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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10846/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. MARCO LONGOBARDI, giusta
[...]
procura in calce all'atto introduttivo,
attori/opponenti
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MASSIMO LA ROCCA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 10.9.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
Pagina 1 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e creditori Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell' , in forza della sentenza n. 7058/2018, emessa Controparte_1
da questo Tribunale, hanno instaurato nei confronti della debitrice la procedura di espropriazione presso terzi designata dal n. 6607/19,
pignorando il credito vantato dall'esecutata nei confronti del suo tesoriere,
Intesa San Paolo s.p.a.
Con ordinanza del 2.12.2019, il giudice dell'esecuzione, preso atto della dichiarazione del terzo, dalla quale emergeva l'esistenza di una delibera di impignorabilità ex art. 1, c. V, d. l. n.9/93, ha dichiarato improcedibile l'esecuzione, applicando l'art. 35, punto 8), lett. b), d.l. n. 66/14.
Avverso detta ordinanza, i creditori procedenti hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. con ricorso depositato il 28.11.2017, rilevando:
1) la mancata dichiarazione del terzo pignorato;
2) l'esistenza di pagamenti per cause diverse da quelle vincolate, idonei a far venir meno il vincolo di impignorabilità; 3) l'inadeguatezza della dichiarazione del terzo, non contenente la complessiva quantificazione delle rimesse effettuate sul conto di tesoreria dall'ente esecutato;
4) la non rilevabilità d'ufficio della causa di impignorabilità.
Sull'opposizione il giudice dell'esecuzione ha provveduto, a definizione della fase sommaria, con ordinanza del 10.2.2020, senza ravvisare la necessità di emettere provvedimenti urgenti.
Parte opponente ha quindi tempestivamente instaurato, nel contraddittorio con gli altri soggetti del procedimento, il presente giudizio di merito, reiterando i motivi di opposizione già formulati e ad essi
Pagina 2 di 11 aggiungendo: 5) l'esistenza, in favore del proprio procuratore, di un pagamento dell' estraneo alle ragioni di impignorabilità Controparte_1
e tale da far venir meno detto vincolo.
2. Con il primo motivo di opposizione, gli istanti deducono che la dichiarazione del terzo, dalla quale il giudice dell'esecuzione ha tratto il convincimento che sul credito staggito fosse stato apposto un vincolo di impignorabilità, non sia stata ritualmente acquisita al procedimento, non risultandone il deposito né dal verbale di udienza né aliunde.
Invero, il verbale telematico dell'udienza del 25.11.2019, tenuta dinanzi al G.E., non fa menzione della presenza di alcun rappresentante della terza pignorata, né invero di altri, essendovi stato un rinvio ex art. 631 c.p.c.;
tuttavia, nel fascicolo è presente altro verbale, in formato analogico, della medesima udienza, nel quale si dà atto della presenza di un rappresentante di
Intesa San Paolo e del deposito, da parte di questo, della dichiarazione di terzo oggetto di controversia;
ciò non è incompatibile con un rinvio ex art. 631 c.p.c., poiché il terzo pignorato non è fra le parti interessate a dare impulso alla procedura.
La querela di falso annunciata dagli opponenti non è stata in concreto proposta.
Se ne desume, pertanto, che, a detta data, il verbale compilato telematicamente non fosse completo e che sia stato integrato da quello analogico, che evidenzia il deposito, sia pure da parte di un procuratore speciale intervenuto in udienza, anziché a mezzo PEC o raccomandata, della dichiarazione del terzo.
Alla successiva udienza del 2.12.2019, si dà atto della comparizione,
Pagina 3 di 11 per parte creditrice, dell'avv. Alessandro Milo, “il quale – in relazione alla
dichiarazione di quantità resa dal terzo – eccepi[va] la tardività della stessa,
nonché l'illegittimità costituzionale dichiarata in relazione alla normativa in
questione”.
Se ne desume che la dichiarazione del terzo era presente agli atti del procedimento, né il procuratore dei creditori ha in quel momento negato la ritualità della sua acquisizione.
