Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 70
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso della società

    La Corte ha ritenuto che le operazioni del 2019 dovevano essere dichiarate e i relativi tributi versati per quell'anno d'imposta, non rilevando la tardiva trasmissione delle fatture avvenuta nel 2020. È stata inoltre respinta la prospettazione di una violazione del principio di neutralità, indicando alla contribuente la possibilità di chiedere il rimborso dimostrando la mancata detrazione dell'IVA e il mancato pagamento in rivalsa.

  • Accolto
    Annullamento parziale in autotutela

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo con esclusivo riferimento ai soci e al liquidatore, ritenendo che l'interesse processuale non fosse venuto meno nonostante l'annullamento parziale in autotutela, poiché l'ufficio non aveva rinunciato alla pretesa fiscale nei loro confronti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 70
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena
    Numero : 70
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo