, ha aggiunto, dopo il comma 1 bis, il seguente comma 1 ter: Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi.
Secondo poi quanto previsto dall'art. 40 legge 28 febbraio 1985 n. 47 gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali devono contenere, a pena di nullità, la dichiarazione dell'alienante avente ad oggetto gli estremi della licenza edilizia, della concessione edilizia o la concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria con gli estremi del versamento delle prime due rate dell'oblazione o, in ossequio a quanto disposto dall' art. 46 DPR 6 giugno 2001 n. 380, gli estremi del permesso di costruire. La Corte di Cassazione in argomento ( Cassazione civile Sentenza n. 12654/2020) ha richiamato un principio fissato dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 23825/09, che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, nel caso in cui il promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere detta dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo prevalere la tutela di quest'ultimo a fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all'abusivismo, sussistendo di fatto la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita. pagina 7 di 9 Nel caso di specie, titolare per metà del diritto di usufrutto degli immobili di cui parte Controparte_1 attrice chiede il trasferimento ex art. 2932 ccc. non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
In tema di contumacia si osserva in diritto che la stessa “integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Cass. n.
24885/14).
Mentre, parte attrice, con la documentazione processuale depositata in atti, ha dato prova sia dei fatti dedotti in domanda, nonché della esclusiva responsabilità di parte convenuta, la quale non ha adempiuto all'obbligo assunto in sede di separazione consensuale di trasferimento del diritto di usufrutto sugli immobili come sopra individuati. Inoltre, parte attrice, in corso di causa, ha prodotto ulteriore documentazione, in particolare, risultano rilevanti le visure catastali aggiornate, nonché dichiarazione di conformità catastale, dichiarazione di conformità e di regolarità urbanistica ed edilizia, nonché atti pubblici di provenienza.
Pertanto, sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 2932 c.c., la domanda avanzata trova accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e andranno calcolate in applicazione del DM n. 55 del
2014, Tabella n. II, IV scaglione di valore, nella misura di due terzi in considerazione della complessità della fattispecie e dell'attività espletata, decurtati della fase istruttoria, pari ad euro 3.873,30 per compensi, oltre euro 545,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese forfettarie calcolate nella misura del 15%, oltre Iva e cpa, come per legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia di Controparte_1 così statuisce: in esecuzione degli accordi per separazione consensuale, come da ricorso omologato con decreto n.505/2022 del 03.03.2022 del Tribunale di Catania, intercorsi tra e Parte_1 Controparte_1 dichiara il trasferimento del diritto di usufrutto del 50% da potere di ed in favore di Controparte_1
pagina 8 di 9 relativamente ai seguenti immobili: “Appartamento per civile abitazione posto al Parte_1 secondo piano scala n. 4, avente accesso condominiale dalla via Raffaello Sanzio s.n., composto da quattro vani ed accessori, confinanti con vano scala, cortile condominiale, via Raffaello Sanzio s.n. proprietà e proprietà Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Per_1 Per_3
Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 11, Piano Secondo, Categoria A2, classe 4, vani 6,5, con attestazione Ape;
Locale garage posto al piano cantinato, con accesso condominiale dalla via S. Per_ D'acquisto, confinante con corsia di manovra, terrapieno e proprietà Il tutto censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 26, Piano SL, Categoria C6; con attestazione Ape;
Locale garage posto al piano cantinato, con accesso condominiale dalla via S.
D'acquisto, confinante con corsia di manovra, terrapieno e vano scala. Il tutto censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 21, Piano SL, Categoria C6, con attestazione Ape;
Locale di sgombero posto al terzo piano, con accesso condominiale dalla via S.
D'acquisto n. 28, con annessa terrazza a livello, confinante con detta via S. D'Acquisto, vano scala, altra proprietà cortile condominiale, e proprietà Comunale. Il tutto censito nel Catasto CP_2
Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 50, Piano Terzo, Categoria C2, classe 6, con attestazione Ape;
Dispone la trascrizione al passaggio in giudicato della presente pronuncia.
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese Controparte_1 processuali liquidate in complessivi euro 3.873,30 per compensi, oltre euro 545,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese forfettarie calcolate nella misura del 15%, oltre Iva e cpa, come per legge.