In ogni caso, al di là di ogni altra considerazione, è decisivo sottolineare l'intrinseca contraddittorietà delle difese di parte creditrice, la quale, pur negando l'esistenza di una dichiarazione di terzo, non ne trae l'inevitabile conseguenza giuridica, ovverosia l'improcedibilità
dell'esecuzione.
Aderendo, infatti, all'eccezione dei creditori e ipotizzando che alcuna dichiarazione sia stata depositata dinanzi al g.e., occorrerebbe anche prendere atto delle seguenti circostanze: che essi non chiesero termine ex art. 548 c.p.c.; che la concessione di questo non è automatica, ma consegue, per espressa volontà di legge, all'affermazione del creditore, in concreto non resa all'udienza, di non avere ricevuto la dichiarazione del terzo;
che una simile istanza, peraltro, non è stata formulata neanche in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c.; che, infine, i creditori procedenti non avanzarono neanche richieste istruttorie volte ad accertare l'obbligo del terzo.
Pertanto, ove anche dovesse riconoscersi che la dichiarazione di Intesa
San Paolo non sia stata ritualmente acquisita al procedimento esecutivo,
sarebbe comunque inevitabile concludere per l'improcedibilità dello stesso.
3. Con il secondo motivo di opposizione, i creditori osservano che, ove
Pagina 4 di 11 si tenesse conto della dichiarazione di quantità presentata dal terzo, essa dovrebbe intendersi positiva, poiché, nonostante il vincolo di indisponibilità
impresso sulle somme giacenti in tesoreria, esso sarebbe divenuto inefficace per effetto di pagamenti per cause non vincolate, inosservanti dell'ordine cronologico.
3.1. L'art. 1, c. V, d.l. n. 9/93 così recitava nella sua originaria stesura:
“le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali e dagli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione
forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze
comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella
misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione
dei servizi sanitari”.
La norma è stata oggetto della pronuncia n. 285/95, con la quale la
Corte Costituzionale l'ha dichiarata illegittima, nella parte in cui “non
Part prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell con
deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli
importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta
delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non
seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il
pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di
impegno da parte dell'ente”.
Il legislatore, nel recepire le indicazioni provenienti dal giudice delle leggi, ha quindi modificato l'articolo in oggetto, prevedendo, al comma V,
che, ai fini di detta norma, “l'organo amministrativo dei predetti enti, con
deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le
Pagina 5 di 11 somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo”, e aggiungendovi il comma V bis, secondo il quale “la deliberazione di cui al
comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto
cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua
adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5,
dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere
immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella
deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di
procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa
pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente
non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo
l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento”.
3.2. Nel caso di specie, come emerge dalla dichiarazione di quantità
rilasciata dal terzo pignorato, in relazione all'udienza originariamente fissata per il 23.9.2019, l'ente debitore, cui il pignoramento è stato notificato il
17.4.2019, aveva emesso delibera di impignorabilità, per il secondo trimestre di quell'anno, in data 21.3.2019, notificandola il 26.3.2019; la deliberazione immediatamente successiva, relativa al terzo trimestre del 2019, risale poi al
13.6.2019 ed è stata notificata il 21.6.2019.
In detto atto il terzo ha quantificato la giacenza sul conto in €
22.819.000,00 circa alla data della dichiarazione e in € 25.028.000,00 circa alla data del pignoramento, a fronte di un vincolo di impignorabilità, per entrambi i periodi considerati, di oltre € 97.000.000,00.
Dalla instaurazione della procedura alla dichiarazione del terzo, il credito vantato dall'ente debitore nei confronti del tesoriere non risulta avere
Pagina 6 di 11 mai superato la soglia dichiarata impignorabile, ma i creditori eccepiscono,
come detto, pagamenti per cause non rientranti negli scopi del vincolo predetto.
3.3. Ebbene, accertata l'esistenza della causa di impignorabilità,
occorre stabilire se essa abbia perso efficacia in conseguenza di pagamenti,
eseguiti per debiti non coerenti con le sue finalità e non rispettosi dell'ordine cronologico.
