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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 535/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
1321/2025, pubblicata il 17/02/2025,
[...]
(C.F. ) in proprio ex art. 86 c.p.c., domiciliato presso il suo Parte_1 C.F._1
studio in Cuggiono, via Confetteria n.21;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Popolo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale dello stesso ( , come da procura inserita nel Email_1
fascicolo telematico;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1321/2025, pubblicata il
17/02/2025;
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 4 “Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
In via principale, dichiarare la nullità ed illegittimità della sentenza impugnata per improcedibilità del giudizio di primo grado, per la omessa mediazione da parte dell'attuale appellata, per i motivi esposti;
In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza appellata, sussistendo gravi e fondati motivi;
Dichiarare nulla ed illegittima la condanna al pagamento indicato nella sentenza appellata, anche perché non sussiste la prova del credito da parte dell'appellata;
Dichiarare nulla ed illegittima la sentenza impugnata per l'omesso esame delle domande e motivi esposti nei documenti prodotti nel giudizio di primo grado;
Dichiarare, in ogni caso, prescritto il credito richiesto;
Condannare l'appellata al riconoscimento dei danni ex art. 96 cpc, primo comma da liquidarsi ex art. 1226 c.c. nella misura non inferiore al doppio dell'importo richiesto dall'appellata con la procedura monitoria;
Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_2
“Piaccia alla Corte d'Appello civile di Milano, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza;
nel merito: confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1321/2025, pubblicata in data
17.2.2025 del Tribunale civile di Milano e, per l'effetto, respingere l'appello proposto dall'avv.
; Parte_1
in ogni caso: accertare e dichiarare la temerarietà dell'appello con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria, per di compensi professionali anche della presente fase del Controparte_1 giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha notificato a , in data 6 ottobre 2023, un atto di precetto Controparte_1 Parte_1
volto a ottenere il pagamento della somma di euro 2.679,55, dovuta in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3052 del 4 marzo 2013. ha proposto “opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 c.p.c.” contro Parte_1
il suddetto atto di precetto, chiedendo al Tribunale di Milano di accertarne la nullità, in quanto pagina 2 di 4 non preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo, nonché di rilevare l'intervenuta prescrizione del credito e di condannare ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
si è costituita nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., rappresentando di aver notificato il titolo esecutivo (i.e. la citata sentenza del Tribunale di Milano, munita di formula esecutiva) in data 8 febbraio 2020 e di avere, conseguentemente, interrotto la prescrizione del diritto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1321/2025 del 17 febbraio 2025, ha rigettato l'opposizione, ravvisando la regolarità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto e la conseguente interruzione della prescrizione.
ha appellato la sentenza di primo grado, deducendone la nullità, sia in quanto Parte_1 depositata oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 281 sexies c.p.c. sia per il mancato esperimento della mediazione da parte del creditore. Ha quindi chiesto di accertare la suddetta nullità e di condannare la controparte ex art. 96 c.p.c. si è costituita anche nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata, oltre alla condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
***
Preliminarmente, va chiarito che, nonostante nell'atto introduttivo del Parte_1 giudizio di primo grado, abbia ricondotto espressamente la propria opposizione all'ambito di applicazione dell'art. 617, comma 1, c.p.c., la deduzione della prescrizione del credito per omessa notifica del titolo esecutivo va qualificata come opposizione all'esecuzione, in quanto con essa si contesta in radice il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito (v. Cass. n. 13304/2024).
Pertanto, nel caso concreto, non viene in considerazione l'applicazione dell'art. 618, comma 2,
c.p.c., con conseguente necessità di esaminare l'impugnazione nel merito.
Il primo motivo di appello è infondato.
A tale proposito, si fa rilevare che il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 281 sexies, comma
4, c.p.c. per il deposito della sentenza ha natura ordinatoria in base alla disposizione generale dell'art. 152, comma secondo, c.p.c., e che quindi la sua violazione non dà luogo a decadenza o nullità alcuna.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La questione del mancato esperimento del procedimento di mediazione è stata sollevata per la prima volta nel presente giudizio di appello e, come tale, è inammissibile ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.L.vo n. 28/2010. In ogni caso, la stessa è anche infondata, poiché l'art. 5, comma pagina 3 di 4 6, lettera e), del D.L.vo n. 28/2010 esclude espressamente l'applicabilità dell'art. 5, comma 1,
e dell'art. 5 quater del medesimo decreto legislativo ai “procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”.
In ossequio al criterio della soccombenza, va condannato a rifondere in Parte_1
favore di le spese del presente grado di appello. Alla relativa liquidazione Controparte_1
si provvede avendo riguardo al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 1.101,00
a euro 5.200,00), nonché applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 47/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
Si ritiene invece da disattendere la domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in mancanza di prova della sua malafede.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1321/2025, pubblicata il 17/02/2025, così
[...]
provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere in favore di le spese del presente Parte_1 Controparte_1
grado, liquidate in euro 2.419,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Silvia Mancarella, Magistrato Ordinario in Tirocinio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
1321/2025, pubblicata il 17/02/2025,
[...]
(C.F. ) in proprio ex art. 86 c.p.c., domiciliato presso il suo Parte_1 C.F._1
studio in Cuggiono, via Confetteria n.21;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Popolo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale dello stesso ( , come da procura inserita nel Email_1
fascicolo telematico;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1321/2025, pubblicata il
17/02/2025;
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 4 “Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
In via principale, dichiarare la nullità ed illegittimità della sentenza impugnata per improcedibilità del giudizio di primo grado, per la omessa mediazione da parte dell'attuale appellata, per i motivi esposti;
In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza appellata, sussistendo gravi e fondati motivi;
Dichiarare nulla ed illegittima la condanna al pagamento indicato nella sentenza appellata, anche perché non sussiste la prova del credito da parte dell'appellata;
Dichiarare nulla ed illegittima la sentenza impugnata per l'omesso esame delle domande e motivi esposti nei documenti prodotti nel giudizio di primo grado;
Dichiarare, in ogni caso, prescritto il credito richiesto;
Condannare l'appellata al riconoscimento dei danni ex art. 96 cpc, primo comma da liquidarsi ex art. 1226 c.c. nella misura non inferiore al doppio dell'importo richiesto dall'appellata con la procedura monitoria;
Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_2
“Piaccia alla Corte d'Appello civile di Milano, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza;
nel merito: confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1321/2025, pubblicata in data
17.2.2025 del Tribunale civile di Milano e, per l'effetto, respingere l'appello proposto dall'avv.
; Parte_1
in ogni caso: accertare e dichiarare la temerarietà dell'appello con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria, per di compensi professionali anche della presente fase del Controparte_1 giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha notificato a , in data 6 ottobre 2023, un atto di precetto Controparte_1 Parte_1
volto a ottenere il pagamento della somma di euro 2.679,55, dovuta in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3052 del 4 marzo 2013. ha proposto “opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 c.p.c.” contro Parte_1
il suddetto atto di precetto, chiedendo al Tribunale di Milano di accertarne la nullità, in quanto pagina 2 di 4 non preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo, nonché di rilevare l'intervenuta prescrizione del credito e di condannare ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
si è costituita nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., rappresentando di aver notificato il titolo esecutivo (i.e. la citata sentenza del Tribunale di Milano, munita di formula esecutiva) in data 8 febbraio 2020 e di avere, conseguentemente, interrotto la prescrizione del diritto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1321/2025 del 17 febbraio 2025, ha rigettato l'opposizione, ravvisando la regolarità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto e la conseguente interruzione della prescrizione.
ha appellato la sentenza di primo grado, deducendone la nullità, sia in quanto Parte_1 depositata oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 281 sexies c.p.c. sia per il mancato esperimento della mediazione da parte del creditore. Ha quindi chiesto di accertare la suddetta nullità e di condannare la controparte ex art. 96 c.p.c. si è costituita anche nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata, oltre alla condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
***
Preliminarmente, va chiarito che, nonostante nell'atto introduttivo del Parte_1 giudizio di primo grado, abbia ricondotto espressamente la propria opposizione all'ambito di applicazione dell'art. 617, comma 1, c.p.c., la deduzione della prescrizione del credito per omessa notifica del titolo esecutivo va qualificata come opposizione all'esecuzione, in quanto con essa si contesta in radice il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito (v. Cass. n. 13304/2024).
Pertanto, nel caso concreto, non viene in considerazione l'applicazione dell'art. 618, comma 2,
c.p.c., con conseguente necessità di esaminare l'impugnazione nel merito.
Il primo motivo di appello è infondato.
A tale proposito, si fa rilevare che il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 281 sexies, comma
4, c.p.c. per il deposito della sentenza ha natura ordinatoria in base alla disposizione generale dell'art. 152, comma secondo, c.p.c., e che quindi la sua violazione non dà luogo a decadenza o nullità alcuna.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La questione del mancato esperimento del procedimento di mediazione è stata sollevata per la prima volta nel presente giudizio di appello e, come tale, è inammissibile ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.L.vo n. 28/2010. In ogni caso, la stessa è anche infondata, poiché l'art. 5, comma pagina 3 di 4 6, lettera e), del D.L.vo n. 28/2010 esclude espressamente l'applicabilità dell'art. 5, comma 1,
e dell'art. 5 quater del medesimo decreto legislativo ai “procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”.
In ossequio al criterio della soccombenza, va condannato a rifondere in Parte_1
favore di le spese del presente grado di appello. Alla relativa liquidazione Controparte_1
si provvede avendo riguardo al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 1.101,00
a euro 5.200,00), nonché applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 47/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
Si ritiene invece da disattendere la domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in mancanza di prova della sua malafede.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1321/2025, pubblicata il 17/02/2025, così
[...]
provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere in favore di le spese del presente Parte_1 Controparte_1
grado, liquidate in euro 2.419,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Silvia Mancarella, Magistrato Ordinario in Tirocinio
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