Verbale chiuso alle ore 09.50
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1104/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 ottobre 2025 ad ore 09.45 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. DESTASIO UN OS Parte_1 Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni come da note depositate e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1104/2024 promossa da:
(cf. ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
elett. dom. in VIA PIETRO TOSELLI N. 35 95128 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. DESTASIO
UN OS (cf. giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Contro
(cf. ), nata a [...], il [...], ivi Controparte_1 C.F._3
res. in via Nuoro 4 – contumace
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.02.2024, premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con la sig.ra in data 31/07/1983 trascritto all'Ufficio dello Stato Civile Controparte_1 al n.100 Parte II^ Serie A anno 1983. Purtroppo, il rapporto di coniugio è naufragato, ed i coniugi sono addivenuti ad un accordo di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Catania con decreto di pagina 2 di 9 omologa n. 505/2022 del 03/03/2022 nel procedimento iscritto al n. 16054/2021 R.G. Con il predetto accordo di separazione consensuale si stabiliva che la sig.ra a titolo di mantenimento Controparte_1
“una tantum” dei figli minori si obbligava, con la sottoscrizione dell'accordo di separazione, a trasferire il suo diritto di usufrutto al sig. che ella vanta sui seguenti immobili segnatamente: Parte_1
“Appartamento per civile abitazione posto al secondo piano scala n. 4, avente accesso condominiale dalla via Raffaello Sanzio s.n., composto da quattro vani ed accessori, confinanti con vano scala, cortile condominiale, via Raffaello Sanzio, proprietà e proprietà Comunale. Il tutto censito nel Per_1
Catasto Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 11, Piano Secondo,
Categoria A2, classe 4, vani 6,5; Locale garage posto al piano cantinato, con accesso condominiale Per_ dalla via S. D'acquisto, confinante con corsia di manovra, terrapieno e proprietà Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 26, Piano SL,
Categoria C6; Locale garage posto al piano cantinato, con accesso condominiale dalla via S.
D'acquisto, confinante con corsia di manovra, terrapieno e vano scala;
Locale di sgombero posto al terzo piano, avente con accesso condominiale dalla via S. D'acquisto n. 28, con annessa terrazza a livello, confinante con detta via S. D'Acquisto, vano scala, altra proprietà cortile CP_2 condominiale, e proprietà Comunale Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 50, Piano Terzo, Categoria C2, classe 6”. Con provvedimento richiesto da entrambi le parti avveniva la correzione dell'errore materiale nell'indicazione catastale dei beni immobili oggetto dei predetti accordi. Purtroppo, nonostante numerosi solleciti, la sig.ra non CP_1 ha mai provveduto ad adempiere a quanto previsto dagli accordi di separazione, non presentandosi innanzi al Notaio affinchè ella trasferisse al sig. il suo diritto di usufrutto sugli immobili Parte_1 indicati nei predetti accordi di separazione, di contro, il sig. , genitore collocatario della Parte_1 prole, si è sempre fatto carico del mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori, adempiendo dunque alla sua prestazione. Pertanto, chiedeva: accertare e dichiarare in via principale, che la sig.ra si è resa inadempiente agli obblighi derivanti dagli accordi di separazione Controparte_1 consensuale, omologati dal Tribunale di Catania 505/2022 del 03/03/2022 nel procedimento iscritto al
N. 16054/2021 R.G., e conseguentemente Voglia emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo degli accordi di separazione, contenuti nel ricorso per separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Catania con decreto di omologa n. 505/2022 del 03/03/2022 nel procedimento iscritto al N. 16054/2021, che costituisca il trasferimento del diritto di usufrutto del 50 % che la sig.ra vanta sui seguenti immobili al sig. segnatamente: Controparte_1 Parte_1
“Appartamento per civile abitazione posto al secondo piano scala n. 4, avente accesso condominiale dalla via Raffaello Sanzio s.n., composto da quattro vani ed accessori, confinanti con vano scala, cortile pagina 3 di 9 condominiale, via Raffaello Sanzio s.n. proprietà e proprietà Il tutto censito nel Per_1 Per_3
Catasto Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 11, Piano Secondo,
Categoria A2, classe 4, vani 6,5, con attestazione Ape;
Locale garage posto al piano cantinato, con accesso condominiale dalla via S. D'acquisto, confinante con corsia di manovra, terrapieno e proprietà Per_
Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub.