L'esistenza di pagamenti estranei agli scopi del vincolo ne fa venir meno le conseguenze, pregiudizievoli delle ragioni creditorie ed eccezionali rispetto al principio dell'art. 2740 c.c., e si atteggia, pertanto, quale fatto estintivo dello stesso, l'onere di dedurre e di dimostrare il quale incombe sul creditore procedente che ne alleghi l'esistenza.
Il rispetto dell'ordine cronologico nell'effettuazione di tali pagamenti rappresenta invece, a sua volta, un fatto impeditivo della cessazione del vincolo, da provarsi, come tale, a cura del debitore esecutato.
3.3.1. Nel caso di specie, gli opponenti non hanno neanche dedotto fatti che possano intendersi quali pagamenti, avendo piuttosto elencato, nel ricorso introduttivo e nella citazione per il merito, una serie di meri impegni di spesa, aventi il solo significato giuridico di accertamento del debito in capo all'ente, ma non implicanti, per ciò solo, l'effettivo adempimento dello stesso, che esige invece un successivo mandato di pagamento.
Nessuno degli atti menzionati dai creditori procedenti risulta, tuttavia,
essere stato in concreto seguito da un'effettiva dazione di danaro.
Soltanto nella citazione con la quale è stata instaurata la presente causa di merito, gli opponenti menzionano un bonifico, effettuato il 17.10.2019 in
Pagina 7 di 11 favore del loro procuratore.
Esso, tuttavia, non solo non è stato provato con pertinente documentazione bancaria, ma risulta essere stato eseguito, secondo quanto esposto alla pagina n. 25 della citazione, da un soggetto diverso dall' ovverosia dalla “Società Regionale per la Sanità” Controparte_1
CP_2
Tale circostanza è, pertanto, del tutto ininfluente rispetto agli effetti della delibera di impignorabilità.
4. Con il terzo motivo di opposizione, gli istanti sostengono che la dichiarazione di quantità sia insufficiente a stabilire se le somme giacenti sul conto siano o meno completamente vincolate all'attività istituzionale dell'ente, poiché, a tal fine, sarebbe necessario avere contezza dell'entità
complessiva delle rimesse effettuate sul conto di tesoreria nel corso di ciascun trimestre, onde confrontare tale cifra con il fabbisogno tempo per tempo stabilito nelle delibere di impignorabilità.
Ebbene, anche aderendo, in astratto, al metodo suggerito dagli opponenti, la conclusione cui è giunto il g.e. resterebbe comunque condivisibile.
Il terzo, infatti, è tenuto a comunicare l'attuale entità del suo debito nei confronti dell'esecutato, e a tanto esso si è attenuto, esplicitando altresì
l'esistenza di una causa di impignorabilità.
Dalla dichiarazione del terzo, invero, si desume che, tanto alla data di notificazione del pignoramento, quanto a quella della dichiarazione stessa, il saldo del conto di tesoreria non superava l'importo dichiarato impignorabile dall'ente debitore.
Pagina 8 di 11 Su tale premessa, il creditore procedente, sul quale grava l'onere di dimostrare l'esistenza di un bene pignorabile, avrebbe dovuto documentare –
se non altro con istanza ex art. 210 c.p.c. – l'entità delle rimesse effettuate dall' sul proprio conto corrente, desumendone Controparte_1
l'eventuale superamento della soglia di impignorabilità.
In difetto, non può affermarsi che su detto conto siano affluite, nel periodo in considerazione, risorse eccedenti la somma destinata al funzionamento dell'ente e, anzi, non vi è in radice ragione di credere che vi siano state rimesse di alcun tipo.
La prova che sussista un credito pignorabile grava, infatti, sul creditore procedente, il quale, tuttavia, non ha dinanzi al g.e. articolato alcuna istanza volta ad accertare l'obbligo del terzo, essendosi limitato a chiedere l'assegnazione delle somme pignorate, sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione di quantità.
Anche tale doglianza va dunque rigettata.
