Articolo 5 della Legge 17 agosto 1941, n. 1043
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 ottobre 1941
Art. 5.

Per i trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso di fondi rustici compreso qualsiasi genere di proprieta' rurale anche se non fatti a scopo di arrotondamento della proprieta' fondiaria oppure di fabbricati del valore fino a lire 1000 e da lire 1000 a lire 5000 le imposte di registro ed ipotecarie, la tassa di bollo ed i diritti catastali sono dovuti nelle seguenti misure:

Registro:

per valore fino a lire 1000, imposta 1%;

per valore superiore a lire 1000 ma non a lire 5000, imposta 2% esclusa qualunque altra riduzione contemplata dalla tariffa allegato A, annessa alla legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269 e successive modificazioni.

Trascrizione ipotecaria:

imposta 1 per cento, con deroga alla disposizione contenuta nelle avvertenze generali apposte in calce alla tariffa allegato A, annessa alla legge sulle tasse ipotecarie 30 dicembre 1923-II, n. 3272, che stabilisce per ogni formalita' la tassa minima di lire 10.

Qualora l'importo delle imposte di registro e di trascrizione presenti la frazione di una lira, tale frazione e' arrotondata a lire una.

Bollo:

per originale, atto pubblico o scrittura privata:

per ogni foglio, tassa L. 4;

per la copia o secondo originale ad uso registro, per la copia ad uso ipoteche, per le note ipotecarie e per la copia al compratore:

per ogni foglio, tassa L. 1;

per manca voltura, tassa L. 1.

Le riduzioni delle tasse di bollo sono estese alle domande, agli atti e ai documenti che ai sensi del R. decreto 28 marzo 1929-VII, n. 499, si presentano agli Uffici dei libri fondiari, nonche' ai decreti dei giudici tavolari quando si riferiscono e ordinano solamente la intavolazione del diritto di proprieta', in ordine ai trasferimenti di cui sopra.

Sono esenti dalla tassa di bollo gli allegati esclusivamente necessari agli atti di trasferimento di cui al presente articolo, compresi i tipi di frazionamento.

Diritti catastali:

per valore fino a L. 1000 L. 0,50

per valore superiore a L. 1000 ma non a L. 5000 » 1 -


Entrata in vigore il 17 ottobre 1941
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