26, Piano SL, Categoria C6;con attestazione Ape;
Locale garage posto al piano cantinato, con accesso condominiale dalla via S. D'acquisto, confinante con corsia di manovra, terrapieno e vano scala. Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 21, Piano SL,
Categoria C6, con attestazione Ape;
Locale di sgombero posto al terzo piano, avente con accesso condominiale dalla via S. D'acquisto n. 28, con annessa terrazza a livello, confinante con detta via S.
D'Acquisto, vano scala, altra proprietà cortile condominiale, e proprietà Comunale. Il tutto CP_2 censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 50, Piano
Terzo, Categoria C2, classe 6, con attestazione Ape;
ordinare conseguentemente al Conservatore dei
Registri Immobiliari della Provincia di Catania la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità; con vittoria di spese, competenze ed onorari.
regolarmente citata, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace. Controparte_1
Istruita documentalmente, la causa viene decisa all'odierna udienza, a seguito di discussione orale.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
In punto di diritto si osserva che ai sensi dell'art. 2932 c.c. “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”. Si tratta di uno strumento di tutela predisposto dal legislatore che consente l'esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti da un contratto preliminare, attribuendo la facoltà ad una parte di ottenere una sentenza produttiva degli stessi effetti che avrebbe prodotto il contratto che l'altra parte non ha voluto concludere, consistendo il
“mancato adempimento dell'obbligazione” nella mancata stipula del contratto definitivo.
Atteso che tale strumento consente di superare il rifiuto di una parte a rendere una dichiarazione negoziale (ossia volta alla conclusione del contratto definitivo), la sentenza (di natura costitutiva) pronunciata ex art. 2932 c.c. deve corrispondere al contenuto del contratto preliminare, dovendo ritenersi illegittimo ogni intervento del giudice volto ad incidere, modificandolo, sull'assetto degli interessi voluto dalle parti, così come risultante dall'interpretazione del contratto preliminare e dall'accertamento dell'effettiva volontà delle parti. Al riguardo, ritiene questo Giudice di condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La sentenza costitutiva che - a norma dello art. 2932 cod. civ. - tiene luogo del contratto definitivo non concluso non può introdurre varianti al pagina 4 di 9 contenuto del contratto preliminare, ancorché riguardanti le sole modalità di esecuzione di una delle prestazioni, ma deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali quali risultano dall'interpretazione del contratto preliminare, con la conseguenza che è inammissibile la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. che importi una modalità della prestazione non prevista dal contratto preliminare” (cfr. Cass. 7907/1990).
Nel caso in oggetto la controversia afferisce alla mancata esecuzione da parte convenuta degli accordi stipulati tra le parti in seno al ricorso per separazione consensuale, come omologato con decreto n.505/2022 del 03.03.2022 del Tribunale di Catania. In argomento, in punto di diritto si osserva che, con una recente pronuncia a Sezioni Unite, depositata il 31 agosto 2021 (n. 25798/2021) la Suprema
Corte ha risolto in senso positivo il contrasto emerso in dottrina e giurisprudenza in materia di ammissibilità dell'inserimento di clausole che prevedano il trasferimento di beni nell'ambito dell'accordo di separazione e di divorzio a domanda congiunta, confermando, quindi, in tal senso l'orientamento espresso sempre dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 29 luglio 2021
n. 21761, la quale ha affermato che, nell'ipotesi di trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio, è possibile procedere in sede di divorzio o separazione al trasferimento di beni mobili o immobili in favore dei coniugi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento: infatti, tale accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l'omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c”. La