5. Infine, sostiene l'opponente che il giudice non avrebbe potuto valorizzare d'ufficio l'esistenza di una causa di impignorabilità non veicolata in un'opposizione dell'esecutata.
Va, in contrario, rilevato, in linea generale, che le eccezioni, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sono normalmente rilevabili d'ufficio, a meno che la legge non disponga diversamente.
Con particolare riferimento, poi, alle cause di impignorabilità, la S.C.,
dall'insegnamento della quale non vi è ragione di discostarsi, ha ravvisato la rilevabilità d'ufficio della relativa eccezione, quando la norma che la introduce obbedisca a una finalità pubblicistica (Cass., Sez. Lav., n.
Pagina 9 di 11 6548/11).
Ciò può essere senz'altro affermato con riferimento alla presente fattispecie, nella quale i beni dell'ente debitore sono sottratti all'esecuzione allo scopo di consentire l'ordinato svolgimento della sua attività
istituzionale, ovverosia di tutelare la salute dei consociati.
Anche l'ultimo motivo di opposizione va dunque disatteso.
6. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Esse sono tuttavia compensate nella misura del 50%, in ragione della imperfetta redazione del verbale di udienza dinanzi al g.e., che può avere favorito l'insorgere della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta , Parte_1
e nei confronti dell' Parte_2 Parte_3 CP_1
e di disattesa ogni contraria istanza,
[...] Controparte_3
così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna gli opponenti, in solido fra loro, alla refusione del
50% delle spese di lite in favore dell' , Controparte_1
che, già compensata la parte restante, sono liquidate ex d.m. n.
55/14 (scaglione oltre € 520.000,00), in complessivi € 3.050,00
per compensi (dei quali € 900,00 per la fase di studio, € 600,00
per la fase introduttiva, € 1.550,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute;
3. nulla per le spese fra l'opponente e il terzo pignorato;
4. dispone restituirsi alla competente Cancelleria, all'esito del
Pagina 10 di 11 passaggio in giudicato della presente sentenza, il fascicolo del procedimento esecutivo.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 14/3/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10846/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. MARCO LONGOBARDI, giusta
[...]
procura in calce all'atto introduttivo,
attori/opponenti
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MASSIMO LA ROCCA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 10.9.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
Pagina 1 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e creditori Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell' , in forza della sentenza n. 7058/2018, emessa Controparte_1
da questo Tribunale, hanno instaurato nei confronti della debitrice la procedura di espropriazione presso terzi designata dal n. 6607/19,
pignorando il credito vantato dall'esecutata nei confronti del suo tesoriere,
Intesa San Paolo s.p.a.
Con ordinanza del 2.12.2019, il giudice dell'esecuzione, preso atto della dichiarazione del terzo, dalla quale emergeva l'esistenza di una delibera di impignorabilità ex art. 1, c. V, d. l. n.9/93, ha dichiarato improcedibile l'esecuzione, applicando l'art. 35, punto 8), lett. b), d.l. n. 66/14.
Avverso detta ordinanza, i creditori procedenti hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. con ricorso depositato il 28.11.2017, rilevando:
1) la mancata dichiarazione del terzo pignorato;
2) l'esistenza di pagamenti per cause diverse da quelle vincolate, idonei a far venir meno il vincolo di impignorabilità; 3) l'inadeguatezza della dichiarazione del terzo, non contenente la complessiva quantificazione delle rimesse effettuate sul conto di tesoreria dall'ente esecutato;
4) la non rilevabilità d'ufficio della causa di impignorabilità.
Sull'opposizione il giudice dell'esecuzione ha provveduto, a definizione della fase sommaria, con ordinanza del 10.2.2020, senza ravvisare la necessità di emettere provvedimenti urgenti.
Parte opponente ha quindi tempestivamente instaurato, nel contraddittorio con gli altri soggetti del procedimento, il presente giudizio di merito, reiterando i motivi di opposizione già formulati e ad essi
Pagina 2 di 11 aggiungendo: 5) l'esistenza, in favore del proprio procuratore, di un pagamento dell' estraneo alle ragioni di impignorabilità Controparte_1
e tale da far venir meno detto vincolo.
