Articolo 15 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
Articolo 14Articolo 16
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6 luglio 1989
Art. 15. 1. L' articolo 4 della legge 1 aprile 1985, n. 122 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 4. - 1. Il Ministro della marina mercantile puo' concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma contributi per la realizzazione di programmi triennali di ricerca, sviluppo e sperimentazione nel campo dell'architettura navale.
2. I programmi sono presentati entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministro della marina mercantile, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
3. I programmi e le eventuali variazioni proposte sono approvati dal Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 .
4. Per l'esecuzione dei suddetti programmi l'Istituto puo' stipulare contratti con universita', enti e societa' ed assumere, con contratti a termine, personale tecnico specializzato, anche di cittadinanza straniera.
5. Ciascun programma, suddiviso in fasi di avanzamento annuale, deve contenere la descrizione sommaria dei temi di ricerca, gli obiettivi che s'intendono raggiungere, i costi previsti per l'esecuzione delle singole ricerche e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico e scientifico.
6. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'approvazione del programma, e' autorizzato a corrispondere con proprio decreto, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, anticipazioni - nei limiti dello stanziamento annuale - fino ad un massimo del 90 per cento della spesa prevista nell'anno di riferimento.
7. La liquidazione definitiva e' disposta dal Ministro della marina mercantile, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , al completamento dell'attivita' prevista per ciascuna fase del programma e previa presentazione da parte dell'Istituto di una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti.
8. I costi sono desunti in via esclusiva dai bilanci consuntivi approvati nei modi di legge". 2. Il programma di ricerca triennale 1988-1990 dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma, e' presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Relativamente ai contributi dei programmi di ricerca in corso alla data del 1 gennaio 1988 la liquidazione del contributo e' disposta dal Ministro della marina mercantile ad ultimazione del programma di ricerca sulla base dei documenti contabili riguardanti i costi del personale e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, aumentati di un'aliquota pari al 30 per cento per le spese generali. Nota all'art. 15, comma 1, all'art. 17, comma 4, e all'art. 18, comma 2:
Il testo dell' art. 4 della legge n. 259/1976 e' il seguente:
"Art. 4. - Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.
Il comitato e' presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato ed e' cosi' composto:
a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;
b) da due esperti designati dal Ministro per la marina mercantile;
c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
d) da un esperto designato dal Ministro per la difesa;
e) da un esperto designato dal Ministro per le partecipazioni statali;
f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
g) da un esperto designato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;
h) da un esperto designato dal Registro navale italiano;
i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.
Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato che potra' essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine".
Entrata in vigore il 6 luglio 1989