Corte con tale sentenza ha sancito a sostegno della ammissibilità di tali pattuizioni la natura negoziale di tali previsioni, su cui il giudice può esercitare solo un controllo esterno, equiparabili a pattuizioni atipiche in virtù dell'art. 1322, comma 2, c.c”, osservando, altresì, che “una restrizione dell'autonomia, per di più in presenza di una situazione di crisi coniugale che impone, anche sul piano solidaristico, una soluzione il più celere possibile quanto meno delle questioni economiche ..non può ritenersi condivisibile. La sentenza sottolinea, inoltre, che non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento della verifica soggettiva circa l'intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Sotto tale profilo, una ulteriore pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ. n. 4306 del 15/05/1997) prevede la possibilità di inserire delle clausole nell'accordo di separazione che trasferiscano e riconoscano la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, precisando che l'accordo inserito nel verbale di udienza assume forma di atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., dopo l'omologazione che lo rende titolo idoneo alla trascrizione. Alcune sentenze successive avevano poi implicitamente confermato l'ammissibilità di tali disposizioni con delle pronunce che sancivano la possibilità di pagina 5 di 9 effettuare trasferimenti o riconoscimenti a carattere reale, equiparandoli sotto il profilo della forma e del contenuto alle cessioni di immobili abitativi perfezionate con atto notarile. Sempre la Cassazione, con la sentenza n.ro 17612 del 2018, aveva precisato che “queste ultime non sono soltanto quelle regole di condotta destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, ma anche tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale;
e, tra queste ultime, l'assetto, il più possibile definitivo, dei propri rapporti economici, con la liquidazione di tutte le "pendenze" ancora eventualmente in atto;
atti traslativi tra coniugi (ed ex coniugi) possono perfezionarsi non soltanto in sede giudiziale (nel verbale di separazione giudiziale redatto nel corso dell'udienza ex art. 711 c.p.c. oppure in quello di comparazioni davanti al collegio nella procedura divorzile su domanda congiunta ai sensi dell'art. 4 comma 16 legge divorzio), ma anche in sede stragiudiziale, frequentemente (ma non solo) in adempimento di un impegno a trasferire assunto in sede giudiziale. In tal caso, l'obbligazione assunta dinanzi al giudice di operare un trasferimento, mobiliare o immobiliare, trova esecuzione attraverso un apposito atto di attuazione (c.d. negozio traslativo con causa esterna), a struttura bilaterale;
orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., oltre alla sent n. 3747/2006, le sentenze nn. 11342/2004 e 9117/1999) l'inadempimento dell'obbligazione di trasferire trova rimedio giudiziale nell'art. 2932 c.c. Osserva specificamente la Corte che, che se da un canto la formulazione letterale di detta norma rende quest'ultima applicabile solo in presenza di un obbligo "a concludere un contratto" (e non di un "obbligo a trasferire", e che la stessa sfocia in una sentenza che produce gli effetti "del contratto non concluso" (e non di un "trasferimento non attuato"), purtuttavia tale norma già da tempo conosce applicazione nella giurisprudenza di legittimità (cfr. sent.
n. 2301/1994, 1583/1982) nella fattispecie prevista dall'art. 1706 comma 2 c.c. (in cui l'obbligazione di ritrasferire i beni al mandante deve essere attuata non in forza di un contratto, ma con un negozio traslativo di esecuzione del mandato). Pertanto, la sentenza ex art. 2932 c.c. ben può assumere funzione sostitutoria degli effetti che sarebbero dovuti scaturire dall'atto traslativo rimasto ineseguito (anche nel caso in cui si escluda la natura preliminare dell'impegno a trasferire concluso in sede di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta). Sulla base di quanto sopra, il rimedio di cui all'art. 2932 cc. non appare in contrasto o incompatibile con la mancata esecuzione di un obbligo di trasferimento immobiliare o di diritti reali, ben potendo assumere funzione sostitutoria degli effetti che sarebbero dovuti scaturire dall'atto traslativo rimasto ineseguito, anche in relazione agli accordi assunti in sede di separazione consensuale.
In relazione poi ai presupposti e requisiti della pronuncia ex art. 2932 c.c. la Suprema Corte, si è pronunciata in diverse occasioni in merito alla disposizione dell'art. 29, comma 1bis, l. 52 del 1985, pagina 6 di 9 che così recita: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti.
La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato;
prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”. Ed ha ancorato la nullità sulla mancanza nell'atto dell'identificazione catastale, delle planimetrie depositate in catasto e della dichiarazione di conformità.
Ad avviso della Corte, si tratta di una nullità testuale, oggettiva, che quindi determina l'invalidità dell'atto per la sua sola mancanza. Ciò significa che risulta irrilevante il soggetto che compie l'accertamento. Il D.L. 50/2017, ha aggiunto, dopo il comma 1 bis, il seguente comma 1 ter: Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi.