2. Con il primo motivo di opposizione, gli istanti deducono che la dichiarazione del terzo, dalla quale il giudice dell'esecuzione ha tratto il convincimento che sul credito staggito fosse stato apposto un vincolo di impignorabilità, non sia stata ritualmente acquisita al procedimento, non risultandone il deposito né dal verbale di udienza né aliunde.
Invero, il verbale telematico dell'udienza del 25.11.2019, tenuta dinanzi al G.E., non fa menzione della presenza di alcun rappresentante della terza pignorata, né invero di altri, essendovi stato un rinvio ex art. 631 c.p.c.;
tuttavia, nel fascicolo è presente altro verbale, in formato analogico, della medesima udienza, nel quale si dà atto della presenza di un rappresentante di
Intesa San Paolo e del deposito, da parte di questo, della dichiarazione di terzo oggetto di controversia;
ciò non è incompatibile con un rinvio ex art. 631 c.p.c., poiché il terzo pignorato non è fra le parti interessate a dare impulso alla procedura.
La querela di falso annunciata dagli opponenti non è stata in concreto proposta.
Se ne desume, pertanto, che, a detta data, il verbale compilato telematicamente non fosse completo e che sia stato integrato da quello analogico, che evidenzia il deposito, sia pure da parte di un procuratore speciale intervenuto in udienza, anziché a mezzo PEC o raccomandata, della dichiarazione del terzo.
Alla successiva udienza del 2.12.2019, si dà atto della comparizione,
Pagina 3 di 11 per parte creditrice, dell'avv. Alessandro Milo, “il quale – in relazione alla
dichiarazione di quantità resa dal terzo – eccepi[va] la tardività della stessa,
nonché l'illegittimità costituzionale dichiarata in relazione alla normativa in
questione”.
Se ne desume che la dichiarazione del terzo era presente agli atti del procedimento, né il procuratore dei creditori ha in quel momento negato la ritualità della sua acquisizione.
In ogni caso, al di là di ogni altra considerazione, è decisivo sottolineare l'intrinseca contraddittorietà delle difese di parte creditrice, la quale, pur negando l'esistenza di una dichiarazione di terzo, non ne trae l'inevitabile conseguenza giuridica, ovverosia l'improcedibilità
dell'esecuzione.
Aderendo, infatti, all'eccezione dei creditori e ipotizzando che alcuna dichiarazione sia stata depositata dinanzi al g.e., occorrerebbe anche prendere atto delle seguenti circostanze: che essi non chiesero termine ex art. 548 c.p.c.; che la concessione di questo non è automatica, ma consegue, per espressa volontà di legge, all'affermazione del creditore, in concreto non resa all'udienza, di non avere ricevuto la dichiarazione del terzo;
che una simile istanza, peraltro, non è stata formulata neanche in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c.; che, infine, i creditori procedenti non avanzarono neanche richieste istruttorie volte ad accertare l'obbligo del terzo.
Pertanto, ove anche dovesse riconoscersi che la dichiarazione di Intesa
San Paolo non sia stata ritualmente acquisita al procedimento esecutivo,
sarebbe comunque inevitabile concludere per l'improcedibilità dello stesso.
3. Con il secondo motivo di opposizione, i creditori osservano che, ove
Pagina 4 di 11 si tenesse conto della dichiarazione di quantità presentata dal terzo, essa dovrebbe intendersi positiva, poiché, nonostante il vincolo di indisponibilità
impresso sulle somme giacenti in tesoreria, esso sarebbe divenuto inefficace per effetto di pagamenti per cause non vincolate, inosservanti dell'ordine cronologico.
3.1. L'art. 1, c. V, d.l. n. 9/93 così recitava nella sua originaria stesura:
“le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali e dagli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione
forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze
comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella
misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione
dei servizi sanitari”.
La norma è stata oggetto della pronuncia n. 285/95, con la quale la
Corte Costituzionale l'ha dichiarata illegittima, nella parte in cui “non
Part prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell con
deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli
importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta
delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non
seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il
pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di
impegno da parte dell'ente”.
