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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Presidente e Relatore
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice
PREVIDI CLAUDIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 626/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. Avviso di accertamento IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_4 S.r.l., i soci Ricorrente_1 e Ricorrente_3 e il liquidatore impugnavano un avviso di accertamento IVA 2019.
L'ufficio resisteva con controdeduzioni, alle quali ultime i contribuenti replicavano con memoria.
Nelle more l'ufficio depositava istanza chiedendo che il processo fosse dichiarato estinto nei soli confronti dei soci e del liquidatore;
e ciò in ragione del sopravvenuto provvedimento di annullamento parziale in autotutela.
Terminata la discussione, all'esito della camera di consiglio, la controversia veniva decisa con l'immediata lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'ufficio con il provvedimento di autotutela parziale non ha riconosciuto le ragioni dei soci e del liquidatore, non ha in alcun modo rinunciato/abdicato alla pretesa fiscale che li riguarda;
la materia del contendere non può perciò dirsi cessata, perché l'interesse processuale non è venuto meno.
1.1. Va quindi pronunciata una assoluzione in rito in parte qua;
va cioè dichiarata l'estinzione del processo con esclusivo riferimento ai soci e al liquidatore.
2. Il ricorso della Società è invece infondato.
2.1. Le operazioni in contestazione sono state eseguite nel 2019 e per quell'anno d'imposta dovevano perciò essere dichiarate e i relativi tributi versati, non rilevando la tardiva trasmissione delle fatture avvenuta nel
2020 (art. 8 d.p.r. 22 luglio 1998 n. 322; art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633).
2.2. La contribuente ha prospettato una violazione del principio di neutralità in relazione alla possibilità che i cessionari non abbiano posto in detrazione l'IVA applicata in fattura;
a riguardo, la contribuente potrà eventualmente chiedere il rimborso dimostrando che non vi è stata detrazione e che nessun pagamento in rivalsa è stato fatto (Cass. sez. trib. n. 7325 del 2020).
3. Si compensano integralmente le spese processuali tra l'ufficio, i soci e il liquidatore.
3.1. La compensazione delle spese deve ritenersi giustificata perché il provvedimento di autotutela parziale
è stato emesso in considerazione della soluzione divisata dalle Sezioni unite n. 3625 del 2025 di recente intervenute su una materia complessa, com'è in effetti quella della responsabilità di soci e liquidatori della
Società di capitali cancellata;
anche osservando che su quella materia la sezione semplice della corte nomofilattica aveva nel tempo stratificato numerosi contrasti.
3.2. Trattasi peraltro di contrasti che neanche appaiono in prospettiva completamente composti, attesa la inappagante soluzione offerta dalle Sezioni unite n. 3625 cit.
3.3. Deve essere in effetti evidenziato che le Sezioni unite n. 3625 cit. operano una crasi sincretica difficilmente comprensibile;
e questo perché o si rimane con le Sezioni unite n. 6070, 6071 e 6072 del 2013 per cui i soci
<> intra vires ai sensi dell'art. 2495, comma 3, c.c. (con le permanenti perplessità circa l'atipica concezione dell'interesse processuale adottata dalle stesse Sezioni unite del 2013, che prescinde dai caratteri di concretezza e attualità) o si decide invece che i soci e i liquidatori sono tenuti al risarcimento del danno ex art. 36 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602.
3.4. Che l'azione che il fisco può esercitare ai sensi dell'art. 36 d.p.r. n. 602 cit. null'altro sia che una ordinaria azione civile di risarcimento danni, che l'ufficio può scegliere di proporre sia davanti al giudice tributario che davanti al giudice civile, lo dicono infatti le dimenticate Sezioni unite n. 2079 del 1989.
3.5. Abbandonare del tutto le cit. Sezioni unite del 2013 (ora anche quelle del 2025) apparirebbe a questo punto (e pertanto) la soluzione più logica, ciò che potrebbe avvenire semplicemente affermando il principio della non applicabilità in ambito tributario dell'art. 2495, comma 3, c.c. e invece l'applicabilità esclusiva della sola speciale disposizione di cui all'art. 36 d.p.r. n. 602 cit.
4. Le spese seguono invece la soccombenza della Società ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo nei confronti dei soci e del liquidatore, come in motivazione;
Compensa integralmente le spese processuali tra i soci, il liquidatore e l'Ufficio; Rigetta il ricorso della società, condonna quest'ultima a rimborsare all' Ufficio le spese processuali, spese che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre a spese forfettarie e accessori di legge, se dovute.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Presidente e Relatore
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice
PREVIDI CLAUDIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 626/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. Avviso di accertamento IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_4 S.r.l., i soci Ricorrente_1 e Ricorrente_3 e il liquidatore impugnavano un avviso di accertamento IVA 2019.