Secondo poi quanto previsto dall'art. 40 legge 28 febbraio 1985 n. 47 gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali devono contenere, a pena di nullità, la dichiarazione dell'alienante avente ad oggetto gli estremi della licenza edilizia, della concessione edilizia o la concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria con gli estremi del versamento delle prime due rate dell'oblazione o, in ossequio a quanto disposto dall' art. 46 DPR 6 giugno 2001 n. 380, gli estremi del permesso di costruire. La Corte di Cassazione in argomento ( Cassazione civile Sentenza n. 12654/2020) ha richiamato un principio fissato dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 23825/09, che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, nel caso in cui il promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere detta dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo prevalere la tutela di quest'ultimo a fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all'abusivismo, sussistendo di fatto la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita. pagina 7 di 9 Nel caso di specie, titolare per metà del diritto di usufrutto degli immobili di cui parte Controparte_1 attrice chiede il trasferimento ex art. 2932 ccc. non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
In tema di contumacia si osserva in diritto che la stessa “integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Cass. n.
24885/14).
Mentre, parte attrice, con la documentazione processuale depositata in atti, ha dato prova sia dei fatti dedotti in domanda, nonché della esclusiva responsabilità di parte convenuta, la quale non ha adempiuto all'obbligo assunto in sede di separazione consensuale di trasferimento del diritto di usufrutto sugli immobili come sopra individuati. Inoltre, parte attrice, in corso di causa, ha prodotto ulteriore documentazione, in particolare, risultano rilevanti le visure catastali aggiornate, nonché dichiarazione di conformità catastale, dichiarazione di conformità e di regolarità urbanistica ed edilizia, nonché atti pubblici di provenienza.
Pertanto, sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 2932 c.c., la domanda avanzata trova accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e andranno calcolate in applicazione del DM n. 55 del
2014, Tabella n. II, IV scaglione di valore, nella misura di due terzi in considerazione della complessità della fattispecie e dell'attività espletata, decurtati della fase istruttoria, pari ad euro 3.873,30 per compensi, oltre euro 545,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese forfettarie calcolate nella misura del 15%, oltre Iva e cpa, come per legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia di Controparte_1 così statuisce: in esecuzione degli accordi per separazione consensuale, come da ricorso omologato con decreto n.505/2022 del 03.03.2022 del Tribunale di Catania, intercorsi tra e Parte_1 Controparte_1 dichiara il trasferimento del diritto di usufrutto del 50% da potere di ed in favore di Controparte_1
pagina 8 di 9 relativamente ai seguenti immobili: “Appartamento per civile abitazione posto al Parte_1 secondo piano scala n. 4, avente accesso condominiale dalla via Raffaello Sanzio s.n., composto da quattro vani ed accessori, confinanti con vano scala, cortile condominiale, via Raffaello Sanzio s.n. proprietà e proprietà Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Per_1 Per_3
Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 11, Piano Secondo, Categoria A2, classe 4, vani 6,5, con attestazione Ape;
Locale garage posto al piano cantinato, con accesso condominiale dalla via S. Per_ D'acquisto, confinante con corsia di manovra, terrapieno e proprietà Il tutto censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 26, Piano SL, Categoria C6; con attestazione Ape;
Locale garage posto al piano cantinato, con accesso condominiale dalla via S.
D'acquisto, confinante con corsia di manovra, terrapieno e vano scala. Il tutto censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 21, Piano SL, Categoria C6, con attestazione Ape;
Locale di sgombero posto al terzo piano, con accesso condominiale dalla via S.
D'acquisto n. 28, con annessa terrazza a livello, confinante con detta via S. D'Acquisto, vano scala, altra proprietà cortile condominiale, e proprietà Comunale. Il tutto censito nel Catasto CP_2
Fabbricati del Comune di Biancavilla al Foglio 45, particella 678 sub. 50, Piano Terzo, Categoria C2, classe 6, con attestazione Ape;
Dispone la trascrizione al passaggio in giudicato della presente pronuncia.
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese Controparte_1 processuali liquidate in complessivi euro 3.873,30 per compensi, oltre euro 545,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese forfettarie calcolate nella misura del 15%, oltre Iva e cpa, come per legge.
Verbale chiuso alle ore 09.50
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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