Il legislatore, nel recepire le indicazioni provenienti dal giudice delle leggi, ha quindi modificato l'articolo in oggetto, prevedendo, al comma V,
che, ai fini di detta norma, “l'organo amministrativo dei predetti enti, con
deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le
Pagina 5 di 11 somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo”, e aggiungendovi il comma V bis, secondo il quale “la deliberazione di cui al
comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto
cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua
adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5,
dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere
immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella
deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di
procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa
pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente
non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo
l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento”.
3.2. Nel caso di specie, come emerge dalla dichiarazione di quantità
rilasciata dal terzo pignorato, in relazione all'udienza originariamente fissata per il 23.9.2019, l'ente debitore, cui il pignoramento è stato notificato il
17.4.2019, aveva emesso delibera di impignorabilità, per il secondo trimestre di quell'anno, in data 21.3.2019, notificandola il 26.3.2019; la deliberazione immediatamente successiva, relativa al terzo trimestre del 2019, risale poi al
13.6.2019 ed è stata notificata il 21.6.2019.
In detto atto il terzo ha quantificato la giacenza sul conto in €
22.819.000,00 circa alla data della dichiarazione e in € 25.028.000,00 circa alla data del pignoramento, a fronte di un vincolo di impignorabilità, per entrambi i periodi considerati, di oltre € 97.000.000,00.
Dalla instaurazione della procedura alla dichiarazione del terzo, il credito vantato dall'ente debitore nei confronti del tesoriere non risulta avere
Pagina 6 di 11 mai superato la soglia dichiarata impignorabile, ma i creditori eccepiscono,
come detto, pagamenti per cause non rientranti negli scopi del vincolo predetto.
3.3. Ebbene, accertata l'esistenza della causa di impignorabilità,
occorre stabilire se essa abbia perso efficacia in conseguenza di pagamenti,
eseguiti per debiti non coerenti con le sue finalità e non rispettosi dell'ordine cronologico.
L'esistenza di pagamenti estranei agli scopi del vincolo ne fa venir meno le conseguenze, pregiudizievoli delle ragioni creditorie ed eccezionali rispetto al principio dell'art. 2740 c.c., e si atteggia, pertanto, quale fatto estintivo dello stesso, l'onere di dedurre e di dimostrare il quale incombe sul creditore procedente che ne alleghi l'esistenza.
Il rispetto dell'ordine cronologico nell'effettuazione di tali pagamenti rappresenta invece, a sua volta, un fatto impeditivo della cessazione del vincolo, da provarsi, come tale, a cura del debitore esecutato.
3.3.1. Nel caso di specie, gli opponenti non hanno neanche dedotto fatti che possano intendersi quali pagamenti, avendo piuttosto elencato, nel ricorso introduttivo e nella citazione per il merito, una serie di meri impegni di spesa, aventi il solo significato giuridico di accertamento del debito in capo all'ente, ma non implicanti, per ciò solo, l'effettivo adempimento dello stesso, che esige invece un successivo mandato di pagamento.
Nessuno degli atti menzionati dai creditori procedenti risulta, tuttavia,
essere stato in concreto seguito da un'effettiva dazione di danaro.
Soltanto nella citazione con la quale è stata instaurata la presente causa di merito, gli opponenti menzionano un bonifico, effettuato il 17.10.2019 in
Pagina 7 di 11 favore del loro procuratore.
Esso, tuttavia, non solo non è stato provato con pertinente documentazione bancaria, ma risulta essere stato eseguito, secondo quanto esposto alla pagina n. 25 della citazione, da un soggetto diverso dall' ovverosia dalla “Società Regionale per la Sanità” Controparte_1
CP_2
Tale circostanza è, pertanto, del tutto ininfluente rispetto agli effetti della delibera di impignorabilità.