L'ufficio resisteva con controdeduzioni, alle quali ultime i contribuenti replicavano con memoria.
Nelle more l'ufficio depositava istanza chiedendo che il processo fosse dichiarato estinto nei soli confronti dei soci e del liquidatore;
e ciò in ragione del sopravvenuto provvedimento di annullamento parziale in autotutela.
Terminata la discussione, all'esito della camera di consiglio, la controversia veniva decisa con l'immediata lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'ufficio con il provvedimento di autotutela parziale non ha riconosciuto le ragioni dei soci e del liquidatore, non ha in alcun modo rinunciato/abdicato alla pretesa fiscale che li riguarda;
la materia del contendere non può perciò dirsi cessata, perché l'interesse processuale non è venuto meno.
1.1. Va quindi pronunciata una assoluzione in rito in parte qua;
va cioè dichiarata l'estinzione del processo con esclusivo riferimento ai soci e al liquidatore.
2. Il ricorso della Società è invece infondato.
2.1. Le operazioni in contestazione sono state eseguite nel 2019 e per quell'anno d'imposta dovevano perciò essere dichiarate e i relativi tributi versati, non rilevando la tardiva trasmissione delle fatture avvenuta nel
2020 (art. 8 d.p.r. 22 luglio 1998 n. 322; art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633).
2.2. La contribuente ha prospettato una violazione del principio di neutralità in relazione alla possibilità che i cessionari non abbiano posto in detrazione l'IVA applicata in fattura;
a riguardo, la contribuente potrà eventualmente chiedere il rimborso dimostrando che non vi è stata detrazione e che nessun pagamento in rivalsa è stato fatto (Cass. sez. trib. n. 7325 del 2020).
3. Si compensano integralmente le spese processuali tra l'ufficio, i soci e il liquidatore.
3.1. La compensazione delle spese deve ritenersi giustificata perché il provvedimento di autotutela parziale
è stato emesso in considerazione della soluzione divisata dalle Sezioni unite n. 3625 del 2025 di recente intervenute su una materia complessa, com'è in effetti quella della responsabilità di soci e liquidatori della
Società di capitali cancellata;
anche osservando che su quella materia la sezione semplice della corte nomofilattica aveva nel tempo stratificato numerosi contrasti.
3.2. Trattasi peraltro di contrasti che neanche appaiono in prospettiva completamente composti, attesa la inappagante soluzione offerta dalle Sezioni unite n. 3625 cit.
3.3. Deve essere in effetti evidenziato che le Sezioni unite n. 3625 cit. operano una crasi sincretica difficilmente comprensibile;
e questo perché o si rimane con le Sezioni unite n. 6070, 6071 e 6072 del 2013 per cui i soci
<> intra vires ai sensi dell'art. 2495, comma 3, c.c. (con le permanenti perplessità circa l'atipica concezione dell'interesse processuale adottata dalle stesse Sezioni unite del 2013, che prescinde dai caratteri di concretezza e attualità) o si decide invece che i soci e i liquidatori sono tenuti al risarcimento del danno ex art. 36 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602.
3.4. Che l'azione che il fisco può esercitare ai sensi dell'art. 36 d.p.r. n. 602 cit. null'altro sia che una ordinaria azione civile di risarcimento danni, che l'ufficio può scegliere di proporre sia davanti al giudice tributario che davanti al giudice civile, lo dicono infatti le dimenticate Sezioni unite n. 2079 del 1989.
3.5. Abbandonare del tutto le cit. Sezioni unite del 2013 (ora anche quelle del 2025) apparirebbe a questo punto (e pertanto) la soluzione più logica, ciò che potrebbe avvenire semplicemente affermando il principio della non applicabilità in ambito tributario dell'art. 2495, comma 3, c.c. e invece l'applicabilità esclusiva della sola speciale disposizione di cui all'art. 36 d.p.r. n. 602 cit.
4. Le spese seguono invece la soccombenza della Società ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo nei confronti dei soci e del liquidatore, come in motivazione;
Compensa integralmente le spese processuali tra i soci, il liquidatore e l'Ufficio; Rigetta il ricorso della società, condonna quest'ultima a rimborsare all' Ufficio le spese processuali, spese che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre a spese forfettarie e accessori di legge, se dovute.