4. Con il terzo motivo di opposizione, gli istanti sostengono che la dichiarazione di quantità sia insufficiente a stabilire se le somme giacenti sul conto siano o meno completamente vincolate all'attività istituzionale dell'ente, poiché, a tal fine, sarebbe necessario avere contezza dell'entità
complessiva delle rimesse effettuate sul conto di tesoreria nel corso di ciascun trimestre, onde confrontare tale cifra con il fabbisogno tempo per tempo stabilito nelle delibere di impignorabilità.
Ebbene, anche aderendo, in astratto, al metodo suggerito dagli opponenti, la conclusione cui è giunto il g.e. resterebbe comunque condivisibile.
Il terzo, infatti, è tenuto a comunicare l'attuale entità del suo debito nei confronti dell'esecutato, e a tanto esso si è attenuto, esplicitando altresì
l'esistenza di una causa di impignorabilità.
Dalla dichiarazione del terzo, invero, si desume che, tanto alla data di notificazione del pignoramento, quanto a quella della dichiarazione stessa, il saldo del conto di tesoreria non superava l'importo dichiarato impignorabile dall'ente debitore.
Pagina 8 di 11 Su tale premessa, il creditore procedente, sul quale grava l'onere di dimostrare l'esistenza di un bene pignorabile, avrebbe dovuto documentare –
se non altro con istanza ex art. 210 c.p.c. – l'entità delle rimesse effettuate dall' sul proprio conto corrente, desumendone Controparte_1
l'eventuale superamento della soglia di impignorabilità.
In difetto, non può affermarsi che su detto conto siano affluite, nel periodo in considerazione, risorse eccedenti la somma destinata al funzionamento dell'ente e, anzi, non vi è in radice ragione di credere che vi siano state rimesse di alcun tipo.
La prova che sussista un credito pignorabile grava, infatti, sul creditore procedente, il quale, tuttavia, non ha dinanzi al g.e. articolato alcuna istanza volta ad accertare l'obbligo del terzo, essendosi limitato a chiedere l'assegnazione delle somme pignorate, sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione di quantità.
Anche tale doglianza va dunque rigettata.
5. Infine, sostiene l'opponente che il giudice non avrebbe potuto valorizzare d'ufficio l'esistenza di una causa di impignorabilità non veicolata in un'opposizione dell'esecutata.
Va, in contrario, rilevato, in linea generale, che le eccezioni, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sono normalmente rilevabili d'ufficio, a meno che la legge non disponga diversamente.
Con particolare riferimento, poi, alle cause di impignorabilità, la S.C.,
dall'insegnamento della quale non vi è ragione di discostarsi, ha ravvisato la rilevabilità d'ufficio della relativa eccezione, quando la norma che la introduce obbedisca a una finalità pubblicistica (Cass., Sez. Lav., n.
Pagina 9 di 11 6548/11).
Ciò può essere senz'altro affermato con riferimento alla presente fattispecie, nella quale i beni dell'ente debitore sono sottratti all'esecuzione allo scopo di consentire l'ordinato svolgimento della sua attività
istituzionale, ovverosia di tutelare la salute dei consociati.
Anche l'ultimo motivo di opposizione va dunque disatteso.
6. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Esse sono tuttavia compensate nella misura del 50%, in ragione della imperfetta redazione del verbale di udienza dinanzi al g.e., che può avere favorito l'insorgere della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta , Parte_1
e nei confronti dell' Parte_2 Parte_3 CP_1
e di disattesa ogni contraria istanza,
[...] Controparte_3
così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna gli opponenti, in solido fra loro, alla refusione del
50% delle spese di lite in favore dell' , Controparte_1
che, già compensata la parte restante, sono liquidate ex d.m. n.
55/14 (scaglione oltre € 520.000,00), in complessivi € 3.050,00
per compensi (dei quali € 900,00 per la fase di studio, € 600,00
per la fase introduttiva, € 1.550,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute;
3. nulla per le spese fra l'opponente e il terzo pignorato;
4. dispone restituirsi alla competente Cancelleria, all'esito del
Pagina 10 di 11 passaggio in giudicato della presente sentenza, il fascicolo del procedimento esecutivo.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 14/3/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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